Interventi normativi e pronunce dell Amministrazione finanziaria del 2010 Argomenti di carattere generale

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1 Novità ed aggiornamenti sul regime IVA dei servizi internazionali 19 gennaio 2011

2 Novità normative del 2011 Gliargomenti Servizi relativi a fiere (casi pratici) Aggiornamenti e chiarimenti sul regime IVA dei servizi internazionali nelle pronunce dell Amministrazione finanziaria (periodo marzoagosto 2010) Interventi normativi e pronunce dell Amministrazione finanziaria del 2010 Argomenti di carattere generale Regime transitorio Soggettività passiva Reverse charge obbligatorio ed autofattura Autofattura e modello Intrastat per servizi non imponibili o esenti Tipologie di prestazioni di servizi Servizi di intermediazione Servizi immobiliari Trasporti Lavorazioni E-commerce ed E-bay Corsi di formazione e addestramento del personale Riaddebiti di spese e mandato senza rappresentanza 2

3 Novità normative del 2011

4 Art. 7-quinquies 4 Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili (comprese fiere ed esposizioni) Ai sensi dell art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 18/2010, le disposizioni di cui all art. 7-quinquies, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 vengono sostituite da un nuovo testo normativo a decorrere dal 1 gennaio Ai sensi dell art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 18/2010, le nuove disposizioni dell art. 7-quinquies, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, come sostituite dall art. 3, comma 1, dello stesso D.Lgs., si applicano alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2011.

5 Art. 7-quinquies 5 Attività culturali, artistiche, sportive, etc., comprese fiere ed esposizioni (comma 1) (testo in vigore fino al 31 dicembre 2010) In deroga a quanto stabilito dall articolo 7-ter, comma1, le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie.

6 Art. 7-quinquies 6 Attività culturali, artistiche, sportive, etc., comprese fiere ed esposizioni (comma 1) (testo in vigore dal 1 gennaio 2011) In deroga a quanto stabilito dall articolo 7-ter, comma 1: a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonchè le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonchè alle relative prestazioni accessorie; b) le prestazioni di servizi per l accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonchè le prestazioni di servizi accessorie connesse con l accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.

7 Art. 7-quinquies 7 Attività culturali, artistiche, sportive, etc., comprese fiere ed esposizioni (comma 1) Ambito di applicazione lett. a lett. b lett. c lett. d lett. e lett. f Servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili Fiere ed esposizioni Servizi degli organizzatori delle attività di cui alle lettere (a) e (b) Servizi accessori alle attività di cui alle lettere (a) e (b) Servizi per l accesso alle manifestazioni di cui alle lettere (a) e (b) Servizi accessori alle attività di cui alla lettera (e)

8 Art. 7-quinquies 8 Attività culturali, artistiche, sportive, etc., comprese fiere ed esposizioni (comma 1) Prestazioni di servizi Tutte le attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, comprese fiere ed esposizioni e relativi servizi accessori, incluse le prestazioni di servizi per l accesso alle predette manifestazioni, nonché le relative prestazioni accessorie Fino al soggetti passivi rese a soggetti che non sono soggetti passivi rilevano comunque nel luogo del materiale svolgimento delle attività

9 Art. 7-quinquies 9 Attività culturali, artistiche, sportive, etc., comprese fiere ed esposizioni (comma 1) Per tutte le prestazioni di servizi disciplinate nell art. 7-quinquies, fino al la regola di territorialità è stata unica, basata sul criterio oggettivo del luogo di svolgimento delle attività rese a chiunque. La deroga alla regola generale dell art. 7-ter era piena, in quanto valida per i rapporti B2B e B2C.

10 Art. 7-quinquies 10 Attività culturali, artistiche, sportive, etc., comprese fiere ed esposizioni (comma 1) A decorrere dal 1 gennaio 2011 la regola di territorialità si sdoppia, creandosi una differenza tra le prestazioni relative a: servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, comprese fiere ed esposizioni, e servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le relative prestazioni accessorie servizi per l accesso alle manifestazioni a lato indicate, nonché i relativi servizi accessori

11 Art. 7-quinquies 11 Attività culturali, artistiche, sportive, etc., comprese fiere ed esposizioni (comma 1) Servizi per l accesso a manifestazioni: tentativo di definizione La relativa disciplina applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2011 è contenuta nel riformulato art. 53 della direttiva comunitaria n. 2006/112/CE, come modificato per effetto della direttiva servizi n. 2008/8/CE del 12 febbraio Il luogo delle prestazioni di servizi per l accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative ed affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori connessi con l accesso prestati a un soggetto passivo è il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente.

12 Art. 7-quinquies 12 Attività culturali, artistiche, sportive, etc., comprese fiere ed esposizioni (comma 1) Servizi per l accesso a manifestazioni: tentativo di definizione Elementi definitori cui poter fare riferimento sono contenuti nella proposta di regolamento del Consiglio elaborata dalla Commissione europea, di cui al documento COM(2009)672 definitivo del 17 dicembre 2009 La proposta di regolamento, recante le disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d imposta sul valore aggiunto, è in fase di discussione, ed è stata oggetto di successive modifiche che hanno portato alla elaborazione di successive versioni del documento, di cui le ultime del 26 luglio 2010 e del 12 ottobre 2010.

13 Art. 7-quinquies 13 Attività culturali, artistiche, sportive, etc., comprese fiere ed esposizioni (comma 1) Servizi per l accesso a manifestazioni: tentativo di definizione Nell art. 36-bis della proposta di regolamento, nella versione aggiornata del 12 ottobre 2010 ancora in corso di elaborazione e, quindi, non definitiva, è contenuta la definizione dei servizi di accesso (paragrafo 1) ed una elencazione esemplificativa di essi (paragrafo 2). La caratteristica essenziale dei servizi di accesso alle manifestazioni indicate nell art. 53 della direttiva n. 2006/112/CE consiste nel concedere un diritto di accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sottoforma di abbonamento o di quota annuale Definizione Diritto di accesso a: spettacoli, rappresentazioni teatrali, fiere, concerti, mostre, nonché ad altre manifestazioni culturali ; manifestazioni sportive ; manifestazioni educative e scientifiche quali conferenze e seminari. Elencazione

14 Art. 7-quinquies 14 Attività culturali, artistiche, sportive, etc., comprese fiere ed esposizioni (comma 1) A decorrere dal 1 gennaio 2011 Nuova regola per i SOGGETTI PASSIVI Regola invariata per i committenti che NON sono SOGGETTI PASSIVI Per i servizi dell art. 7-quinquies, ad eccezione dei servizi di accesso e relativi servizi accessori, la regola di territorialità è quella generale dell art. 7-ter per i rapporti B2B e, quindi, del luogo ove è stabilito il committente Per i rapporti B2C, continua ad applicarsi la regola derogatoria del luogo in cui si svolgono le manifestazioni, per tutte le prestazioni di servizi di cui all art. 7-quinquies Per i servizi di accesso e relativi servizi accessori, la regola di territorialità rimane quella derogatoria e, quindi, assume rilievo il luogo in cui si svolgono le manifestazioni L eccezione

15 Art. 7-quinquies 15 Attività culturali, artistiche, sportive, etc., comprese fiere ed esposizioni (comma 1) A decorrere dal 1 gennaio 2011 ha luogo una effettiva semplificazione del regime di tassazione IVA nei rapporti fra soggetti passivi (B2B) Vengono risolti alla radice, uniformandosi le regole di territorialità, i problemi interpretativi legati all inquadramento di specifici servizi, tra le prestazioni assoggettabili alla deroga dell art. 7-quinquies od alla regola generale dell art. 7-ter servizi scientifici / consulenza ed assistenza tecnica corsi di formazione e addestramento del personale / attività educative

16 Servizi relativi a fiere (casi pratici)

17 Servizi relativi a fiere 17 Ambito di applicazione Prestazioni di servizi relative a fiere ed esposizioni Prestazioni di servizi degli organizzatori di fiere ed esposizioni Prestazioni di servizi accessorie alle fiere ed alle esposizioni

18 Servizi relativi a fiere 18 PRESTATORE: italiano (soggetto IVA) COMMITTENTE: italiano, comunitario o extracee (soggetto IVA o privato) LUOGO DI SVOLGIMENTO: Italia ANNO DI SVOLGIMENTO: 2010 Regola applicabile Deroga alla regola generale B2B e B2C (art. 7-quinquies) Territorialità Adempimenti Servizi considerati effettuati nel territorio dello Stato (Italia), in quanto le attività sono ivi materialmente svolte Il prestatore italiano emette fattura applicando l IVA nazionale. Note (1) Il criterio specifico di territorialità (in deroga alla regola generale) è rappresentato da un elemento oggettivo costituito dalla materiale esecuzione del servizio, applicandosi nei rapporti B2B e in quelli B2C, indipendentemente dalla qualifica soggettiva del committente e dal luogo in cui lo stesso è stabilito. (2) Tale criterio è valido per entrambi i rapporti B2B e B2C solo per l anno 2010.

19 Servizi relativi a fiere 19 PRESTATORE: italiano (soggetto IVA) COMMITTENTE: italiano, comunitario o extracee (soggetto IVA o privato) LUOGO DI SVOLGIMENTO: - Stato membro UE - Paese extracee ANNO DI SVOLGIMENTO: 2010 Regola applicabile Territorialità Deroga alla regola generale B2B e B2C (art. 7-quinquies) Servizi non effettuati nel territorio dello Stato (Italia), in quanto le attività sono materialmente svolte all estero Adempimenti Il prestatore italiano non ha adempimenti obbligatori ai fini IVA in Italia, trattandosi di prestazione di servizi irrilevante ai fini territoriali (fuori campo IVA). A carico del prestatore residente sorgono, invece, adempimenti obbligatori nello Stato UE ove è svolta la fiera se i servizi sono resi a soggetti non residenti in tale Stato (o a privati ivi residenti).

20 Servizi relativi a fiere 20 PRESTATORE: italiano (soggetto IVA) COMMITTENTE: italiano, comunitario o extracee (soggetto IVA o privato) LUOGO DI SVOLGIMENTO: - Stato membro UE - Paese extracee ANNO DI SVOLGIMENTO: 2010 Note (1) Qualora i servizi siano resi a un committente soggetto IVA stabilito nello Stato UE in cui si svolge la fiera, il prestatore italiano può fatturare la prestazione fuori campo IVA e sarà il committente ad emettere l autofattura addebitando l IVA locale (reverse charge), applicandosi a specchio la norma interna di cui all art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. La norma comunitaria di cui all art. 53 della direttiva n. 2006/112/CE (nella formulazione introdotta dalla direttiva n. 2008/8/CE) prevede il criterio oggettivo di territorialità rappresentato dal luogo di svolgimento dell attività (senza possibilità di deroghe).

21 Servizi relativi a fiere 21 PRESTATORE: italiano (soggetto IVA) COMMITTENTE: italiano, comunitario o extracee (soggetto IVA o privato) LUOGO DI SVOLGIMENTO: - Stato membro UE - Paese extracee ANNO DI SVOLGIMENTO: 2010 Note (2) Nel caso di servizi resi a committenti soggetti IVA italiani, comunitari od extracomunitari non stabiliti nello Stato UE ove si svolge la fiera, il prestatore italiano dovrà identificarsi ai fini IVA in tale Stato membro, o ivi nominare un rappresentante fiscale, al fine di emettere fattura addebitando l IVA locale, applicandosi a specchio la norma interna di cui all art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972.

22 Servizi relativi a fiere 22 PRESTATORE: comunitario o extracee (soggetto IVA) COMMITTENTE: italiano (soggetto IVA) LUOGO DI SVOLGIMENTO: Italia ANNO DI SVOLGIMENTO: 2010 Regola applicabile Territorialità Deroga alla regola generale B2B e B2C (art. 7-quinquies) Servizi considerati effettuati nel territorio dello Stato (Italia), in quanto le attività sono ivi materialmente svolte Adempimenti Trattandosi di servizi rilevanti ai fini territoriali in Italia, il committente emette autofattura, ex artt. 17, comma 2 e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, applicando l IVA nazionale (reverse charge obbligatorio), essendo indifferente che il prestatore soggetto passivo sia comunitario od extracomunitario.

23 Servizi relativi a fiere 23 PRESTATORE: comunitario o extracee (soggetto IVA) COMMITTENTE: italiano (soggetto IVA) LUOGO DI SVOLGIMENTO: Italia ANNO DI SVOLGIMENTO: 2010 Note (1) Il criterio specifico di territorialità (in deroga alla regola generale) è rappresentato da un elemento oggettivo costituito dalla materiale esecuzione del servizio, applicandosi nei rapporti B2B e in quelli B2C, indipendentemente dalla qualifica soggettiva del committente e dal luogo in cui lo stesso è stabilito. (2) Tale criterio è valido per entrambi i rapporti B2B e B2C solo per l anno 2010.

24 Servizi relativi a fiere 24 PRESTATORE: comunitario o extracee (soggetto IVA) COMMITTENTE: italiano (soggetto IVA) LUOGO DI SVOLGIMENTO: - Stato membro UE - Paese extracee ANNO DI SVOLGIMENTO: 2010 Regola applicabile Territorialità Deroga alla regola generale B2B e B2C (art. 7-quinquies) Servizi non effettuati nel territorio dello Stato (Italia), in quanto le attività sono materialmente svolte all estero Adempimenti Il committente italiano non ha adempimenti obbligatori ai fini IVA in Italia, trattandosi di prestazione di servizi irrilevante ai fini territoriali (fuori campo IVA).

25 Servizi relativi a fiere 25 PRESTATORE: comunitario o extracee (soggetto IVA) COMMITTENTE: italiano (soggetto IVA) LUOGO DI SVOLGIMENTO: - Stato membro UE - Paese extracee ANNO DI SVOLGIMENTO: 2010 Note (1) Il criterio specifico di territorialità (in deroga alla regola generale) è rappresentato da un elemento oggettivo costituito dalla materiale esecuzione del servizio, applicandosi nei rapporti B2B e in quelli B2C, indipendentemente dalla qualifica soggettiva del committente e dal luogo in cui lo stesso è stabilito. (2) Tale criterio è valido per i rapporti B2B solo per l anno 2010; a decorrere dal 1 gennaio 2011 non sarà più operante la deroga che rimarrà in vigore solo nei rapporti B2C (art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 18/2010). (3) Nel caso di servizi fieristici resi da un prestatore comunitario per una fiera svoltasi nello Stato UE ove lo stesso è stabilito, il medesimo emetterà fattura con addebito dell IVA locale.

26 Servizi relativi a fiere 26 PRESTATORE: italiano (soggetto IVA) COMMITTENTE: italiano (soggetto IVA) LUOGO DI SVOLGIMENTO: ovunque, in Italia, in uno Stato UE o in un Paese extracee ANNO DI SVOLGIMENTO: dal 2011 Regola applicabile Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a) Territorialità Adempimenti Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo Il prestatore italiano emette fattura applicando l IVA nazionale, ovunque si svolga la fiera. Note (1) A decorrere dal 1 gennaio 2011, nell ambito dei rapporti B2B non opera più la deroga dell art. 7-quinquies (limitata ai servizi di accesso), risultando applicabile la regola generale in base alla quale la prestazione è rilevante nello Stato ove il soggetto passivo è stabilito. (2) Non è più rilevante il luogo di esecuzione della prestazione come previsto dalla norma in vigore fino al (art. 7, comma 4, lett. b) e dall art. 7-quinquies per l anno 2010 (in relazione ai rapporti B2B).

27 Servizi relativi a fiere 27 PRESTATORE: italiano (soggetto IVA) COMMITTENTE: comunitario od extracee (soggetto IVA) LUOGO DI SVOLGIMENTO: ovunque, in Italia, in uno Stato UE o in un Paese extracee ANNO DI SVOLGIMENTO: dal 2011 Regola applicabile Territorialità Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a) Servizi non effettuati nel territorio dello Stato (Italia), in quanto resi a soggetti passivi stabiliti fuori del territorio dello Stato Adempimenti Il prestatore emette fattura, ai sensi dell art. 21, comma 6, primo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 (come modificato), senza applicare l IVA, trattandosi di servizio fuori campo IVA (1), ovunque la fiera sia svolta.

28 Servizi relativi a fiere 28 PRESTATORE: italiano (soggetto IVA) COMMITTENTE: comunitario od extracee (soggetto IVA) LUOGO DI SVOLGIMENTO: ovunque, in Italia, in uno Stato UE o in un Paese extracee ANNO DI SVOLGIMENTO: dal 2011 Note (1) In effetti, la disposizione dell art. 21, comma 6, prevede l obbligo di fatturazione per le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità, non soggette all imposta ai sensi dell art. 7-ter. (2) Non è più rilevante il luogo di esecuzione della prestazione come previsto dalla norma in vigore fino al (art. 7, comma 4, lett. b) e dall art. 7- quinquies per l anno 2010 (in relazione ai rapporti B2B).

29 Servizi relativi a fiere 29 PRESTATORE: comunitario od extracee (soggetto IVA) COMMITTENTE: italiano (soggetto IVA) LUOGO DI SVOLGIMENTO: ovunque, in Italia, in uno Stato UE o in un Paese extracee ANNO DI SVOLGIMENTO: dal 2011 Regola applicabile Territorialità Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a) Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente del servizio Adempimenti Il committente italiano emette autofattura, ex artt. 17, comma 2 e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, applicando l IVA nazionale (reverse charge obbligatorio), ovunque la fiera sia svolta.

30 Servizi relativi a fiere 30 PRESTATORE: comunitario od extracee (soggetto IVA) COMMITTENTE: italiano (soggetto IVA) LUOGO DI SVOLGIMENTO: ovunque, in Italia, in uno Stato UE o in un Paese extracee ANNO DI SVOLGIMENTO: dal 2011 Note (1) A differenza di quanto era previsto nell art. 7, comma 4, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, vigente fino al , e nell art. 7-quinquies vigente nell anno 2010, non è più rilevante il luogo di esecuzione della prestazione e, quindi, il servizio è rilevante nel territorio dello Stato anche se la fiera è svolta all estero. (2) È indifferente che il prestatore sia comunitario od extracomunitario. (3) Fino al e nel corso del 2010, il prestatore comunitario ha emesso fattura con addebito dell IVA locale per le fiere svolte nello Stato UE ove lo stesso è stabilito.

31 Aggiornamenti e chiarimenti sul regime IVA dei servizi internazionali nelle pronunce dell Amministrazione finanziaria (PERIODO MARZO-AGOSTO AGOSTO 2010)

32 32 Interventi normativi e pronunce dell Amministrazione finanziaria del 2010

33 I riferimenti normativi nazionali 33 Decreto legislativo n. 18 dell 11 febbraio 2010 Attuazione delle Direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la Direttiva 2006/112/CE, pubblicato in G.U. n. 41 del Ex art. 6, comma 1, il Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. e, quindi, il 20 febbraio Ex art. 5, comma 1, le disposizioni di cui all art. 1 (modifiche al D.P.R. n. 633/1972) con esclusione di quelle di cui al comma 1, lettere t ( artt. 38-bis1 e 38-bis2) ed u (art. 38-ter), quelle di cui all art. 2 (modifiche al D.L. n. 331/1993) ed all art. 4 (disposizioni abrogative), si applicano alle operazioni effettuate dal 1 gennaio Decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 22 febbraio 2010 Contenuto, periodicità e termini di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat Determinazione n del 22 febbraio 2010 del Direttore dell Agenzia delle Dogane Approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi Intrastat e relative istruzioni

34 I riferimenti normativi nazionali 34 Determinazione n del 7 maggio 2010 del Direttore dell Agenzia delle Dogane Modalità tecniche ed operative per la presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat Decreto del Direttore dell Agenzia delle entrate del 1 aprile 2010 Norme di attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter del D.P.R. n. 633/1972 sulle modalità di richiesta da parte di soggetti passivi nazionali del rimborso dell IVA assolta in un altro Stato membro e le modalità di richiesta ed esecuzione dei rimborsi dell IVA assolta in Italia da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2010 Approvazione del Modello IVA 79, riservato ai soggetti passivi non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità, da utilizzare per le richieste di rimborso dell IVA, e delle relative istruzioni

35 Le pronunce dell Amministrazione finanziaria del Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 12/E del 12 marzo 2010 In essa si riportano le risposte fornite in occasione degli incontri con gli esperti della stampa specializzata (nei paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.8) Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010 In essa si commentano la disciplina del processo transitorio (1 parte) e le modalità di presentazione e compilazione dei modelli Intrastat (2 parte) Risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 37/E del 17 maggio 2010 Relativa al regime IVA di territorialità delle attività di manutenzione delle navi da crociera, all applicazione del reverse charge obbligatorio ed all intervento della stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti Risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 48/E del 1 giugno 2010 Riguardante la natura dei servizi su beni immobili e gli elementi di differenziazione con l attività di consulenza segue

36 Le pronunce dell Amministrazione finanziaria del Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 36/E del 21 giugno 2010 In essa si forniscono alcune parziali indicazioni di carattere generale (prima parte) e risposte a quesiti specifici (seconda parte) Risposta del 29 luglio 2010 al question time n Relativa al regime IVA delle prestazioni di servizi rese nei confronti di agenti nazionali da sub-agenti residenti in Italia Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 43/E del 6 agosto 2010 In essa si forniscono ulteriori chiarimenti relativi agli elenchi Intrastat delle operazioni intracomunitarie Risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 89/E del 25 agosto 2010 Riguardante l utilizzo del rappresentante fiscale di soggetti non residenti per operazioni rilevanti nel territorio dello Stato aventi ad oggetto beni custoditi in depositi IVA

37 Le pronunce dell Amministrazione finanziaria del Pubblicazione sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate di una serie di risposte ai quesiti posti in materia di rimborsi IVA con le domande frequenti pervenute dai contribuenti (FAQ)

38 Aggiornamenti e chiarimenti interpretativi del 2010 Non è stata diramata una circolare-guida a commento della nuova disciplina sulla territorialità IVA dei servizi internazionali, con l illustrazione dei principi generali su cui si fonda la nuova normativa 38 Manca un quadro complessivo d insieme, al cui interno individuare i criteri generali cui ricondurre l interpretazione dei casi specifici Portata limitata delle pronunce dell Agenzia delle Entrate Nella maggior parte dei casi si tratta di risposte a singoli quesiti e, spesso, senza nessuna motivazione e/o richiamo alla normativa comunitaria di riferimento

39 39 Argomenti di carattere generale Regime transitorio Soggettività passiva Enti non commerciali Soggetti nel regime delle piccole imprese Utilizzo del rappresentante fiscale Reverse charge obbligatorio ed autofattura Autofattura e modello Intrastat per servizi non imponibili o esenti

40 Regime transitorio 40 Circolare n. 14/E del , parte prima Inversione contabile per le cessioni di beni ed i servizi non generici Viene confermato che il meccanismo del reverse charge obbligatorio vale sia per le prestazioni di servizi che per le cessioni di beni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti. Il soggetto passivo stabilito in Italia assume sempre la qualifica di debitore dell imposta, mediante il reverse charge (con emissione di autofattura), anche nel caso in cui il soggetto non residente sia identificato nel territorio dello Stato o ivi disponga di un rappresentante fiscale. Il legislatore nazionale ha esercitato la facoltà prevista nell art. 194 della Direttiva n. 2006/112/CE, estendendo il meccanismo del reverse charge obbligatorio anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi non rientranti fra quelle generiche, in quanto regolate da particolari criteri derogatori di territorialità (articoli dal 7-quater al 7-septies). segue

41 Regime transitorio 41 Circolare n. 14/E del , parte prima Inversione contabile per le cessioni di beni ed i servizi non generici Viene confermato che l art. 5 del D.Lgs. n. 18/2010 attribuisce valenza retroattiva alle nuove regole all Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi con criteri di territorialità specifici (disciplinate dall art. 194 della Direttiva n. 2006/112/CE), effettuate nel periodo 1 gennaio 19 febbraio 2010 (prima dell entrata in vigore del D.Lgs. n. 18/2010), è stato ritenuto corretto il comportamento dei cessionari o committenti nazionali che hanno assunto il ruolo di debitore d imposta (autofattura) anticipando le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 18/2010 all art. 17 del D.P.R. n. 633/1972. segue

42 Regime transitorio 42 Circolare n. 14/E del , parte prima Inversione contabile per le cessioni di beni ed i servizi non generici Nel caso in cui l IVA sia stata assolta dal cedente o prestatore non residente, tramite il rappresentante fiscale o l identificazione diretta, quest ultimo non deve comunque procedere alle rettifiche ex art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, anche se ha applicato in maniera non corretta le regole dell inversione contabile, in quanto in buona fede. n.b. Non vi sono sanzioni per il cedente/prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 per il cessionario/committente.

43 Regime transitorio 43 Circolare n. 36/E del , parte seconda, n. 2) Momento di effettuazione delle prestazioni di servizi ai fini IVA segue

44 Regime transitorio 44 Circolare n. 36/E del , parte seconda, n. 2) Momento di effettuazione delle prestazioni di servizi ai fini IVA Viene confermata la validità dell art. 6 (commi 3 e 4) del D.P.R. n. 633/1972, per individuare il momento di effettuazione dell operazione. La soluzione, non coerente con il criterio generale dell art. 6 (pagamento del corrispettivo), è improntata ad un criterio equitativo e riguarda il caso del soggetto passivo residente che, per rendere la prestazione del servizio rilevante ai fini IVA in Italia, emette autofattura ex art. 17, comma 2. La risposta, coerente con quella di cui alla parte seconda, n. 3), della stessa circolare n. 36/E e quella di cui al secondo paragrafo della circolare n. 14/E del , indirettamente conferma che, ai fini IVA, non è rilevante il documento emesso dal prestatore estero, ma solo quello emesso dal committente nazionale. segue

45 Regime transitorio 45 Circolare n. 36/E del , parte seconda, n. 2) Momento di effettuazione delle prestazioni di servizi ai fini IVA Da ciò consegue che l interpretazione fornita per il caso specifico non è estensibile al caso a specchio, in cui il prestatore del servizio sia il soggetto passivo residente (il quale, prestato il servizio, emette fattura entro il con rilevanza quale momento impositivo ai fini IVA ex art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972).

46 Soggettività passiva 46 Circolare n. 36/E del , parte prima, n. 2) Soggettività passiva degli enti non commerciali segue

47 Soggettività passiva 47 Circolare n. 36/E del , parte prima, n. 2) Soggettività passiva degli enti non commerciali Viene ribadita la soggettività passiva degli enti non commerciali come delineato nell art. 7-ter, comma 2, lett. b) e c), del D.P.R. n. 633/1972, e come già confermato nella Circolare n. 58/E del 31 dicembre 2009, al paragrafo n. 1. Nella normativa comunitaria (e nazionale), diversamente da quanto avviene per i beni, per le prestazioni di servizi acquistate da enti non commerciali residenti non è prevista alcuna soglia superata la quale sia dovuta l IVA in Italia e sorga l obbligo di aprire la partita IVA. L ente istituzionale che non effettua alcuna attività rilevante ai fini IVA e non ha effettuato acquisti intracomunitari di beni, non è dotato di partita IVA e, se procede all acquisto di servizi da fornitori comunitari, gli stessi saranno soggetti ad IVA nello Stato membro del prestatore nell ambito di un rapporto B2C; tale regime rimane valido a prescindere dall ammontare dei servizi acquistati (circolare n. 12/E del , paragrafo 3.8)

48 Soggettività passiva 48 Circolare n. 36/E del , parte prima, n. 4) Prestatori e committenti di servizi comunitari nel regime delle piccole imprese segue

49 Soggettività passiva 49 Circolare n. 36/E del , parte prima, n. 4) Prestatori e committenti di servizi comunitari nel regime delle piccole imprese Dalle risposte fornite deriva che: per i servizi prestati dal soggetto passivo italiano, si applicano le regole dei rapporti B2B (art. 44 della Direttiva n. 2006/112/CE) e, quindi, quest ultimo emette fattura senza addebito di IVA (l imposta rileva nello Stato membro del committente) e compila il modello Intrastat dei servizi resi (se si tratta di servizi imponibili); per i servizi ricevuti dal soggetto passivo italiano, si applicano, di fatto, le regole dei rapporti B2C e, pertanto, quest ultimo effettua un acquisto non rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato, non essendoci adempimenti ai fini della fatturazione ed annotazione dell operazione nel modello Intrastat dei servizi ricevuti. segue

50 Soggettività passiva 50 Circolare n. 36/E del , parte prima, n. 4) Prestatori e committenti di servizi comunitari nel regime delle piccole imprese L emissione dell autofattura senza addebito d imposta (in quanto fuori campo IVA) pare necessaria solo nel caso in cui il prestatore del servizio non abbia emesso alcun documento riguardante il servizio reso (ed il relativo corrispettivo). Non viene fatto alcun riferimento ai nuovi criteri generali di territorialità di cui alla Direttiva n. 2008/8/CE del 12 febbraio 2008, né alle indicazioni contenute nell art. 21 della proposta di Regolamento comunitario della Commissione UE, COM(2009)672 definitivo, del 17 dicembre 2009 (oggetto di successive integrazioni che ne hanno modificato il testo, fino alla versione del 12 ottobre 2010 in corso di elaborazione che dedica, allo status del destinatario dei servizi, gli artt. 21 e 22).

51 Soggettività passiva 51 Circolare n. 36/E del , parte prima, n. 1) Utilizzo del rappresentante fiscale per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni segue

52 Soggettività passiva 52 Circolare n. 36/E del , parte prima, n. 1) Utilizzo del rappresentante fiscale per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni segue

53 Soggettività passiva 53 Circolare n. 36/E del , parte prima, n. 1) Utilizzo del rappresentante fiscale per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni E sottolineata una netta differenza, quanto all uso del rappresentante fiscale, in relazione alla tipologia di operazione nel cui ambito interviene: se prestazione di servizi o cessione di beni. se prestazione di servizi Nell ottica delle prestazioni di servizi è elemento decisivo il luogo di stabilimento del prestatore che, se soggetto extracomunitario (stabilito in un Paese terzo), rimane tale anche se identificato ai fini IVA in uno Stato membro. Rileva unicamente il luogo dove il soggetto passivo è stabilito ai sensi dell art. 44 della Direttiva n. 2006/112/CE e dell art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 (luogo in cui è fissata la sede dell attività economica). segue

54 Soggettività passiva 54 Circolare n. 36/E del , parte prima, n. 1) Utilizzo del rappresentante fiscale per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni se cessione di beni Per le operazioni aventi ad oggetto beni, invece, l elemento rilevante è quello oggettivo, senza che sia discriminante il luogo di stabilimento del soggetto passivo cedente o acquirente. Ne consegue che il rappresentante fiscale di un soggetto passivo extracomunitario, nominato in uno Stato membro, può essere parte attiva di una operazione intracomunitaria e, come tale, emettere le fatture e compilare i modelli Intrastat. Tali conclusioni, in merito alle operazioni su beni mobili, sono coerenti con quanto indicato nella medesima circolare n. 36/E, parte seconda, n. 31), in merito agli acquisti intracomunitari.

55 Soggettività passiva 55 Circolare n. 36/E del , parte prima, n. 1) Utilizzo del rappresentante fiscale per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni Per le prestazioni di servizi il rappresentante fiscale dovrebbe essere TRASPARENTE Per le operazioni intracomunitarie su beni il rappresentante fiscale è PARTE ATTIVA Il rapporto interviene direttamente tra il soggetto non residente ed il soggetto passivo nazionale Il rapporto viene suddiviso in due operazioni in cui interviene il rappresentante fiscale Rimangono notevoli perplessità tuttora non risolte in modo chiaro e coerente a livello di sistema n.b.

56 Reverse charge ed autofattura 56 Circolare n. 12/E del , paragrafo 3.1 Autofatturazione per operazioni non imponibili o esenti Nell ipotesi di operazioni non imponibili o esenti, considerate effettuate nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti nei confronti di committenti (o cessionari) nazionali, questi ultimi devono emettere autofattura senza indicare l IVA ma gli estremi normativi riguardanti lo specifico regime di non imponibilità od esenzione (es.: art. 9 o art. 10). Le autofatture per operazioni non imponibili o esenti NON devono essere riportate nel Quadro VJ della dichiarazione annuale, trattandosi di importi senza applicazione di IVA.

57 Reverse charge ed autofattura 57 Circolare n. 43/E del , paragrafo 1 Operazioni non imponibili o esenti e modello Intrastat I modelli Intrastat delle prestazioni di servizi rese o ricevute non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l IVA nello Stato membro in cui è stabilito il committente (assoggettato a reverse charge obbligatorio), ex artt. 50, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 e 5, comma 4, D.M. 22 febbraio Per stabilire se le prestazioni di servizi devono o meno essere incluse nei modelli Intrastat è necessario verificare se per esse è dovuta o meno l IVA nello Stato membro del committente. Il committente italiano deve fare riferimento alla normativa nazionale (es.: artt. 9 e 10, D.P.R. n. 633/1972). Se il committente è comunitario, il prestatore italiano ha l onere di accertare che il servizio sia non imponibile o esente nello Stato membro del destinatario.

58 Reverse charge ed autofattura 58 Circolare n. 43/E del , paragrafo 1 Operazioni non imponibili o esenti e modello Intrastat Si presume la buona fede quando il prestatore italiano ha richiesto ed ottenuto una DICHIARAZIONE del committente dove quest ultimo afferma che la prestazione è esente o non imponibile nello Stato membro ove è stabilito. La dichiarazione può essere rilasciata una sola volta dal committente comunitario con riguardo a tutte le prestazioni della stessa specie da lui ricevute e rimane valida finchè non mutano le caratteristiche del servizio reso o il trattamento fiscale previsto nello Stato membro del committente. Attenzione! In mancanza della dichiarazione, il prestatore italiano è legittimato a non includere il servizio nel modello Intrastat solo se ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l IVA nello Stato membro del committente.

59 Reverse charge ed autofattura 59 Regola generale Circolare n. 43/E del , paragrafo 1 Fatturazione delle operazioni non imponibili o esenti Vi è l obbligo di fatturazione, ai sensi dell art. 21, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, per tutte le prestazioni di servizi rese ad un committente comunitario, sebbene non siano da includere nei modelli Intrastat. Eccezione Tuttavia, non sussiste l obbligo di fatturazione per i servizi resi a committenti comunitari, non rilevanti in Italia ex art.7-ter del D.P.R. n. 633/1972, se ricorrono congiuntamente due condizioni: Il servizio non deve essere incluso nei modelli Intrastat, in quanto non imponibile o esente e La prestazione, ove fosse territorialmente rilevante in Italia, beneficerebbe di un regime di esonero dall obbligo di fatturazione (es.: art. 22, 1 comma, n. 6 ed art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972

60 Reverse charge ed autofattura 60 Circolare n. 12/E del , paragrafo 3.2 Circolare n. 36/E del , parte seconda, n. 3) Alternatività tra autofattura ed integrazione della fattura emessa da operatori comunitari Viene evidenziato e poi confermato che, per le prestazioni di servizi generiche rese da soggetti passivi comunitari (ai sensi dell art. 44 della Direttiva n. 2006/112/CE) nei confronti di soggetti residenti, questi ultimi possono, nonostante il tenore letterale della norma, decidere facoltativamente di integrare la fattura emessa dal prestatore comunitario, in alternativa all emissione dell autofattura. Attenzione! La facoltà di integrare la fattura estera emessa dal fornitore comunitario, però, può essere esercitata fermo restando l obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione dell operazione (C.M. n. 12/E), da determinare ai sensi dell art. 6, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 633/1972 (C.M. n. 36/E).

61 Reverse charge ed autofattura 61 Circolare n. 36/E del , parte seconda, n. 3) e n. 32) Circolare n. 14/E del , parte seconda Numerazione, registrazione ed annotazione nel modello Intrastat delle autofatture L autofattura è, a tutti gli effetti, una fattura e, quindi, deve essere numerata seguendo la numerazione progressiva delle fatture emesse; ha, inoltre, un numero di protocollo degli acquisti, dovendo essere registrata anche fra le operazioni passive ai fini della detrazione dell IVA. Il numero e la data del documento da indicare nel modello Intrastat sono quelli indicati nell autofattura dal committente nazionale, o quelli annotati nell integrazione della fattura del fornitore comunitario (C.M. n. 14/E); tali numero e data sono quelli indicati nel registro delle fatture emesse di cui all art. 23 del D.P.R. n. 633/1972 (C.M. n. 36/E). Qualora venga adottato un unico registro sezionale per assolvere al doppio obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse ed in quello degli acquisti, l autofattura avrà una numerazione unica. segue

62 Reverse charge ed autofattura Circolare n. 36/E del , parte seconda, n. 3) e n. 32) Circolare n. 14/E del , parte seconda 62 Numerazione, registrazione ed annotazione nel modello Intrastat delle autofatture I termini per registrare l autofattura (in assenza di un registro unico sezionale) sono i seguenti: quindici giorni, per l annotazione nel registro delle fatture emesse (art. 23), con riferimento alla data di emissione; termine ampio di cui all art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 (termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione), per l annotazione nel registro delle fatture ricevute (art. 25). Ex art. 5 del Decreto ministeriale del , nel modello Intrastat sono riepilogati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai sensi della normativa IVA. Pertanto, un autofattura emessa il 30 settembre, data in cui viene effettuato il pagamento, e registrata il 15 ottobre, deve essere inclusa nel modello Intrastat relativo al mese di settembre (C.M. n. 36/E).

63 63 Tipologie di prestazioni di servizi Servizi di intermediazione Servizi immobiliari Trasporti Lavorazioni E-commerce ed E-bay Corsi di formazione e addestramento del personale Riaddebiti di spese e mandato senza rappresentanza

64 Servizi di intermediazione 64 Circolare n. 36/E del , parte seconda, n. 25) Servizi di agenzia effettuati in nome e per conto del preponente segue

65 Servizi di intermediazione 65 Circolare n. 36/E del , parte seconda, n. 25) Servizi di agenzia effettuati in nome e per conto del preponente Pare desumersi che: i servizi d intermediazione, solo se effettuati in nome e per conto del preponente, sono da considerare prestazioni generiche disciplinate dalla regola generale di cui all art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 e, come tali, da includere nei modelli Intrastat; i servizi, se vengono effettuati in nome dell agente e per conto del preponente, si collocano in un rapporto di mandato senza rappresentanza, con la conseguenza che le prestazioni rese dal mandatario (agente) al mandante (preponente) assumono la stessa natura dei servizi ricevuti dal mandatario (agente). CONFUSIONE TOTALE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE!!!

66 Servizi di intermediazione 66 Circolare n. 36/E del , parte seconda, n. 25) Servizi di agenzia effettuati in nome e per conto del preponente L espressione in nome e per conto del preponente, presente nell art. 46 (prestazioni di servizi rese da un intermediario) della Direttiva n. 2006/112/CE e nell art. 7-sexies, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, che recepisce la predetta norma comunitaria, non può assumere il significato di rappresentanza inteso nella sua accezione civilistica (ex artt e 1752 c.c.), con la conseguenza che all agente è attribuito il potere di concludere e firmare i contratti spendendo il nome del preponente e, così, impegnandolo direttamente. In Italia, così come normalmente avviene nei paesi di civil law, l agente non è munito di poteri di rappresentanza e delle connesse facoltà di agire in nome e per conto del preponente, essendo tale situazione un eccezione alla regola.

67 Servizi di intermediazione 67 Circolare n. 36/E del , parte seconda, n. 25) Contratto di agenzia Servizi di agenzia effettuati in nome e per conto del preponente L espressione in nome e per conto, quindi, NON può implicare l esistenza di un mandato con rappresentanza, dovendo, piuttosto, essere interpretata nel senso di indicare una situazione di trasparenza, in un ottica contrattuale dove gli effetti dell attività svolta dall agente si producono direttamente in capo al committente che concluderà i contratti con i clienti (così, R.M. n. 7/E del ). In questo modo, il contratto di agenzia (con effetti di trasparenza) si differenzia da quello di commissione dove, al contrario, il commissionario agisce a proprio nome ma per conto del committente per la compravendita di beni (artt. 2, comma 2, n. 3) e 6, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972). Contratto di commissione

68 Servizi di intermediazione 68 Circolare n. 36/E del , parte seconda, n. 25) Servizi di agenzia effettuati in nome e per conto del preponente Da ciò deriva che l agente effettua le sue prestazioni d intermediazione normalmente senza avere poteri di rappresentanza, essendo tale situazione quella fisiologica nell esecuzione del mandato. Attenzione! SOLO l acquisto di servizi specifici sulla base di un apposito mandato senza rappresentanza (in nome dell intermediario e per conto e nell interesse del preponente), può generare riaddebiti di spese il cui regime territoriale deve essere verificato di volta in volta.

69 Servizi di intermediazione 69 Circolare n. 36/E del , parte seconda, n. 13) Intermediazioni di agenti per prenotazioni alberghiere segue

70 Servizi di intermediazione 70 Circolare n. 36/E del , parte seconda, n. 13) Intermediazioni di agenti per prenotazioni alberghiere Viene confermato, in analogia a quanto già indicato nella R.M. n. 48/E del 1 giugno 2010, che i servizi di intermediazione sulle prenotazioni alberghiere non sono servizi immobiliari ex art. 7-quater, bensì servizi generici ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, smentendo la R.M. n. 199/E del Le prestazioni di agenzia indicate nell art. 7-quater si riferiscono esclusivamente alle prestazioni delle agenzie immobiliari, in coerenza a quanto previsto nell art. 47 della Direttiva n. 2006/112/CE (cfr., R.M. n. 48/E dell

71 Servizi immobiliari 71 Risoluzione n. 48/E dell Servizi di consulenza, assistenza e ricerche di mercato su beni immobili Le attività svolte da una società italiana a favore di una società spagnola, aventi ad oggetto la predisposizione di studi di mercato, valutazione standard di qualità della clientela, analisi degli standard dei prodotti della concorrenza, assistenza ai clienti, assistenza per la gestione di contestazioni e ricerche di marketing, con riguardo ad appartamenti siti in Roma da affittare, non sono considerate prestazioni di servizi relative a beni immobili. Sebbene le predette attività siano legate all utilizzo degli appartamenti siti in Roma, non sono caratterizzate dalla presenza di una relazione concreta ed effettiva con il bene immobile

72 Servizi immobiliari 72 Risoluzione n. 48/E dell Servizi di consulenza, assistenza e ricerche di mercato su beni immobili La fattispecie dei servizi immobiliari riguarda tutte le prestazioni di servizi inerenti ad immobili situati nel territorio dello Stato ivi comprese, concettualmente, anche le attività di consulenza (cfr., Cassazione, Sez. trib., sent , n ). Con la R.M. n. 48/E del 2010 l Agenzia delle entrate, in pratica, specifica il concetto di inerenza, affermando che la relazione con il bene immobile deve essere concreta ed effettiva. L Agenzia delle Entrate è in linea con il principio enunciato dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza del 3 settembre 2009, causa C-37/08, secondo cui deve esistere un nesso sufficientemente diretto tra la prestazione di servizi e il bene immobile, essendo escluse dalla deroga le prestazioni che presentino un nesso anche minimo con il bene immobile.

73 Trasporti di beni 73 Circolare n. 36/E del , parte seconda, n. 18) Trasporti di beni come servizi accessori o autonomi Occorre verificare la natura principale o accessoria del servizio sulla base del rapporto contrattuale fra le parti. Nell interpretare la volontà negoziale delle parti possono essere rilevanti i termini di resa utilizzati.

74 Trasporti di beni 74 Circolare n. 43/E del , paragrafo 2 Trasporti di beni come servizi accessori o autonomi La risposta suscita notevoli perplessità, in quanto si disinteressa totalmente della natura del rapporto contrattuale.

75 Trasporti di beni 75 Circolare n. 36/E del , parte seconda, n. 17 Trasporti intracomunitari da sub-vettori e vettori principali La risposta è coerente con il nuovo regime di territorialità.

76 Lavorazioni su beni mobili 76 Circolare n. 36/E del , parte seconda, n. 19) Triangolare con lavorazione dei beni in Italia Il quesito non è chiaro, tuttavia sembra che al secondo operatore italiano non sia stato commissionato un servizio di lavorazione ma, piuttosto, richiesta la fornitura di un bene. La risposta viene richiamata nella successiva C.M. n. 43/E del , nel paragrafo 4, per chiarire la differenza fra le due fattispecie esaminate.

77 Lavorazioni su beni mobili 77 Circolare n. 43/E del , paragrafo 4 Triangolare con lavorazione dei beni in Italia segue

78 Lavorazioni su beni mobili 78 Circolare n. 43/E del , paragrafo 4 Triangolare con lavorazione dei beni in Italia

79 Lavorazioni su beni mobili 79 Circolare n. 36/E del , parte seconda, n. 10) Le lavorazioni tra le prestazioni di servizi e le cessioni di beni La risposta non è chiara e non affronta la problematica interpretativa di fondo, analogamente alla successiva risposta di cui al n. 30.

80 Lavorazioni su beni mobili 80 Circolare n. 36/E del , parte seconda, n. 30) Le lavorazioni tra le prestazioni di servizi e le cessioni di beni La risposta continua nell equivoco di fondo già sottolineato a commento della risposta di cui al punto n. 10 precedente. In effetti, più che al concetto di accessorietà in senso stretto, occorre fare riferimento alla natura giuridica e sostanziale del contratto (cessione di beni o prestazione di servizi) interpretata alla luce della reale volontà delle parti.

81 E-commerce ed E-bay 81 Circolare n. 36/E del , parte seconda, nn. 20), 21) e 22) Programmi informatici e software scaricati via Internet e prestazioni offerte da e-bay nei rapporti B2B Tutte le ipotesi esaminate vengono ricondotte nell ambito dei servizi prestati tramite mezzi elettronici (E-commerce), richiamando l art. 11 del Regolamento comunitario n del , con conseguente applicazione della regola generale di cui all art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 (luogo di stabilimento del committente). art. 11, paragrafo 2, lett. a), del Regolamento CEE n. 1777/2005: fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti art. 11, paragrafo 2, lett. d), del Regolamento CEE n. 1777/2005: concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite circa la realizzazione di una vendita per posta elettronica automaticamente via computer

82 Corsi di formazione e addestramento di personale Circolare n. 36/E del , parte seconda, n. 28) 82 Corsi di formazione e addestramento del personale nei rapporti B2B segue

83 Corsi di formazione e addestramento di personale Circolare n. 36/E del , parte seconda, n. 28) 83 Corsi di formazione e addestramento del personale nei rapporti B2B L Agenzia colloca i corsi di formazione e addestramento del personale fra le prestazioni di servizi generiche, assoggettate alla regola generale di cui all art. 7-ter (luogo di stabilimento del committente), e non fra quelle culturali, scientifiche, educative e simili di cui all art. 7-quinquies. L orientamento dell Agenzia conferma, quindi, le indicazioni già contenute nella C.M. n. 58/E del , paragrafo 1, ma non è coerente con la normativa comunitaria che accomuna tali prestazioni a quelle educative (art. 132, par. 1, lett. i), della Direttiva n. 2006/112/CE).

84 Riaddebitidi di spese e mandato senza rappresentanza Circolare n. 43/E del , paragrafo 3 84 Mandato con rappresentanza e senza rappresentanza segue

85 Riaddebitidi di spese e mandato senza rappresentanza Circolare n. 43/E del , paragrafo 3 85 Mandato con rappresentanza e senza rappresentanza La risposta conferma il consolidato orientamento ministeriale in materia.

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