Nell ultimo decennio il quadro normativo SICUREZZA ALIMENTARE. l impatto della normativa sui produttori di packaging

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1 primopiano RINTRACCIABILITÀ, BUONE PRATICHE DI FABBRICAZIONE, BARRIERA FUNZIONALE, NIAS, IMBALLAGGI ATTIVI E INTELLIGENTI, PLASTICA RICICLATA: SONO MOLTEPLICI GLI AMBITI IN CUI IL LEGISLATORE (COMUNITARIO E NAZIONALE) È RECENTEMENTE INTERVENUTO PER FARE ORDINE NEL MONDO DEL FOOD CONTACT. ALLE AZIENDE DEL SETTORE VA RICONOSCIUTO L IMPEGNO PER L ENORME LAVORO DI ADEGUAMENTO ALLE NUOVE REGOLE CHE VIA VIA HANNO DOVUTO SOSTENERE. SICUREZZA ALIMENTARE Rossella Contato l impatto della normativa sui produttori di packaging Nell ultimo decennio il quadro normativo che regola i materiali e oggetti a contatto con gli alimenti, brevemente detti MOCA (sigla che sta soppiantando la più nota ma meno completa MCA), è andata incontro a innumerevoli aggiornamenti, sia in ambito nazionale che europeo. Ci soffermiamo su quelli più significativi, cercando di mettere in luce quali sono stati i riflessi delle novità da essi introdotte sulle aziende. principi Generali Nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare del 2000 la Commissione Europea fissa i principi fondamentali per garantire la sicurezza e l igiene lungo tutta la filiera alimentare, dal campo alla tavola. I materiali e oggetti a contatto con gli alimenti fanno parte della filiera alimentare, pertanto devono rispettare gli stessi criteri e principi di sicurezza adottati per gli alimenti. Ovviamente i MOCA sono regolamentati con provvedimenti specifici, diversi da quelli vigenti nel settore del food e beverage, però il loro punto di partenza è il Regolamento 178/2002, noto come food law, che costituisce un pilastro della normativa sulla sicurezza alimentare. A fare da contraltare alla food law è il Regolamento 1935/2004 sui materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, denominato Regolamento quadro in quanto copre trasversalmente tutto il comparto. Nel suo campo di applicazione rientrano, infatti, tutti i materiali e oggetti finiti, compresi quelli attivi e intelligenti, destinati a essere messi a contatto, già a contatto o di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari, oppure che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d impiego normali o prevedibili. L articolo 3 del Regolamento in questione stabilisce i requisiti generali per i MOCA, i quali devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché non trasferiscano 4 Rassegna dell IMBALLAGGIO Febbraio 2011

2 ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da: a) costituire un pericolo per la salute umana; b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari; c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche. Il Regolamento quadro rende obbligatoria in tutti gli Stati membri (in Italia lo era già, in ottemperanza al DM ) la dichiarazione di conformità, ossia una dichiarazione scritta che attesta la conformità dei MOCA alle norme vigenti. La dichiarazione di conformità deve viaggiare insieme alle merci lungo la catena di fornitura ed essere via via consegnata dal fornitore al proprio cliente, fino all ultimo anello della catena (generalmente il produttore di cibi o bevande). Deve essere invece mantenuta in house da ciascun attore della filiera la documentazione di supporto che dimostra la conformità e va esibita solo alle autorità di controllo, su loro richiesta. Nell articolo 15 vengono invece date disposizioni in merito all etichettatura: a eccezione dei casi in cui l uso è inequivocabile (ad esempio spremiagrumi, posate, macchine per il caffè, ecc.), i MOCA non ancora entrati in contatto con l alimento al momento dell immissione sul mercato devono recare la dicitura per contatto con i prodotti alimentari o il simbolo corrispondente (vedi figura qui a lato), oltre ai dati del produttore o distributore. Un altro obbligo importante introdotto dal Regolamento 1935/2004 è la rintracciabilità, cioè l adozione di sistemi e procedure atti a individuare le imprese da cui e a cui sono stati forniti i MOCA, in modo tale da poter seguire il loro percorso attraverso tutte le fasi della lavorazione, trasformazione e distribuzione. L obiettivo è di facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l attribuzione della responsabilità. Il legislatore comunitario non entra nello specifico e non indica come fare la rintracciabilità, perché dipende dalle singole realtà aziendali. Esistono però linee guida realizzate dalle associazioni di categoria che offrono modelli a cui ispirarsi. L impatto sulle aziende: in Italia l obbligo di rilasciare la dichiarazione di conformità era previsto già dal DM , ma quello di implementare sistemi di rintracciabilità (in vigore dal 27 ottobre 2006) è una novità del Regolamento quadro, mutuata dalla food law. Mentre per le realtà più piccole adempiere a tale obbligo ha comportato un grosso impegno, quelle più grandi erano già più o meno aderenti a quanto richiesto dalla norma UE in quanto provviste di sistemi di qualità che includevano la rintracciabilità. li descrive in modo generico e superficiale, di conseguenza anche in questo caso si è resa necessaria l elaborazione di linee guida specifiche. Quelle nate in Italia come risultato del progetto CAST (Contatto Alimentare Sicurezza e Tecnologia) - condotto dall Istituto Superiore di Sanità insieme all Istituto Italiano Imballaggio e a numerose associazioni sia del settore food che del packaging - rappresentano un utile indirizzamento non solo per le aziende, ma anche per gli organi di controllo. Il documento, che include più linee guida, una per ciascuna classe di materiali (plastica, vetro, poliaccoppiati, carta, metallo, legno e sughero), è disponibile gratuitamente sul sito internet L impatto sulle aziende: i concetti esplicitati dal Regolamento 2023/2006 sembrano ovvi, ma non bisogna dare per scontata la loro applicazione, neppure nelle realtà dotate di un sistema di gestione della qualità certificato perché non è detto che il sistema certificativo gestisca correttamente le problematiche legate al contatto alimentare. Operare secondo GMP significa fare l analisi dei rischi, attuare un piano di controllo e validare tutto il sistema. Il legislatore comunitario stabilisce inoltre che il sistema di assicurazione della qualità deve tenere conto della dimensione dell impresa, in modo da non costituire un onere eccessivo. Ciò non significa, però, che le PMI sono esonerate dalla sua applicazione. inchiostri Gli inchiostri da stampa sono da tempo al centro di accese diatribe riguardanti la loro sicurezza. Vicende anche recenti hanno dimostrato che i loro componenti possono migrare attraverso il substrato oppure (come è avvenuto nel caso dell ITX che tutti ricordiamo) trasferirsi per set-off agli strati non stampati e da qui ai cibi. Il problema principale degli inchiostri è l assenza di una legislazione specifica che stabilisca regole sulle formulazioni degli inchiostri o sulle modalità di stampa, fatta eccezione per l allegato I del Regolamento 2023/2006 sulle GMP, che è dedicato espressamente agli inchiostri, ma si limita a vietare il contatto diretto Buone pratiche di fabbricazione Dall agosto 2008, con l entrata in vigore del Regolamento 2023/2006, i produttori di materiali e oggetti destinati al food contact sono formalmente tenuti a operare secondo buone pratiche di fabbricazione (Good Manufacturing Practices, GMP), ossia devono garantire che i materiali e gli oggetti siano costantemente fabbricati e controllati in modo che risultino conformi alle norme e agli standard qualitativi adeguati all uso cui sono destinati. Il Regolamento sulle GMP impone l adozione di sistemi di assicurazione della qualità, ma Febbraio 2011 Rassegna dell IMBALLAGGIO 5

3 primopiano sicurezza alimentare la DiSCiplina food ContaCt nel vissuto Delle AzienDe Ottemperare ai numerosi requisiti cogenti delle normative richiede un impegno considerevole alle aziende in termini di tempo, denaro e risorse umane da dedicare a questa attività in costante evoluzione. Per questo abbiamo pensato di dare voce direttamente ai responsabili delle imprese che si occupano di materiali a contatto con gli alimenti, per sapere quali, fra le normative più recenti, hanno avuto un impatto maggiore sulle realtà da loro rappresentate e perché. Nei box che seguono presentiamo le loro risposte tra la superficie stampata e l alimento e a contenere il trasferimento delle sostanze presenti sulla superficie stampata entro concentrazioni tali da garantire comunque il rispetto dei requisiti generali stabiliti dal Regolamento quadro. Per i produttori e utilizzatori di MOCA non è sufficiente a garantire la sicurezza. Un riferimento ufficiale più specifico è la Risoluzione AP (2005)2 del Consiglio d Europa, che tuttavia ha valore orientativo e non cogente, a meno che una nazione non decida di ratificarlo nella propria legislazione, come è avvenuto in Svizzera, dove le prescrizioni contenute nel documento sono oggi un obbligo di legge. La Risoluzione del CoE prevede due liste positive: lista A, sostanze con valutazione tossicologica e limiti di migrazione; lista B, sostanze senza valutazione Dario Dainelli Direttore Analytical Department & Regulatory Affairs di Cryovac Sealed air «Avendo vissuto da vicino la lunga fase di gestazione del Regolamento UE 10/2011, come presidente del Gruppo di Lavoro MCA della European Plastic Converters Association, considero la pubblicazione dello stesso un vero e proprio traguardo. Dopo molti anni da quel lontano gennaio 2003, quando fu presentata la prima proposta, allora chiamata super-direttiva, si è finalmente arrivati ad uno strumento che ha tra i suoi maggiori pregi quello di operare una notevole semplificazione in alcuni degli aspetti più importanti della legislazione sui MCA. Da un lato il consolidamento della Direttiva 2002/72/CE e dei suoi emendamenti, così come l accorpamento delle Direttive sui metodi di prova rende il testo più facilmente leggibile e comprensibile, dall altro lato l uso dello strumento del Regolamento costituisce una tappa importante del processo di armonizzazione negli Stati membri. Altra novità di rilievo riguarda la semplificazione del protocollo per la migrazione globale attraverso l introduzione di un limite unico, fissato a 10 mg/dm 2 (con l eccezione degli alimenti per l infanzia), e l individuazione di condizioni di test standardizzati. Si poteva, forse, avere più coraggio nell Articolo 19, dove i principi di valutazione del rischio nella determinazione della conformità all Articolo 3 del Regolamento 1935/2004/ CE avrebbero potuto riferirsi direttamente al concetto di esposizione, che sta molto a cuore all industria produttrice di MCA. Inoltre si è persa l occasione di fare maggiore chiarezza sui multistrati composti da combinazioni di plastica e non-plastica e sugli additivi di doppio uso, per i quali il Regolamento si limita a fotografare la situazione esistente invece di introdurre una riforma di cui ci sarebbe bisogno. Poiché i materiali plastici sono i più sottoposti a leggi e norme, e di conseguenza fonte di minori rischi, sarebbe auspicabile che l attenzione del legislatore si rivolgesse adesso ad altri MCA dove la carenza legislativa rappresenta una fonte di incertezza per l industria e per i consumatori». andrea CaSSinari Quality & GMP Manager di Cellografica Gerosa «La richiesta normativa sugli aspetti di food contact dei materiali costituisce senza dubbio uno dei temi di maggiore attenzione dell intera filiera industriale afferente il mondo alimentare. Pur esistendo da tempo una rigorosa e completa raccolta normativa per i materiali a contatto a livello nazionale nel DM 21/3/73 e suoi aggiornamenti e modifiche, abbiamo osservato una evoluzione della regolamentazione europea molto articolata. Tale passaggio si è dimostrato molto utile per le aziende che da tempo avevano esteso la propria sfera d azione immettendo prodotti su un mercato che va oltre la nostra penisola. L armonizzazione europea nella disciplina che regolamenta i materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti ha guidato anche l evoluzione delle strutture aziendali che in chiave organizzativa hanno dovuto fare fronte ad un indubbio innalzamento dei requisiti. Gli atti regulatory più significativi sono stati senza dubbio il Regolamento quadro CE 1935/2004, una disposizione di tipo generale e valida per tutti i MOCA che assegna in maniera inequivocabile responsabilità all azienda identificata come Business Operator, che deve sviluppare ogni misura atta a soddisfare l ambizioso articolo 3, il quale sottende una gestione del rischio e un livello di conoscenza che necessitano di una organizzazione aziendale che deve operare secondo GMP. Tale documento verrà poi ulteriormente rafforzato dal successivo Regolamento CE 2023/2006 con un accenno alle interazioni con gli inchiostri ribadendo la necessità di una valutazione organizzativa e metodologica di più ampio respiro da attuare all interno della propria azienda. Oggi, operare secondo GMP sottende una conoscenza tecnico-scientifica che non può prescindere da un dialogo lungo la filiera e porta le aziende ad integrare i sistemi gestionali ed organizzativi coinvolgendo tutti gli stakeholder della supply-chain e innalza il livello di specializzazione in ottica di food safety. Le aziende sono chiamate ad un ruolo attivo, propositivo nella valutazione del rischio, nella comunicazione, nella condivisione trasparente lungo la filiera e all approccio sistemico verso una maggiore sicurezza alimentare quale garanzia del consumatore. Anche il recentissimo Regolamento UE 10/2011 dall acronimo PIM (Plastic Implementation Measure), che abroga ed aggiorna una parte significativa della disciplina specifica per materiali plastici consolidando ulteriormente la valutazione dei MOCA ad un elevato livello di dettaglio, va nella direzione di una maggiore responsabilità assegnata al mondo industriale. Assetti organizzativi atti a concretizzare e garantire la conformità dei nostri prodotti in ottica di sicurezza alimentare saranno, così come lo sono stati fino ad oggi, uno dei punti di forza per innovare il nostro prodotto e il nostro servizio». tossicologica, per le quali è stabilito un limite di migrazione di 10 ppb. Tutte le sostanze escluse dalle liste non sono ammesse all uso per la stampa dei MOCA- L impatto sulle aziende: il rispetto delle liste positive e dei limiti di migrazione richiede il trasferimento di informazioni dal fornitore di inchiostri allo stampatore, cosa che spesso crea forti reticenze. Inoltre dalle liste del CoE restano escluse numerose sostanze attualmente in uso. Così l industria del settore, rappresentata da EuPIA (European Printing Ink Association), ha preferito percorrere una strada differente, realizzando le proprie linee guida. Materie plastiche Fra i gruppi di materiali a contatto con gli alimenti, i polimeri plastici sono in assoluto quelli che hanno vissuto l evoluzione normativa più corposa a livello europeo. Il nostro DM , pertanto, è stato più volte aggiornato per recepire in ambito nazionale le disposizioni introdotte dalle norme UE di riferimento, ossia la Direttiva 2002/72 e i suoi 6 emendamenti (tutti recepiti in Italia), e il nuovissimo Rego- 6 Rassegna dell IMBALLAGGIO Febbraio 2011

4 lamento 10/2011 (noto come PIM, Plastic Implementation Measure), il quale riunisce tutti i provvedimenti UE sui materiali plastici oltre a introdurre ulteriori modifiche (vedi anche articolo a pagina 16). Ecco quali sono gli aspetti più innovativi che il legislatore comunitario ha affrontato negli ultimi anni: - Additivi a doppio uso: sostanze che possono essere impiegate sia come additivi negli alimenti, sia come additivi nelle materie plastiche. La loro presenza nel materiale di imballaggio va segnalata all utilizzatore in quanto può creare problemi di superamento dei limiti previsti dalla legislazione alimentare. - ESBO (olio di soia epossidato): plastificante e stabilizzante per le plastiche (soprattutto PVC), è particolarmente utilizzato nelle guarnizioni dei coperchi metallici, dove è stato fissato un LMS di 60 mg/kg di alimento, che si dimezza nel caso dei baby-food. - Materiali multistrato eterogenei: con il PIM per la prima volta vengono inclusi nel campo di applicazione della normativa europea, tuttavia solo gli strati di plastica che li compongono sono disciplinati da tale provvedimento. La normativa italiana, invece, disciplina il materiale nel suo insieme. - Simulanti: dopo tanti anni vengono modificati i simulanti utilizzabili nei test di migrazione. I nuovi simulanti sono elencati nell allegato III del Regolamento 10/ Ftalati: sono impiegati come plastificanti. Dopo una valutazione tossicologica dell EFSA, cinque di essi (butilbenzilftalato, di-butilftalato, bis-2-etilesilftalato, di-isononilftalato, di-isodecilftalato) sono stati autoriz- francesco tacconi Presidente Commissione tecnica GifaSp (Gruppo italiano Fabbricanti Astucci e scatole Pieghevoli) andrea pozzo Responsabile Qualità, Ambiente, igiene Alimentare di lucaprint «Sicuramente l intero impianto delle normative, sia di tipo cogente che volontario, ha avuto un peso importante all interno della nostra azienda. La direttiva che ha avuto il maggiore impatto su tutta l organizzazione è stata, indubbiamente, il Regolamento europeo CE 1935/2004, che introduce un concetto fondamentale basato sulla salvaguardia della salute umana. L art. 3 dichiara esplicitamente che tutti gli oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni di impiego normale o prevedibile, l imballo: 1) non costituisca pericolo per la salute umana; 2) non modifichi in modo inaccettabile la composizione del prodotto alimentare; 3) non deteriori le proprietà organolettiche dell alimento. Questi concetti, che a prima vista potrebbero sembrare semplici e chiari, d altro canto costringono l organizzazione aziendale a rivedere tutte le proprie attività, sia da un punto di vista produttivo e, soprattutto, da un punto di vista culturale. Per quanto riguarda l aspetto produttivo esistono, infatti, molte norme non cogenti come la BRC-IOP, ISO 22000, UNI 15593, ecc., riguardanti le buone pratiche di fabbricazione che aiutano in modo concreto le aziende ad adeguarsi dal punto di vista operativo. Per quanto riguarda invece l aspetto culturale, questo Regolamento CE 1935/04 spinge tutti i livelli aziendali verso una vera e propria rivoluzione culturale. Tutte le persone e tutte le attività devono avere come obiettivo finale la salute del consumatore! La legislazione impegna la struttura aziendale ad analizzare dettagliatamente tutti gli elementi che possono influire negativamente sulla salute umana. Quindi, non solo l analisi delle diverse caratteristiche di cartoni, inchiostri, vernici e colle presenti sul mercato, ma anche la definizione delle tipologie degli alimenti che verranno confezionati e gli specifici processi produttivi di ogni singolo cliente. Questo cambiamento culturale presuppone, inoltre, l esistenza di un fluido e trasparente scambio di informazione tra tutti i livelli della filiera produttiva alimentare. Tutti gli attori della filiera produttiva vengono spinti a collaborare e a scambiarsi informazioni per garantire, come obiettivo comune, la salvaguardia della salute umana. In conclusione possiamo dire che la vera forza dirompente del regolamento 1935/2004 riguarda il cambiamento culturale che interessa tutta la filiera produttiva alimentare e che induce l azienda produttrice di packaging a considerare le esigenze specifiche del cliente e ad analizzare i materiali più idonei. In altre parole, l imballo deve essere confezionato su misura». «Per il ruolo che rivesto all interno del gruppo ho il polso di molte aziende del settore, e posso dire che, in generale, chi si trova per la prima volta ad affrontare la normativa sul food contact prova smarrimento e confusione. La definizione stessa di imballaggio primario o secondario può creare problemi di interpretazione legate soprattutto alle interferenze che l imballaggio secondario può avere. In alcuni casi le aziende hanno dovuto prendere coscienza che materiali con una lunga storia di utilizzo in realtà potevano presentare problemi di non conformità alle liste positive a causa della migrazione di sostanze. Mi riferisco in particolare ai contenitori di cartoncino per torte o pasticcini, per i quali è stato necessario passare alla filmazione con resine polimeriche sul retro. Gli inchiostri da stampa sono un altro tema critico, così come il continuo ritrovamento di nuovi inquinanti, specie negli imballaggi di cartoncino riciclato. A questo proposito, Gifasp ultimamente sta monitorando le richieste e proposte di materiali alternativi provenienti dai mercati sudamericani, che sono stati visionati alla fine del 2010 in un viaggio studio in Brasile e Cile. Le realtà più piccole sono quelle che incontrano i maggiori problemi nell applicazione di queste leggi a causa sia dell assenza di una appropriata formazione, sia dei costi, che sono significativi e facilmente documentabili ma difficilmente trasferibili al mercato. Per contro, si colgono anche degli aspetti positivi: la necessità di produrre in piena difesa della salute e nel rispetto delle GMP ha portato le aziende ad applicare metodi di lavoro più sicuri, con un ambiente più pulito e cicli di lavoro omologati». Gennaio 2011 Rassegna dell IMBALLAGGIO 7

5 primopiano sicurezza alimentare zati e quindi inclusi nella lista positiva UE, con restrizioni d uso e LMS. - Fattore di riduzione dei grassi (FRF): è un fattore di correzione, che tiene conto della reale ingestione giornaliera dei grassi, attualmente stimata in 200 g (contro 1 kg delle stime precedenti). In questo modo si avvicinano maggiormente i dati di migrazione a quelli di esposizione. L FRF va da 1 a 5 e si applica solo alle sostanze con un contenuto in grassi superiore al 20%. Per i contenitori per baby food, però, tale fattore non si applica. - Barriera funzionale: barriera costituita da uno o più strati di qualsiasi tipo di materiale, in grado di garantire la conformità del materiale o dell oggetto finito alle norme. Se separati dall alimento mediante una barriera funzionale, si possono impiegare anche sostanze non autorizzate, purché non siano CMR o in nanoforma e la loro migrazione non superi i 10 ppb. Il nuovo Regolamento PIM estende il concetto di barriera funzionale, in precedenza circoscritto solo alle plastiche. - NIAS (non-intentionally added substances): impurità provenienti dai processi di fabbricazione o estrazione e non aggiunte intenzionalmente nella fabbricazione della plastica. Possono essere presenti nel materiale o nell oggetto sebbene non incluse nell elenco dell Unione, però occorre prenderle in considerazione nella valutazione del rischio. L impatto sulle aziende: è evidente che le novità legislative con cui gli operatori del settore plastiche si sono dovuti misurare negli ultimi tempi sono molteplici e tutte hanno ricadute importanti. Brevemente, possiamo affermare che è emersa, per le plastiche più ancora che per gli altri MOCA, l esigenza sempre più forte di intensificare il dialogo tra fornitori e utilizzatori. Parallelamente sta crescendo l importanza del risk assessment. imballaggi attivi e intelligenti Dopo anni di incertezza il Regolamento quadro 1935/2004 ne ha sancito la legalità, ma è solo da un paio d anni, con il Regolamento 450/2009, che i materiali e oggetti attivi e intelligenti a contatto con gli alimenti sono disciplinati in modo specifico. Per entrambi esiste un elenco UE di sostanze autorizzate, oltre a regole specifiche che riguardano l etichettatura, la dichiarazione di conformità e la documentazione di supporto. L impatto sulle aziende: gli imballaggi attivi e intelligenti esistono sul mercato da decenni, ma non hanno mai avuto un vero decollo forse proprio a causa di una scarsa chiarezza in ambito legislativo. Il 14 febbraio di quest anno era l ultimo giorno utile per la presentare le domande di autorizzazione per l inserimento nell elenco comunitario, pertanto nei prossimi mesi potrebbero esserci delle novità per il settore. plastica di riciclo Fino a un paio di anni fa la possibilità di impiegare plastica riciclata a contatto con gli alimenti era una scelta lasciata ai governi dei singoli Paesi membri. In Italia vigeva il divieto assoluto (stabilito dal DM ), Valter rocchelli Responsabile di ircpack, (istituto di ricerca e consulenza sul packaging) «Con il Regolamento UE 10/2011 di recente pubblicazione, ci saranno novità importanti per l idoneità alimentare delle materie plastiche, anche e soprattutto dal punto di vista analitico. Variano infatti, per le analisi di migrazione, simulanti e condizioni di prova, diverse, talvolta, per le migrazioni globali e le specifiche. Tra i simulanti scompare l acqua distillata (sostituita dall alcol etilico al 10%) e troviamo alcol etilico al 20% per gli alimenti alcolici, alcol etilico al 50% e olio per i grassi e l MPPO (meglio conosciuto come Tenax), simulante solido finora utilizzato come alternativo/ sostitutivo dell olio, che diventa il simulante per gli alimenti secchi per le analisi di migrazione specifica. Attualmente il metodo utilizzato per la migrazione globale in Tenax è l EN , mentre per le migrazioni specifiche sarà necessario mettere a punto e validare ogni metodo (in funzione di ogni composto da ricercare), un lavoro decisamente lungo ed impegnativo per i laboratori, considerando le centinaia di composti con LMS! In alcuni casi, l approccio alla valutazione del rispetto dei limiti potrà avvenire attraverso altre strade. Eh sì, sono state introdotte le cosiddette analisi di screening, analisi cioè di contenuto o di estrazione o di migrazione utilizzando per esempio solventi più semplici da analizzare rispetto ai simulanti ufficiali (iso-ottano al posto di olio), che consentono di evitare l esecuzione della prova di migrazione ufficiale, se si dimostra che si agisce in condizioni più drastiche ed il limite di migrazione è rispettato. Per i materiali già in contatto con gli alimenti, la migrazione specifica negli alimenti prevarrà comunque su quella nei simulanti. Questo concetto presuppone due alternative, entrambe con considerevoli sforzi dal punto di vista analitico. Una prima opzione prevede infatti la messa a punto di singoli metodi per le migrazioni specifiche negli alimenti, con una conseguente doppia difficoltà: elevato numero di composti con l LMS e, soprattutto, notevole varietà di matrici alimentari. Una seconda opzione è quella di correlare le condizioni di prova (tempo/temperatura e simulante) con la reale vita di scaffale dell alimento, in modo da prevedere, effettuando la prova di migrazione specifica in modo da rispecchiare il più possibile le condizioni reali, quale sarà l inquinamento dell alimento. I laboratori dovranno quindi rimboccarsi le maniche e armare gli spettrometri di massa. Buon lavoro a tutti i colleghi analisti!». i Siti WeB Di riferimento Internet è la fonte più facilmente fruibile per reperire i documenti legislativi. Basta digitare su qualsiasi motore di ricerca il numero del documento che interessa per trovare i siti da cui scaricarlo. Sul sito si possono cercare i documenti pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea, anche attraverso parole chiave. Sul sito cliccan- do sul link sicurezza dei prodotti alimentari e poi etichettatura e imballaggio dei prodotti è possibile trovare le sintesi dei vari provvedimenti e il loro quadro d insieme in funzione del campo di applicazione. In ambito nazionale segnaliamo infine il nuovo sito dell Istituto Superiore di Sanità dedicato ai materiali e oggetti a contatto con gli alimenti: moca. Al link normativa è disponibile l elenco aggiornato delle leggi italiane, comunitarie e delle norme tecniche su materiali e oggetti a contatto con alimenti. Interessante anche la sezione di domande e risposte (FAQ) su questioni di interesse generale inerenti i MOCA. 8 Rassegna dell IMBALLAGGIO Gennaio 2011

6 a eccezione delle cassette per ortofrutta: solo per questa ristretta categoria di imballaggi nel 2005 era stato dato il via libera alle plastiche di riciclo. In Francia e Germania, invece, da tempo si impiega PET riciclato nei sistemi chiusi bottle-to-bottle, mentre il Regno Unito, sposando il principio della due diligence, non ha mai fissato alcun vincolo in merito. Difficile garantire il libero mercato con situazioni tanto difformi. Così, per armonizzare la legislazione comunitaria, è stato emanato il Regolamento 282/2008, che si applica solamente alle plastiche ottenute per riciclo meccanico, stabilisce disposizioni speciali per garantire che le plastiche riciclate siano conformi ai principi generali del Regolamento quadro 1935/2004 e alla normativa sulle plastiche. Gli impianti di riciclo possono operare solo previa autorizzazione della Commissione Europa, dopo una valutazione da parte dell EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) e il loro inserimento in un registro comunitario consultabile dal pubblico. In Italia il Regolamento 282/2008 è stato attuato con il decreto 18 Maggio 2010 n.113 il quale, però, restringe di molto il campo d azione del provvedimento comunitario. Infatti si riferisce unicamente al PET riciclato (rpet) destinato alla produzione di bottiglie per le acque minerali naturali, imponendo tra l altro una presenza di PET vergine di almeno il 50%. Inoltre le bottiglie di recupero devono essere costituite da PET originariamente idoneo al contatto con alimenti, cosa possibile solo le il processo di riciclo è del tipo bottle-to-bottle, cioè a ciclo chiuso. L impatto sulle aziende: la nuova normativa in tema di plastiche di riciclo food contact cambia radicalmente lo scenario per le aziende imbottigliatrici italiane, che oggi possono utilizzare anche l rpet, sebbene con le restrizioni previste dal decreto di attuazione nazionale, le quali sono però destinate a decadere quando entrerà in forza il sistema delle autorizzazioni comunitarie. raffaella BonaCina Responsabile sistema Qualità di Carcano antonio GiorGio Bottini Direttore Controllo Qualità, Ricerca e sviluppo di Goglio «Il tema è di estrema attualità, dato il periodo sufficientemente caldo che stanno vivendo le aziende produttrici di imballaggi per prodotti alimentari. Infatti, in data 15 gennaio 2011, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea il nuovo Regolamento (UE) N. 10/2011 di cui si parlava da molto tempo e di cui si erano fatte diverse congetture. Esso riguarda i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Come in tutte le occasioni precedenti una semplice lettura non è sufficiente a fissarne i contenuti e le nuove prescrizioni, oltre alle modifiche sostanziali rispetto alla normativa esistente. Seguiranno sicuramente tavole rotonde e conferenze dove ciascuno di noi potrà discutere gli aspetti più delicati e metabolizzarne il significato. A fronte di un soprannome accattivante, PIM (Plastic Implementation Measure), esso presenta modifiche sostanziali che richiederanno un impegno notevole da parte di tutti gli anelli della supply chain e soprattutto una riverifica di tutte le attività afferenti la dichiarazione di idoneità degli imballaggi. Basti pensare alle prove di conformità basate sui test di migrazione specifica e globale dove sono stati modificati sia i solventi simulanti che le condizioni di contatto a significare la ripetizione di tutte le prove precedenti. Un lavoro enorme, considerati anche i periodi di transizione contemplati nel regolamento stesso, che richiede molto tempo e soprattutto la pazienza da parte dei clienti che vorrebbero avere già tutto disponibile fin da ora. A questo proposito sono da evidenziare le scadenze più significative: 1 maggio 2011, entrata in vigore del regolamento; 31 dicembre 2012, validità documenti di cui all art 16 con riferimento alla normativa esistente; dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, documenti con riferimento sia alla normativa esistente che alla nuova; dal 1 gennaio 2016, documenti con riferimento solo ed elusivamente alla nuova normativa. Infine è stata modificata anche la classificazione convenzionale degli alimenti, molto importante per la scelta dei solventi simulanti da utilizzare al fine di convalidare la conformità degli imballaggi stessi». alluminio In Italia i MOCA di alluminio e leghe di alluminio tal quale, non rivestito, sono disciplinati dal decreto 76 del 18 aprile 2007, che stabilisce che l idoneità di questi materiali al contatto con gli alimenti deve essere accertata mediante controlli di composizione e non di migrazione. In più, per le vaschette di alluminio, viene consentito l impiego, come coadiuvanti tecnologici, di oli vegetali o minerali di tipo alimentare e/o conformi alla Farmacopea europea. «La Carcano Antonio si occupa di produzione e trasformazione del foglio di alluminio destinato in gran parte a imballaggio flessibile per l industria alimentare, ed in tale ambito hanno avuto particolare impatto le seguenti normative: Regolamento CE 2023/2006 sulle GMP, sulla base del quale è stato adeguato l esistente sistema di assicurazione della qualità aziendale; DM n.76 del 18 aprile 2007, Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti, il cui campo di applicazione riguarda esplicitamente le attività aziendali; Ordinanza Svizzera per quanto riguarda gli aspetti normativi relativi agli inchiostri di stampa. Sicuro impatto avrà il recentissimo PIM, Regolamento 10/2011, in quanto normativa che si applica anche ai multi-material multi-layer materials». L impatto sulle aziende: qualche anno fa le vaschette di alluminio sono state oggetto di una attenzione mediatica al negativo legata ai lubrificanti impiegati per la loro produzione. Successivamente è stato appurato che non sussistevano rischi per la salute, ma la vicenda, frutto di un vuoto legislativo, ha fatto sentire l esigenza in Italia di disciplinare in modo specifico il settore che oggi, unico caso in Europa, può disporre di un riferimento inequivocabile. Gennaio 2011 Rassegna dell IMBALLAGGIO 9

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