Quadro RQ IMPOSTE SOSTITUTIVE E ADDIZIONALI ALL IRPEF

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1 Quadro RQ IMPOSTE SOSTITUTIVE E ADDIZIONALI ALL IRPEF ADEMPIMENTO SOGGETTI INTERESSATI SCADENZA COME SI COMPILA CASI PRATICI Nel Quadro RQ devono essere riepilogati gli elementi costitutivi i redditi prodotti dal contribuente, soggetti ad imposta sostitutiva. Il Quadro RQ deve essere compilato dai soggetti che: - hanno realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di conferimento di beni o aziende, indicate nell art. 8, comma 1, Legge n. 342/2000, a favore dei centri di assistenza fiscale, optano per l applicazione dell imposta sostitutiva; - hanno scelto, in alternativa alla tassazione ordinaria, l applicazione dell imposta sostitutiva del 20% sulla plusvalenza realizzata a seguito di conferimento di immobili in SIIQ e SIINQ; - optano per il riallineamento delle differenze tra il valore civile e fiscale dei beni e degli altri elementi la cui deduzione non è più ammessa; - esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresenta-zione di materiale pornografico e incitamento alla violenza (Tassa Etica); - intendono adeguarsi alle risultanze degli studi di settore per l anno di imposta 2014 ai fini IVA. Deve essere presentato esclusivamente in via telematica entro il 30 settembre dell anno successivo alla chiusura del periodo d imposta. Il versamento delle imposte relativo al saldo e primo acconto deve effettuarsi entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio dell anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il Quadro si compone di cinque riquadri: Primo Riquadro - Righi da RQ1 a RQ5 - Conferimenti di beni o aziende in favore di CAF; Secondo Riquadro - Righi da RQ10 a RQ14 - Imposta sostitutiva per conferimenti in SIIQ e SIINQ; Terzo Riquadro - Righi da RQ15 a RQ19 - Imposta sostitutiva per deduzioni extracontabili; Quarto Riquadro - Rigo RQ49 - Tassa etica; Quinto Riquadro - Rigo RQ80 - Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA. - Conferimenti da soggetti abilitati - Conferimento di immobili - Deduzioni extracontabili RIFERIMENTI NORMATIVI Legge n. 296/2006, D.L. n. 133/2014, Legge n. 244/2007 ADEMPIMENTO Nel Quadro RQ devono essere riepilogati gli elementi costitutivi i redditi prodotti dal soggetto obbligato, soggetti ad imposta sostitutiva. CONFERIMENTO BENI O AZIENDE A FAVORE DEI CAF I soggetti abilitati alla costituzione di Centri di Assistenza Fiscali (art. 32 del D.Lgs. n. 241/1997) possono assoggettare, nelle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei Centri di Assistenza Fiscale medesimi, le plusvalenze realizzate ad un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l aliquota del 19% (art. 8 della Legge n. 342/2000). Si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell oggetto conferito ovvero, se superiore, quello attribuito all azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 877

2 CAF Società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale, ed in particolare le attività di elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie, nonché curano l esecuzione degli ulteriori adempimenti tributari. SOGGETTI INTERESSATI IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZA DA CONFERIMENTO DI IMMOBILI È consentita (art. 1, comma 137, della Legge n. 296/2006), in alternativa alle ordinarie regole di tassazione, l applicazione di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20%, in caso di realizzazione di una plusvalenza a seguito del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo d imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento, optino per il regime speciale (art. 1, commi da 119 a 141-bis, della Legge n. 296/2006) riservato alle c.d. SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotata). SOGGETTI CONFERITARI Tra i soggetti conferitari vanno incluse anche le società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate (SIINQ), svolgenti anch esse in via prevalente attività di locazione immobiliare (art. 1, comma 125, della Legge n. 296/2006), nonché alle stabili organizzazioni in Italia di società residenti negli Stati membri dell Unione Europea e degli Stati aderenti all Accordo sullo Spazio economico europeo (art. 168-bis del D.P.R. n. 917/1986), svolgenti anch esse in via prevalente attività di locazione immobiliare, anche svolta mediante partecipazioni in società che abbiano espresso l opzione congiunta per il regime speciale di cui all art. 1, comma 125, Legge n. 296/2006. Le disposizioni del citato comma 137 si applicano, inoltre: agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare (ex art. 37 del D.Lgs. n. 58/1998); ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in società per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati entro la data di chiusura del periodo d imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime società abbiano optato per il regime speciale. Le disposizioni fiscali di cui all art. 1, comma 140, Legge n. 296/2006, si applicano anche alle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 44/2014). La suddetta imposta sostitutiva può applicarsi anche in relazione a immobili non destinati alla locazione (art. 15 del D.M. n. 174/2007). Si ricorda che, l applicazione dell imposta sostitutiva è subordinata al mantenimento, da parte della società conferitaria, della proprietà o di altro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni. L imposta sostitutiva è applicata dal soggetto conferente in via provvisoria fino al realizzarsi dell accesso al regime speciale. Qualora l accesso al regime speciale non si realizzi, l imposta è rideterminata e dovuta in via ordinaria entro la fine del quarto periodo di imposta successivo alla presentazione dell opzione e l imposta corrisposta in via provvisoria costituisce credito di imposta da scomputare ai sensi del D.Lgs. n. 241/ DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

3 IMPOSTA SOSTITUTIVA PER L AFFRANCAMENTO DELLE DEDUZIONI EXTRACONTABILI A partire dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, è stata soppressa la facoltà per il contribuente di dedurre nell apposito prospetto, Quadro EC, gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all art. 102, comma 7, del TUIR, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico (art. 1, comma 33, lett. q), della Legge n. 244/ art. 109, comma 4, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986). In via transitoria è fatta salva l applicazione delle disposizioni dell art. 109, comma 4, lett. b), terzo, quarto e quinto periodo, del TUIR, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla predetta Legge n. 244/2007, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d imposta in corso al 31 dicembre IMPOSTA SOSTITUTIVA La IV Sezione del Quadro RQ deve essere compilata dai soggetti che, ai sensi dell art. 1, comma 48, della Legge n. 244/2007 optano nella presente dichiarazione per il riallineamento delle differenze tra il valore civile e il valore fiscale dei beni e degli altri elementi la cui deduzione (avvenuta in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, Quadro EC) non è più ammessa a seguito della soppressione della facoltà ai sensi dell art. 1, comma 33, lett. q), della Legge finanziaria 2008 (che ha modificato l art. 109, comma 4, lett. b), del TUIR. Le predette divergenze possono essere recuperate a tassazione, con conseguente cessazione del vincolo fiscale su utili e patrimonio netto, mediante opzione per l applicazione di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell IRAP, con aliquota del 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. Assoggettamento in più periodi di imposta Qualora l opzione per l imposta sostitutiva sia esercitata dal contribuente in più periodi di imposta in relazione a classi distinte di beni e altri elementi, ai fini delle aliquote progressive applicabili assumono rilevanza anche le differenze di valore assoggettate a imposta sostitutiva nei precedenti periodi di imposta. Imposta sostitutiva parziale L applicazione dell imposta sostitutiva può anche essere parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili (corrispondenti alle Colonne da 1 a 6 dei Righi RQ15, RQ16 e RQ17). Differenze assoggettabili Si precisa che l assoggettamento a imposta sostitutiva riguarda, l intero ammontare delle differenze civili e fiscali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta in corso. Esercizio dell opzione Le disposizioni riguardanti modalità, termini ed effetti dell opzione sono stati oggetto di apposito provvedimento attuativo (D.M. del 3 marzo 2008). In particolare, il riallineamento dei valori civili e fiscali a seguito dell applicazione dell imposta sostitutiva produce effetti dall inizio del periodo d imposta nel corso del quale è esercitata l opzione (art. 1, comma 4, D.M. del 3 marzo 2008). DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 879

4 COME SI COMPILA Il Quadro si compone di cinque Sezioni: Sez. I Righi RQ1-RQ5 Sez. III Righi RQ10- RQ14 Sez. IV Righi RQ15- RQ19 Sez. XII Rigo RQ49 Sez. XXI Rigo RQ80 Conferimenti di beni o aziende in favore di CAF Imposta sostitutiva per conferimenti in SIIQ e SIINQ Imposta sostitutiva per deduzioni extracontabili Tassa etica Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA SEZIONE I: CONFERIMENTI DI BENI O AZIENDE IN FAVORE DI CAF (ART. 8, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 342/2000) Tale Sezione va compilata dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni introdotte dal collegato fiscale alla Finanziaria 2000 relative al conferimento ed alla cessione di beni ed aziende ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF). I soggetti che, avendo realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale, possono optare per l applicazione dell imposta sostitutiva compilando la presente Sezione (art. 8 comma 1, della Legge n. 342/2000). Qualora i Righi non siano sufficienti in relazione alle imposte sostitutive interessate, dovrà essere utilizzato un ulteriore Quadro RQ, numerando progressivamente la casella Mod. N. posta in alto a destra. RIGO RQ1 - PLUSVALENZE DA CONFERIMENTI DI BENI O AZIENDE Nel Rigo vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale. Valore di realizzo Si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell oggetto conferito ovvero, se superiore, quello attribuito all azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario. RIGO RQ2 - IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA Va indicata l imposta sostitutiva dovuta risultante dall applicazione dell aliquota del 19% sull ammontare del Rigo precedente che può essere compensata, in tutto o in parte, con i crediti di imposta e l eccedenza IRPEF da indicare nei Righi successivi. 880 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

5 RIGO RQ3 - CREDITI D IMPOSTA CONCESSI ALLE IMPRESE Vanno indicati i crediti d imposta concessi alle imprese di cui al Quadro RU. RIGO RQ4 - ECCEDENZA IRPEF Va indicata l eccedenza IRPEF di cui al Rigo RN46 fino a concorrenza della differenza tra i Righi RQ2 e RQ3. RIGO RQ5 - IMPOSTA SOSTITUTIVA L imposta sostitutiva a debito da versare risulta dalla differenza tra i Righi RQ2, RQ3 e RQ4. Per il versamento dell imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo SEZIONE III: IMPOSTA SOSTITUTIVA PER CONFERIMENTI IN SIIQ E SIINQ (COMMI DA 119 A 141 DELL ART. 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296) SIIQ - Società di Investimento Immobiliare Quotate Società per azioni residenti nel territorio dello Stato i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani, che svolgono in via prevalente l attività di locazione di immobili. SIINQ - Società di Investimento Immobiliare Non Quotate Società per azioni residenti nel territorio dello Stato i cui titoli non siano negoziati in mercati regolamentati italiani, che svolgono in via prevalente l attività di locazione di immobili, partecipate da una SIIQ per almeno il 95% (in termini di diritti di voto in assemblea ordinaria e in termini di partecipazione agli utili). La presente Sezione va compilata dai soggetti che abbiano scelto, in alternativa alle ordinarie regole di tassazione, l applicazione di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell imposta regionale sulle attività produttive, nel caso in cui abbiano realizzato una plusvalenza a seguito del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo d imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento, optino per il regime speciale (art. 1 commi da 119 a 141, della Legge n. 296/2006) riservato alle c.d. SIIQ (Società di investimento immobiliare quotata). Qualora i Righi non siano sufficienti ai fini dell indicazione di tutti i conferimenti effettuati, dovrà essere utilizzato un ulteriore Quadro RQ, numerando progressivamente la casella Mod. N. posta in alto a destra. RIGHI DA RQ10 A RQ12- CODICE FISCALE/PLUSVALENZE Nei Righi da RQ10 a RQ12 va indicato: in Colonna 1 il codice fiscale del soggetto conferitario di immobili e/o di diritti reali su immobili; DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 881

6 in Colonna 2, l importo delle plusvalenze realizzate all atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili. RIGO RQ13 - TOTALE Nel Rigo RQ13 va indicato: in Colonna 1, l importo da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20% sulle plusvalenze realizzate all atto del conferimento, dato dalla somma degli importi di cui alle Colonne 2 dei Righi da RQ10 a RQ12; in Colonna 2, l imposta da versare. Rateizzazione imposta sostitutiva L imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo, la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d imposta nel quale avviene il conferimento. RIGO RQ14 - PRIMA RATA IMPOSTE VERSATE Nel Rigo RQ14 va indicato l importo della prima rata. Compensazione L importo da versare può essere compensato nel Mod. F24. Si precisa che in caso di rateizzazione, sull importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate. SEZIONE IV: IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE DEDUZIONI EXTRACONTABILI (ART. 1 COMMA 48, DELLA LEGGE N. 244/2007) RIGO DA RQ15 A RQ17 - RISERVA IN SOSPENSIONE E DEDUZIONI EXTRACONTABILI Nei Righi da RQ15 a RQ17 vanno indicati gli ammontari delle deduzioni extracontabili oggetto di riallineamento (ammortamenti, altre rettifiche dei beni diversi da quelli ammortizzabili e accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri la cui deduzione sia stata espressamente ammessa dalla disciplina del reddito d impresa) e precisamente i singoli importi relativi: nel Rigo RQ15 Colonna 1, ai beni materiali; Colonna 2, agli impianti e macchinari; Colonna 3, ai fabbricati strumentali; Colonna 4, ai beni immateriali; Colonna 5, alle spese di ricerca e sviluppo e, Colonna 6, all avviamento; nel Rigo RQ16 Colonna 3, alle opere e servizi ultrannuali; Colonna 4, ai titoli obbligazionari e similari; Colonna 5, alle partecipazioni immobilizzate e, Colonna 6, alle partecipazioni del circolante; 882 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

7 nel Rigo RQ17 Colonna 1, al fondo rischi e svalutazione crediti; Colonna 2, al fondo spese lavori ciclici; Colonna 3, al fondo spese ripristino e sostituzione; Colonna 4, al fondo operazioni e concorsi a premio e, Colonna 5, al fondo per imposte deducibili. Nella Colonna 7 dei Righi da RQ15 a RQ17 va indicato l importo corrispondente alla somma delle Colonne da 1 a 6 dei predetti singoli Righi. RIGO RQ18 - TOTALE IMPOSTE SU DEDUZIONI EXTRACONTABILI Opzione esercitata in esercizi precedenti Qualora il contribuente abbia esercitato l opzione per l imposta sostitutiva anche nei periodi d imposta precedenti, ai fini della determinazione delle aliquote progressive applicabili (12% entro 5 milioni, 14% tra 5 e 10 milioni, 16% oltre 10 milioni) assumono rilevanza anche le differenze di valori precedentemente assoggettate a imposta sostitutiva ed indicate in Colonna 2 del Rigo RQ18. Nel Rigo RQ18, Colonna 1, va indica la somma degli importi indicati alla Colonna 7 dei Righi da RQ15 a RQ17. In Colonna 2, vanno indicate le differenze di valori precedentemente assoggettate ad imposta sostitutiva nei periodi d imposta precedenti ed in Colonna 3 va indicato l importo dell imposta sostitutiva dovuta relativa all importo indicato in Colonna 1. Se l applicazione dell imposta sostitutiva riguarda i beni materiali e immateriali indicati nel Rigo RQ15 e gli stessi sono ceduti nel corso dello stesso periodo d imposta di esercizio dell opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta, le differenze tra valori civili e fiscali relativi ai beni ceduti sono escluse dalla base imponibile dell imposta sostitutiva. RIGO RQ19 - PRIMA RATA Deve essere indicato l importo della prima rata, pari al 30% di quanto indicato al Rigo RQ18 Colonna 3. Rateizzazione del versamento Il versamento dell imposta deve essere obbligatoriamente effettuato in tre rate annuali utilizzando il codice tributo 1123, rispettivamente pari al 30%, al 40% ed al 30% di quanto dovuto. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in cui viene esercitata l opzione. La seconda e la terza rata devono essere versate entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodi di imposta successivi; il versamento delle rate successive alla prima deve essere maggiorato del 2,5% annuo a titolo di interesse. Le modalità di versamento restano immutate in caso di opzioni parziali esercitate in periodi di imposta diversi. SEZIONE XII: TASSA ETICA (ART. 1, COMMA 466, DELLA LEGGE N. 266/2005) La c.d. tassa etica è un imposta addizionale alle imposte sui redditi dovuta dai soggetti titolari di redditi d impresa e dagli esercenti arti e professioni, che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione, avente ad oggetto materiale pornografico o di incitamento alla violenza. L addizionale, pari al 25%, si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all ammontare dei ricavi derivanti dalle predette attività, rispetto all ammontare totale dei ricavi e dei compensi. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 883

8 È inoltre previsto che la tassa etica si applichi anche alla quota di ricavi percepiti dai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare, che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento (D.L. n. 185/2008). Le modalità di attuazione della disciplina concernente la tassa etica sono state definite con un apposito decreto, nel quale si trovano tra l altro le definizioni di materiale pornografico e di trasmissione volta a sollecitare la credulità popolare (D.P.C.M. 13 marzo 2009). RIGO RQ49 - TASSA ETICA Nel Rigo RQ49 va indicato: in Colonna 1, l ammontare del reddito complessivo netto da assoggettare all imposta addizionale, da determinarsi secondo le regole indicate precedentemente; in Colonna 2, l ammontare dell imposta addizionale, pari al 25% dell importo indicato in Colonna 1; in Colonna 3, l eccedenza di imposta risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente che non è stata chiesta a rimborso ma portata in compensazione; in Colonna 4, l eccedenza indicata in Colonna 3 che è stata utilizzata in compensazione con il Mod. F24 entro la data di presentazione della dichiarazione; in Colonna 5, l ammontare degli acconti versati; in Colonna 6, l ammontare degli acconti dovuti ma non versati in quanto i termini di versamento sono stati sospesi a mezzo di formali provvedimenti, a seguito di eventi eccezionali; in Colonna 7, l ammontare se positivo, della seguente somma algebrica: RQ49 Colonna 2 - RQ49 Colonna 3 + RQ49 Colonna 4 - RQ49 Colonna 5 in Colonna 8, il risultato della somma algebrica precedente, se negativo. Saldo a debito/credito In caso di saldo a debito, l importo indicato nel Rigo RQ49 Colonna 7 Imposta a debito dovrà essere versato utilizzando il codice tributo Viceversa, in caso di saldo a credito, l importo indicato nel Rigo RQ49 Colonna 8 Imposta a credito deve essere riportato nel Rigo RX36 Tassa etica - Rigo RQ49 Colonna 1 Mod. UNICO PF 2015, ed è utilizzabile in compensazione nel Mod. F24. SEZIONE XXI: ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE AI FINI IVA La presente Sezione deve essere compilata dai contribuenti che intendano adeguarsi alle risultanze degli studi di settore per l anno d imposta 2014 ai fini IVA, versando la maggiore imposta dovuta entro il termine del versamento a saldo dell imposta sul reddito utilizzando il Mod. F24, codice tributo 6494, e con le medesime modalità previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dall art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n Nella Colonna 1 del Rigo RQ80 devono essere indicati i maggiori corrispettivi ai fini IVA e nella Colonna 2 la relativa imposta. I dati relativi all adeguamento agli studi di settore ai fini delle imposte dirette devono invece essere riportati negli appositi campi contenuti nei Quadri di determinazione del reddito (RE, RF o RG). SEZIONE XXII: REGIME PER L IMPRENDITORIA GIOVANILE (ART. 27, COMMI 1 E 2, DL 98/2011) RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA L articolo 10, comma 12-undecies del Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazione dalla Legge 27 febbraio 2015 n. 11, ha introdotto la possibilità di fruire del regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all art. 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge 6 luglio 2011 n DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

9 Pertanto, i soggetti che aderiscono al predetto regime per il periodo d imposta 2015, indicano nel Rigo RQ81, l ammontare complessivo della rettifica dell IVA già detratta, operata ai sensi dell art. 19-bis2 DPR 26 ottobre 1972 n. 633, in relazione al mutato regime fiscale. (Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011, Circolare n. 17/E del 30 maggio 2012). CODICE TRIBUTO L imposta dovuta per effetto della rettifica è versata in un unica soluzione ovvero in cinque rate annuali di pari importo, utilizzando il codice tributo TERMINI DI VERSAMENTO L unica o prima rata deve essere corrisposta entro il termine per il versamento del saldo annuale IVA e le successive rate entro il termine previsto per il versamento a saldo dell imposta sostitutiva (articolo 1, comma 101, legge 24 dicembre 2007 n. 244). CASI PRATICI CONFERIMENTI DA SOGGETTI ABILITATI In presenza di un conferimento effettuato da un soggetto abilitato a favore di un CAF, da cui si genera una plusvalenza pari a euro , ipotizzando che il soggetto medesimo vanti una eccedenza IRPEF (indicata al Rigo RN46 Imposta a credito del Modello UNICO 2015 PF pari a euro 7.000, l imposta sostitutiva da versare sarà pari ad euro , corrispondente alla differenza tra l imposta sostitutiva dovuta (euro * 19% = ) e l ammontare dell eccedenza IRPEF pari ad euro La presente Sezione sarà pertanto compilata come segue: CONFERIMENTI DI IMMOBILI In presenza di due distinti conferimenti di immobili a favore di due distinte SIIQ, da cui si generano due plusvalenze pari rispettivamente a euro ed euro , ed ipotizzando che il soggetto medesimo opti per la rateizzazione del versamento in cinque rate, la presente Sezione dovrà essere compilata come segue: DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 885

10 DEDUZIONI EXTRACONTABILI Un contribuente si trova in presenza di deduzioni extracontabili indicate nel Quadro EC per complessivi euro , di cui euro per impianti e macchinari, euro per fabbricati strumentali, euro per spese di ricerca e sviluppo ed euro per partecipazioni immobilizzate. Si tenga inoltre presente che il medesimo soggetto, nel periodo di imposta precedente, ha assoggettato ad imposta sostitutiva ulteriori valori per euro Poiché il totale degli affrancamenti risulta pertanto essere pari ad euro , l affrancamento nel presente periodo d imposta sconterà l aliquota del 12% su euro (che sommati agli euro dell anno precedente consentono di raggiungere la soglia di euro ) e l aliquota del 14% sui rimanenti euro , per un totale di euro La presente Sezione dovrà essere pertanto compilata come segue: 886 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

11 CHECK LIST DI VERIFICA Imposte sostitutive Conferimenti di beni o aziende in favore di CAF (art. 8, comma 1 della L. n. 342/2000) Conferimenti in SIIQ e SIINQ (art. 1, commi 119 e ss. della L. n. 296/2006) Deduzioni extracontabili (art. 1, comma 48, della L. n. 244/2007) Tassa etica (art. 1, comma 466, L. 23/12/2005 n. 266) Adeguamento agli studi di settore DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 887

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