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COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) GEMMA (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) MACCARONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) PETRILLO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore SILVETTI MASSIMILIANO Nella seduta del 06/06/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica Fatto In data 25 febbraio 2008, il ricorrente stipulava con la banca resistente un contratto di mutuo per l erogazione di 120.000, da restituire mediante n. 240 rate mensili da pagarsi il primo giorno di ogni mese, la prima delle quali avente scadenza il 1 aprile 2008. Nel contratto di mutuo era previsto che il pagamento delle rate avvenisse mediante addebito automatico sul conto corrente indicato dal mutuatario; in caso di impossibilità di tale addebito automatico, il mutuatario sarebbe stato obbligato a provvedere al pagamento entro il giorno successivo alla data di scadenza della rata. Dopo aver chiuso il rapporto di conto corrente in essere presso la banca resistente, il 16 novembre 2012 il ricorrente indicava, per il pagamento delle rate Pag. 2/7

tramite RID, un conto corrente acceso presso altro intermediario. Tuttavia, la banca resistente non addebitava su tale conto corrente la rata in scadenza il 1 dicembre 2012. Il ricorrente disponeva, quindi, un ordine di bonifico a favore della resistente in data 7 dicembre 2012 per importo di 829,79, pari a quello della rata scaduta. In data 18 dicembre 2012, effettuava un ulteriore ordine di bonifico a favore della resistente, sempre per l importo di 829,79, quale pagamento della rata avente scadenza il 1 gennaio 2013. Nonostante l avvenuto pagamento anticipato della predetta rata, il 2 gennaio 2013 la resistente addebitava l importo di 869,75 sul conto corrente indicato in precedenza dal ricorrente. L importo risultava superiore rispetto a quanto previsto dal piano d ammortamento: il ricorrente chiedeva e otteneva pertanto lo storno della maggior somma da parte dell intermediario presso il quale aveva acceso il nuovo conto corrente. Per il periodo successivo, il ricorrente decideva di pagare le rate non più tramite addebiti sul conto corrente, bensì con bonifici mensili permanenti a favore della resistente, incaricando l intermediario presso cui aveva acceso il nuovo conto corrente di addebitare l importo della rata il giorno 27 di ogni mese (a partire dal 27.01.2013) per il pagamento della rata in scadenza il giorno 1 del mese successivo. La banca resistente contestava a più riprese ritardi di pagamento e relativi conteggi di morosità, affidando il recupero dei crediti ad agenzie di recupero. Con nota del 30 settembre 2013, la banca comunicava al ricorrente il ritardo nel pagamento della rata del 1 settembre precedente, aggiungendo che, in mancanza di pagamento, lo avrebbe segnalato in uno o più sistemi di informazioni creditizie. Il ricorrente apprendeva altresì, da una società di recupero crediti mandataria della banca, del mancato pagamento della rata in scadenza il 1 ottobre 2013. Con reclamo del 2 ottobre 2013, il cliente trasmetteva alla banca evidenza della regolarità nei pagamenti e chiedeva di ricevere chiarimenti e dettagli in ordine ai suoi asseriti inadempimenti. Non ricevendo alcun riscontro al reclamo, con ricorso depositato il 29 ottobre 2013, il ricorrente chiede all Arbitro Bancario Finanziario di voler accertare la scorrettezza del comportamento della banca, sottoponendo al Collegio lo svolgimento dei fatti come sopra riepilogati. Pag. 3/7

Con nota in data 15 novembre 2013, il ricorrente presenta un integrazione al ricorso, avendo ricevuto risposta al reclamo in data 31 ottobre 2013, con la quale sottolinea il comportamento illegittimo della banca con riferimento ai singoli pagamenti contestati. Costituendosi in giudizio, l intermediario resistente adduce che il pagamento delle rate del mutuo da parte del ricorrente avveniva con regolarità fino al 21 novembre 2012, ovvero a distanza di nove giorni dalla scadenza della rata mensile, quando il ricorrente trasferiva la sua domiciliazione su un conto corrente intrattenuto presso un altro intermediario. A quel punto, essendosi già generata la rata con scadenza 1 dicembre 2012, la relativa richiesta di pagamento veniva indirizzata, nonostante il trasferimento della domiciliazione, verso il conto precedente: spiega, al riguardo, la banca che le richieste di pagamento tramite addebito diretto vengono, infatti, effettuate circa 10 giorni prima della scadenza della rata, nel caso di specie il 20 novembre 2012. Espone quindi la resistente che, al fine di ripianare il mancato pagamento, il ricorrente effettuava un bonifico bancario di 829,79, pari all'importo mensilmente richiesto per la remunerazione della quota capitale e della quota interessi, contabilizzato il 10 dicembre 2012. Essendo però maturati interessi di mora pari ad 0,45, facendo lievitare il totale della rata ad 830,24, il saldo della rata avveniva solo il 17 dicembre 2012 tramite l'abbuono di tale eccedenza. In seguito, continua la banca, il ricorrente, allo stesso modo, procedeva al pagamento della rata successiva tramite bonifico bancario, effettuando un primo trasferimento, dell'importo di 829,79, con valuta 19 dicembre 2012, un secondo, dell'importo di 0,50, anch'esso con valuta 19 dicembre 2012, e un terzo, dell'importo di 42,00, con valuta 24 dicembre 2012. La rata, maggiorata di Euro 39,96, pari alle spese di affidamento a società di recupero crediti sostenute dalla banca e comunicate al ricorrente con sollecito di pagamento datato 5 dicembre 2012, veniva interamente saldata il 3 gennaio 2013. La differenza di 2,54 fra l'importo della rata in questione, pari ad 869,75, e il maggiore importo corrisposto per il saldo della medesima, pari ad 872,29, veniva accontato sulla rata successiva. Tuttavia, prosegue la resistente, avendo il ricorrente autorizzato all'addebito diretto su altro conto corrente, partiva la richiesta di pagamento della rata che la banca del ricorrente respingeva con causale 50004 - contestazione. Il ricorrente, a seguito di tale tentativo di addebito, revocava Pag. 4/7

l'autorizzazione all'addebito diretto il giorno 7 gennaio 2013, disponendo pagamenti mensili con bonifico permanente dell'importo di 829,79 quale forma sostituiva alla domiciliazione per il pagamento delle rate mensili. La banca dà atto che il bonifico permanente determinava il ritardato pagamento della rata con scadenza il 1 aprile 2013, sulla quale sono stati conseguentemente applicati vari oneri e spese. Quest ultima rata veniva pagata dal ricorrente solo in data 22 aprile 2013, tramite l abbuono di 13,74 pari alla parte di rata non remunerata dal bonifico precedente e dall importo accantonato dalla rata del gennaio precedente. Di qui la situazione di cronico ritardo nella corresponsione delle rate successive in quanto la somma versata tramite bonifico dal ricorrente il giorno 27 di ogni fine mese non era sufficiente a pagare anche gli interessi di mora e le varie spese. Circostanza, secondo la banca, addebitabile esclusivamente al ricorrente, il quale, revocando la domiciliazione RID su conto corrente e, invece, preferendo effettuare bonifici anticipati, ha contravvenuto a quanto disposto dal contratto in tema di modalità di pagamento delle rate. La banca chiede, in conclusione, all Arbitro Bancario Finanziario di voler respingere il ricorso in quanto infondato. Diritto 1. La fattispecie posta al vaglio del Collegio, rientrante nella competenza dell Arbitro Bancario Finanziario, consiste nella richiesta di accertamento della scorrettezza del comportamento della banca in relazione ai pagamenti delle rate di un contratto di mutuo da parte del ricorrente. 2. Il ricorso è fondato. È emerso, all esito dell istruttoria, da un lato, che il ricorrente ha sempre puntualmente corrisposto i pagamenti delle rate contestate; dall altro, che la banca non ha fornito prova degli asseriti ritardi. Dalla documentazione offerta in comunicazione dal ricorrente, con riferimento alla rata in scadenza il 1 dicembre 2012, si evince che risultava attivo sin dal 16 novembre 2012 il RID per il pagamento delle rate del mutuo sul nuovo conto corrente a quest ultimo intestato. Dalla documentazione prodotta dalla banca, emerge, tuttavia, che la richiesta di interruzione dell addebito diretto sul conto Pag. 5/7

corrente precedente è datata 21 novembre 2012: la banca sostiene che, a quel punto si era già generata la rata con scadenza 1 dicembre 2012 e, per tale ragione, la richiesta di pagamento veniva indirizzata verso il conto precedente in quanto le richieste di pagamento tramite addebito diretto vengono effettuate circa 10 giorni prima della scadenza della rata, nel caso di specie il 20 novembre 2012. Tale affermazione, però, oltre ad essere del tutto sfornita del necessario supporto probatorio, non è neppure astrattamente idonea a tenere la banca indenne da responsabilità per il disguido e per il conseguente disagio arrecato al cliente. Né appaiono sussistere inadempimenti o ritardi, da parte del ricorrente, con riferimento alla successiva rata. A causa del precedente disguido imputabile alla banca, il ricorrente era costretto ad effettuare un bonifico in data 7 dicembre 2012: l importo del bonifico non era tuttavia sufficiente ad estinguere il debito in quanto nel frattempo si erano prodotti interessi di mora per 0,45. La banca, tuttavia, afferma di aver abbuonato tale somma in data 17 dicembre 2012. In data 18 dicembre 2012, il ricorrente effettua comunque un altro bonifico a favore della banca per il pagamento della rata di prossima scadenza: l intermediario, però, sostenendo che anche tale pagamento sia stato fatto in ritardo e abbia prodotto interessi e spese, in data 2 gennaio 2013 addebita sul conto del cliente la somma corrispondente alla rata non pagata. Da gennaio 2013 in poi, il ricorrente vittima degli anzidetti disguidi decide di procedere al pagamento delle rate tramite bonifico automatico, modalità consentita dalle previsioni contenute nel contratto di mutuo e, aldilà della strumentale eccezione sollevata in questa sede, mai in precedenza contestata dalla banca. Con riferimento alle rate successive, ivi compresa quella di aprile 2013, il ricorrente fornisce prova della puntualità dei singoli pagamenti, così smentendo le affermazioni della banca volte ad affermare la sussistenza di ritardi. Sotto nessuno specifico profilo emergono, quindi, inadempimenti da parte del ricorrente, essendo viceversa comprovata la condotta illegittima della banca, in dispregio degli stringenti obblighi di correttezza e buona fede su di essa incombenti (Cass. 24 settembre 2009, n. 20543; Cass. 12 giugno 2007, n. 13777). Pag. 6/7

3. Tutto ciò premesso, il Collegio, in accoglimento del ricorso, accerta la sussistenza dell illegittimo comportamento della banca e le addebita le spese della presente procedura. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7