IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto
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1 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta.. Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Avv. Michele Maccarone. Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario - per le controversie in cui sia parte un consumatore Dott.ssa Daniela Primicerio Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto Espone il ricorrente che in data 15 e 16 aprile 2009, avvalendosi del servizio di Money transfer offerto dall intermediario convenuto, ordinava il trasferimento di una somma di denaro (per complessivi euro 4.000,00), necessaria all acquisto di un autovettura usata su altra piazza. In data 24 aprile 2009, non essendosi perfezionata la compravendita dell autovettura, il ricorrente si rivolgeva ad un ufficio dell intermediario per ritirare la somma, ma il prelievo gli veniva negato in quanto già effettuato da ignoti. Il ricorrente sporgeva denuncia presso i Carabinieri e, in data 9 settembre 2010, presentava reclamo nei confronti della resistente - ritenuta responsabile dell accaduto - nel quale chiedeva informazioni sul luogo e sull identità di coloro che avevano illecitamente prelevato il danaro, nonché la ripetizione della somma sottratta. Pag. 2/8
2 Nel reclamo l istante precisava: di aver utilizzato un servizio di rimessa di denaro denominato Money transfer per l invio di euro 1.500,00 a favore del coniuge (15 aprile 2009), nonché di ulteriori euro 2.500,00 (euro 1.500,00 e euro 1.000,00 rispettivamente in data 15 e 16 aprile 2009) eseguiti - viceversa - in suo favore da parte del coniuge; di aver riscontrato che tali pagamenti erano stati effettuati nei confronti di soggetti non legittimati, malgrado l intermediario fosse convenzionalmente tenuto al rispetto di una rigorosa procedura di verifica dei requisiti per la riscossione, volta a evitare il rischio di frodi. Con nota del 4 ottobre 2010 l intermediario evidenziava preliminarmente di offrire il servizio di Money transfer attraverso una rete di agenti sub-mandatari distribuiti sul territorio nazionale. Venivano indicate altresì le modalità attraverso cui si realizza il servizio in parola: per trasferire una somma in altro luogo ( to send money ), il cliente conferisce all operatore una serie di dati identificativi necessari per il ritiro della stessa (quali generalità del beneficiario, importo dell operazione, Stato in cui deve avvenire il pagamento, codice identificativo di 10 cifre MTCN rilasciato dall operatore al mittente e da comunicare al beneficiario); il beneficiario può recarsi in qualsiasi agenzia presente sul territorio dello Stato di destinazione per riscuotere ( to receive money ) la somma trasferita comunicando i summenzionati dati, previa esibizione di un documento d identità in corso di validità; l operatore rilascia la somma di denaro solo a seguito della verifica su terminale della corrispondenza dei dati comunicati con quelli trattenuti dal sistema. Nella fattispecie, l intermediario rilevava che i pagamenti erano avvenuti a favore di persone correttamente identificate mediante documento d identità (apparentemente) valido e in possesso di tutti i dati necessari al ritiro delle somme. Ciò premesso, l intermediario deducendo la correttezza e la diligenza nell esecuzione degli ordini di pagamento, riscontrava negativamente il reclamo ricevuto. Il ricorrente presentava il ricorso di cui è causa (in data 18 aprile 2011) insistendo sulle ragioni di doglianza. Con controdeduzioni del 30 maggio 2011 l intermediario resistente deduceva preliminarmente: la nullità del ricorso per mancanza di causa petendi, risultando le relative motivazioni riportate in un allegato al modulo ufficiale; il difetto di legittimazione attiva del ricorrente per due delle tre operazioni contestate (pari a euro 2.500,00) rivestendo il medesimo, in tali fattispecie, la qualità di beneficiario Pag. 3/8
3 delle somme e non di mittente dell operazione (unico legittimato, in qualità di cliente, a contestare l esatto adempimento). Nel merito l intermediario rilevava in particolare che: a. le operazioni di incasso erano state effettuate presso due agenzie submandatarie della società estera di Money transfer, da persona identificatasi con il nominativo del beneficiario indicato nella ricevuta di invio del danaro, la quale esibiva un documento di identità (apparentemente valido) e inseriva tutti i dati necessari nel modulo di prelievo (nome e cognome del mittente, entità dell importo, Paese di provenienza delle somme e codice MTCN ). Il pagamento della somma trasferita risultava correttamente eseguito, secondo l iter previsto dal contratto, in favore del soggetto che appariva legittimato a riceverlo, con esclusione pertanto di ogni responsabilità in capo all intermediario; b. il danno lamentato dal ricorrente era riconducibile alla condotta negligente dello stesso che, diffondendo a terzi sconosciuti i dati identificativi necessari all incasso delle somme, per verosimili finalità di garanzia aveva favorito il compimento del raggiro, in violazione di specifiche norme contrattuali; c. l articolo 3 delle condizioni generali di contratto limita la responsabilità patrimoniale del prestatore del servizio, stabilendo che: in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile per i danni derivanti da ritardo, mancata consegna, mancato pagamento o pagamento per importo inferiore del presente trasferimento o di qualsiasi messaggio aggiuntivo, siano essi causati da negligenza da parte dei nostri propri dipendenti od agenti o da altre cause se non entro il limite di dollari Usa 500. In considerazione della diligenza adottata, sia nella fase di ricezione dell ordine di trasferimento sia nella fase di messa a disposizione della somma di denaro, l intermediario convenuto chiedeva all ABF di rigettare il ricorso in quanto infondato. Diritto In via preliminare, il Collegio affronta l eccezione relativa al parziale difetto di legittimazione attiva del ricorrente sollevata dalla resistente. In particolare, l intermediario deduce che per alcune delle operazioni contestate il ricorrente agisce non come cliente (mandante) dello stesso bensì in qualità di beneficiario dei mandati di pagamento; non intercorrendo dunque alcun rapporto Pag. 4/8
4 contrattuale per tali operazioni, il ricorrente non può essere considerato cliente alla stregua delle definizioni di cui alle disposizioni sull ABF. Il rilievo è infondato. Si è infatti chiarito che l ambito della competenza dell Arbitro Bancario Finanziario è segnato, in termini oggettivi, dalle relazioni che tipicamente intercorrono fra banca e clienti, senza che rilevi, ai fini della esclusione della competenza nel caso concreto, la circostanza che, in un determinato contesto, la controversia, pur oggettivamente e tipicamente rientrante fra quelle che intervengono fra banche e clienti, sia insorta fra una banca ed un soggetto che con la stessa non abbia intrattenuto alcun rapporto contrattuale. (ABF Roma, dec. n. 613 del 24 giugno 2010). Ciò premesso, appare corretto ritenere che, per quanto attiene l esecuzione degli ordini di pagamento, il danneggiato possa far valere la responsabilità dell intermediario anche per la violazione di obblighi che non siano direttamente riconducibili all assunzione di specifici impegni negoziali: la disposizione di bonifico coinvolge infatti l attività della banca ordinante e di quella ricevente, perché soltanto la combinazione delle due attività può realizzare il servizio bancario richiesto, e non è quindi possibile limitare l ambito di tutela dell ordinante e del beneficiario al solo rapporto con la banca con la quale tali soggetti entrano direttamente in contatto (Decisione ABF n. 517 del del Collegio di Roma) in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di tutela aquiliana del diritto di credito. Parimenti infondato è l ulteriore rilievo della resistente sul vizio di forma della domanda per avere l istante riportato le motivazioni in un allegato al modulo del ricorso, determinando in tal guisa incertezza nel contenuto dello stesso. La facoltà di utilizzo di fogli acclusi nello svolgimento delle proprie considerazioni è espressamente consentita dalla modulistica ufficiale predisposta ai fini della presente procedura (cfr. Modulo per il ricorso all Arbitro Bancario Finanziario, sezione C) rubricata Dati della controversia e richieste all Arbitro ); l oggetto e le ragioni della domanda, in tal modo presentata, appaiono nella specie sufficientemente precisi e determinati. Pag. 5/8
5 Venendo al merito, occorre valutare se sussista la responsabilità dell intermediario in ordine ai pagamenti, qui contestati, effettuati in favore di persona diversa dal beneficiario tenendo conto, tra l altro, che le rimesse di denaro sono avvenute attraverso intermediari sub-mandatari della resistente. Concorrendo, come detto, due diversi titoli di responsabilità, contrattuale e aquiliana, la questione viene affrontata separatamente in relazione alla prima operazione (nella quale il ricorrente figura quale mandante) e alle altre due (in cui il medesimo è interessato in qualità di beneficiario). Nel primo caso, il comportamento dell intermediario viene censurato per aver effettuato il pagamento a un soggetto diverso dal beneficiario senza una attenta verifica dei dati. Oltre ai principi generali di correttezza e buona fede nell esecuzione del contratto nonché di diligenza professionale, può richiamarsi sul punto il d.lgs. n. 231/2007 che prevede obblighi di adeguata verifica della clientela specie laddove vi siano dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati ottenuti ai fini della identificazione del cliente; quest ultima deve avvenire sulla base di documenti, dati o informazioni derivanti da una fonte affidabile e indipendente. Con riferimento alla specifica operazione, dalla documentazione agli atti risulta che i dati anagrafici riportati sui moduli di incasso sono difformi da quelli presenti sui moduli di versamento; da ciò può desumersi che il pagamento sia stato effettuato come sembra affermare lo stesso intermediario a fronte del semplice accertamento del nominativo del ricevente non accompagnato da un adeguata identificazione del soggetto (sulla base di altri dati anagrafici o del codice fiscale) e dal controllo incrociato dei dati. Ricorrendo dunque una violazione dei suddetti canoni generali nonché dei puntuali doveri del mandatario derivanti dal contratto, si ritiene sussistente in capo alla resistente una responsabilità ex articolo 1218 del cod. civ.. Né tale responsabilità è esclusa dalla circostanza che l intermediario mandatario si sia avvalso di un soggetto terzo (intermediario sub-mandatario) per l esecuzione della prestazione, soccorrendo all uopo l articolo 1228 del cod. civ. (secondo cui il debitore che, nell adempimento dell obbligazione, si avvale dell opera di terzi risponde dei fatti colposi o dolosi di costoro). Pag. 6/8
6 La clausola negoziale invocata dalla resistente al fine di esonerarsi da responsabilità (art. 3 delle Condizioni contrattuali ) è da ritenersi priva di effetto; al riguardo, si richiamano le regole del Codice del Consumo (d. lgs. n. 206/2005) sulla nullità delle clausole vessatorie stipulate tra professionista e consumatore e, in particolare, l articolo 36, comma 2, lettera b), secondo cui sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte sua. La responsabilità della resistente deve essere affermata anche in relazione alle altre due operazioni contestate per le quali il ricorrente agisce come beneficiario del mandato di pagamento alla luce dell ormai consolidato principio giurisprudenziale in materia di tutela aquiliana per lesione del diritto di credito. Invero, è ormai acquisito che la "relatività" dei diritti di credito, se comporta che il creditore possa esigere la prestazione solo da uno o più soggetti determinati, non toglie che tali diritti debbano essere rispettati anche da coloro che sono rimasti estranei al rapporto obbligatorio e non sono quindi tenuti a collaborare con il creditore per adempierne le aspettative. Esiste quindi un dovere di rispetto dell altrui sfera giuridica che porta a qualificare come "ingiusto", ai sensi dell art c.c., il danno arrecato al creditore da un "terzo" che con il suo comportamento doloso o colposo abbia pregiudicato l adempimento del debitore (Cass. 3 dicembre 2002, n ; 8 gennaio 1999, n. 108; 25 giugno 1993, n. 7063; 20 ottobre 1983, n. 6160). Deve essere pertanto affermata la responsabilità anche a titolo extracontrattuale della resistente (non esclusa, anche in tal caso, dall intermediazione del sub-mandatario secondo la regola di cui all articolo 2049 del cod. civ.) per non avere verificato con la dovuta diligenza l identità della persona legittimata all incasso del titolo. Pag. 7/8
7 Ciò posto, anche la condotta del ricorrente appare censurabile per aver comunicato incautamente a sconosciuti terzi i dati necessari per la riscossione dell ordine,. In considerazione di ciò e tenuto conto degli elementi acquisiti appare congruo determinare il suo concorso nella causazione del danno ai sensi dell art c.c. nella misura del 30%. Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone pertanto che la resistente corrisponda al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, il 70% della perdita economica subita che si quantifica in euro 2.800,00. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 8/8
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