TERRITORIALITA DELLE PREST

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1 TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI - Artt. 7-ter e seguenti, DPR 633/72 a cura di F. Ricca Novembre

2 IL LUOGO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI (artt. 7 e ss., DPR 633/72) Regola generale Criteri speciali Rapporti tra soggetti passivi (B2B) PAESE DEL COMMITTENTE La norma: si considerano territoriali le prestazioni i rese (da soggetti passivi ovunque stabiliti) a soggetti passivi stabiliti in Italia Rapporti con privati (B2C) PAESE DEL PRESTATORE La norma: si considerano territoriali le prestazioni irese da soggetti passivi stabiliti in Italia a privati consumatori (ovunque stabiliti) Deroghe per alcune tipologie di servizi (artt. 7 quinquies e 7 sexies) Detassazione di alcuni servizi resi a committenti extraue (art. 7 septies) Tutti i rapporti (sia B2B sia B2C) LUOGO FISICO DELLA PRESTAZIONE 1.Servizi relativi a immobili 2.Trasporto passeggeri 3.Ristorazione e catering 4.Locazione breve di mezzi di trasporto 5.Accesso alle attività ità culturali, artistiche, ricreative, scientifiche, educative, sportive 2

3 Prestazione Disposizione Regole PRESTAZIONI GENERICHE Art. 7-ter DPR 633/72 SI CONSIDERANO TERRITORIALI IN ITALIA: - le prestazioni rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato - le prestazioni rese da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato a committenti non soggetti passivi. Definizioni (art. 7, comma 1, lett. d) Per soggetto passivo stabilito si intende: - il soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato, oppure ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all estero - la stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Luogo di stabilimento secondo gli artt. 44 e 45 della direttiva: a) la sede dell attività economica, oppure b) la stabile organizzazione che ha reso/ricevuto la prestazione, o in mancanza di sede e di s.o. c) l indirizzo permanente o la residenza abituale OBBLIGO INTRASTAT PER LE PRESTAZIONI a cura di F. Ricca SCAMBIATE Novembre 2013 TRA SOGGETTI PASSIVI UE 3

4 Ai fini della determinazione del luogo delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni ricevute: a)esercenti imprese, arti e professioni (le persone fisiche limitatamente alle prestazioni iricevute nell esercizio i di tali attività) iià) b)enti non commerciali che svolgono attività d impresa, anche per le prestazioni ricevute per le attività istituzionali c)enti non commerciali che non svolgono attività d impresa, se titolari di partita Iva (in quanto effettuano acquisti intracomunitari tassati in Italia) (art. 7 ter, comma 2) 4

5 Problematiche per il fornitore di prestazioni generiche : 1. Identificazione dello status del committente (soggetto passivo o privato) 2. Identificazione della qualità del committente (destinazione del servizio a fini professionali o privati) 3. Identificazione del luogo di stabilimento del committente 5

6 Art. 10 regolamento (*): nozione di SEDE DELL ATTIVITA ECONOMICA E il luogo in cui sono svolte le funzioni dell amministrazione centrale dell impresa. Per determinare tale luogo, si tiene conto: - del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell impresa, - del luogo della sua sede legale e - del luogo in cui si riunisce la direzione. Se tali criteri non consentono di determinare con certezza la sede dell attività economica, prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell impresa impresa. La mera esistenza di un indirizzo postale non può far presumere che esso corrisponda al luogo della sede dell attività economica. (*) Regolamento del Consiglio dell UE n. 282/2011 del 15 marzo 2011, pubblicato nella GUUE L77 del 23 marzo 2011, concernente rifusione del regolamento n del 17/10/2005 contenente norme di applicazione della direttiva Iva. Il regolamento è applicabile dal 1 luglio 2011; le relative disposizioni non hanno effetto retroattivo. 6

7 Art. 11 regolamento: nozione di STABILE ORGANIZZAZIONE Ai fini della localizzazione delle prestazioni di servizi, la stabile organizzazione designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell attività economica, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di - ricevere e utilizzare i servizi forniti per fini propri di detta s.o. - fornire i servizi di cui assicura la prestazione. Il possesso del numero di partita Iva non è di per sé sufficiente per ritenere che esista una stabile organizzazione. 7

8 Art. 12 regolamento: nozione di INDIRIZZO PERMANENTE (*) Ai fini della direttiva Iva, per domicilio di una persona fisica si intende - l indirizzo figurante nel registro della popolazione o in un registro analogo, - oppure l indirizzo indicato dalla persona alle autorità fiscali, tranne che esistano prove che tale indirizzo i non corrisponde alla realtà. (*) Nella versione italiana della direttiva 112 del 2006, l espressione permanent address era tradotta con domicilio. La traduzione è stata corretta a marzo

9 Art. 13 regolamento: nozione di RESIDENZA ABITUALE Ai fini della direttiva Iva, la residenza abituale è il luogo in cui la persona fisica vive abitualmente a motivo di interessi personali e professionali. Qualora gli interessi i professionali e quelli personali siano presenti in paesi diversi, o nel caso in cui non esistano interessi professionali, il luogo della residenza abituale è determinato dagli interessi personali che presentino stretti legami tra il soggetto e il luogo in cui vive. 9

10 Art. 17 regolamento: sullo status del destinatario Lo status di soggetto passivo del destinatario si determina in base alle disposizioni sulla nozione di attività economica ai sensi dll della direttiva 112. L ente Lente provvisto di numero identificativo perché effettua acquisti intracomunitari si considera soggetto passivo ai fini del luogo delle prestazioni ricevute. 10

11 Art. 18 regolamento: status del destinatario UE Per determinare lo status di soggetto passivo del destinatario Ue, il fornitore si basa sul numero identificativo ifi i Iva comunicatogli, del dlquale verifica: l esattezza la corrispondenza del nome e dell indirizzo. Se il destinatario comunica di non avere ancora ottenuto dal proprio Stato membro il numero identificativo richiesto, il fornitore si basa su qualsiasi altra prova attestante lo status di soggetto passivo, effettuando una verifica di ampiezza ragionevole dell esattezza delle informazioni comunicategli dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento. Ilfornitore puòconsiderare il destinatario nonsoggetto passivo qualora dimostri che questi non gli ha comunicato il numero identificativo 11

12 Art. 18 regolamento: status del destinatario EXTRAUE Per determinare lo status di soggetto passivo del destinatario extraue, il fornitore, salvo che disponga di informazioni contrarie, si basa: a) sul certificato attestante che il destinatario svolge un attività economica che gli dà diritto al rimborso dell Iva a norma della direttiva 86/560/CEE o, in alternativa: b) sul numero di identificazione Iva o analogo attribuito al destinatario nel proprio Stato e utilizzato per identificare le imprese c) su qualsiasi altra prova attestante che il destinatario è un soggetto passivo, effettuando una verifica di ampiezza ragionevole dell esattezza delle informazioni comunicategli dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento. 12

13 Art. 19 regolamento: QUALITA DEL DESTINATARIO Ai fini della localizzazione delle prestazioni di servizi, il soggetto passivo (e la persona giuridica assimilata al soggetto passivo) che riceve servizi destinati esclusivamente all uso privato, o a quello dei suoi dipendenti, non è considerato un soggetto passivo. Salvo che disponga di informazioni contrarie, quale la natura dei servizi forniti, il prestatore può considerare che i servizi sono prestati a fini professionali se il destinatario gli ha comunicato il proprio numero identificativo Iva. Se il servizio i è oggettivamente t suscettibile di utilizzo professionale, il prestatore t considera che la prestazione è resa a fini professionali qualora il cliente gli abbia comunicato la partita Iva (circolare AE n. 37/2011) Se un servizio è destinato sia ad uso professionale sia ad uso privato, si considera destinato all uso professionale purché non sussista alcuna pratica abusiva. 13

14 Artt regolamento: luogo di stabilimento del destinatario Destinatario stabilito in un solo luogo (sede, domicilio o residenza): la prestazione è imponibile in tale luogo, che è individuato dal prestatore sulla base delle informazioni ricevute dal destinatario, compreso il numero di partita Iva, di cui verifica l esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento. Destinatario multisede : La prestazione è imponibile, in via alternativa e gradata: a) nelluogo luogo della sede dell attività economica b) nel luogo della stabile organizzazione che riceve il servizio e lo utilizza per fini propri c) in assenza di sede e stabile organizzazione, nel luogo dell indirizzo permanente o della residenza abituale 14

15 Art. 22 regolamento: identificazione della s.o. so del destinatario 1. Al fine di identificare la stabile organizzazione del destinatario, il prestatore esamina la natura e l utilizzazione del servizio fornito. 2. Se ciò non è sufficiente, il prestatore esamina in particolare se il contratto, l ordinativo e il numero di partita Iva comunicatogli dal destinatario identificano la stabile organizzazione quale destinataria del servizio e se la stabile organizzazione è l entità che paga per il servizio. 3. Se ciò non è ancora sufficiente, oppure se i servizi sono prestati nell ambito di un contratto che comprende uno o più servizi utilizzati in maniera non identificabile o non quantificabile, il prestatore considera validamente che i servizi sono forniti nel luogo in cui il destinatario ha la sede dell attività. L applicazione di queste disposizioni lascia impregiudicati gli obblighi del destinatario. 15

16 Art. 25 regolamento: determinazione dello status, della qualità e del luogo di stabilimento del destinatario Per l applicazione delle norme relative al luogo delle prestazioni di servizi si tiene conto esclusivamente delle circostanze esistenti al momento del fatto generatore dell imposta. Eventuali cambiamenti successivi del servizio ricevuto sono ininfluenti, purché non sussista alcuna pratica abusiva. 16

17 LUOGO DI ALCUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI DEROGHE OGGETTIVE (art. 7-quater e 7-quinquies) - servizi su immobili - trasporto di passeggeri - ristorazione e catering - noleggio a breve termine di veicoli - accesso alle manifestazioni culturali, scientifiche, sportive, artistiche, ricreative, educative PARTICOLARITA SOGGETTIVE (solo nei rapporti con privati) (artt. 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies) 17

18 Prestazione Disposizione Regola SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI, comprese: perizie agenzia preparazione e coordinamento dei lavori immobiliari fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori analoghi (campi vacanza, terreni attrezzati per campeggio) concessione di diritti di utilizzazione di immobili Art. 7 quater, lett. a) Territoriali se l immobile si trova nel territorio dello Stato. Distinzione tra beni mobili e immobili: circ. n. 37/2011 Vedi anche proposta regolamento Ue n del 7/10/2013 della Commissione europea CRITERIO OGGETTIVO 18

19 Prestazione Disposizione Regola TRASPORTO DI PASSEGGERI Art. 7-quater, lett. b) Territoriali in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato Confermati i criteri forfetari previsti, in via amministrativa, per i trasporti navali e aerei (cfr. circolare 37/2011). CRITERIO OGGETTIVO 19

20 Prestazione Disposizione Regola SERVIZI DI RISTORAZIONE E CATERING (diversi da quelli di cui alla slide successiva) Art. 7-quater, lett. c) Territoriali se materialmente eseguite nel territorio dello Stato CRITERIO OGGETTIVO 20

21 Prestazione Disposizione Regola SERVIZI DI RISTORAZIONE E CATERING a bordo di navi, treni o aerei nel corso di una parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità Art. 7-quater, lett. d) Territoriali se il luogo di partenza è situato nel territorio dello Stato Definizioni (art. 7) Si considera: - parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri - luogo di partenza il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità - luogo di arrivo l'ultimo punto di sbarco nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità CRITERIO OGGETTIVO 21

22 Prestazione Disposizione Regola LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMILI, A BREVE TERMINE, DI MEZZI DI TRASPORTO Art. 7-quater, lett. e) Territoriali se: - (i) il mezzo di trasporto è messo a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato (ii) ed è utilizzato nella Comunità - (i) il mezzo di trasporto è messo a disposizione del destinatario fuori della Comunità, ma è utilizzato nel territorio dello Stato Definizione i i Per locazione, noleggio, ecc. a breve termine si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo massimo di trenta giorni, elevato a novanta giorni per i natanti. CRITERIO OGGETTIVO 22

23 Prestazione Disposizionei i Regola SERVIZI PER Art. 7- Territoriali se le manifestazioni sono L ACCESSO A svolte nel territorio dello Stato quinquies MANIFESTAZIONI Sono espressamente menzionate CULTURALI, anche: ARTISTICHE, SPORTIVE, - fiere ed esposizioni SCIENTIFICHE, EDUCATIVE, RICREATIVE E SIMILI, NONCHE SERVIZI ACCESSORI Disciplina così modificata dal 1 gennaio CRITERIO OGGETTIVO 23

24 REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI SERVIZI RELATIVI AD Art. 7- Territoriali se le attività sono ATTIVITA CULTURALI, quinquies ARTISTICHE, SPORTIVE, dello Stato SCIENTIFICHE, EDUCATIVE, RICREATIVE E SIMILI, NONCHE SERVIZI ACCESSORI materialmente t eseguite nel territorio i Sono espressamente menzionate anche: - fiere ed esposizioni - prestazioni rese dagli organizzatori delle attività ità Disciplina così modificata dal 1 gennaio Ricordare che questo criterio i vale solo quando il committente t è un privato. Se il committente è invece un soggetto passivo, vale la regola generale. 24

25 REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (art. 7-sexies) INTERMEDIAZIONI IN NOME E PER CONTO Si considerano effettuate nel territorio dello Stato se l operazione principale è ivi eseguita Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato. Se il committente è invece un soggetto passivo, vale la regola generale. 25

26 REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (art. 7-sexies) TRASPORTI NON INTRACOMUNITARI DI BENI Si considerano effettuati nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato. Se il committente è invece un soggetto passivo, vale la regola generale. 26

27 REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (art. 7-sexies) TRASPORTI INTRACOMUNITARI DI BENI Si considerano effettuati nel territorio dello Stato se hanno inizio nel territorio stesso Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato. Se il committente è invece un soggetto passivo, vale la regola generale. 27

28 REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (art. 7-sexies) LAVORAZIONI E PERIZIE RELATIVE A BENI MOBILI MATERIALI Si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato. Se il committente è invece un soggetto passivo, vale la regola generale. 28

29 REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (art. 7-sexies) OPERAZIONI ACCESSORIE AI TRASPORTI (CARICO, SCARICO, MOVIMENTAZIONE E SIMILI) Si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato. Se il committente è invece un soggetto passivo, vale la regola generale. 29

30 REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (art. 7-sexies) PRESTAZIONI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMILI, NON A BREVE TERMINE, DI MEZZI DI TRASPORTO, ECCETTUATE LE IMBARCAZIONI DA DIPORTO Si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a committenti ivi domiciliati o residenti, salvo che siano utilizzate fuori del territorio della Comunità. Si considerano inoltre effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a committenti domiciliati o residenti fuori dell UE, se utilizzate nel territorio dello Stato. Per locazione, noleggio, ecc. non a breve termine si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo superiore a trenta giorni, ovvero a novanta giorni per i natanti. Attenzione: disciplina così modificata dall 1/1/2013. Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato. Se il committente è invece un soggetto passivo, vale la regola generale. 30

31 REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (art. 7-sexies) PRESTAZIONI DI LOCAZIONE, Si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ANCHE FINANZIARIA, l imbarcazione: NOLEGGIO E SIMILI, è messa a disposizione nel territorio stesso e la NON A BREVE TERMINE, DI prestazione è eseguita da soggetti passivi ivi stabiliti, a meno che sia utilizzata fuori dell Ue IMBARCAZIONI DA DIPORTO - è messa a disposizione in un paese non Ue da un prestatore stabilito nel medesimo paese ed è utilizzata in Italia - è messa a disposizione in un paese diverso da quello di stabilimento del prestatore, il committente è stabilito in Italia e l imbarcazione è utilizzata nell Ue - è messa a disposizione in un paese diverso da quello di stabilimento del prestatore, il committente è stabilito fuori dell Ue e l imbarcazione è utilizzata in Italia. Attenzione: disciplina così modificata dall 1/1/2013 Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato. Se il committente è invece un soggetto passivo, vale la regola generale. 31

32 REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (art. 7-sexies) PRESTAZIONI DI SERVIZI Si considerano effettuate nel territorio dello Stato RESE TRAMITE MEZZI quando il committente è ivi domiciliato o residente. ELETTRONICI DA IMPRESE EXTRAUE Nozione di servizi elettronici (c.d. e-commerce diretto) Attenzione: dal 1 gennaio 2015, questa disciplina dovrà essere estesa agli analoghi servizi i resi da imprese Ue. -Allegato II alla direttiva 2006/112/CE: - fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature - fornitura di software e relativo aggiornamento - fornitura di immagini, i i testi, ti informazioni i i e messa a disposizione di basi di dati - fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento - fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza Si veda inoltre il regolamento UE n. 282 del 15/3/2011. Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato, e alla condizione che il prestatore sia un impresa extracomunitaria. Se il committente è soggetto passivo, oppure il prestatore è un impresa comunitaria (IT o altro SM), vale la regola generale. 32

33 REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (artt. 7-sexies e 7-septies) PRESTAZIONI DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TELERADIODIFFUSIONE Attenzione: la disciplina dovrà essere modificata dal 1 gennaio Si considerano effettuate nel territorio dello Stato: - quando sono rese da soggetti stabiliti in Italia a committenti stabiliti nell Ue (IT o altro SM), salvo che siano utilizzate fuori della Comunità -quando sono rese da prestatori ovunque stabiliti a committenti extraue, se utilizzate nel territorio dello Stato - quando sono rese da prestatori extraue a committenti ti ovunque stabiliti, se utilizzate t nel territorio dello Stato. Ricordare che questi criteri valgono solo quando il committente è un privato. 33

34 Detassazione di alcune prestazionirese rese a privati stabiliti fuori della Comunità (art. 7 septies) Le seguenti prestazioni, ancorché rese da soggetti passivi nazionali, non si considerano territoriali se il committente è stabilito fuori dell Ue: diritti immateriali (cessioni, concessioni e simili di diritti d autore, marchi, brevetti, ecc.) prestazioni pubblicitarie consulenza e assistenza tecnica o legale, nonché elaborazione e fornitura dati e simili operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese riassicurazioni, escluse le locazioni di casseforti messa a disposizione di personale locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto concessione dell accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante tali sistemi e fornitura di altri servizi direttamente collegati servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione (esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato, anche se resi da soggetti esteri) servizi prestati per via elettronica prestazioni inerenti all obbligo di non esercitare in tutto o in parte un attività o un diritto di cui ai punti precedenti. 34

35 Individuazione del debitore d imposta sulle operazioni territoriali Cedente/prestatore stabilito in IT Cedente/prestatore non stabilito in IT Questa situazione si verifica anche quando alla realizzazione dell operazione partecipa la stabile organizzazione IT di un soggetto estero Cessionario/committente soggetto passivo IT: Cessionario/committente privato, o soggetto passivo estero: Debitore d imposta è il cedente/prestatore Debitore d imposta è il cessionario/committente (inversione contabile) Debitore d imposta è il cedente/prestatore mediante: - rappresentante fiscale - identificazione diretta - stabile organizzazione 35

36 Obblighi dei soggettipassivi Art. 192 bis, direttiva 2006/112/CE Ai fini delle disposizioni sul debitore dell imposta, il soggetto passivo che dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro in cui è debitore dell imposta si considera soggetto passivo non stabilito in tale Stato qualora: egli effettua in tale Stato una operazione imponibile e l operazione è effettuata senza la partecipazione di una propria sede situata in tale Stato. Conseguenza: se il destinatario dell operazione è un soggetto passivo stabilito in tale Stato, l imposta è dovuta dal destinatario con il meccanismo dell inversione contabile. Esempio Soggetto passivo FR, con stabile organizzazione in IT, presta un servizio a committente soggetto passivo IT. Debitore d imposta in IT è: S.O., se partecipa alla realizzazione della prestazione il committente, in caso contrario 36

37 Art. 53 regolamento: sugli obblighi dei soggetti passivi Per l applicazione dell art. 192 bis si prende in considerazione esclusivamente una s.o. caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di effettuare l operazione alla quale partecipa. Si considera che la s.o. non partecipa all operazione, a meno che i mezzi tecnici o umani della s.o. siano utilizzati dal soggetto passivo per operazioni inerenti alla realizzazione dell operazione imponibile, prima o durante la realizzazione dell operazione stessa. Se i mezzi della s.o. sono utilizzati unicamente per funzioni i di sostegno amministrativo, i ti quali la contabilità, la fatturazione e il recupero di debiti, si considera che essi non siano utilizzati per la realizzazione dell operazione. Se tuttavia viene emessa fattura con il numero di partita Iva attribuito alla s.o., si considera, salvo prova contraria, che la s.o. abbia partecipato alla realizzazione dell operazione operazione. 37

38 Art. 54 regolamento: sugli obblighi dei soggetti passivi L art. 192 bis non si applica se il soggetto passivo ha la sede dell attività nel luogo in cui è dovuta l imposta, indipendentemente dalla partecipazione o meno di tale sede nell operazione. Es. Soggetto passivo IT, con stabile organizzazione i in FR, effettua una prestazione generica nei confronti del soggetto passivo IT2. Debitore dell imposta in Italia è il soggetto passivo IT, anche se la propria sede non ha partecipato all operazione (perchéprodotta prodotta dalla stabile organizzazione). 38

39 Adempimenti dei soggetti passivi stabiliti, per le operazioni territoriali effettuate nei loro confronti da soggetti esteri Fornitore UE Il soggetto passivo stabilito applica l imposta secondo le disposizioni degli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/93 Fornitore extraue Il soggetto passivo stabilito applica l imposta mediante autofattura. 39

40 Obblighi di fatturazione delle operazioni non territoriali effettuate da soggetti passivi stabiliti (dall 1/1/2013) In base al comma 6-bis dell art. 21, DPR 633/72, è obbligatoria l emissione della fattura: a) per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi tenuti ad applicare l imposta, in altro Stato membro, con il meccanismo dell inversione contabile (eccetto che per le operazioni esenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 9 dell art. 10) b) per le operazioni i che si considerano effettuate t fuori dell Ue 40

41 Adempimenti particolari per i servizi generici scambiati con soggetti passivi esteri (disciplina dall 1/1/2013) Fornitore IT Cliente estero 1) Emissione fattura non soggetta ad Iva, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione (dal 2013 concorre al volume d affari) 2) Se il cliente è un soggetto Ue, presentazione modello Intrastat cessioni (salvo che non sia dovuta l imposta) Fornitore estero Cliente IT 1) Se fornitore UE: - integrazione e registrazione della fattura del fornitore (imponibile, non imponibile, esente) - presentazione modello Intrastat acquisti (salvo che non sia dovuta l imposta) 2) Se fornitore non UE: - emissione autofattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione 41

42 Momento impositivo delle prestazioni di servizi DISCIPLINA SPECIALE PER I SERVIZI GENERICI TRANSFRONTALIERI A decorrere dal 17 marzo 2012, in deroga alla regola generale, le prestazioni di servizi generiche scambiate con soggetti esteri si considerano effettuate: 1. In via di principio: all ultimazione della prestazione 2. Se si tratta di prestazioni periodiche o continuative, alla data di maturazione dei corrispettivi salvo l eventuale pagamento anticipato 3. Per le prestazioni continuative di durata ultrannuale, che non prevedono pagamenti anche parziali: al 31 dicembre di ciascun anno. 42

43 DISCIPLINA SPECIALE PER I SERVIZI GENERICI TRANSFRONTALIERI Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate Ricevimento della fattura La fattura emessa dal prestatore comunitario può essere assunta come indice dell'effettuazione dell'operazione. Pertanto, a fronte della ricezione della fattura da parte del prestatore comunitario, il committente nazionale di prestazioni "generiche", anche se non abbia provveduto al pagamento, deve considerare effettuata la prestazione e provvedere, quindi, ai conseguenti adempimenti (circolare n. 35/2012) La stessa soluzione vale nei rapporti con prestatori extracomunitari: la ricezione di un qualunque documento emesso da questi ultimi, volto a certificare l'operazione resa, è indice dell'ultimazione della prestazione stessa (circolare n. 16/E del 2013) Ultimazione della prestazione e maturazione dei corrispettivi Tali momenti non sempre coincidono con quello in cui avviene il pagamento, come ad esempio nel caso in cui il contratto preveda la maturazione del corrispettivo al termine di ogni bimestre ed il pagamento avvenga entro il quindici del mese successivo a quello di scadenza: in tale ipotesi, il momento impositivo coincide con la data di scadenza del bimestre e non con quella in cui è eseguito il pagamento. Difficoltà oggettive I criteri di individuazione del momento di effettuazione dell'operazione, non essendo sempre oggettivamente verificabili, possono risultare di non agevole applicazione. E' inoltre possibile che il prestatore e il committente non abbiano la medesima percezione dello stato di esecuzione della prestazione. In caso di sfasamento temporale tra ultimazione della prestazione e conoscenza dell'ultimazione stessa da parte del committente, saranno i documenti scambiati tra le parti (ai fini della reciproca conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'ammontare del corrispettivo dovuto), sulla base delle previsioni contrattuali, ad assumere un ruolo determinante ai fini degli adempimenti. Corrispettivo non determinabile Qualora il corrispettivo non risulti determinabile, poiché la sua quantificazione è legata ad elementi fattuali non ancora realizzati e pertanto non conosciuti dalle controparti alla data di effettuazione dell'operazione, l'ultimazione della prestazione o la maturazione del corrispettivo può essere individuata id nel momento in cui saranno noti i predetti elementi, purché i particolari i criteri i di individuazione id i del momento di ultimazione i della prestazione o di maturazione del corrispettivo siano preventivamente stabiliti in sede contrattuale. Prestazioni istantanee e prestazioni continuative o periodiche Nell'ordinamento interno si distinguono i contratti che comportano una sola esecuzione (contratti ad esecuzione unica o istantanea) ed i contratti in cui la prestazione è distribuita o reiterata nel tempo, ossia quei contratti in cui la durata è elemento essenziale per la determinazione della prestazione (contratti ad esecuzione continuata o periodica). In particolare, il contratto ad esecuzione continuata o periodica è quello nel quale il protrarsi dell'adempimento per un certo tempo è condizione perché il contratto produca l'effetto voluto dalle parti e soddisfi il bisogno (durevole o continuativo) che le ha indotte a contrarre. Il contenuto e la finalità dell'obbligazione contrattuale sono pertanto determinanti per la qualificazione della prestazione e della sua durata nel tempo. Valgono al riguardo i chiarimenti sulle modalità di compilazione dei modelli Intrastat forniti con la circolare n. 36/E del 21 giugno 2010, ove è stato precisato che la modalità "istantanea" si riferisce alle ipotesi di servizi erogati in un'unica unica soluzione, mentre la modalità "a più riprese" si riferisce alle ipotesi di servizi erogati ciclicamente, dunque caratterizzati da una certa periodicità o continuità, con una erogazione prolungata nel tempo. Secondo la citata circolare 36, le prestazioni di intermediazione hanno carattere periodico o continuativo. 43

44 Monitoraggio sui servizi generici scambiati fra soggetti Ue Obblighi INTRASTAT Presupposti: - prestazioni generiche (ossia diverse da quelle degli artt. 7- quater e 7-quinquies) - scambiate fra soggetti passivi i Ue L obbligo non sussiste se la prestazione, nel paese del committente, non è soggetta all imposta (es. operazioni non imponibili o esenti) 44

45 Monitoraggio sui servizi generici scambiati fra soggetti Ue Obblighi INTRASTAT Modulistica per le prestazioni di servizi: - Intra 1-quater (servizi resi) - Intra 2-quater (servizi ricevuti) - Intra 1-quinquies (rettifiche servizi resi) - Intra 2-quinquies (rettifiche servizi ricevuti) 45 45

46 Monitoraggio sui servizi generici scambiati fra soggetti Ue Obblighi INTRASTAT Frequenza dell adempimento - Trimestrale: importo operazioni non superiore a euro nei quattro trimestri precedenti - Mensile: se non ricorrono le suddette condizioni 46 46

47 Monitoraggio sui servizi generici scambiati fra soggetti Ue Obblighi INTRASTAT Frequenza dell adempimento L ammontare di euro si assume distintamente per ciascun elenco e, nell ambito di ciascun elenco, per ciascuna categoria di operazioni. Es. Operazioni del trimestre: - Acquisti di beni Acquisti di servizi INTRASTAT ACQUISTI TRIMESTRALE - Cessioni di beni Servizi resi INTRASTAT CESSIONI MENSILE 47 47

48 Monitoraggio sui servizi generici scambiati fra soggetti Ue Obblighi INTRASTAT Frequenza dell adempimento In caso di inizio attività da meno di quattro trimestri, è ammessa la presentazione trimestrale, purché nei trimestri trascorsi le soglie non risultino superate

49 Monitoraggio sui servizi generici scambiati fra soggetti Ue Obblighi INTRASTAT Frequenza dell adempimento d In caso di superamento della soglia nel corso del trimestre, scatta l obbligo mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso, sono presentati gli elenchi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi. Es. superamento soglia a FEBBRAIO 2013 Obbligo mensile da MARZO con riferimento a FEBBRAIO (circolare A.E. n. 14 del 18/3/2010) 49 49

50 Monitoraggio sui servizi generici scambiati fra soggetti Ue Termini e modalità di presentazione Obblighi INTRASTAT - Giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento Se il termine cade di sabato o in giorno festivo, è differito al primo giorno lavorativo successivo (art. 7, D.L. n. 70/2011) - Trasmissione telematica tramite i servizi doganali oppure tramite l Agenzia delle Entrate 50 50

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