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1 Guida alla Contabilità & Bilancio n. 7 - p.63 OPERAZIONI STRAORDINARIE - SCISSIONE DI PATRIMONIO NEGATIVO di Vantini Marco Analisi dell'operazione di scissione di patrimonio negativo alla luce dell'orientamento della dottrina, dell'oic e dei Consigli notarili delle Tre Venezie e di Milano, nonché dei chiarimenti offerti dall'agenzia delle Entrate. La scissione, regolata dagli artt e segg., Codice civile, è l'operazione con la quale una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci. Si è discusso ampiamente in dottrina se il patrimonio (ovvero la differenza tra attività e passività) assegnato debba necessariamente presentare valore positivo ovvero possa anche essere di segno negativo, distinguendosi, al riguardo, tra valori solo contabilmente negativi o anche effettivamente negativi. La dottrina prevalente ritiene ormai possibile l'operazione alle condizioni che verranno illustrate di seguito; anche l'organismo italiano di contabilità, nel principio contabile Oic 4 dedicato alle operazioni di fusione e scissione si è espresso favorevolmente sull'argomento; dello stesso avviso anche il Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie e la Commissione per l'elaborazione di principi uniformi in tema di società istituita dal Consiglio notarile di Milano. Nel corso del 2009 l'agenzia delle Entrate, con la R.M. 16 gennaio 2009, n. 12/E, si è pronunciata sull'argomento, offrendo utili chiarimenti, oltre che dal punto di vista fiscale, anche sotto il profilo della rappresentazione contabile dell'operazione sia per la società scissa che per la beneficiaria. PATRIMONIO NETTO NEGATIVO Orientamento della dottrina Se in prima battuta la questione dell'ammissibilità della scissione di un patrimonio netto negativo può sembrare un semplice approfondimento dall'alto contenuto contenuto teorico, ma assai difficile da riscontrare nella prassi operativa, si pensi alla possibilità di scindere la porzione di patrimonio di una società rappresentata, nell'attivo, da un immobile iscritto in contabilità al costo storico mai rivalutato e, nel passivo, da un debito di natura finanziaria commisurato, invece, al valore corrente del cespite: tale eventualità non sembra poi così infrequente nella prassi operativa quotidiana. In primo luogo, occorre definire cosa si intenda per apporto patrimoniale negativo essendo identificabili due diverse ipotesi: l'una in cui le attività e le passività scorporate esprimono un valore reale superiore a zero ovvero le attività esprimono una particolare importanza strategica per la società beneficiaria, ma un valore contabile negativo; l'altra in cui le attività e le passività scorporate esprimono oltre ad un valore contabile negativo anche un valore reale inferiore a zero. La dottrina si è più volte posta il quesito se sia ammissibile una scissione avente ad oggetto un complesso di elementi patrimoniali il cui valore contabile sia negativo. Tale dibattito era stato sollecitato anche da un provvedimento del Tribunale di Verona del 6 novembre 1992, che aveva negato l'ammissibilità di tale operazione, affermando che nel trasferimento di attività e passività della società scindenda ad una o più società beneficiarie, in cambio dell'attribuzione di quote o azioni di queste ultime ai soci della prima per somma pari alla differenza tra l'attivo ed il passivo trasferito, risiede la causa dell'istituto giuridico della scissione, per cui deve escludersi l'utilizzabilità di tale schema normativo nelle ipotesi in cui al trasferimento patrimoniale non faccia riscontro l'assegnazione di quote o azioni ai soci. Ad affermare l'ammissibilità civilistica di tale tipologia di scissione è, tra gli altri, il Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie, che, con la massima L.E.1, ha riconosciuto l'ammissibilità della scissione, anche non proporzionale, mediante assegnazione ad una o più Soluzioni 24 Fisco - Gruppo 24 ORE Pagina 1 / 5

2 beneficiarie di un insieme di elementi patrimoniali attivi il cui valore contabile sia inferiore a quello dell'insieme degli elementi passivi, sempreché il valore economico/reale di quanto complessivamente assegnato sia positivo. Il Comitato ritiene che, in tal caso, la beneficiaria della "scissione negativa" debba essere preesistente (non quindi una newco) e l'operazione debba alternativamente attuarsi: a) mediante riduzione delle riserve della beneficiaria (ovvero, in carenza di riserve capienti, del capitale) in misura tale da assorbire il netto contabile trasferito; b) mediante rilevazione della minusvalenza. Al contrario, non è ritenuta ammissibile una scissione negativa nell'ipotesi in cui anche il valore reale del patrimonio assegnato (comprensivo dell'eventuale avviamento) sia negativo, poiché in tal caso non potrebbe sussistere alcun rapporto di cambio. E' da rilevare, inoltre, che una scissione "realmente negativa", anche laddove non sia necessario determinare un rapporto di cambio, risulterebbe priva di utilità per la società beneficiaria e produrrebbe comunque un'alterazione del valore economico delle partecipazioni preesistenti, in ciò contrastando con la causa stessa di tali operazioni. Nel caso di trasferimento per scissione di un patrimonio solo contabilmente negativo, non si può evidentemente escludere, infatti, che il patrimonio della società scindenda presenti, ove stimato a valori reali o correnti, un segno positivo. In questo caso, sulla base del raffronto tra i capitali economici delle due società, si può determinare un rapporto di cambio che valga a fissare il numero delle azioni della beneficiaria spettante a ciascuno dei soci della scissa, rientrandosi pertanto nella con- figurazione "normale" della scissione. Alla luce del rinvio fatto dall'art quater, c.c. (intitolato "Effetti della scissione") all'art bis, c.c. (intitolato "Effetti della fusione"), nel primo bilancio successivo alla scissione le attività e le passività sono iscritte nella contabilità della società beneficiaria ai valori risultanti dalle scritture contabili della società scissa. Se dalla scissione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società beneficiarie e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal n. 6 dell'art. 2426, c.c., ad avviamento. Adottando tale criterio di continuità contabile nel caso di trasferimento di patrimonio contabile negativo, la beneficiaria potrà alternativamente far fronte al concambio, attribuendo quote del proprio capitale sociale ai soci della società scissa o mediante emissione di nuove azioni (con conseguente aumento del proprio capitale sociale) oppure aumentando, a capitale invariato, il numero delle azioni della beneficiaria, in modo che i soci di questa "si stringano" per far posto anche ai soci della scissa. E' anche ammesso un trasferimento patrimoniale "a valore zero" senza, cioè, assegnazione ai soci della scissa di partecipazioni nella beneficiaria: una siffatta operazione è concretamente realizzabile solo in caso di perfetta coincidenza tra le compagini sociali delle società partecipanti (scissa e beneficiaria) ovvero di possesso, da parte della beneficiaria, dell'intero capitale della scissa, potendo altrimenti i soci della scissa lamentare una lesione dei propri diritti patrimoniali, tanto più grave quanto più consistenti sono i valori positivi insiti o impliciti nel patrimonio contabile negativo. Diverso il ragionamento nel caso in cui il patrimonio o la frazione di esso che si vorrebbe trasferire mediante la scissione abbia effettivamente e non solo contabilmente valore negativo. Se è vero, infatti, che la scissione opera sui rapporti di partecipazione sociale prima ancora che sulla circolazione di beni, in tale ipotesi la modificazione dei rapporti di partecipazione sociale sembra in principio esclusa in considerazione del fatto che, essendo effettivamente nullo il patrimonio, quei rapporti non sono più in grado di esprimere alcun valore economico. In altri termini, la legge individua nei soci della società originaria le parti sostanziali dell'operazione di scissione. Ove nessun effetto dell'operazione si riverberasse in capo ai soci, al limite per essere ormai nullo il valore delle loro partecipazioni, essa si risolverebbe in un mero accollo di debiti di una società da parte di un'altra e non si vedrebbe la ragione di assoggettare un accollo di debiti alla disciplina della scissione. L'ammissibilità della scissione di un patrimonio negativo è sostenuta anche dall'organismo italiano di contabilità, che, nel principio contabile Oic 4 dedicato alle fusioni e scissioni al par , ha ammesso "in accordo con la dottrina, anche l'ipotesi che il valore contabile del patrimonio netto trasferito ad una beneficiaria sia negativo (perché le passività superano le attività) purché però il valore economico sia positivo e si tratti di società beneficiaria già esistente". Il principio Oic 4 ha anche individuato il trattamento contabile della differenza da scissione in capo alla società scissa, prevedendo che "in questa ipotesi, nel caso della scissione parziale, a seguito del trasferimento la società scissa imputerà a riserva la differenza negativa Soluzioni 24 Fisco - Gruppo 24 ORE Pagina 2 / 5

3 fra attività e passività dell'azienda trasferita (che per essa costituisce un componente positivo del patrimonio netto)". Infine, in senso favorevole alla possibilità di trasferire un patrimonio negativo si era espressa, seppur in maniera implicita, anche la Commissione per l'elaborazione di principi uniformi in tema di società istituita dal Consiglio notarile di Milano, in una massima concernente l'imputazione del disavanzo da concambio nella fusione e nella scissione in cui si afferma che "in caso di scissione a favore di società di nuova costituzione (...) l'imputazione del disavanzo da concambio rappresenta addirittura una conditio sine qua non per potere dare corso all'operazione, ogni qualvolta la parte di patrimonio assegnata ad una beneficiaria di nuova costituzione, pur avendo un valore effettivo positivo, presenti valori contabili negativi". Orientamento dell'agenzia delle Entrate L'Agenzia delle Entrate, con la R.M. 12/E/2009, per la prima volta ha affrontato la scissione con attribuzione di patrimonio netto contabile negativo. Il caso oggetto dell'istanza di interpello era caratterizzato dall'esistenza di plusvalori latenti sui beni oggetto di scissione, il cui ammontare superava l'importo del patrimonio netto contabile. Tramite un esempio numerico, qui di seguito si cerca di illustrare quanto affermato dall'agenzia. La società Alfa presenta la seguente situazione patrimoniale ante scissione: Stato patrimoniale di alfa "ante" scissione (che rimarranno ad Alfa) Patrimonio netto (destinate alla beneficiaria) (che rimarranno ad Alfa) (destinati alla beneficiaria) Ipotizzando un valore di mercato delle attività destinate alla beneficiaria Beta pari ad euro , la plusvalenza latente è pari ad euro Gli elementi attivi e passivi che vengono trasferiti alla beneficiaria sono quelli indicati nella tabella che segue: Elementi trasferiti alla beneficiaria Valore contabile Valore di mercato Attivo - Beni patrimoniali Passivo Patrimonio netto (60.000) Le scritture contabili delle società partecipanti alla scissione sono le seguenti: Società scissa: scritture contabili a Diversi Riserva di Patrimonio Netto La scrittura contabile deve mettere in evidenza i seguenti elementi: il trasferimento di attività al valore contabile di ; il trasferimento di debiti per ; Soluzioni 24 Fisco - Gruppo 24 ORE Pagina 3 / 5

4 l'iscrizione di una riserva di patrimonio netto per , pari alla differenza tra attività e passività del complesso patrimoniale assegnato. La riserva di patrimonio netto, come indicato nella R.M. 12/E/2009, non rappresenta un componente positivo di reddito ai sensi dell'art. 173, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; tuttavia, nell'ipotesi in cui la stessa riserva fosse distribuita ai soci, essa sarebbe fiscalmente disciplinata dall'art. 89, Tuir e, come tale, soggetta a tassazione alla stregua di una riserva di utili, in quanto tale riserva, nella sostanza, non esprime alcun apporto dei soci. Si tratta di una riserva disponibile e liberamente distribuibile ai soci, che non rientra tra le poste di patrimonio netto non soggette a tassazione previste dall'art. 47, co. 5, Tuir, ai sensi del quale "non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta". Lo stato patrimoniale della società Alfa dopo la scissione scissione presenta i seguenti valori: Stato patrimoniale di alfa "post" scissione Patrimonio netto Riserva SOCIETA' BENEFICIARIA La R.M. 12/E/2009 ha precisato che nel bilancio della società beneficiaria, la differenza tra la frazione di patrimonio contabile trasferito dalla scissa (euro ) e l'eventuale aumento del capitale sociale effettuato dalla società beneficiaria costituisce una posta contabile denominata differenza da scissione, che assume la natura di avanzo ovvero disavanzo da con cambio in funzione del segno, rispettivamente, positivo ovvero negativo della predetta differenza. La scrittura contabile della beneficiaria è la seguente: Società beneficiaria: scritture contabili Diversi a Diversi Disavanzo da scissione Capitale sociale Le attività assegnate alla beneficiaria assumono il valore fiscale che le stesse avevano presso la società Alfa ( ), ai sensi dell'art. 173, co. 2, Tuir. Ai sensi dell'art quater, c.c., il disavanzo da scissione (o disavanzo da concambio) "deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla scissione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal n. 6 dell'art. 2426, ad avviamento". Il trattamento fiscale del disavanzo è contenuto nell'art. 173, co. 2, Tuir, ai sensi del quale "nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a norma dell'art ter c.c. In quest'ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo riferibile all'annullamento o al concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società scissa, non sono imponibili nei confronti della beneficiaria". La scrittura contabile della beneficiaria sarà la seguente: Sscrittura contabile Soluzioni 24 Fisco - Gruppo 24 ORE Pagina 4 / 5

5 a Disavanzo di scissione Nel caso analizzato dalla R.M. 12/E/2009, la beneficiaria non poteva beneficiare, inoltre, secondo l'agenzia, dell'affrancamento dei maggiori valori emersi in sede di scissione previsto dall'art. 173, co. 15-bis, Tuir. Tale comma, rinviando all'art. 176, co. 2-ter, Tuir, consente, infatti, l'applicazione dell'imposizione sostitutiva solo nel caso in cui, con la scissione, vengano assegnati alla beneficiaria compendi aziendali e non singoli beni (in tal senso C.M. 25 settembre 2008, n. 57/E). Lo stato patrimoniale della beneficiaria dopo la scissione presenta i dati che vengono qui di seguito illustrati: Stato patrimoniale di beta "post" scissione Capitale sociale Soluzioni 24 Fisco - Gruppo 24 ORE Pagina 5 / 5

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