A D E M E C U RELATIVO ALLA FORNITURA DI INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI AI CONSUMATORI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "A D E M E C U RELATIVO ALLA FORNITURA DI INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI AI CONSUMATORI"

Transcript

1 V A D E M E C U M RELATIVO ALLA FORNITURA DI INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI AI CONSUMATORI REG. UE 1169/2011 E D.LGS. 109/ VARI APPROFONDIMENTI PRATICI ED ESPLICATIVI - A CURA VISTO T.d.P. Dott. Lorenzo Benotto Coord. T.d.P. Franco Di Napoli lorenzo.benotto@aslmi1.mi.it veterinario.vigili@aslmi1.mi.it Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n. 1 (ASL Milano 1) Il presente elaborato è aggiornato alla Revisione #01# del 23 marzo marzo 2015 Revisione #01# 14 gennaio 2015 Revisione #00# 1

2 Data la complessità degli argomenti trattati, si ritiene opportuno segnalare che le informazioni contenute in questa relazione sono esclusivamente tratte da fonti e pubblicazioni terze (articoli, linee guida, note e circolari ministeriali, etcc. - si vedano Fonti Utilizzate a pag. 77). Tuttavia, essendo soggette a possibili modifiche e integrazioni periodiche da parte degli organismi di riferimento, sia comunitari che nazionali, nonché dei rispettivi autori, si precisa che le stesse non hanno carattere di ufficialità, bensì valore indicativo, esemplificativo, non esaustivo. Pertanto, l utilizzo del Vademecum da parte del lettore nello svolgimento della propria attività professionale, richiede una puntuale e periodica verifica personale delle potenziali modifiche e, dunque, non ci riteniamo responsabili di inesattezze / incompletezze. È auspicabile, per questo motivo, un confronto tra le diverse figure cui sarà destinato questo elaborato per aggiornare, modificare e migliorarlo, nonché correggere eventuali errori, sia grafici che di concetto. A tale scopo sono stati forniti gli indirizzi di riferimento. Ci scusiamo in anticipo per eventuali dimenticanze e/o errori. Il presente Documento è elaborato senza scopo di lucro. 2

3 AGGIORNAMENTI CRONOLOGICI AL VADEMECUM REV. DATA MODIFICHE APPORTATE Revisione marzo Sono stati aggiunti i collegamenti ipertestuali e, pertanto, i caratteri evidenziati in arancione sono ora fruibili tramite connessione internet abilitata (per i soli collegamenti al web) - È stato aggiunto un approfondimento per l ingrediente caratterizzante (QUID) - Correzione di concetto al capitolo 3, ultimo paragrafo, sulla questione dell identificazione dell OSA-RIA mediante marchio registrato - Correzione di alcuni errori grammaticali e di impostazione grafica - Sono stati eliminati i marchi commerciali visibili utilizzati nelle figure/immagini - L abbreviazione del Termine Minimo di Conservazione è stata sostituita da TMdC in TMC - È stata aggiunta la Circolare del Ministero della Salute del 6 febbraio 2015 relativa la fornitura delle informazioni sugli allergeni dalle collettività al consumatore finale - È stata aggiunta la Circolare MiSE del 6 marzo 2015 relativa la conferma della validità dell articolo 18 al D.Lgs. 109/ Le abbreviazioni della Data di Scadenza e della Data di Congelamento sono state eliminate poiché fuorvianti - È stato aggiunto, a solo titolo informativo, il richiamo ai claims alimentari disciplinati dal Reg. CE 1924/ È stato aggiunto il DM 17 luglio 2013 (Informazioni obbligatorie a tutela del consumatore di pesce, cefalopodi freschi e prodotti di acqua dolce) e relativa sanzione alla violazione dello stesso - È stata aggiunta la Circolare MiPAAF n del 22/10/2014 inerente la non obbligatorietà di indicare gli attrezzi da pesca per le specie allevate in acquacoltura - È stata aggiunta una descrizione più approfondita sulla denominazione dell alimento - Sono state aggiunte sezioni specifiche relative all etichettatura di alcune matrici alimentari specifiche (carne e pesce) nonché relativi Decreti Ministeriali e Ordinanze di riferimento e regimi sanzionatori annessi - È stata aggiunta una descrizione più approfondita sull elenco ingredienti - Le fonti utilizzate sono state suddivise in categorie (edite, inedite, internet, etcc.) - È stata aggiunta una tavola di concordanza tra il nuovo Reg. UE 1169/2011 comunitario e la normativa italiana di riferimento D.Lgs. 109/ È stata aggiunta la disposizione transitoria di commercializzazione degli alimenti che non soddisfano i requisiti al Reg. UE 1169/2011, Reg. UE 1337/2013 e Reg. UE 1379/2013 Revisione gennaio Redazione del Vademecum in formato bozza non ipertestuale 3

4 Il testo di colore arancio riportato in questo elaborato risulta interattivo, tramite collegamenti ipertestuali nel medesimo nonché a link esterni, il tutto per una più ampia panoramica della tematica trattata. Perché il rinvio ai link esterni (web) sia pienamente fruibile durante la lettura è necessaria una connessione internet abilitata. Si ritiene inoltre, per una piena funzionalità, di mantenere tale file (.pdf) nella sua posizione di origine, assieme alle normative e alle fonti utilizzate, senza rinominare cartelle e files e senza spostamenti. Per l utilizzo corretto è opportuno quindi copiare l intera cartella ETICHETTATURA_vademecum nella posizione che più riterrete idonea alla consultazione. INDICE CAPITOLO TEMATICA PAGINA 0. Introduzione Pag Disposizione combinata e Tavola di concordanza Pag Campo di applicazione Pag Responsabilità delle informazioni (OSA-RIA) Pag Indicazioni obbligatorie Pag Requisiti specifici di alcuni prodotti di origine animale (carne e pesce) Pag Prodotti della pesca e dell acquacoltura (Reg. UE 1379/2013) Pag Carne Pag La nuova etichettatura prevista dal Regolamento UE 1337/2013 Pag Carni suine Pag Carni bovine Pag Carni avicole (pollame) Pag Carni macinate Pag Marchio di Identificazione CE Pag Numero di Lotto (L) Pag Presentazione delle indicazioni obbligatorie Pag Omissione di alcune indicazioni Pag Modalità di fornitura delle informazioni Pag Etichettatura di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze Pag Vendita di prodotti sfusi Pag Lingua ufficiale Pag Presentazione grafica Pag Sanzioni Pag. 44 I Tavole riepilogative Pag Abbreviazioni Pag Fonti utilizzate Pag. 77 4

5 0. INTRODUZIONE (RIF.: REG. UE 1169/2011; ART. 228, C. 1 TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELLA UE ) Questo elaborato si propone di riunire sotto un unico documento i recenti dettami in materia di etichettatura alimentare, alla luce delle varie Circolari ministeriali, dei Regolamenti, delle Direttive e dei Decreti emanati, delle numerose Linee Guida, articoli e prospetti vari (molti dei quali ben studiati e riportati nelle Fonti per il giusto riconoscimento), pubblicati. È da ritenersi un vademecum intuitivo e di riferimento composto da: - una prima parte approfondita negli aspetti più particolari e recenti, - una seconda parte riepilogativa con tabelle e prospetti rapidamente consultabili. È opportuno precisare che, la tematica della dichiarazione nutrizionale è volutamente tralasciata in quanto non ancora in vigore (attualmente facoltativa) e probabilmente argomento di modifica futura, così come quella dei claims alimentari (anch essa volutamente non trattata), altresì disciplinata parallelamente dal Regolamento CE 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Perché alcuni dettati del D.Lgs. 109/1992 restano tuttora in vigore? Il Regolamento UE 1169/2011 ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati Membri (secondo quanto stabilito all art. 288, c. 1 del Trattato sul Funzionamento dell Unione europea ). I Regolamenti europei prevalgono nella gerarchia delle fonti del diritto italiano poiché hanno un rango superiore addirittura alle leggi costituzionali. Secondo l art. 38, Reg. UE 1169/2011: - comma 1: quanto alle materie espressamente armonizzate dal Regolamento UE 1169/2011 gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell Unione lo autorizza, e - comma 2: gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal Regolamento UE 1169/2011. Il Reg. UE 1169/2011 è quindi in vigore e applicabile dal 13 dicembre 2014, ad eccezione: - della dichiarazione nutrizionale (in vigore dal 13 dicembre 2016), - delle indicazioni del paese di origine e luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili (previste dal Reg. UE 1337/2013 ed in vigore dal 1 aprile 2015), - di quanto non specificatamente armonizzato al suo interno, o comunque espressamente autorizzato, e normato da altra legislazione (ad esempio l art. 16, D.Lgs. 109/1992 per i prodotti sfusi, non preimballati) Disposizione Transitoria Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che non soddisfano i requisiti del Regolamento UE 1169/2011 possono essere comunque commercializzati fino all esaurimento delle scorte. Prima di disporre prescrizioni e sanzioni è opportuno, dunque, verificare l effettiva data di etichettatura. 5

6 1. DISPOSIZIONE COMBINATA E TAVOLA DI CONCORDANZA (RIF.: D.LGS. 109/1992) Il Reg. UE 1169/2011 supera quasi nella totalità il D.Lgs. 109/1992 ad eccezione dei seguenti articoli, i quali, non perderanno la loro efficacia poiché non assorbiti, non superati, non ufficialmente abrogati o comunque consentiti dal diritto dell Unione e/o dal Regolamento in questione, secondo quanto precedentemente descritto (sulla base dell art. 38, commi 1 e 2 al Regolamento UE 1169/2011): - articolo 3, c. 2, D.Lgs. 109/1992 (validità consentita dall art. 38, c. 1, Reg. UE 1169/2011) Il requisito linguistico (italiano) previsto dal suddetto articolo è ancora in vigore, compatibilmente a quanto definito dall art. 15, c. 2 del Reg. UE 1169/2011, il quale recita che sul loro territorio, gli Stati membri nei quali è commercializzato un alimento possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell Unione. Si veda l approfondimento al Capitolo articolo 4, c. 5, D.Lgs. 109/1992 (validità consentita dall art. 38, c. 2, Reg. UE 1169/2011) All articolo e comma di cui sopra viene definito che la conservazione dei prodotti dolciari alle basse temperature [ ] non costituisce trattamento ai sensi del comma 3, il quale, quest ultimo comma, esprime che la denominazione di vendita comporta una indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da esso subito : vi è inoltre da considerare che la definizione di trattamento specificata al Reg. UE 1169/2011 e che richiama l art. 2, c. 1, lett. m) del Reg. CE 852/2004 ovvero qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico [ ] precisa una modificazione sostanziale che di fatti, nel presente caso, non avviene. Pertanto tale disposizione è da ritenersi tuttora efficace. - articolo 10-bis, c. 4, D.Lgs. 109/1992 (validità consentita dall art. 38, c. 2, Reg. UE 1169/2011) Per il latte - escluso il latte UHT e sterilizzato a lunga conservazione - la Data di Scadenza è determinata con decreto dei Ministri [ ]. Con l entrata in vigore del presente decreto (D.Lgs. 109/1992) cessa di avere efficacia ogni diversa disposizione relativa alla durabilità del latte : tale disciplina è superata dall art. 1 del D.Lgs. 157/2004 il quale recita che la Data di Scadenza del latte fresco pastorizzato e del latte fresco pastorizzato di alta qualità è determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico, salvo che il produttore non indichi un termine inferiore. L uso del termine fresco nelle denominazioni di vendita del latte vaccino destinato al consumo umano è riservato ai prodotti la cui durabilità non ecceda quella di sei giorni successivi alla data del trattamento termico. Tuttavia, il contenuto relativo al cessa di avere efficacia ogni diversa disposizione relativa alla durabilità del latte deve essere mantenuto e l art. 1 al D.Lgs. 157/2004 (convertito con modificazioni dalla Legge 204/2004) rimanere valido. - articolo 10-bis, c. 5, D.Lgs. 109/1992 (validità consentita dall art. 38, c. 2, Reg. UE 1169/2011) Non definito esplicitamente nel nuovo Reg. UE 1169/2011, si ritiene palese la validità del divieto di [ ] vendita dei prodotti che riportano la Data di Scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione. - articolo 11, D.Lgs. 109/1992 (indicazione facoltativa) Le disposizioni sullo stabilimento di produzione previste al D.Lgs. 109/1992 sono in contrasto con quanto definito al nuovo Reg. UE 1169/2011, il quale, prevede altri obblighi al riguardo. La sede dello stabilimento può tuttavia rimanere un indicazione volontaria purché rispetti quanto previsto al Capo V (informazioni volontarie sugli alimenti) del Reg. UE 1169/ Il Capo V del Reg. UE 1169/2011 specifica che le informazioni volontarie: 6

7 In particolare è necessario che l anagrafica dello stabilimento di produzione non venga confusa con l indicazione obbligatoria dell OSA Responsabile delle Informazioni dell Alimento (per semplicità descrittiva, di seguito denominato OSA-RIA). Per i prodotti di origine animale trasformati e non, l indicazione dello stabilimento di produzione è in ogni caso evincibile mediante bollo sanitario o marchio di identificazione previsti già dal Reg. CE 853/2004 (Art. 5). - articolo 13, D.Lgs. 109/1992 (validità consentita dall art. 38, c. 1, Reg. UE 1169/2011) Le disposizioni sul lotto di produzione sono state integrate solo successivamente al Reg. UE 1169/2011 (che in origine non lo prevedeva), con la Direttiva 2011/91/UE che ha abrogato la Direttiva 89/396/CEE (relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare), quest ultima attuata in Italia con il D.Lgs. 109/1992: è da precisare che tale abrogazione non ha fatto venir meno tale articolo poiché, in relazione a quanto definito all art. 7 della Direttiva 2011/91/UE i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all allegato II. Pertanto l art. 13 al D.Lgs. 109/1992 non è abrogato, ne superato. Si veda l approfondimento al Capitolo 6. - articolo 15, D.Lgs. 109/1992 (validità consentita dall art. 38, c. 2, Reg. UE 1169/2011) I distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura sono esplicitamente esclusi dal campo della Vendita a distanza prevista dal Reg. UE 1169/2011, in relazione a quanto riporta l art. 14, c. 3 del medesimo: Il paragrafo 1, lettera a), non si applica agli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati. Da tale lettura ne consegue però la piena validità della lettera b) ovvero che tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della consegna. Disposizione analoga a quanto dettato dall art. 15, D.Lgs. 109/1992 ove definisce che i prodotti alimentari preconfezionati posti in vendita attraverso i distributori automatici o semiautomatici devono riportare le indicazioni di cui all art. 3. È doveroso precisare la congruità (da dover adeguare con un ottica alla nuova normativa comunitaria) delle indicazioni obbligatorie previste da quest ultimo articolo con il nuovo art. 9, Reg. UE 1169/ articolo 16, D.Lgs. 109/1992 (validità consentita dall art. 38, c. 1 e 2, Reg. UE 1169/2011) Il contesto della vendita di prodotti sfusi è di esclusiva competenza nazionale così come definito all art. 44, c.1, lett. b) del Reg. UE 1169/2011. Si veda l approfondimento al Capitolo articolo 17, D.Lgs. 109/1992 (validità consentita dall art. 38, c. 2, Reg. UE 1169/2011) I prodotti non destinati al consumatore (nella cosiddetta fase Business to Business [B2B], destinati all industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore) non sono contemplati nel nuovo Reg. UE 1169/2011 ad eccezione dell articolo 8, commi 6, 7 e 8. Pertanto si ritiene la validità di tale articolo con una integrazione in merito a quanto definito nei predetti commi al Regolamento in questione (e in attesa di un aggiornamento normativo e ufficiale del D.Lgs. 109/1992), ovvero: o Denominazione dell alimento, o Quantità netta dell alimento, o Anagrafica OSA-RIA, o Elenco delle sostanze e dei prodotti che causano allergie o intolleranze presenti, o Lotto. - non devono indurre in errore il consumatore, - non devono essere ambigue né confuse per il consumatore, - sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti. 7

8 - articolo 18, D.Lgs. 109/1992 Le sanzioni previste dalla recente normativa saranno superate dal Decreto Legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. UE 1169/2011. In questa fase transitoria, in relazione alla delucidazione della Circolare MiSE n del 6 marzo 2015 e al fine di garantire una continuità applicativa delle sanzioni previste all articolo 18 del D.Lgs. 109/1992, le stesse rimangono in vigore secondo la relativa tabella di concordanza. Si veda l approfondimento al Capitolo 14. Altri articoli del D.Lgs. 109/1992 sono attualmente oggetto di analisi e al vaglio di interpretazioni da parte della Commissione europea, DG SANCO, etcc.. Eventuali aggiornamenti saranno riportati nelle prossime revisioni del presente elaborato. Nella successiva pagina, a titolo riassuntivo e di semplificazione, si riporta una Tavola di Concordanza tra la precedente disposizione nazionale e il nuovo ordinamento comunitario, sulla base di quanto dettato dalla circolare MiSE n del 31 luglio

9 Validità Decreto Legislativo 109/1992 Regolamento UE 1169/2011 Artt. Titolo Artt. Titolo 1 Campo di applicazione 1 Oggetto e ambito di applicazione Cap. 2 2 Definizioni - 2 Finalità dell etichettatura dei prodotti alimentari 7 Pratiche leali di informazione - (comma 1, Cap. 4 3 Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati 9, c. 1 Elenco delle indicazioni obbligatorie lett. e) e Cap. 12 comma 2) (comma 5) 4 Denominazione di vendita 17 Denominazione dell alimento Cap. 4 5 Ingredienti 6 Designazione degli aromi 7 Esenzioni dall indicazione degli ingredienti 18 Elenco degli ingredienti Cap Omissione dell elenco degli ingredienti Cap Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall elenco degli ingredienti Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze Rif. - Cap. 10 All. II Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze Cap. 10 All. VII Indicazione e designazione degli ingredienti Cap. 4 All. VII, parte D All. III Designazione degli aromi nell elenco degli ingredienti - Alimenti la cui etichettatura deve comprendere una o più indicazioni complementari Cap Omissione di alcune indicazioni obbligatorie Cap Omissione dell elenco degli ingredienti Cap Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall elenco degli ingredienti 8 Ingrediente caratterizzato evidenziato 22 Indicazione quantitativa degli ingredienti Cap. 4 - CONTINUA -> 9

10 Validità Decreto Legislativo 109/1992 Regolamento UE 1169/2011 Artt. Titolo Artt. Titolo 9 Quantità (c. 5 e ultimo capoverso c. 4) bis Termine minimo di conservazione e Data di scadenza 11 Sede dello stabilimento 12 Titolo alcolometrico 23 Quantità netta Cap. 4 All. IX Indicazione della quantità netta Cap Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di All. X congelamento Cap. 4 Rif. Cap. 4 9, c. 1, h) Anagrafica OSA responsabile delle informazioni sugli alimenti Cap Paese d origine o luogo di provenienza Cap All. XII Titolo alcolometrico Cap Lotto Integrato con la Direttiva 2011/91/UE Cap Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura 16 Vendita dei prodotti sfusi 17 Prodotti non destinati al consumatore 12 Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti Cap. 7 Cap Presentazione delle indicazioni obbligatorie Cap. 7 All. IV Definizione di altezza della x Cap. 13 8, c , c. 1, b) 8, c. 6, c. 7, c. 8 - Cap Sanzioni In fase di elaborazione sul disposto dell art. 2, Legge 96/2013 Cap Cap. 9 Cap

11 2. CAMPO DI APPLICAZIONE (RIF.: ART. 1, C. 3 REG. UE 1169/2011) Il Reg. UE 1169/2011 si applica: a tutti gli OSA, in tutte le fasi della catena alimentare, nel caso in cui la loro attività riguardi la fornitura delle informazioni sugli alimenti ai consumatori a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale compresi quelli forniti: ALLE collettività DALLE collettività Per collettività si intende qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale art. 2, c. 2, lett. d), Reg. UE 1169/2011 La vendita dei prodotti sfusi (ex-preincartati) non è armonizzata Gli alimenti offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta (ex-preincartati e/o sfusi ) sono invece esclusi dal campo di applicazione del Reg. UE 1169/2011 ma disciplinati dalla legislazione di ogni singolo SM (così come espresso al considerando n. 48, all art. 38, c. 2 e all art. 44, c.1, lett. b) dello stesso Regolamento). In Italia continua ad avere validità, dunque, l art. 16, D.Lgs. 109/1992: per l approfondimento di tale tematica si veda il Capitolo

12 3. RESPONSABILITÀ DELLE INFORMAZIONI (OSA-RIA) (RIF.: ART. 8 REG. UE 1169/2011) L operatore con cui il nome (o ragione sociale) è commercializzato il prodotto, o nel caso di importazione da Paesi extra-ue l importatore, sono i responsabili delle informazioni sugli alimenti Gli altri OSA che non influiscono sulle informazioni relative gli alimenti, per quanto di propria competenza, non forniscono comunque alimenti di cui conoscono o presumono la non conformità alla normativa comunitaria e/o nazionale in tema di etichettatura. A tal proposito è opportuno non confondere la Responsabilità della Produzione (comunemente definito OSA secondo il dettato legislativo del cosiddetto Pacchetto Igiene ), con la Responsabilità delle Informazioni sugli Alimenti (da ora in avanti OSA-RIA per una distinzione formale) definita all art. 8, par. 1 del Reg. UE 1169/2011. È necessario suddividere le due responsabilità che comunque, in diversi casi, possono egualmente coincidere. Il verbo commercializzare utilizzato all art. 8 del Reg. UE 1169/2011, intende il nome con il quale il prodotto si presenta al consumatore. L OSA-RIA, in quanto responsabile, determina il nome e l indirizzo da riportare tra le indicazioni obbligatorie previste dal Regolamento. Il tema della responsabilità lungo l intera filiera è di fondamentale importanza, anche a seguito delle vicissitudini della cosiddetta sentenza Lidl Italia (Corte di Giustizia CE, Sez. II del 23/11/2006, Procedimento C-315/05), nonostante promulgata ai sensi della precedente Direttiva 2000/13/CE (D.Lgs. 109/1992). Con la nuova definizione, inoltre, si individua in ogni caso un responsabile comunitario, anche nelle situazioni di prodotti importati extra-ue. Per esemplificazione pratica si riporta la casistica esaminata nella Circolare del MiSE n del 30 settembre 2014: - nel caso di prodotto che riporta un marchio contenente il nome del produttore (stabilito nell UE), il produttore è l OSA-RIA. [es.: Coca Cola, Danone] - nel caso di prodotto a marchio (trademark / brand name) dove il marchio non corrisponde al nome stesso dell impresa, l OSA-RIA risulta essere il proprietario del marchio. Lo stesso ha quindi la facoltà di scegliere se riportare, come indicazione obbligatoria, il nome del marchio o del suo titolare poiché il Responsabile è sempre lo stesso. [es.: tè Lipton a marchio Unilever: la Unilever è l OSA-RIA e può scegliere se riportare il nome del marchio Lipton o il nome del suo titolare Unilever] - Nel caso di prodotto private label dove il marchio contiene il nome del distributore (stabilito nella UE), il distributore è l OSA-RIA. Questo deve avvenire in tutti i casi: nel caso il distributore sia direttamente il produttore, nel caso in cui la produzione è delegata a terzi: l indicazione del produttore può essere un informazione aggiuntiva al consumatore ma che non sostituisce l indicazione obbligatoria dell OSA-RIA e rispetti quanto previsto al Capo V (informazioni volontarie sugli alimenti) al Reg. UE 1169/2011. [es.: Carrefour, Esselunga, Conad] - nel caso di private label dove il marchio (trademark / brand name) non corrisponde al nome di una impresa, ma è un marchio di proprietà di un distributore, l OSA-RIA è il proprietario del marchio. Lo stesso ha quindi la 12

13 facoltà di scegliere se riportare, come indicazione obbligatoria, il nome del marchio o del suo titolare poiché il Responsabile è sempre lo stesso. Questo deve avvenire in tutti i casi: nel caso il distributore sia direttamente il produttore, nel caso in cui la produzione è delegata a terzi: l indicazione del produttore può essere un informazione aggiuntiva al consumatore ma che non sostituisce l indicazione obbligatoria dell OSA-RIA e rispetti quanto previsto al Capo V (informazioni volontarie sugli alimenti) al Reg. UE 1169/2011. [es.: zucchero di canna a marchio Boni, prodotto a marchio Colruyt] Nel caso di multinazionali (international brands) si può mettere anche l indirizzo della sede nello SM di commercializzazione e non si è obbligati a mettere quello della casa madre (La DG SANCO incoraggia tale disposizione). Va riportato l indirizzo fisico completo dell OSA-RIA e non sono accettati: Casella Postale Indirizzo internet Indirizzo di posta elettronica Numero telefonico Numero di registrazione alla Camera di Commercio Dalla lettura della Circolare MiSE n del 30 settembre 2014 è inoltre doveroso precisare la continuità della soluzione adottata dal D.Lgs. 109/1992, all art. 3, c. 1, lett. e), il quale considerava il marchio depositato come alternativo a il nome o la ragione sociale tra le indicazioni obbligatorie. Tale soluzione si intende limitata ai soli marchi registrati o depositati. 13

14 4. INDICAZIONI OBBLIGATORIE (RIF.: ART. 9 REG. UE 1169/2011) Le seguenti indicazioni sono obbligatorie, da esprimersi mediante parole o numeri. DENOMINAZIONE DELL ALIMENTO In ordine prioritario: la denominazione legale (in relazione a Regolamenti, Decreti e disposizioni comunitarie e nazionali) Il nome è disposto per legge come ad esempio: o Carne di [ ] o Pesce o Pane o Formaggio o Formaggio Grana Padano o Burro o Farina di [ ] o Salame Ad ulteriore esempio: Denominazione Regolamento dispositorio Bevande spiritose quali grappa, brandy, liquore Regolamento CE 110/2008 Conserve di sardine Regolamento CEE 2136/1989 Conserve di tonno Regolamento CE 1536/1992 Carni bovine Regolamento CE 700/2007 Latte *** Regolamento UE 1308/2013 e D.L. 157/2004 Per la denominazione degli alimenti lombardi classificati DOP, IGP e tradizionali, la Regione Lombardia ha pubblicato un Atlante dei Prodotti Tipici e Tradizionali. La pubblicazione costituisce fonte ufficiale delle denominazioni ed in particolar modo per quelle tradizionali. *** Con la Decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2010 solo il latte di mandorla e il latte di cocco possono mantenere tale denominazione a differenza, ad esempio, della soia, la cui denominazione latte di [ ] non può essere utilizzata e per la quale è più corretto utilizzare la denominazione estratto di soia, bevanda di soia, etcc.. la denominazione usuale (in relazione agli usi e consuetudini) Qualora non sussista una Denominazione Legale è possibile fare uso della Denominazione Usuale, e precisamente della denominazione usualmente utilizzata nel luogo di vendita, se il nome dell alimento è consacrato dagli usi e dai costumi dei consumatori del luogo, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni descrittive dell alimento stesso. Ad esempio: o Berna, Sberna, Bergna (area geografica della Vallecamonica: carne essiccata di ovino) o Mortadella fresca (area geografica dell Alto Garda: trattasi della salamella lombarda) Essa può essere generica per indicare una serie di prodotti (Biscotti o Gelati) oppure specifica per individuare un alimento in particolare (Frollini, sfoglie, wafer o Gelato al latte, gelato alla frutta, granita, granita di frutta, semifreddo). La denominazione usuale può essere esclusivamente utilizzata per il mercato locale. la denominazione descrittiva Nel caso in cui l alimento con la denominazione usuale è commercializzato esternamente l area geografica in cui è consacrato il nome, così come la commercializzazione di un alimento con denominazione non classificabile denominazione legale in quanto nome di fantasia, è necessaria una denominazione descrittiva, e precisamente una denominazione che descrive l alimento e se necessario il suo uso, affinché i consumatori determinino la reale natura dell alimento e lo distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso. Ad esempio: 14

15 o Preparazione a base di carne di [ ] o Prodotto a base di carne di [ ] o Prodotto di gastronomia o Prodotto di pasticceria o Pesce ricomposto o Carne ricomposta o Imitazione di [ ] o Crema da spalmare di [ ] La denominazione dell alimento comprende (o è accompagnata) con: una indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito ( in polvere, ricongelato, liofilizzato, surgelato, concentrato, affumicato ), nel caso in cui tale informazione 2 potrebbe indurre in errore l acquirente (es.: si veda figura a lato). la designazione decongelato nel caso di alimenti congelati prima della vendita e venduti decongelati, la designazione irradiato o trattato con radiazioni ionizzanti nel caso di alimenti trattati con radiazioni ionizzanti, l indicazione carne ricomposta o pesce ricomposto nel caso di preparazioni a base di carne o di pesce per i quali possano sembrare costituiti da un unico pezzo ma che in realtà sono frutto dell unione di diverse parti. Nello Stato Membro (SM) di commercializzazione è ammessa la denominazione dell alimento con cui è commercializzato nello SM di produzione (ad esclusione dei casi in cui il consumatore può essere fuorviato). Nella denominazione dell alimento devono essere adottati accorgimenti per: Ingrediente sostitutivo: se un ingrediente normalmente utilizzato (es.: uova/ovoprodotti nella maionese) o naturalmente presente in un alimento è sostituito da altro ingrediente (es. nel medesimo caso: proteine della soia), l ingrediente sostitutivo deve essere indicato fianco alla denominazione dell alimento in caratteri con altezza 75% rispetto alla denominazione dell alimento; Acqua aggiunta: carne, preparazioni a base di carne e i prodotti della pesca (sotto forma di tagli, anche da arrosto, fette, filetti, porzioni di carne o carcasse) a cui venga aggiunta acqua > 5% in peso, deve esserne indicata la presenza fianco alla denominazione dell alimento; Insaccati: devono riportare una specifica indicazione, fianco alla denominazione dell alimento, nei casi in cui l involucro non sia edibile. Casistica: Dicitura errata Dicitura corretta Corvina secca Corvina (sciaena umbra) essiccata Gallinella Gallinella (aspitrigla cuculus) Caffè. Caffè macinato - Latte fresco pastorizzato - Pasta di semola di grano duro - Panettone 2 In questo caso il termine surgelato indica il prodotto la cui T -18 C ± 3 C (il D.Lgs. 110/1992 impone che gli alimenti surgelati giungano al consumatore in confezioni originali chiuse dal fabbricante o dal confezionatore e, quindi, preimballate). 15

16 ELENCO INGREDIENTI IN ORDINE DECRESCENTE DI PESO CON LA LORO DENOMINAZIONE SPECIFICA (disposizioni dettagliate sono presenti in Allegato VII 3 ) Per ingrediente si intende qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti. L elenco degli ingredienti reca un intestazione o è preceduto da un adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende. L elenco comprende tutti gli ingredienti dell alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell alimento; ELENCO DELLE SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE E INTOLLERANZE (secondo le denominazioni specifiche di cui all Allegato II 4 ) L indicazione della presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze è obbligatoria, sia per i prodotti preimballati, sia per gli alimenti offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta (a tal proposito si veda approfondimento al Capitolo 11). Le modalità di indicazione sono riportate al Capitolo 10 e l eventuale omissione è spiegata al Capitolo 8 di questo elaborato. QUANTITÀ DEGLI INGREDIENTI O CATEGORIE DI INGREDIENTI (QUantitative Ingredient Declaration QUID o Ingrediente caratterizzante ) L indicazione della quantità di un ingrediente (o di una categoria di ingredienti) utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente (o categoria di ingredienti): 3 (Allegato VII, Reg. UE 1169/2011). Relativamente all indicazione degli ingredienti in ordine decrescente di peso, esistono disposizioni particolari per: - Acqua aggiunta e ingredienti volatili; - Ingredienti utilizzati sotto forma concentrata o disidratata e ricostituiti durante la fabbricazione; - Ingredienti utilizzati in alimenti concentrati o disidratati che sono destinati a essere ricostituiti mediante l aggiunta di acqua; - Ortofrutticoli o funghi nessuno dei quali predomina in termini di peso in modo significativo e che sono utilizzati in proporzioni suscettibili di variare, utilizzati in una miscela come ingredienti di un alimento; - Miscele di spezie o piante aromatiche, nessuna delle quali predomina in peso in modo significativo; - Ingredienti che costituiscono < 2% del prodotto finito; - Oli e grassi raffinati di origine vegetale. 4 (Allegato II, Reg. UE 1169/2011). Sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze: - Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio; maltodestrine a base di grano; sciroppi di glucosio a base di orzo; cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l alcol etilico di origine agricola. - Crostacei e prodotti a base di crostacei. - Uova e prodotti a base di uova. - Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. - Arachidi e prodotti a base di arachidi. - Soia e prodotti a base di soia, tranne: olio e grasso di soia raffinato; tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. - Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l alcol etilico di origine agricola; lattiolo. - Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l alcol etilico di origine agricola. - Sedano e prodotti a base di sedano. - Senape e prodotti a base di senape. - Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. - Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti. - Lupini e prodotti a base di lupini. - Molluschi e prodotti a base di molluschi. 16

17 o figura nella denominazione dell alimento (es.: ravioli con ricotta e spinaci, wurstel con pollo, pasta all uovo, yogurt alle fragole, panettone al cioccolato, cotoletta di merluzzo, bastoncini di pesce impanati, torta alla frutta, zuppa di pesce, etcc.) o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore (es.: in Italia, mandorle nel torrone e patate negli gnocchi), o è evidenziato nell etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica (es.: vedi figura a lato), o o è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto (es.: latte e nocciole in una crema spalmabile a base di cacao). Le modalità di espressione e i casi in cui le indicazioni quantitative degli ingredienti non sono previste (casi di esenzione QUID Capitolo 8), sono riportate in Allegato VIII. LA QUANTITÀ NETTA DELL ALIMENTO Essa è espressa: - in unità di volume per i liquidi ([ml], [cl], [l]) - in unità di massa per gli altri prodotti ([kg], [g]). L Allegato IX 5 stabilisce specifiche sull indicazione della quantità netta, in particolare, i casi in cui essa non è obbligatoria. Casistica: Dicitura errata Dicitura corretta 1,500 l Litri 1,500 1,500 litri 1,500 Litri 80 CL 80 cl 700 ml. 700 ml 1 Kg 1 kg Grammi: g 800 gr. 800 g 1 etto 100 g 5 (Allegato IX, Reg. UE 1169/2011). L indicazione della quantità netta non è obbligatoria per gli alimenti: - che sono soggetti a notevole perdite del loro volume o della loro massa e che sono venduti al pezzo o pesati davanti l acquirente; - la cui quantità netta è inferiore a 5 g o 5 ml; questa disposizione non si applica tuttavia nel caso delle spezie e delle piante aromatiche; oppure - che sono comunemente venduti al pezzo, a condizione che il numero dei pezzi possa chiaramente essere visto e facilmente contato dall esterno o, in caso contrario, che sia indicato nell etichettatura; - quando l indicazione di un certo tipo di quantità (come ad esempio la quantità nominale, la quantità minima o la quantità media) è prevista da disposizioni dell Unione o, in loro assenza, da disposizioni nazionali, tale quantità è la quantità netta nel senso del presente regolamento; - quando un preimballaggio è costituito da due o più preimballaggi individuali contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, l indicazione della quantità netta è data indicando la quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale e il loro numero totale. Tali indicazioni non sono tuttavia obbligatorie quando il numero totale degli imballaggi individuali può essere chiaramente visto e facilmente contato dall esterno e quando almeno un indicazione della quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale può essere chiaramente vista dall esterno; - quando un preimballaggio è costituito da due o più imballaggi individuali che non sono considerati come unità di vendita, l indicazione della quantità netta è fornita indicando la quantità netta totale e il numero totale degli imballaggi individuali; - quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura, viene indicato anche il peso netto sgocciolato di questo alimento; - quando l alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell alimento non include la glassa. Per liquido di copertura si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati e anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione in questione e non sia pertanto decisivo per l acquisto: acqua, soluzioni acquose di sali, salamoia, soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto, soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti, succhi di frutta o ortaggi nei casi delle conserve di frutta o ortaggi. 17

18 IL TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE, LA DATA DI SCADENZA e LA DATA DI CONGELAMENTO o l indicazione del punto in cui esse sono apposte in etichetta - TMC per prodotti che potrebbero perdere la loro qualità organolettica dopo la scadenza. Ad esempio: Succhi di frutta (durabilità: 6 12 mesi), Caffè macinato (durabilità: mesi), Olio extra-vergine (durabilità: mesi), Conserve sottoaceto e salsa di pomodoro (durabilità: mesi), Tonno sott olio (durabilità: mesi), Carciofini, funghi sott olio (durabilità: mesi), Biscotti, cracker (durabilità: 6 8 mesi), Pasta, riso (durabilità: mesi), Pesce surgelato (durabilità: mesi). Prodotti conservabili per Modalità di indicazione Esempio di dicitura < 3 mesi gg/mm Da consumarsi preferibilmente entro il 10 gennaio 3 mesi 18 mesi mm/aaaa Da consumarsi preferibilmente entro gennaio 2015 > 18 mesi aaaa Da consumarsi preferibilmente entro fine del Data di Scadenza per i prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico. Ad esempio: Ricotta / Robiola (durabilità: giorni), Insalata in busta (durabilità: 7 giorni), Latte fresco (durabilità: 7 giorni), Yogurt (durabilità: 30 giorni), Uova (durabilità: 28 giorni), Salmone crudo affumicato (durabilità: giorni), Mozzarella vaccina (durabilità: 30 giorni), Zuppa o brodo in tetrapack (durabilità: 30 giorni). Indicata su ogni singola porzione preimballata comprende la dicitura, in ogni caso: Modalità di indicazione Esempio di dicitura gg/mm/aaaa Da consumare entro il 10 gennaio Data di Congelamento o Data di primo congelamento per i prodotti che sono stati congelati più di una volta (carne, preparazioni a base di carne, e prodotti non trasformati a base di pesce congelati) Indicata sulle confezioni di congelato, comprende la dicitura, in ogni caso: Modalità di Esempio di dicitura indicazione gg/mm/aaaa Congelato il 10 gennaio 2015 Le eventuali omissioni di indicazione di tali diciture sono riportate al Capitolo 8. 18

19 LE CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E/O DI IMPIEGO Per gli alimenti che richiedono condizioni particolari di conservazione e/o d uso, tali condizioni devono essere indicate. Per consentire una conservazione o un uso adeguato degli alimenti dopo l apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo, se del caso. IL NOME, LA RAGIONE SOCIALE E L INDIRIZZO DELL OSA-RIA commercializzante il prodotto o, nel caso di importazione extra-ue, l importatore Si veda il Capitolo 3 per un approfondimento. PAESE DI ORIGINE O LUOGO DI PROVENIENZA 6 nel caso in cui: o l omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese di origine o al luogo di provenienza reali dell alimento o se le informazioni che lo accompagnano (o contenute in etichetta) potrebbero far pensare un differente paese di origine o luogo di provenienza, o per le carni dei codici della nomenclatura combinata (Allegato XI). 7 Quando il paese d origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato ma non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario: è indicato anche il paese di origine o il luogo di provenienza dell ingrediente primario; oppure il paese di origine o il luogo di provenienza dell ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell alimento. La sola indicazione del nome e sede dell OSA-RIA non si qualifica come indicazione di origine. Nella successiva pagina, a titolo riassuntivo e di semplificazione, si riportano le altre norme verticali comunitarie e nazionali che disciplinano l obbligatorietà dell indicazione di origine. 6 Si rammenta che il Regolamento UE 1169/2011, al contrario di quanto disposto all D.Lgs. 109/1992 (art. 3, c. 1, lett. e)), non prevede l indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento. Si fa invece menzione della provenienza e origine. In tema di provenienza e/o origine, il Reg. UE 1169/2011 richiama al preambolo (33) il Reg. CEE 2913/1992 abrogato e sostituito dal Reg. CE 450/2008 a sua volta abrogato e sostituito dal recente Reg. UE 952/2013 (Codice doganale dell Unione) che è in vigore dal 30 ottobre All art. 60, c. 1 di quest ultimo è disposto che Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio. All art. 60, c. 2 è invece espresso che Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi e territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l ultima trasformazione sostanziale o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata. 7 (Allegato XI, Reg. UE 1169/2011). Nomenclatura Combinata 2010: (carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate), (carni delle specie ovina e caprina, fresche, refrigerate o congelate), - ex-0207 (carni fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105). 19

20 Norme verticali comunitarie e nazionali che disciplinano l obbligatorietà dell indicazione di origine: Alimento Obbligo Provvedimento Prodotti ortofrutticoli Origine Reg. UE 1308/2013 Carni bovine Carni di pollame SM o PT di nascita SM o PT di ingrasso e di macello oppure Origine: SM o PT Reg. CE 1760/2000 Reg. UE 653/2014 Decreto MiPAAF del 16 gennaio 2015 Carni suine Carni ovine Carni caprine SM di allevamento SM di macellazione PT di origine (provenienza extra-ue) Ordinanza MS 26 agosto 2005 Reg. UE 1337/2013 **** Carni di volatili Olio di oliva SM di raccolta, o SM di provenienza e SM di produzione Miscele: SSMM comunitari o non comunitari Reg. CE 182/2009 e Decreto MIPAAF 8077/2009 (esenzione degli oli DOP e IGP disciplinati dal Reg. CE 1151/2012) Prodotti ittici Zona di cattura o allevamento Reg. UE 1379/2013 **** Uova Paese di produzione Reg. CE 1308/2013 Latte fresco pastorizzato Miele Zona di mungitura (SM o comune, provincia IT), o Provenienza del latte (SM o comune, provincia IT) SM di origine di raccolta Decreto MiPAAF del 14 gennaio 2005 Direttiva 2014/63/UE D.Lgs. 179/2004 Passata di pomodoro SM o zona di coltivazione del pomodoro fresco Decreto MiPAAF del 17 febbraio 2006 **** Approfondimenti di cui al Reg. UE 1337/2013 e al Reg. UE 1379/2013, sono riportati al Capitolo 5. 20

21 ISTRUZIONI PER L USO nei casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell alimento IL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO per le bevande che contengono > 1.2% di alcool in volume Il titolo alcolometrico volumico effettivo delle bevande con contenuto alcolico > 1.2 % in volume è indicato da una cifra con non più di un decimale (n.n). Essa è seguita dal simbolo % vol. e può essere preceduta dal termine alcol o dall abbreviazione alc.. Gli SSMM possono mantenere disposizioni nazionali per quanto riguarda l elencazione degli ingredienti delle bevande con contenuto alcolico > 1.2 % in volume. L indicazione del TMC non è richiesta per le bevande con contenuto alcolico 10% in volume. Esempi di indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo: Dicitura errata Dicitura corretta % vol. 10 gradi alcol 10% vol. 35 vol 35% vol. Gradazione alcolica 45 alcol 45% vol. o alc. 45% UNA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE in vigore dal 13 dicembre 2016 ULTERIORI INDICAZIONI L etichettatura deve comprendere, inoltre, una o più indicazioni complementari in determinati casi specifici, previsti all Allegato III, ovvero, nel caso di: - imballati in taluni gas, - contenenti edulcoranti, - contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio, - bevande con elevato tenore di caffeina o alimenti con caffeina aggiunta, - con aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo, - carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati. 21

22 5. REQUISITI SPECIFICI DI ALCUNI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (CARNE E PESCE) (RIF.: ALTRA LEGISLAZIONE) 5.1 Prodotti della pesca e dell acquacoltura (Reg. UE 1379/2013) La corretta etichettatura dei prodotti della pesca e dell acquacoltura, secondo la disposizione combinata dei Regolamenti UE 1169/2011 e 1379/2013, origina dalla suddivisione in alimenti preimballati e sfusi e dalla categorizzazione di tali prodotti, definita al Reg. UE 1379/2013, in due principali classi: - Prodotti della pesca e dell acquacoltura compresi alle lettere a), b), c) ed e), Allegato I, Regolamento UE 1379/2013: o Pesci vivi o Pesci freschi o refrigerati o Pesci congelati o Filetti di pesce ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati o Pesci secchi, salati o in salamoia o Pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura o Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce, atti all'alimentazione umana o Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia o Crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia o Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana o Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia o Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia o Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana - Prodotti della pesca e dell acquacoltura compresi alle lettere d), f), g), h), i), j), k) ed l), Allegato I, Regolamento UE 1379/2013: o Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove o Animali morti dei capi 1 o 3, non atti all'alimentazione umana o Alghe o Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: Oli di fegato di pesci e loro frazioni Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato o Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici o Preparazioni e conserve di pesci o Caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati o Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni o Cuscus, anche preparato o Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): contenenti, in peso, più di 20 % di pesce di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici o Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli: Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, o Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali e Solubili di pesce 22

ELENCO A : SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE ED INTOLLERANZE (Reg. Ue 1169/2011)

ELENCO A : SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE ED INTOLLERANZE (Reg. Ue 1169/2011) ELENCO A : SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCA ALLERGIE ED INTOLLERANZE (Reg. Ue 1169/2011) Glutine:!! Cereali contenenti glutine,, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi!!!! ibridati

Dettagli

Circolare N. 43 del 20 Marzo 2015

Circolare N. 43 del 20 Marzo 2015 Circolare N. 43 del 20 Marzo 2015 Etichettature alimentari- le sanzioni sugli errori dopo le modifiche del regolamento UE n. 1169/2011 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che recentemente

Dettagli

Le principali novità nell etichettatura del latte e dei derivati lattiero-caseari. Graziella Lasi. Bologna, 03 ottobre 2014

Le principali novità nell etichettatura del latte e dei derivati lattiero-caseari. Graziella Lasi. Bologna, 03 ottobre 2014 Bologna, 03 ottobre 2014 Le principali novità nell etichettatura del latte e dei derivati lattiero-caseari Graziella Lasi Resp. Consumer Care, Leg.Alimentare, Nutr, Com. medico-scient. Gruppo GRANAROLO

Dettagli

Prot. 50/2013 Roma, 14 ottobre 2013. OGGETTO: Etichettatura prodotti alimentari. Reg. Ue n. 1169/2011. -

Prot. 50/2013 Roma, 14 ottobre 2013. OGGETTO: Etichettatura prodotti alimentari. Reg. Ue n. 1169/2011. - Prot. 50/2013 Roma, 14 ottobre 2013 ALLE ORGANIZZAZIONI PROVINCIALI DEI PANIFICATORI L O R O S E D I OGGETTO: Etichettatura prodotti alimentari. Reg. Ue n. 1169/2011. - Con la pubblicazione del Regolamento

Dettagli

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO TERRITORIO E SICUREZZA URBANA NORD Ufficio Studi e Formazione Ufficio Studi

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO TERRITORIO E SICUREZZA URBANA NORD Ufficio Studi e Formazione Ufficio Studi CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO TERRITORIO E SICUREZZA URBANA NORD Ufficio Studi e Formazione Ufficio Studi CIRCOLARE N. 26 Informativa OGGETTO: Attività Produttive. Etichettatura.

Dettagli

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 924/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 924/2013 DELLA COMMISSIONE L 254/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 26.9.2013 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 924/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 settembre 2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari

Dettagli

Additivi alimentari: aspetti normativi e criticità della etichettatura

Additivi alimentari: aspetti normativi e criticità della etichettatura Corso di formazione sugli additivi alimentari 23 gennaio 2013 I edizione 24 gennaio 2013 II edizione Benevento Additivi alimentari: aspetti normativi e criticità della etichettatura Antonella Semeraro

Dettagli

Nuova normativa sull etichettatura Reg. UE 1169/2011. SAN SEVERO, 4 Novembre 2015 Dott.ssa Ersilia Arace Tecnologo Alimentare

Nuova normativa sull etichettatura Reg. UE 1169/2011. SAN SEVERO, 4 Novembre 2015 Dott.ssa Ersilia Arace Tecnologo Alimentare Nuova normativa sull etichettatura Reg. UE 1169/2011 SAN SEVERO, 4 Novembre 2015 Dott.ssa Ersilia Arace Tecnologo Alimentare Informazioni sugli alimenti ai consumatori: - Modifica: Regolamenti (CE) n.

Dettagli

Reg. (UE) 1169/2011 Le nuove norme sull etichettatura. Roma 18 dicembre 2014

Reg. (UE) 1169/2011 Le nuove norme sull etichettatura. Roma 18 dicembre 2014 Reg. (UE) 1169/2011 Le nuove norme sull etichettatura Roma 18 dicembre 2014 Il Nuovo Regolamento Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni

Dettagli

Unione CNA Alimentare Modena, 6 novembre 2014 Prot. n. 38/2014 Raggruppamento di interesse CNA.COM Prot. n. 50/2014

Unione CNA Alimentare Modena, 6 novembre 2014 Prot. n. 38/2014 Raggruppamento di interesse CNA.COM Prot. n. 50/2014 Unione CNA Alimentare Modena, 6 novembre 2014 Prot. n. 38/2014 Raggruppamento di interesse CNA.COM Prot. n. 50/2014 - ALLE IMPRESE ALIMENTARI IN INDIRIZZO e p.c. - Ai Direttori di filiale - Agli Uffici

Dettagli

SCHEDA TECNICA PEPERONI GRIGLIATI

SCHEDA TECNICA PEPERONI GRIGLIATI SCHEDA TECNICA PEPERONI GRIGLIATI 1 SCHEDA DESCRITTIVA 1.1 DENOMINAZIONE DI VENDITA E una conserva alimentare costituita da peperoni grigliati, in vaschetta da 1900g con trattamento termico di pastorizzazione.

Dettagli

Regolamento (CE) 104/2000 Regolamento (CE) 2065/2001 Regolamento (CE) 1224/2009 Regolamento (CE) 404/2011

Regolamento (CE) 104/2000 Regolamento (CE) 2065/2001 Regolamento (CE) 1224/2009 Regolamento (CE) 404/2011 1. L obbligo della rintracciabilità è stato assunto dal Consiglio della Comunità Europea, quale principio attraverso il quale organizzare i mercati in tale settore, tenendo conto dell evoluzione del mercato,

Dettagli

Sede Operativa: Via G. Papini n. 18 40128 Bologna (Bo) Tel. + 39 051 4172311 fax + 39 051 326006

Sede Operativa: Via G. Papini n. 18 40128 Bologna (Bo) Tel. + 39 051 4172311 fax + 39 051 326006 Alle Imprese Associate del Settore Alimentazione e Pubblici Esercizi Oggetto: etichettatura alimenti ed indicazione alergeni La piena applicazione del Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169 ha comportato

Dettagli

Istruzioni in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari.

Istruzioni in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari. Circ. 12 marzo 2001, n. 166 (G.U. 20 marzo 2001 n.66) Istruzioni in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari. Con circolare n. 165 del 31 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Dettagli

GESTIONE DEI PRODOTTI

GESTIONE DEI PRODOTTI Gestione dei prodotti biologici ed etichettatura G [ GESTIONE DEI PRODOTTI ] BIOLOGICI ED ETICHETTATURA E L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI Il testo principale sull etichettatura, la presentazione

Dettagli

In quanto prodotti alimentari, anche le confetture e le marmellate devono rispettare le indicazioni del decreto 109 ma in più sono soggette anche ad

In quanto prodotti alimentari, anche le confetture e le marmellate devono rispettare le indicazioni del decreto 109 ma in più sono soggette anche ad In quanto prodotti alimentari, anche le confetture e le marmellate devono rispettare le indicazioni del decreto 109 ma in più sono soggette anche ad una normativa specifica DECRETO LEGISLATIVO 20 FEBBRAIO

Dettagli

25 Febbraio 2014. Dr.ssa Simona Corti. Tecnologo Alimentare

25 Febbraio 2014. Dr.ssa Simona Corti. Tecnologo Alimentare Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari: il Regolamento CEE 1169/2011. L etichetta delle carni macinate, gli allergeni e la tabella nutrizionale. 25 Febbraio 2014 Dr.ssa Simona Corti Tecnologo

Dettagli

Ricette, calorie e valori nutrizionali: come nasce l etichetta nutrizionale di un alimento?

Ricette, calorie e valori nutrizionali: come nasce l etichetta nutrizionale di un alimento? PROGETTO AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE: BIODIVERSITÀ, CULTURA, AMBIENTE, INNOVAZIONE, SICUREZZA Ricette, calorie e valori nutrizionali: come nasce l etichetta nutrizionale di un alimento? Milena Casali Istituto

Dettagli

Le etichette alimentari

Le etichette alimentari Le etichette alimentari Le etichette riportate sulle confezioni dei prodotti alimentari aiutano a compiere una scelta informata su ciò che consumeremo L etichettatura dei prodotti alimentari destinati

Dettagli

CIOCCO ELITE Preparato per bevanda calda al gusto Cioccolata amaretto senza zuccheri aggiunti con edulcoranti

CIOCCO ELITE Preparato per bevanda calda al gusto Cioccolata amaretto senza zuccheri aggiunti con edulcoranti Mira (VE) CIOCCO ELITE Preparato per bevanda calda al gusto Cioccolata amaretto senza zuccheri aggiunti con edulcoranti Revisione n : 00 Art. CI43 Data: 01/08/2011 DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO Preparato

Dettagli

ABC di un etichetta alimentare: accorgimenti utili per la sua comprensione. Dott.ssa Serena Pironi serenapironi@pigaservice.it www.pigaservice.

ABC di un etichetta alimentare: accorgimenti utili per la sua comprensione. Dott.ssa Serena Pironi serenapironi@pigaservice.it www.pigaservice. ABC di un etichetta alimentare: accorgimenti utili per la sua comprensione Dott.ssa Serena Pironi serenapironi@pigaservice.it www.pigaservice.it NOI SIAMO CIO CHE MANGIAMO FEUERBACH Etichettatura: [ ]l'insieme

Dettagli

SCHEDA TECNICA Pagina 1 di 6

SCHEDA TECNICA Pagina 1 di 6 SCHEDA TECNICA Pagina 1 di 6 INFORMAZIONI GENERALI Codice (cartone) 4129 Nome Prodotto TORTINA CAPRESE LIMONE RSPO/MB Linea Prodotto Già cotti Codice Ean14 Unità di Vendita (cartone) 08003269041298 Codice

Dettagli

Grissini astuccio ORAZIO gr. 125x12

Grissini astuccio ORAZIO gr. 125x12 Pag. 1 di 5 Grissini astuccio ORAZIO gr. 125x12 CODIFICA PRODOTTO EAN interna Grissino Tradizionale 8004583711409 1N2601AHB Denominazione articolo Grissini tipo 00 agli oli vegetali Marchio: ORAZIO Ingredienti

Dettagli

Confetture, gelatine, marmellate e crema di marroni

Confetture, gelatine, marmellate e crema di marroni Confetture, gelatine, marmellate e crema di marroni L etichettatura delle confetture, delle gelatine e delle marmellate, nonché della crema di marroni, è disciplinata, per gli aspetti generali, dal D.lgs.

Dettagli

Etichettatura degli additivi

Etichettatura degli additivi LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO Etichettatura degli additivi Laura Bersani Novara 7 dicembre 2011 laura.bersani@lab-to.camcom.it Miglioratori alimentari (food improvement agents package) Reg

Dettagli

L etichettatura dei prodotti alimentari. Paola Rebufatti Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino

L etichettatura dei prodotti alimentari. Paola Rebufatti Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino L etichettatura dei prodotti alimentari Paola Rebufatti Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino Milano, 6 marzo 2015 ETICHETTATURA qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale,

Dettagli

L etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti

L etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti L etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti REGOLAMENTO UE 1169/2011 In vigore dal 13/12/2011 In applicazione dal 13/12/2014 In applicazione dal 01/01/2014

Dettagli

L etichetta come. scelta informata. Paola Rebufatti Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino. Pavia, 4 febbraio 2015

L etichetta come. scelta informata. Paola Rebufatti Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino. Pavia, 4 febbraio 2015 L etichetta come strumento per una scelta informata Paola Rebufatti Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino Pavia, 4 febbraio 2015 ETICHETTATURA qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica

Dettagli

L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI. TORINO 26 maggio 2009

L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI. TORINO 26 maggio 2009 L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI TORINO 26 maggio 2009 A cosa serve l etichettatura? l l insieme di tutte le indicazioni fornite all acquirente, necessarie al fine di consentire l acquisto con piena

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIPARTIMENTO SANITA PUBBLICA VETERINARIA, NUTRIZIONE E SICUREZZA ALIMENTI DIREZIONE GENERALE SICUREZZA ALIMENTI E NUTRIZIONE Elementi informativi

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l igiene dei mangimi Regolamento 183/2005 Applicazione sul territorio regionale L applicazione

Dettagli

L etichettatura degli alimenti a norma del regolamento (UE) n. 1169/2011

L etichettatura degli alimenti a norma del regolamento (UE) n. 1169/2011 L etichettatura degli alimenti a norma del regolamento (UE) n. 1169/2011 Corso SITI PESCARA 16 maggio 2015 Dr. Giuseppe De Giovanni 1 Finalità Le finalità del regolamento sono essenzialmente tre: a) Assicurare

Dettagli

VERONA 19 GIUGNO 2014 BENINI DR NICOLA SERVIZIO VETERINARIO ULSS 20 VERONA ETICHETTATURA PRODOTTI DERIVATI DEL LATTE

VERONA 19 GIUGNO 2014 BENINI DR NICOLA SERVIZIO VETERINARIO ULSS 20 VERONA ETICHETTATURA PRODOTTI DERIVATI DEL LATTE VERONA 19 GIUGNO 2014 BENINI DR NICOLA SERVIZIO VETERINARIO ULSS 20 VERONA ETICHETTATURA PRODOTTI DERIVATI DEL LATTE ULSS20 9 CASEIFICI CE RICONOSCIUTI 1 CASEIFICIO CE AZ. RICONOSCIUTO 16 CASEIFICI AZIENDALI

Dettagli

ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA REALIZZATO CON LA COLLABORAZIONE TECNICA DI DINTEC DICEMBRE 2009 PREMESSA L agricoltura biologica è un particolare metodo di gestione della produzione

Dettagli

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I P7_TA-PROV(2011)0208 Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla

Dettagli

Cacao e cioccolato l etichettatura dei prodotti di cacao e del cioccolato D.lgs. 178/2003 denominazioni di vendita burro di cacao

Cacao e cioccolato l etichettatura dei prodotti di cacao e del cioccolato D.lgs. 178/2003 denominazioni di vendita burro di cacao Cacao e cioccolato Il cioccolato deriva da una serie di processi di produzione che hanno inizio a partire dalla tostatura dei semi della pianta del cacao (Theobroma cacao) e continuano con la miscelazione

Dettagli

L etichetta del cacao e del cioccolato

L etichetta del cacao e del cioccolato L etichetta del cacao e del cioccolato La normativa vigente (All. I, d.lgs. n. 178/2003) definisce per i prodotti di cacao e di cioccolato le seguenti denominazioni di vendita: 1. Burro di cacao. Sostanza

Dettagli

L etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti

L etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti L etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti SANZIONI Il panorama giurisprudenziale è rappresentato principalmente da: Codice penale D. L.gs n. 109/92

Dettagli

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione. Ciascuna richiesta non può superare l intero importo offerto

Dettagli

Gli allergeni alimentari: strumenti e soluzioni per il punto vendita

Gli allergeni alimentari: strumenti e soluzioni per il punto vendita Gli allergeni alimentari: strumenti e soluzioni per il punto vendita Le novità introdotte I punti chiave Il Regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA E LE PMI EX DIV. XII POLITICHE DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI ALLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI DI CATEGORIA E DELLA

Dettagli

Circolare n. 14878 Prot. 1898 Roma, 20 novembre 2014. Regolamento UE n. 1169/11 G.U.C.E. L 304 del 22 nov. 2011 D.lgs. 109/92

Circolare n. 14878 Prot. 1898 Roma, 20 novembre 2014. Regolamento UE n. 1169/11 G.U.C.E. L 304 del 22 nov. 2011 D.lgs. 109/92 TITOLO DOCUMENTO Etichettatura degli alimenti: le nuove disposizioni del Reg. UE 1169/11 AREA TEMATICA Ambiente ed Energia SETTORE Qualità e Sicurezza alimentare ARGOMENTO SPECIFICO Sicurezza degli alimenti

Dettagli

Pancetta arrotolata senza cotenna

Pancetta arrotolata senza cotenna Scheda tecnica Pancetta arrotolata senza cotenna Prodotto a marchio: Descrizione prodotto: Salumificio Bonalumi snc Prodotto ottenuto dal pannicolo adiposo della parte ventrale della mezzena suina (pancetta),

Dettagli

Normativa vecchia e nuova a confronto

Normativa vecchia e nuova a confronto Normativa vecchia e nuova a confronto D.Lgs. 25-2-2000 n. 84 D.Lgs. 6-9-2005 n. 206 Capo III - Particolari modalità di informazione Sezione I - Indicazione dei prezzi per unità di misura 1. Definizioni

Dettagli

Cesena, 13 maggio 2014 ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI E INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI. Maria Severina Liberati

Cesena, 13 maggio 2014 ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI E INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI. Maria Severina Liberati Cesena, 13 maggio 2014 ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI E INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI Maria Severina Liberati 1 La nuova ratio Etichettatura e informazione dei consumatori Direttiva 2000/13/CE relativa

Dettagli

INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE. REG.CE n. 1924/2006

INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE. REG.CE n. 1924/2006 INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE REG.CE n. 1924/2006 1 OBIETTIVI SPECIFICI Integrazione dei principi generali in tema di etichettatura dei prodotti alimentari che impongono un divieto generale di

Dettagli

L etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti

L etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti L etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti REGOLAMENTO UE 1169/2011 In vigore dal 13/12/2011 In applicazione dal 13/12/2014 In applicazione dal 01/01/2014

Dettagli

SCHEDA TECNICA Pagina 1 di 6

SCHEDA TECNICA Pagina 1 di 6 SCHEDA TECNICA Pagina 1 di 6 INFORMAZIONI GENERALI Codice (cartone) 2304 Nome Prodotto CORNETTO VEGA VUOTO PALMA SEGREGATO Linea Prodotto Prontoforno Codice Ean14 Unità di Vendita (cartone) 08003269023041

Dettagli

LA LEGGE SUL PESO NETTO

LA LEGGE SUL PESO NETTO La Legge sul Peso Netto 1 LA LEGGE SUL PESO NETTO Comando Polizia Municipale Via Bologna 74 - salone Ufficio Verbali Relatori: Pietro Corcione, Igor Gallo D.Lgs. 6 settembre 2005 n 206 (Codice del Consumo)

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

Presentazione delle informazioni obbligatorie

Presentazione delle informazioni obbligatorie Le principali novità sul Regolamento (UE) 1169/2011 e raffronto tra la normativa nazionale e la normativa Ue Prof.ssa Erica Varese Dipartimento di Scienze Merceologiche Università degli Studi di Torino

Dettagli

SCHEDE TECNICHE SCIROPPO DI GLUCOSIO. Sciroppo di glucosio 44 D.E.

SCHEDE TECNICHE SCIROPPO DI GLUCOSIO. Sciroppo di glucosio 44 D.E. SCHEDE TECNICHE SCIROPPO DI GLUCOSIO Sciroppo di glucosio 44 D.E. Rev. 2 - Pag 1 di 4 Sciroppo di Glucosio Sciroppo di Glucosio a 44 D.E. purificato e concentrato ad alto contenuto di maltosio, con diversi

Dettagli

L attuale Quadro Normativo

L attuale Quadro Normativo L attuale Quadro Normativo L educazione alimentare per il biologico Centro Congressi di Eatily Roma, 12 Ottobre 2012 Dott.ssa Teresa De Matthaeis Dirigente Ufficio Agricoltura Biologica - PQA V Ministero

Dettagli

Etichettatura dei prodotti ittici L etichettatura del settore ittico è disciplinata da normativa nazionale a carattere generale D.

Etichettatura dei prodotti ittici L etichettatura del settore ittico è disciplinata da normativa nazionale a carattere generale D. Etichettatura dei prodotti ittici L etichettatura del settore ittico è disciplinata da normativa nazionale a carattere generale D.lvo 109/92 e successivi,a carattere speciale DM 27/03/2002, E comunitaria

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 17.5.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 130/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 418/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2012 che modifica il regolamento

Dettagli

Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie

Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie Milano, 21 Ottobre 2014 Ivan Furcas ivan.furcas@it.bureauveritas.com Nuovo quadro legislativo Pubblicazione L96 GUCE (Gazzetta Ufficiale Comunità Europea)

Dettagli

Etichettatura: partita o lotto

Etichettatura: partita o lotto Etichettatura: partita o lotto Articolo 118 Applicabilità delle regole orizzontali Salvo ove altrimenti disposto dal presente regolamento, all etichettatura e alla presentazione si applicano la direttiva

Dettagli

Vademecum etichettatura. Vademecum. etichettatura alimenti

Vademecum etichettatura. Vademecum. etichettatura alimenti Vademecum Vademecum etichettatura etichettatura alimenti alimenti Introduzione Gli interventi europei sull etichettatura degli alimenti hanno attraversato diverse fasi che rispecchiano gli orientamenti

Dettagli

Roma, 18 dicembre 2014 Alle Organizzazioni Regionali e Provinciali CONFESERCENTI

Roma, 18 dicembre 2014 Alle Organizzazioni Regionali e Provinciali CONFESERCENTI Ufficio Legislativo e Affari Giuridici Roma, 18 dicembre 2014 Alle Organizzazioni Regionali e Provinciali CONFESERCENTI Ai Responsabili territoriali FIESA, FIEPeT, ASSOTURISMO Loro sedi ed indirizzi Prot.n.

Dettagli

Disciplinare Tecnico di Produzione

Disciplinare Tecnico di Produzione Disciplinare Tecnico di Produzione Disciplinare Tecnico di Produzione di ArtiGelato Gelato Artigianale Tradizionale Garantito Tipo di prodotto Gelato artigianale. Denominazione del prodotto ARTIGELATO

Dettagli

Esempi di riscontro documentale di dichiarazione di conformità per materie plastiche

Esempi di riscontro documentale di dichiarazione di conformità per materie plastiche Esempi di riscontro documentale di dichiarazione di conformità per materie plastiche Milano 6-8 febbraio 2013 Massimo DENARO Roberta FELICIANI Istituto Superiore di Sanità- Roma Dichiarazione di conformità

Dettagli

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE Politica doganale, legislazione, tariffa doganale Normativa doganale

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE Politica doganale, legislazione, tariffa doganale Normativa doganale COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE Politica doganale, legislazione, tariffa doganale Normativa doganale Bruxelles, 1 febbraio 2012 TAXUD/A3/017/2011 Final IT Ares(2012)

Dettagli

DEFINIZIONI INDISPENSABILI

DEFINIZIONI INDISPENSABILI 1 DEFINIZIONI INDISPENSABILI Preimballaggio Per imballaggio preconfezionato, o preimballaggio, si intende l insieme del prodotto e dell imballaggio nel quale è confezionato. Possiamo affermare quindi che

Dettagli

LA PRODUZIONE PRIMARIA NEL COMPARTO AGRO-ALIMENTARE

LA PRODUZIONE PRIMARIA NEL COMPARTO AGRO-ALIMENTARE LA PRODUZIONE PRIMARIA NEL COMPARTO AGRO-ALIMENTARE Fabio Grillo Spina Dipartimento dell Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari Via Quintino Sella,

Dettagli

Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari

Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr) Modifica del 15 novembre 2006 Il Dipartimento federale dell interno ordina: I L ordinanza del DFI del 23 novembre

Dettagli

MARCHI DI TUTELA PROGETTO SCUOLA 21. Vimercate, Dicembre 2014. Docente: Elisabetta Castellino

MARCHI DI TUTELA PROGETTO SCUOLA 21. Vimercate, Dicembre 2014. Docente: Elisabetta Castellino MARCHI DI TUTELA Vimercate, Dicembre 2014 Docente: Elisabetta Castellino MARCHI DI TUTELA 1/4 Nel patrimonio agroalimentare italiano possiamo annoverare oltre: 400 Formaggi 250 Salumi 800 Vini 120 conserve

Dettagli

Carni bovine Regolamento CE 1760/2000 identificazione e registrazione dei bovini etichettatura delle carni bovine disposizioni comuni

Carni bovine Regolamento CE 1760/2000 identificazione e registrazione dei bovini etichettatura delle carni bovine disposizioni comuni Carni bovine Le carni bovine, a seconda della modalità con cui vengono vendute, possono essere sottoposte sia alle norme di carattere generale sull etichettatura dei prodotti alimentari sia a quelle specifiche

Dettagli

Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti.

Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti. RISOLUZIONE N. 210/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 18 novembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti.

Dettagli

Rilevazione dei prezzi di un paniere di beni di largo consumo nella distribuzione organizzata della regione Lazio.

Rilevazione dei prezzi di un paniere di beni di largo consumo nella distribuzione organizzata della regione Lazio. Rilevazione dei prezzi di un paniere di beni di largo consumo nella distribuzione organizzata della regione Lazio Seconda edizione Note metodologiche Ufficio Sistema Statistico Direzione Risorse Umane

Dettagli

Q uando fai la spesa e sullo scaffale

Q uando fai la spesa e sullo scaffale L etichettatura L etichettatura I PRODOTTI PRECONFEZIONATI Q uando fai la spesa e sullo scaffale trovi confezioni di pasta, detersivi, tonno, shampoo, bottiglie di vino, olio, acqua etc., stai comprando

Dettagli

NUOVE REGOLE IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEI VINI. DARIO PANELLI UFFICIO VITIVINICOLO PROVINCIALE Febbraio 2011 dario.panelli@coldiretti.

NUOVE REGOLE IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEI VINI. DARIO PANELLI UFFICIO VITIVINICOLO PROVINCIALE Febbraio 2011 dario.panelli@coldiretti. NUOVE REGOLE IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEI VINI DARIO PANELLI UFFICIO VITIVINICOLO PROVINCIALE Febbraio 2011 dario.panelli@coldiretti.it Dal 1 agosto 2009 è entrata in vigore la nuova classificazione

Dettagli

SCHEDA TECNICA CIAMBELLONE AL COCCO E NOCCIOLATA

SCHEDA TECNICA CIAMBELLONE AL COCCO E NOCCIOLATA PANIFICIO E PASTICCERIA DeQuintili S.R.L SCHEDA TECNICA CIAMBELLONE AL COCCO E NOCCIOLATA Prodotto ciambellone ciambellone da 2kg con cocco e nocciolata Denominazione commerciale Descrizione dell unità

Dettagli

Scheda Tecnica Commerciale

Scheda Tecnica Commerciale Tecnica Commerciale 27 set 211 1. Anagrafica generale Ragione sociale società Codice logistico Indirizzo società Marchio EAN 13 (unità di vendita) Famiglia Sottofamiglia ITF14 (unità logistica) TMC (termine

Dettagli

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE L 86/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 5.4.2005 II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2005 che stabilisce

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 79/2005 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 79/2005 DELLA COMMISSIONE L 16/46 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 20.1.2005 REGOLAMENTO (CE) N. 79/2005 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2005 che attua il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

Etichettatura Indicazione del tenore di zucchero

Etichettatura Indicazione del tenore di zucchero Etichettatura Articolo 58 Indicazione del tenore di zucchero 1. I termini elencati nell allegato XIV, parte A, del presente regolamento, che indicano il tenore di zucchero, figurano sull etichettatura

Dettagli

Riflessi del Libro Verde sugli aspetti legislativi inerenti l etichettatura e messa in commercio di prodotti

Riflessi del Libro Verde sugli aspetti legislativi inerenti l etichettatura e messa in commercio di prodotti Riflessi del Libro Verde sugli aspetti legislativi inerenti l etichettatura e messa in commercio di prodotti Avv. Chiara Marinuzzi G a e t a n o F o r t e Studio Legale Seminario Legacoop - Bologna, 3

Dettagli

Etichettatura del miele e dei prodotti alimentari contenenti miele

Etichettatura del miele e dei prodotti alimentari contenenti miele Etichettatura del miele e dei prodotti alimentari contenenti miele 22 maggio 2015 Basovizza Incontro informativo con gli apicoltori Dott. A. Fiordelisi Veterinario ufficiale A.A.S. n.1 Triestina Etichettatura

Dettagli

COMUNICAZIONE N 12/01/2015

COMUNICAZIONE N 12/01/2015 Da: Assicurazione Qualità A: Clienti EcorNaturasì COMUNICAZIONE N 12/01/2015 Oggetto: Aggiornamento Etichettatura alimenti Reg.CE 1169/2011 Con la presente Vi informiamo in merito alle principali novità

Dettagli

NUOVA NORMATIVA SULL ETICHETTATURA DEL VINO

NUOVA NORMATIVA SULL ETICHETTATURA DEL VINO NUOVA NORMATIVA SULL ETICHETTATURA DEL VINO L etichetta è certamente la carta d identità di un prodotto che tutela sia il produttore che il consumatore e, accanto ad una generale disciplina applicabile

Dettagli

COSA SI INTENDE PER ETICHETTATURA

COSA SI INTENDE PER ETICHETTATURA COSA SI INTENDE PER ETICHETTATURA Qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce all alimento e che figura direttamente sull imballaggio o su un

Dettagli

Etichettatura. Sezione 3 Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo

Etichettatura. Sezione 3 Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo Sezione 3 Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo Articolo 117 reg. 1308/13 Definizione Ai fini della presente sezione si intende per: a) etichettatura, i termini, le diciture, i marchi

Dettagli

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO Pag. 1 / 6 1 MODIFICHE 2 PREMESSA 3 DEFINIZIONI SOMMARIO 4 PRINCPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 5 MESSA IN SERVIZIO E UTILIZZO 6 INDICAZIONI PER UN CORRETTO ACQUISTO 7 SICUREZZA E MARCATURA CE 8 PROTOTIPI

Dettagli

Il Reg. 1169/2011. Cosa cambia con la sua applicazione. Ferrara, 24 marzo 2015. Stefano Zaghi

Il Reg. 1169/2011. Cosa cambia con la sua applicazione. Ferrara, 24 marzo 2015. Stefano Zaghi Dipartimento di Sanità Pubblica Programma di Sicurezza Alimentare dott.a Chiara Berardelli Il Reg. 1169/2011 Regolamento FIAC Fornitura di Informazioni sugli Alimenti ai Consumatori Cosa cambia con la

Dettagli

Dott. Alessandro Bonadonna per SEMI ONLUS L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI: LEGGERE PER RI-CONOSCERE

Dott. Alessandro Bonadonna per SEMI ONLUS L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI: LEGGERE PER RI-CONOSCERE L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI: LEGGERE PER RI-CONOSCERE 1. Assicurare una corretta e trasparente informazione al consumatore 2. Permettere la libera circolazione delle merci all interno dell Unione Europea

Dettagli

Agenti chimici: il regolamento CLP

Agenti chimici: il regolamento CLP Informazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori Gennaio 2013 Pillole di sicurezza A cura del RSPP e dell Unità Organizzativa a Supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione

Dettagli

1. Il decreto Legislativo 155/97

1. Il decreto Legislativo 155/97 CAPITOLO III IL SISTEMA H.A.C.C.P. 1. Il decreto Legislativo 155/97 Il Decreto Legislativo 155/97 stabilisce le regole generali che devono essere osservate da tutti i produttori e responsabili della filiera

Dettagli

Servizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica CCIAA Milano

Servizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica CCIAA Milano Pubblica CCIAA Milano La competenza Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli alle disposizioni del presente decreto legislativo sono svolte dal Ministero dello

Dettagli

L etichettatura inerente i prodotti del settore cerealicolo. Aspetti specifici e nutrizionali

L etichettatura inerente i prodotti del settore cerealicolo. Aspetti specifici e nutrizionali Torino 27 marzo 2013 Laura Bersani L etichettatura inerente i prodotti del settore cerealicolo. Aspetti specifici e nutrizionali REQUISITI OBBLIGATORI PER L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI

Dettagli

E. Monica Russo. Integratori alimentari e novel food

E. Monica Russo. Integratori alimentari e novel food E. Monica Russo Integratori alimentari e novel food enza.russo@lab-to.camcom.it Isernia, 2 aprile 2014 1 MINISTERO DELLA SALUTE www.salute.gov.it TEMI E PROFESSIONI ALIMENTI ALIMENTI PARTICOLARI integratori

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2002D0994 IT 05.08.2008 004.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2002 recante

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

ETICHETTA NUTRIZIONALE NEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI REGOLAMENTO (UE) 1169 / 2011 MACOMER 23 APRILE 2016

ETICHETTA NUTRIZIONALE NEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI REGOLAMENTO (UE) 1169 / 2011 MACOMER 23 APRILE 2016 ETICHETTA NUTRIZIONALE NEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI REGOLAMENTO (UE) 1169 / 2011 MACOMER 23 APRILE 2016 Marcella Cabiddu, Ignazio Ibba, Danilo Muggianu Contribuire ad assicurare un livello elevato di

Dettagli

Produzione biologica regimi facoltativi su criteri regolamentari

Produzione biologica regimi facoltativi su criteri regolamentari Produzione biologica regimi facoltativi su criteri regolamentari QUADRO NORMATIVO Reg. CEE 2092/91 Cons. 24.6.91 Metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui

Dettagli

NUOVE INFORMAZIONI ALIMENTARI. Francesco Aversano. www.avvocatoaversano.it

NUOVE INFORMAZIONI ALIMENTARI. Francesco Aversano. www.avvocatoaversano.it NUOVE INFORMAZIONI ALIMENTARI Campobasso 27 aprile OTAM Francesco Aversano www.avvocatoaversano.it ETICHETTATURA PRESENTAZIONE PUBBLICITA INFORMAZIONI REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO

Dettagli

SCHEDA TECNICA Pagina 1 di 6

SCHEDA TECNICA Pagina 1 di 6 SCHEDA TECNICA Paina 1 di 6 INFORMAZIONI GENERALI Codice (cartone) 61640 Nome Prodotto CIMABELLA / DONUT TRIS Linea Prodotto Già cotti Codice Ean14 Unità di Vendita (cartone) 08003269016401 Codice Ean

Dettagli

Direttiva CE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 41/2004 del 21/4/2004

Direttiva CE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 41/2004 del 21/4/2004 Direttiva CE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 41/2004 del 21/4/2004 che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione

Dettagli

Disposizioni sulla elaborazione, confezionamento, designazione e presentazione dei vini frizzanti.

Disposizioni sulla elaborazione, confezionamento, designazione e presentazione dei vini frizzanti. D.M. 29 luglio 2004. Disposizioni sulla elaborazione, confezionamento, designazione e presentazione dei vini frizzanti. (pubbl. in Gazz. Uff. n. 238 del 9 ottobre 2004). IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

Dettagli

Le etichette dei prodotti alimentari: termine minimo di conservazione e data di scadenza

Le etichette dei prodotti alimentari: termine minimo di conservazione e data di scadenza Vania Patrone Istituto di Microbiologia NUTRIGEN - Centro di ricerca sulla Nutrigenomica Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali Le etichette dei prodotti alimentari: termine minimo di conservazione

Dettagli