IL QUADRO NORMATIVO: REGOLAMENTI COMUNITARI, LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE

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IL QUADRO NORMATIVO: REGOLAMENTI COMUNITARI, LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE Avv. Giorgia Andreis Studio Avvocato Andreis e Associati Torino Milano 1 La evoluzione in ambito legislativo: Recenti sviluppi e interazione tra la tutela della salute e la tutela della corretta informazione del consumatore. 2

PRINCIPI LEGISLAZIONE ALIMENTARE Art. 17 par. 1 Reg. CE 178/02: Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte. 3 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI CODEX ALIMENTARIUS CAC/RCP 1-1996 Rev. 4-2003 REG. CE 852/04 PACCHETTO IGIENE Provvedimenti nazionali D. LGS. 193/07 sanzioni 4

Il Pacchetto Igiene è costituito essenzialmente dai quattro regolamenti comunitari 852, 853, 854 e 882 emanati nel 2004. REG. CE 852/04 sull igiene dei prodotti alimentari Norme sulla produzione primaria, i manuali di corretta prassi igienica e l istituzione dell Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). 5 REG. CE 853/04 norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Sono esclusi gli alimenti di origine vegetale e gli alimenti misti. REG. CE 854/04 norme specifiche per l organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animali destinati al consumo umano. REG. CE 882/04 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. 6

Situazione attuale: Proposta di Regolamento europeo sui controlli ufficiali (COM(2013) 265 final) Revisione della legislazione sui controlli ufficiali al fine di superare le carenze riscontrate nella sua formulazione e nella sua applicazione. 7 Diversi punti di revisione: 1. Controperizia (più campioni per le controanalisi, anche a disposizione dell operatore); 2. Controlli su animali e merci in entrata nell Unione; 3. Nuova disposizione che riguarderà espressamente i provvedimenti da adottare nei casi di sospetta non conformità e che imporrà alle autorità competenti di effettuare indagini al fine di confermare il sospetto o il dubbio, o di dimostrarne l infondatezza. 8

ITALIA Documenti ministeriali e operativi a supporto della corretta predisposizione dei manuali di autocontrollo e della applicazione del Pacchetto Igiene. v.linee Guida per l elaborazione e lo sviluppo dei manuali di corretta prassi operativa 2011. 9 Accordo, ai sensi dell art. 4 del D. Lgs. 28.8.97, n. 281, tra il Ministro della salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul documento recante Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica, volto a favorire l attuazione del Reg. CE n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002 10

REGIONE PIEMONTE Tra i documenti: Recepimento Linee Guida nazionali Piano Regionale Integrato Sicurezza Alimentare. Orientamenti ed obiettivi per il periodo 2011-2014 Attenzione ai controlli ufficiali con particolare riguardo alle microimprese 11 Fondamenti dell Autocontrollo: Elaborazione e realizzazione di programmi e procedure per la sicurezza degli alimenti basati sui principi del sistema HACCP. Formazione dei dipendenti. Rintracciabilità degli alimenti e dei relativi ingredienti lungo la catena alimentare. 12

Adeguata applicazione delle procedure Registrazione di ogni attività e documentazione Scelta dei fornitori e schede di verifica 13 Scelta dell Operatore Terminologia ricorrente negli Allegati del Reg. 852: ove necessario, se appropriato, adeguato, sufficiente (art. 2 par. 3) E rimessa agli operatori la scelta di definire quali misure siano necessarie, appropriate, etc avendo riguardo alla natura del materiale/alimento, e all utilizzo previsto. 14

SISTEMA SANZIONATORIO Intervento della Autorità competente (Ministero della Salute) e applicazione della procedura amministrativa ex L. 689/81. Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza, 07-05-2013, n. 10537 Le controversie sulle sanzioni amministrative applicate per la mancata attivazione delle procedure di autocontrollo alimentare, stabilite dal D. Lgs. 193/2007, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, non avendo la sanzione natura tributaria. 15 CASI PIÙ FREQUENTI: Omessa o non disponibile documentazione Temperature non conformi Mancata applicazione del Manuale Tracciabilità 16

Principio di FLESSIBILITA I requisiti del sistema HACCP dovrebbero tener conto dei principi contenuti nel Codex Alimentarius. Essi dovrebbero essere abbastanza flessibili per poter essere applicati in qualsiasi situazione, anche nelle piccole imprese. In particolare, è necessario riconoscere che in talune imprese alimentari non è possibile identificare punti critici di controllo e che, in alcuni casi, le prassi in materia di igiene possono sostituire la sorveglianza dei punti critici di controllo. Analogamente, il requisito di stabilire limiti critici non implica la necessità di fissare un limite numerico in ciascun caso. Inoltre, il requisito di conservare documenti deve essere flessibile onde evitare oneri inutili per le imprese molto piccole (Consid. 15 e art. 5). 17 18

19 Singoli casi e attenzione alle realtà aziendali (v. ad esempio centro commerciale con riservato e temporaneo spazio destinato ai prodotti alimentari: presenza di manuale di autocontrollo ma non immediata conoscenza da parte di tutti i dipendenti). 20

Principio di proporzionalità P.A.: attenta valutazione delle esigenze dei soggetti titolari di interessi coinvolti nell azione amministrativa, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio per gli interessi stessi. v. T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 23-04-2012, n. 431 E illegittimo il provvedimento con cui l Azienda sanitaria locale, in presenza di mere anomalie dei locali destinati allo svolgimento di un attività di ristorazione, disponga direttamente la revoca della relativa autorizzazione. 21 Valenza di un adeguato sistema di autocontrollo: Concetto di diligenza e di buona fede, sia in ambito amministrativo che in ambito penale 22

La colpa necessaria all integrazione del reato va ravvisata nella mancata adozione di quelle normali misure di diligenza, prudenza e perizia che il tipo medio di produttore o venditore è tenuto ragionevolmente a usare al fine di garantire la corrispondenza alle prescrizioni legali dei prodotti posti in commercio. 23 Cass. Pen. Sez. III - Sent. n. 01538/02 Riconoscimento del valore di uno scrupoloso programma di autocontrollo igienico - della cui completezza e coerente applicazione venga fornita prova - quale dimostrazione della buona fede dell operatore e, quindi, causa di esclusione del reato. Commisurazione della buona fede a quel grado di diligenza e di prudenza ritenuto necessario ed esigibile da parte della media degli esercenti la medesima attività operanti nelle identiche condizioni, in antitesi alla colpa che viene invece ravvisata nella mancata adozione di quelle normali misure di diligenza, prudenza e perizia che il tipo medio di produttore o di venditore è tenuto ragionevolmente a usare al fine di garantire la corrispondenza alle prescrizioni legali dei prodotti posti in commercio. 24

La responsabilità sotto il profilo penale La delega di funzioni Diversi orientamenti giurisprudenziali. In sostanza, la delega è orale può essere ritenuta valida ed efficace a condizione che sia dimostrata e provata e risponda del requisito della certezza e della precisione, del requisito del consenso, del requisito della idoneità, del requisito della autonomina e del requisito della specificità. 25 Cass. pen. Sez. III Sent., 08-04-2008, n. 22112 In tema di vendita di sostanze alimentari all interno di un ipermercato, destinatario delle disposizioni impartite dal piano di autocontrollo relative alle attività di controllo e vigilanza preliminari alla messa in vendita del prodotto è il responsabile del relativo reparto, soggetto su cui grava anche l obbligo di sorvegliare i sottoposti circa l osservanza delle disposizioni medesime. (Fattispecie di vendita di testine di agnello invase da parassiti all interno di un reparto macelleria, il cui responsabile è stato individuato nel soggetto preposto al predetto reparto). 26