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1 Anno 2013 N.RF045 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 11 OGGETTO AGRICOLTURA E DICHIARAZIONE IVA RIFERIMENTI ART. 34 E 34-BIS DPR 633/72; DLGS 228/2001; L. 427/1993; CM 6/2005 CIRCOLARE DEL 5/03/2013 (1 PARTE) Sintesi: si riepiloga il trattamento ai fini Iva delle attività svolte dai produttori agricoli, con particolare riferimento: - ai diversi regimi applicabili (regime di esonero e regime speciale Iva) - alle eventuali operazioni connesse svolte dai produttori agricoli. Si riepiloga infine l'indicazione delle diverse operazioni nell'ambito della Dichiarazione annuale Iva. Nel settore dell'agricoltura sono previsti due particolari regimi speciali Iva: regime "di esonero" regime speciale iva REGIME DI ESONERO Il produttore agricolo che ha realizzato nel 2012 (o, in caso di inizio di attività, prevede di realizzare): a) volume d'affari b) costituito per almeno 2/3 terzi da cessioni di prodotti agricoli di cui alla Tab. T/I all. Dpr 633/72 risulta essere esonerato: dalle liquidazioni e versamenti IVA da tutti gli obblighi contabili, (tenuta dei registri Iva, fatturazione, versamenti periodici e annuale) dalla presentazione della dichiarazione Iva. essendo solo obbligato alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto (e di eventuali bolle doganali) alla conservazione delle copie delle autofatture emesse dagli acquirenti. CESSIONI - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE: in relazione alle operazioni attive (cessioni e/o servizi) effettuate dall'agricoltore esonerato, l'acquirente (soggetto passivo Iva) è tenuto: a documentare la cessione tramite emissione di autofattura (ed eventualmente autoddt se intende emettere l'autofattura differita entro il 15 del mese successivo) ad applicare le aliquote di compensazione (e non le aliquote ordinarie) ad annotare esclusivamente sul registro degli acquisti (l'iva risulta ordinariamente detraibile) con annotazione separata rispetto alle altre fatture di acquisto. Nella maggior parte dei casi gli acquirenti sono costituiti da cooperative agricole cui viene conferito il prodotto dall'agricoltore esonerato. Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati -

2 Redazione Fiscale Info Fisco 045/2013 Pag. 2 / 11 REGIME 2012 VOLUME D AFFARI 2012 REGIME IVA NEL 2013 Non superiore a ESONERO ESONERO Superiore a SPECIALE (fatturazione e versamenti) SPECIALE Non superiore a Superiore a ESONERO SPECIALE (fatturazione e versamenti) CESSAZIONE DEL REGIME: per tali contribuenti si verifica: - fuoriuscita dall'anno successivo: al supero del limite di del volume d'affari - decadenza (retroattiva dal 1/01): nel caso di cessioni costituite < 2/3 da beni di cui alla Tab. A/I PRODUTTORI AGRICOLI VOL. D'AFFARI < NO DICH. IVA > 2/3 PROD. TAB. A/I Esempio1: il sig. Rossi è un pensionato che, nel tempo libero, provvede a coltivare alcuni campi cedendo a terzi i propri prodotti quale agricoltore esonerato. Procede a cedere all'agricoltore Verdi (produttore agricolo in regime speciale) una partita di mele: a) agricoltore Verdi: emette autofattura per conto di Rossi per la cessione delle mele: % Iva. Essendo un agricoltore non esonerato, è tenuto a registrare la fattura; tuttavia non può detrarre l'iva in quanto in regime speciale b) agricoltore Rossi: riceve copia dell'autofattura che è tenuto solo a numerare e a conservare. VERDI NICOLA Via Puccini n. 18 P.I Trento (TN) Data: 22/09/2012 AUTOFATTURA n. 10 ROSSI MARIO Viale Verona Trento (TN) Descrizione Q.li Prezzo Totale Aliq. Iva Totale Golden , , ,00 Red stark , ,00 832,00 Tot. Auttofattura 2.800,00 112, ,00 Note: autofattura emessa ex art. 34 Dpr 633/72 in relazione all'acquisto di beni da produttore agricolo esonerato ALTRE ATTIVITÀ Ove l'agricoltore esonerato svolga altre attività nell'ambito dell'attività agricola diverse da quella principale, si potranno configurare le seguenti situazioni a seconda che si tratti: a) di attività "connessa" a quella agricola (manipolazione trasformazione, ecc. dei propri prodotti): l'attività rientra in quella agricole esonerate (badando sempre al limite complessivo di 7.000) b) di operazioni diversa da quella agricole propriamente dette (ex Tab. A/I): rientra nel concetto di impresa mista o di forniture di servizi connessi (v. oltre) c) di attività sistematiche diverse da quelle agricole propriamente dette: si configurerà l'esercizio di un'altra attività, per la quale sorgerà l'obbligo di tenere una contabilità.

3 Redazione Fiscale Info Fisco 045/2013 Pag. 3 / 11 Esempio2: nell'esempio precedente il sig. Rossi abbia proceduto alla aratura e concimazione dei campi dell'agricoltore Verdi: a) agricoltore Rossi: riceve la fattura di acquisto del concime: Iva; si limita a numerare la fattura ed a conservarla b) agricoltore Verdi: emette autofattura per la prestazione resa da Rossi: Iva; registra la fattura ma non detrae l'iva c) agricoltore Rossi: riceve copia dell'autofattura che è tenuto solo a numerare e a conservare. OPZIONI E' data facoltà ai produttori agricoli esonerati di rinunciare al regime di esonero (rigo VO cas. 1); in tal caso il contribuente può rientrare: in via naturale: nel regime speciale Iva (non necessita ulteriore opzione) su ulteriore opzione: nel regime ordinario Iva (rigo VO cas. 3), che verrà esercitata in previsione di investimenti sui quali si intende detrarre l'iva. Entrambe le opzioni sono vincolanti per 3 anni decorrenti dall'anno in cui la scelta è operata. REGIME SPECIALE IVA Si tratta di un regime speciale di detrazione dell Iva sugli acquisti. La detrazione dell Iva (sia in sede di liquidazione periodica, che in sede di dichiarazione annuale) è calcolata in via forfetaria mediante applicazione delle percentuali di compensazione sull ammontare delle cessioni e dei conferimenti alle cooperative agricole o loro consorzi di prodotti agricoli rientranti nell'elenco di cui alla Tab. A/I Dpr 633/72. Nota: a differenza di altre detrazioni forfettarie (es: associazioni in L. 398/91, agriturismo, ecc.), nel caso di specie non si applica una unica aliquota, ma una moltitudine di aliquote che dipendono dalla natura del prodotto agricolo ceduto. ATTENZIONE: la detrazione non spetta invece in relazione: alle cessioni di prodotti diversi da quelli della Tab. A/I Dpr 633/72 alle prestazioni di servizi. SOGGETTI INTERESSATI Il regime speciale è applicabile ai seguenti soggetti: produttori agricoli che esercitano individualmente o in forma associata le attività di cui all arti C.C., a prescindere dal volume d affari dell anno solare precedente N.B.: in seguito al Dlgs 228/01, vi rientra anche la commercializzazione di prodotti agricoli acquistati, da parte di imprese agricole, presso terzi, purché non sia prevalente rispetto alla commercializzazione di prodotti propri (v. oltre attività "connesse"). cooperative di produttori agricoli e loro consorzi che effettuano per conto dei soci la vendita dei prodotti conferiti organismi di intervento in agricoltura (es: A.G.E.A.) a prescindere dal volume d affari.

4 Redazione Fiscale Info Fisco 045/2013 Pag. 4 / 11 PRODUTTORI AGRICOLI AMMESSI AL REGIME SPECIALE PRODUTTORI CHE ESERCITANO LE ATTIVITÀ DELL'ART CC ORGANISMI DI INTERVENTO IN AGRICOLTURA COOPERATIVE DI PRODUTTORI AGRICOLI E LORO CONSORZI PRODOTTI AGRICOLI DELLA TAB. A/I: in relazione al regime agricolo: non trova più applicazione il limite del volume d'affari riferito per almeno 2/3 ai prodotti della Tab. A Parte I all. Dpr 633/72 tuttavia la detrazione (peraltro, in via forfetaria) opera solo in relazione a tali prodotti, non attribuendo alcuna detrazione Iva l'eventuale cessione di altri prodotti (al contrario, in relazione alle prestazioni di servizio potrà essere applicata una particolare detrazione anch'essa forfettizzata). Nota: in sostanza: - a fronte della soppressione del divieto di cedere prodotti agricoli diversi di quelli di cui alla Tab. A/I - è scattata la penalizzazione di non vedersi riconosciuta alcuna detrazione Iva (si rende dunque dovuta l'intera Iva applicata sulle vendite). ADEMPIMENTI Gli agricoltori in regime speciale sono obbligati: ad emettere la fattura a tenere i registri Iva (vanno annotate sia le fatture emesse che le fatture ricevute) ad effettuare le liquidazioni ed i versamenti periodici entro le ordinarie scadenze a presentare la Comunicazione dati Iva (se il volume d'affari non è inferiore a ) e la Dichiarazione annuale Iva. LIQUIDAZIONI IVA - DETERMINAZIONE DELL'IVA DOVUTA: nel regime speciale Iva: l'iva a debito: è determinata ordinariamente sulle fatture emesse l'iva a credito: è determinata in via forfetaria applicando alle fatture emesse le percentuali di compensazione (l'iva sugli acquisti risulta indetraibile; va comunque compilato il quadro VF Sez. 1, ma esso non attribuisce un'iva a credito). Liquidazione periodica (e Dichiarazione Iva) IVA a debito = Iva sulle vendite meno Iva a credito = Iva corrispondente alle percentuali di compensazione applicata alle vendite IVA SULLE VENDITE: i produttori in regime speciale e devono differenziare il caso di cessione: a) di prodotti agricoli: nei confronti di: cooperative agricole o loro consorzi: si applicano le aliquote di compensazione; ciò comporta che l'operazione risulta neutrale in liquidazione periodica (attribuendo contestualmente un debito ed un credito di pari importo) soggetti diversi: si applicano le aliquote proprie dei prodotti agricoli b) di prodotti non agricoli o di prestazioni di servizi: si applica sempre l'aliquota propria.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 045/2013 Pag. 5 / 11 Esempio3: il signor Neri (produttore agricolo in regime speciale) cede delle piante ornamentali (percentuale di compensazione 4%; aliquota propria 10%) da egli stesso coltivate (costi complessivi Iva 10%), per un ammontare pari a Iva 10%. La liquidazione Iva sarà sviluppata come segue: - Iva a debito: x 10% = Iva a credito: x 4% =. 200 Iva dovuta: =. 300 Ove il produttore non emetta fattura (in quanto non richiesta dal cliente; si noti che vige anche l'esonero da certificazione del corrispettivo) l'iva a debito andrà scorporata dal registro dei corrispettivi. DICHIARAZIONE ANNUALE VE - VENDITE Imponibile Imposta VE2 Sez. 1 - Passaggi a cooperative di beni da Tab. A/I VE6 e cessioni stessi beni da agricoltori esonerati che hanno splafonato i 2/ VE7-12,3 - VE8 TOTALI VE Piante ornamentali VE21 Sez. 2 - operazioni commerciali o professionali VE VE23 TOTALI VE30 Op. non imponibili artt. 8 lett. a) e b), 8-bis e 9, artt. 41 e 58 del D.L. 331/ Esportazioni Cess. IntraUE VE38 Cess. Beni ammortizzabili e passaggi interni - VE40 VOLUME D AFFARI VE41 TOTALE IMPOSTA 500 VF ACQUISTI (NON RILEVA PER LA DETRAZ Imponibile Imposta VF2-4 - VF9 L'acquisto effettuato va indicato a VF10-12,3 - quadro VF, ma non attribuisce VF detrazione d'imposta VF12 TOTALI Acquisti intraue Imponib - Imposta - VF24 Importazioni Imponibile Imposta VF30 agenzie viaggi associaz. operanti in agricoltura beni usati attività agricole connesse operazioni esenti spettacoli viagg. e contr. minori agriturismo imprese agricole X Sez. 3-B - IMPRESE AGRICOLE Imponibile Imposta VF38 Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse VF VF40 Detrazione sulle % di compensazione ,3 - VF49 TOTALE VF50 IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38 - VF51 Importo detraibile per le cessioni UE ed extraue di prodotti da Tab. A/I - VF52 TOTALE IVA ammessa in detrazione 200

6 Redazione Fiscale Info Fisco 045/2013 Pag. 6 / 11 VF53 VF54 VF55 Riservato alle imprese agricole Operaz. occasionali ex art. 54-bis attività connesse Imponibile Imposta VF57 IVA ammessa in detrazione 200 VJ (e VA) - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI Imponibile Imposta VJ9 Acquisti intracomunitari di beni VL LIQUIDAZIONE IMPOSTA Debito Credito VL1 IVA sulle operazioni imponibili 500 VL2 IVA detraibile (da rigo VG71) 200 VL3/4 IMPOSTA DOVUTA (VL3 VL4) O A CREDITO (VL4 VL3) ATTIVITÀ DIVERSE DALLA PRODUZIONE PER LA VENDITA - DETRAZIONE IVA Nell'ambito del regime speciale è frequente imbattersi in produttori agricoli che esercitano ulteriore attività rispetto a quella agricola principale. Dal punto di vista fiscale è possibile distinguere le 3 seguenti diverse tipologie di attività. 1) ATTIVITÀ "CONNESSE" Il regime speciale (e dunque la detrazione Iva con le percentuali di compensazione sulla base dei prodotti venduti) si applica anche (CM 44/2002): a) alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione alternativamente: di propri prodotti (della Tab. A/I) di prodotti acquisiti da terzi (della Tab. A/I), purché quantitativamente non prevalenti rispetto ai prodotti provenienti dal proprio fondo b) purché "strumentali e complementari" rispetto all'attività agricola; tale ipotesi non è mai verificata nel caso di mera commercializzazione senza alcuna trasformazione da parte del cedente (mentre si realizza sostanzialmente sempre ove vi sia una preventiva lavorazione del prodotto da parte di quest'ultimo). ADEMPIMENTI: non vi sono particolari adempimenti da seguire (in particolare le operazioni potranno essere ordinariamente registrate nei libri Iva senza alcuna annotazione separata). Dichiarazione Iva: le operazioni si cumulano a quelle dell'attività agricola principale. Esempio4: nell'esempio3 precedente si supponga che il signor Neri, oltre alle piante ornamentali, ceda 100 bottiglie di vino (percentuale di compensazione 12,3%; aliquota propria 21%) realizzato dalla trasformazione dell'uva di propria produzione e 20 bottiglie realizzate tramite l'imbottigliamento di vino sfuso acquistato da terzi (a Iva - indetraibile): cessione del vino di propria produzione: cessione del vino di terzi: 160 Essendo realizzate: a) sia la prevalenza in termini quantitativi (100 > 20) b) sia una "lavorazione" sui beni di terzi (l'imbottigliamento) si proseguirà ad applicare il regime speciale e dalla liquidazione precedente si aggiungeranno i seguenti conteggi:

7 Redazione Fiscale Info Fisco 045/2013 Pag. 7 / 11 - Iva a debito: ( ) x 21% = Iva a credito: ( ) x 12,3% =. 205 Iva dovuta: =. 144 Totale liquidazione: =. 444 DICHIARAZIONE ANNUALE VE - VENDITE Imponibile Imposta VE2 Sez. 1 - Passaggi a cooperative di beni da Tab. A/I VE6 e cessioni stessi beni da agricoltori esonerati che hanno splafonato i 2/ VE7-12,3 - VE8 TOTALI VE VE21 Sez. 2 - operazioni commerciali o professionali Piante ornamentali VE VE23 TOTALI Vino VE30 Op. non imponibili artt. 8 lett. a) e b), 8-bis e 9, artt. 41 e 58 del D.L. 331/ Esportazioni Cess. IntraUE VE38 Cess. Beni ammortizzabili e passaggi interni - VE40 VOLUME D AFFARI VE41 TOTALE IMPOSTA 849 VF ACQUISTI (NON RILEVA PER LA DETRAZ Imponibile Imposta VF2-4 - VF VF10-12,3 - VF VF12 TOTALI Acquisti intraue Imponib - Imposta - VF24 Importazioni Imponibile Imposta VF30 agenzie viaggi associaz. operanti in agricoltura beni usati attività agricole connesse operazioni esenti spettacoli viagg. e contr. minori agriturismo imprese agricole X Sez. 3-B - IMPRESE AGRICOLE Imponibile Imposta VF38 Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse VF VF40 Detrazione sulle % di compensazione ,3 204 VF49 TOTALE VF50 IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38 - VF51 Importo detraibile per le cessioni UE ed extraue di prodotti da Tab. A/I - VF52 TOTALE IVA ammessa in detrazione 404 VF53 VF54 VF55 Riservato alle imprese agricole Operaz. occasionali ex art. 54-bis attività connesse Imponibile Imposta VF57 IVA ammessa in detrazione 404 VJ (e VA) - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI Imponibile Imposta VJ9 Acquisti intracomunitari di beni VL LIQUIDAZIONE IMPOSTA Debito Credito VL1 IVA sulle operazioni imponibili 849 VL2 IVA detraibile (da rigo VG71) 404 VL3/4 IMPOSTA DOVUTA (VL3 VL4) O A CREDITO (VL4 VL3) 444 -

8 Redazione Fiscale Info Fisco 045/2013 Pag. 8 / 11 2) ATTIVITA' "MISTA" Laddove le attività del paragrafo precedente, alternativamente (art. 34 c. 5 Dpr 633/72): riguardino beni diversi da quelli della Tab. A/I (inclusi i servizi, ma v. p.to 3 successivo) pur riguardando beni della Tab. A/I: si configurino come attività non "strumentali e complementari" alla propria attività agricola (es: mera commercializzazione di prodotti di terzi, anche se non prevalenti rispetto ai propri) abbiano ad oggetto beni di produzione non prevalentemente propria la detrazione Iva non è più determinata sulla base delle percentuali di compensazione: ma sulla base dell'iva sugli acquisti di beni non ammortizzabili (ndr: beni merce, materiale di consumo, ecc.) e sui servizi utilizzati esclusivamente per la produzione di tali beni e servizi (cioè direttamente afferenti) N.B.: non è detraibile l'iva afferente costi indivisibili (es: spese generali e altri costi promiscui a più attività). ADEMPIMENTI: le operazioni vanno annotate separatamente sui registri Iva (acquisti e vendite) e in sede di liquidazione periodica Dichiarazione Iva: vanno compilati i righi: VF30 cas. 8 "attività agricole" VF38 col. 1 (imponibile) e col. 2 (Iva); quest'ultima non è detraibile (serve solo a giustificare la presenza della detrazione "specifica" di cui al rigo VF50) VF50: Iva detraibile sui beni non ammortizzabili e servizi direttamente afferenti l'attività. N.B.: in ogni caso le operazioni non devono risultare "sistematiche", altrimenti si configura una autonoma attività da gestire in contabilità separata art. 36 Dpr 633/72. Esempio5: si torni ancora una volta all'esempio precedente e si ponga ora che il signor Neri non abbia proceduto ad imbottigliare vino sfuso acquistato da terzi, ma direttamente del vino già imbottigliato prodotto da terzi al prezzo di Iva. In tale situazione viene a mancare la connessione diretta con la propria attività agricola e dunque occorrerà procedere ai seguenti calcoli in sede di liquidazione Iva: - Iva a debito: ( ) x 21% =. 349 (invariato) - Iva a credito: 42 (Iva sull'acquisto delle bottiglie da terzi) + eventuali servizi direttamente afferenti (es: Iva sulla provvigione di vendita ad un intermediario, Iva sulle spese di spedizione, ecc.) Iva dovuta: =. 307 Discorso del tutto analogo andrà applicato laddove il produttore agricolo avesse venduto alternativamente delle botti bottiglie di vino prevalentemente acquistate da terzi (es: le bottiglie acquistati da terzi fossero superiori a 100).

9 Redazione Fiscale Info Fisco 045/2013 Pag. 9 / 11 DICHIARAZIONE ANNUALE VE - VENDITE Imponibile Imposta VE2 Sez. 1 - Passaggi a cooperative di beni da Tab. A/I VE6 e cessioni stessi beni da agricoltori esonerati che hanno splafonato i 2/ VE7-12,3 - VE8 TOTALI VE VE21 Sez. 2 - operazioni commerciali o professionali VE VE23 TOTALI VE30 Op. non imponibili artt. 8 lett. a) e b), 8-bis e 9, artt. 41 e 58 del D.L. 331/ Esportazioni Cess. IntraUE VE38 Cess. Beni ammortizzabili e passaggi interni - VE40 VOLUME D AFFARI VE41 TOTALE IMPOSTA VF ACQUISTI (NON RILEVA PER LA DETRAZ Imponibile Imposta VF2-4 - VF VF10-12,3 - La detrazione non VF VF12 TOTALI sorge nel rigo VF Acquisti intraue Imponib - Imposta - VF24 Importazioni Imponibile Imposta VF30 agenzie viaggi associaz. operanti in agricoltura beni usati attività agricole connesse operazioni esenti spettacoli viagg. e contr. minori agriturismo imprese agricole X Sez. 3-B - IMPRESE AGRICOLE Imponibile Imposta VF38 Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse VF VF40 Detrazione sulle % di compensazione ma dal rigo VF50-12,3 - VF49 TOTALE VF50 IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38 42 VF51 Importo detraibile per le cessioni UE ed extraue di prodotti da Tab. A/I - VF52 TOTALE IVA ammessa in detrazione 42 VF53 VF54 VF55 Riservato alle imprese agricole Operaz. occasionali ex art. 54-bis attività connesse Imponibile Imposta VF57 IVA ammessa in detrazione 42 VJ (e VA) - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI Imponibile Imposta VJ9 Acquisti intracomunitari di beni VL LIQUIDAZIONE IMPOSTA Debito Credito VL1 IVA sulle operazioni imponibili 349 VL2 IVA detraibile (da rigo VG71) 42 VL3/4 IMPOSTA DOVUTA (VL3 VL4) O A CREDITO (VL4 VL3) 307 -

10 Redazione Fiscale Info Fisco 045/2013 Pag. 10 / 11 3) FORNITURA DI SERVIZI "CONNESSI" Nel caso, infine, in cui l'imprenditore agricolo svolga attività (art. 34-bis Dpr 633/72): di fornitura di servizi (dunque non di cessione di beni - CM 6/2005) con utilizzo prevalente di attrezzature o risorse (es: personale) normalmente utilizzate nella propria azienda agricola si applica una detrazione Iva forfettaria pari al 50% dell'iva sulle vendite. ADEMPIMENTI: qualora tali prestazioni di servizio si configurino come occasionali: vi è l'obbligo di separata annotazione nei registri Iva e nelle liquidazioni sistematiche: va adottata la contabilità separata art. 36 Dpr 633/72 (sempreché non si opti per il regime ordinario Iva). se le prestazioni di servizio vengono svolte in via abituale le operazioni vanno annotate separatamente sui registri Iva (acquisti e vendite) e in sede di liquidazione periodica e dichiarazione Iva. Dichiarazione Iva: vanno compilati i seguenti righi: a) se l'attività è occasionale: nell'unica contabilità tenuta (vi è il solo obbligo di annotazione separata) si compilano i righi: VF55 col. 1 (imponibile) e col. 2 (Iva); VF57: si indica il 50% di VF55 col. 2 (detrazione forfettaria) VF13: acquisti "non imponibili" gli acquisti afferenti a tali operazioni b) se l'attività è sistematica: vi è obbligo di contabilità separata; nel modulo 2 si compilano i seguenti righi: VF30: va barrata la cas. 7 "Attività agricole connesse" VF57: si indica il 50% di rigo VE25 (Totale Iva su operazioni attive) Esempio6: l'imprenditore agricolo sig. Bianchi esegue in via occasionale per conto del proprio conoscente sig. Verdi l'aratura del terreno con utilizzo del proprio trattore ordinariamente utilizzato nella propria azienda, con spargimento di concime da esso stesso acquistato: corrispettivo del servizio: Iva di acquisto del concime: Iva.

11 Redazione Fiscale Info Fisco 045/2013 Pag. 11 / 11 Esempio7: nell'esempio6 precedente si supponga ora che l'attività di aratura in conto terzi sia svolta in via sistematica. Bianchi ha dovuto attivare una contabilità separata, con l'istituzione di doppi registri Iva e l'effettuazione di liquidazioni separate; ciò comporta la compilazione della dichiarazione su due moduli: il primo: compilati in via ordinaria come per gli Esempi 2 e 3 in relazione all'attività agricola il secondo: compilato come il quadro del precedente Esempio5. PASSAGGIO DAL REGIME SPECIALE A QUELLO ORDINARIO E VICEVERSA Occorre distinguere il trattamento del passaggio: pari al 50% di VF55 a) dal regime speciale a quello ordinario: è ammesso in seguito a specifica opzione (VO3 cas. 3) comporta la possibilità di effettuare la rettifica positiva della detrazione sui beni (strumentali e beni merce) presenti in azienda e non ancora ceduti e sui servizi non ancora utilizzati (es: canoni "a cavallo"); il credito Iva che ne deriva può essere utilizzato a partire dalla prima liquidazione periodica dell anno b) dal regime ordinario a quello speciale: è ammesso in seguito a revoca dell'opzione per il regime ordinario (VO3 cas. 4) obbliga ad effettuare la rettifica negativa della detrazione sui medesimi beni di cui al punto precedente; la rettifica va calcolata applicando le percentuali di compensazioni e la differenza che ne deriva deve essere conteggiata a debito nella prima liquidazione periodica utile.

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