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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 336 09.11.2016 Anomalie anno 2012: le comunicazioni del Fisco Categoria: Contribuenti Sottocategoria: Adempimenti A cura di Pasquale Pirone In seguito al ricevimento della lettera con cui l Agenzia delle Entrate contesta al contribuente (persona fisica) l omessa indicazione (in tutto in parte) dei redditi conseguiti nel 2012, lo stesso contribuente se ritiene che la violazione sussista può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e versando la sanzione per l infedeltà dichiarativa ridotta ad 1/6 (oltre la maggiore imposta contestata e gli interessi al tasso annuo legale dal 2012 ad oggi). Nella presente fiscal si vuole dare spazio ed attenzione (riprendendo anche tabelle ed esempi riportati nella guida resa disponibile a tal proposito dalla stessa Agenzia delle Entrate) alle particolari regole da seguire per la compilazione del Modello dichiarativo integrativo. PREMESSA L Agenzia delle Entrate sta inviando una serie di lettere a quei contribuenti persone fisiche che nell anno 2012 (Modello Unico/2013 o Modello 730/2013) hanno percepito e non dichiarato (in tutto o in parte), redditi di fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili, compresi quelli soggetti a cedolare secca; redditi da lavoro dipendente, una plusvalenza, un reddito di partecipazione in società, ecc. L obiettivo è quello di favorire la collaborazione tra Fisco e contribuente volta a promuovere l adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte di quest ultimo e permettere a questi, prima di subire un avviso di accertamento, di poter regolarizzare la propria posizione con il vantaggio di applicare le dovute sanzioni in misura ridotta a titolo di ravvedimento operoso. 1

La tabella che segue, riepiloga il contenuto della Guida che la stessa Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale in merito alle predette comunicazioni e consultabile direttamente (in formato pdf) nella sezione l Agenzia comunica del proprio sito istituzionale. Comunicazione Agenzia Entrate anomalie anno d imposta 2012 Domanda Risposta Contribuenti (persone fisiche) che, sulla base dei dati in possesso dell Agenzia delle Entrate non hanno dichiarato o lo hanno fatto solo in parte (pur avendoli percepiti) nel Modello Unico/2013 o Modello 730/2013 (anno d imposta 2012) una delle seguenti tipologie di reddito: redditi dei fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili (compresi quelli per i quali si è scelto il regime della cedolare secca); Chi sono i destinatari della lettera? redditi di lavoro dipendente o di pensione; assegni periodici corrisposti dal coniuge, a seguito di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio; redditi di partecipazione in società, associazioni fra artisti e professionisti, imprese familiari, aziende coniugali; redditi di capitale relativi agli utili e agli altri proventi equiparati corrisposti da società di capitale o enti commerciali; altri redditi (redditi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionali, redditi diversi); redditi d impresa derivanti da plusvalenze e sopravvenienze attive. Com è ricevuta la lettera? Posta ordinaria; PEC (ma solo per i titolari di partita Iva). i redditi che non risultano dichiarati; Cosa indica la lettera? una tabella di dettaglio delle categorie reddituali alle quali si riferiscono i redditi segnalati; le istruzioni da seguire per chiarire o regolarizzare la propria posizione. 2

Mettersi in contatto con l Agenzia delle Entrate e fornire chiarimenti sulla propria posizione esibendo (se richiesta) la documentazione probatoria a sua discolpa. Cosa può fare il contribuente se la violazione non sussiste? Il contatto con gli uffici può avvenire secondo una delle seguenti modalità: telefonicamente (848.800.444, da telefono fisso oppure 06/96668907, da cellulare); canale Civis (direttamente se abilitato a servizio Fisconline/Entratel oppure tramite intermediario abilitato); direttamente presso uno degli Uffici Territoriali delle Direzioni Provinciali dell Agenzia stessa. presentare una dichiarazione integrativa (a sfavore); versare le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni previste per l infedeltà dichiarativa ma in misura ridotta a titolo di ravvedimento operoso. Cosa può fare il contribuente se la violazione sussiste? Con riferimento alle sanzioni, dunque: 15% (1/6 di 90%) della maggiore imposta dovuta; 40% (1/6 di 240%) nel caso in cui l infedeltà dichiarativa riguardi l omissione totale di un canone di locazione soggetto a cedolare secca; 30% (1/6 di 180%) nel caso in cui l infedeltà dichiarativa riguardi l omissione parziale di un canone di locazione soggetto a cedolare secca. LA COMPILAZIONE DELL INTEGRATIVA Volendoci soffermare sulla dichiarazione integrativa da presentare, per agire correttamente è opportuno tener presente innanzitutto quanto segue: 1. Il Modello da utilizzare deve essere il Modello Unico/2013 (redditi 2012); 3

2. Nella dichiarazione occorre barrare l apposita casella dichiarazione integrativa, presente nel frontespizio (e non indicare il codice 2 come previsto dalle istruzioni ministeriali al Modello Unico/2016); 3. Compilare i quadri del modello in modo identico a quello che fu già presentato nel 2013 integrando i redditi omessi; 4. Occorre altresì compilare le apposite caselle (di seguito evidenziate) presenti nella sezione Firma della dichiarazione e Tipo di dichiarazione, indicandovi uno tra i seguenti codici: 1 quadro o allegato compilato senza modifiche sia nella dichiarazione originaria che nella dichiarazione integrativa; 2 quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria; 3 quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa. Quindi, se ad esempio, al contribuente (lavoratore dipendente) è contestata l omessa indicazione di un reddito da lavoro dipendente e questi nel Modello originario aveva compilato il quadro dei familiari a carico, quello dei terrenti (RA), quello dei fabbricati (RB) e quello di lavoro dipendente (RC) omettendo però il reddito, quello degli oneri (RP), questi compilerà le due sezioni in questo modo (supponendo che cambi anche il quadro RN ed RV relativi rispettivamente alla liquidazione IRPEF e delle relative addizionali): 4

Attenzione particolare deve essere poi data alla corretta compilazione dei seguenti righi, dove evidenziare il debito/credito d imposta già trattenuto/rimborsato dal sostituto d imposta quando fu presentato il Modello 730/2013 (che ora si va a correggere con l integrativa) o il credito originario che è stato utilizzato nel frattempo in compensazione in F24. In particolare l attenzione va data ai seguenti righi: rigo RN40 del quadro RN se il debito o il credito risultante dalla dichiarazione originaria è riferito all Irpef rigo RV6 del quadro RV se il debito o il credito risultante dalla dichiarazione originaria è riferito Addizionale regionale all Irpef rigo RV14 del quadro RV se il debito o il credito risultante dalla dichiarazione originaria è riferito Addizionale comunale all Irpef rigo RB11, colonne 8 o 9 del quadro RB se il debito o il credito risultante dalla dichiarazione originaria è riferito all imposta cedolare secca. (V. Immagine sotto estratta dalla guida dell Agenzia delle Entrate). 5

ESEMPIO Un contribuente ha ricevuto una comunicazione dall Agenzia delle Entrate, in cui gli viene contestata la mancata indicazione di un reddito da lavoro dipendente percepito nel 2012. Dal Modello 730/2013 che fu presentato all epoca dal contribuente, risultava un credito IRPEF di 1.200 euro di cui: 800,00 fu rimborsato dal sostituto d imposta; 400 euro furono utilizzati in compensazione per il versamento dell IMU dovuta per il 2013. Nella comunicazione ricevuta dal contribuente, l Agenzia delle Entrate rileva un minor credito d imposta per via del reddito omesso. In particolare, secondo l Agenzia il credito che sarebbe maturato indicando il reddito omesso sarebbe stato di 900 euro e non di 1.200 euro. Pertanto, il contribuente, se ritiene corretto quanto contestatogli deve restituire la differenza ossia 300 euro (1.200 euro 900 euro). Supponendo che questi decide di versare il giorno 21/11/2016, allora dovrà versare: differenza tra credito originario e minor credito accertato = 300 euro; sanzione = 300 x 15% = 45 euro; interessi al tasso legale annuo (giorni di ritardo 1617) = 16,56 euro Gli interessi sono calcolati al tasso annuo legale (per ogni giorno di ritardo) in vigore per ciascun anno (dal 2012 al 2016). Nell esempio i giorni dovranno essere conteggiati dalla scadenza ordinaria per il versamento del saldo Irpef 2012. A tal fine per agevolare il calcolo degli interessi, l Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un calcolatore automatico raggiungibile online all indirizzo: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/strumenti. 6

Si rende disponibile in questa sede il tasso di interesse legale annuo in vigore dal 2012 ad oggi (tabella estratta dalla guida dell Agenzia delle Entrate). Ritornando all esempio, il modello F24 per il versamento del contribuente andrà così compilato: Nel compilare l integrativa, al quadro RN occorrerà stare attenti a compilare nel modo che segue: 7

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI DL 471/1997; Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016). - Riproduzione riservata - 8