Controllo ufficiale, campionamanto, sanzioni. Casavola Gualtiero ATS Milano Città Metropolitana

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Transcript:

Controllo ufficiale, campionamanto, sanzioni Casavola Gualtiero ATS Milano Città Metropolitana

Reg. ce 882/04: Controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali Art. 3 e 10 del reg. 882/04: 3. I controlli ufficiali sono eseguiti in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei mangimi o degli alimenti e degli animali e dei prodotti di origine animale. In ciò rientrano i controlli sulle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, sull'uso dei mangimi e degli alimenti, sul magazzinaggio dei mangimi e degli alimenti, su qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione, compreso il trasporto, relativi ai mangimi o agli alimenti e sugli animali vivi, richiesti per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento. 10. 2. I controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti comprendono, tra l'altro, le seguenti attività: b) l'ispezione di: iv) materiali e articoli destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari; CAPITOLO X, All. 2, reg ce 852/04 (igiene dei prodotti alimentari) Requisiti applicabili al confezionamento e all'imballaggio di prodotti alimentari 1. I materiali di cui sono composti il confezionamento e l'imballaggio non devono costituire una fonte di contaminazione.

Legge 283/62 art. 11* È vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio od usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonché qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che siano: (omissis) * Abrogato dal dpr 777/82

DPR 327/80: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande Art. 2 Oggetto della vigilanza Ai fini della tutela della pubblica salute sono soggetti a vigilanza da parte dell'autorità sanitaria la produzione, il commercio e l'impiego: 1) delle sostanze destinate all'alimentazione; 2) degli utensili da cucina e da tavola; 3) dei recipienti per conservare le sostanze alimentari, nonché degli imballaggi e contenitori esterni che, pur non venendo a contatto diretto con le sostanze alimentari, per la natura di queste e per le condizioni di impiego, possono cedere i loro componenti alle sostanze stesse; 4) dei recipienti, utensili ed apparecchi, che possono venire a contatto diretto con le sostanze alimentari nelle normali fasi della produzione e del commercio;

Campionamenti ufficiali Legge 283/62 - Art. 4: Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita sostanze destinate all'alimentazione, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari è tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all'art. 3, i campioni di tali sostanze, materiali e oggetti, da prelevarsi nei limiti e secondo le modalità stabilite nel regolamento. I contravventori sono puniti con l'ammenda da

Campionamenti ufficiali Ministero della Salute Linee guida al campionamento per il controllo ufficiale dei materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti DGISAN 42980 del 17.11.2014

Campionamenti ufficiali Ministero della Salute Linee guida al campionamento per il controllo ufficiale dei materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti DGISAN 42980 del 17.11.2014

Campionamenti ufficiali n. aliquote: 4 dal produttore/importatore o 5 tutti gli altri Il numero di pezzi da prelevare, o la loro quantità sono definiti nella linea guida

Apparato sanzionatorio le novità Decreto legislativo 10 febbraio 2017, n.29 Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.

Etichetta ingannevole sanzioni al regolamento 1935/2004 Importo in Che pubblicizza o presenta materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari con modalità idonee ad indurre in errore i consumatori circa l impiego sicuro 1.500/25.000=3.000

Etichetta ingannevole

Ritracciabilità sanzioni al regolamento 1935/2004 Importo in Che essendo a conoscenza o potendo presumere la loro non conformità al regolamento ed alle normative vigenti, non avvia immediatamente o comunque prima che intervenga la verifica dell autorità competente, le operazioni di ritiro dei prodotti difettosi o di richiamo al consumatore (in caso di pericolo per la salute) Che non dispone di sistemi e di procedure che consentono l individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti Che non rende disponibili alle autorità competenti che ne facciano richiesta le informazioni Che non è dotato di un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante l etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti 3.000/25.000=6.000 5.000/60.000=10.000 5.000/50.000=10.000 5.000/40.000=10.000 (lotto)

Qualità sanzioni al regolamento 2023/2006 Importo in Gli operatori economici che non notificano alla ASL l attività inerente i materiali e oggetti destinati a venire a 1.500/9.000=3.000 contatto con gli alimenti (esclusi i venditori al consumatore finale) Omettono di istituire, attuare e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità Non rispettano le norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione, di cui all allegato del medesimo regolamento 4.000/40.000=8.000 (leggasi: piano di autocontrollo) 4.000/40.000=8.000

Qualità sanzioni al regolamento 2023/2006 Importo in Non istituiscono o non mantengono un efficace sistema di controllo della 4.000/30.000=8.000 qualità Non elaborano e non conservano un adeguata documentazione su supporto cartaceo o in formato elettronico riguardante le specifiche, 2.500/25.000=5.000 le formulazioni e i processi di fabbricazione, nonché relativa alle registrazioni delle varie operazioni di fabbricazione

Diffida In caso di violazione di lieve entità, in relazione alle modalità della condotta e all esiguità del danno o del pericolo, l organo accertatore diffida l operatore a regolarizzare, a eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose. Trascorso il termine fissato nella diffida, l organo accertatore procede alla verifica. Qualora la diffida risulti ottemperata la violazione si considera estinta. Chi è l organo accertatore: qualsiasi agente o ufficiale di P.G.

Competenza La competenza ad incamerare gli importi delle sanzioni, a ricevere il rapporto dagli organi accertatori ed ad emettere le ordinanze ingiunzioni è definito dalle regioni. In regione Lombardia è la ATS (ex ASL)

GRAZIE PER L ATTENZIONE DOMANDE?