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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta. Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Saverio Ruperto. Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore] Prof.ssa Liliana Rossi Carleo Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 2.12.2011 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto Con ricorso a questo Collegio, il cliente contesta il perdurare del debito relativo al rimborso di un finanziamento erogato dall intermediario contro cessione del quinto dello stipendio, sul presupposto dell operatività dell assicurazione rischio impiego, che avrebbe dovuto coprirlo nei riguardi dell intermediario finanziatore, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento anticipato; chiede pertanto (i) la cancellazione della segnalazione nella Centrale Rischi della Banca d Italia, operata illegittimamente in relazione al suddetto debito; (ii) l importo di 8.000,00 a titolo di risarcimento del danno derivatogli dall impossibilità (conseguente alla suddetta segnalazione in CR) di accedere ad un ulteriore finanziamento per l acquisto di un bene strumentale alla sua attuale attività (di imprenditore agricolo). Pag. 2/7

Nelle proprie controdeduzioni, l intermediario eccepisce: che la segnalazione in CR è del tutto legittima, risultando degli insoluti sul finanziamento contro cessione del quinto; che l assicurazione non opera per qualsiasi evento ed in particolare non copre l evento della cessazione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore-finanziato; che, in ogni caso, il subentro della compagnia di assicurazione avrebbe reso comunque il cliente debitore nei confronti della stessa per l importo corrispondente. Riferisce in particolare che: in data 14 febbraio 2008 l odierno ricorrente sottoscriveva con un diverso intermediario contraente un contratto di cessione del quinto dello stipendio, con una retribuzione ceduta pari a 39.360,00; in data 2 dicembre 2008 il datore di lavoro del cliente comunicava all intermediario originario contraente che il 30 settembre 2008 il cliente aveva cessato di prestare servizio nell azienda a causa di pensionamento anticipato; in data 22 dicembre 2008 l originario intermediario contraente riceveva il pagamento dell importo di 23.584,90 a titolo di quota di TFR, che tuttavia non copriva l intero debito residuo; a far data dal 1 giugno 2009 l originario intermediario contraente cedeva all odierna parte resistente un portafoglio di crediti tra cui quello oggetto di contestazione; in data 9 luglio 2010 la parte resistente riceveva l ulteriore importo di 2.225,73 a saldo della quota di TFR in precedenza versata; in data 14 luglio 2010 la banca inoltrava all odierno ricorrente una comunicazione con la quale gli sollecitava il pagamento del debito residuo, pari a 5.674,37; in data 28 settembre 2010 la banca richiedeva alla compagnia assicuratrice il pagamento di quanto ancora dovuto dal ricorrente, senza ottenere tuttavia alcun riscontro. In merito al subentro dell assicurazione, tuttavia, l intermediario osserva, alla stregua dell art. 8 del contratto sottoscritto dal cliente, il Cedente [finanziato, n.d.r.] prende atto che l Assicuratore sarà surrogato alla Cessionaria mutuante in ogni diritto spettante alla Cessionaria medesima per le somme pagate a quest ultima dallo stesso Assicuratore, il quale, pertanto, sarà autorizzato a rivalersi nei confronti del Cedente e dei debitori ceduti : pertanto, anche qualora l assicurazione pagasse quanto ancora dovuto sulla base del contratto di finanziamento, il cliente resterebbe debitore del medesimo importo nei confronti della compagnia di assicurazioni, come confermato altresì dal Foglio informativo accessorio al contratto di cessione del quinto ( le polizze accessorie al prestito assicurano l istituto mutuante per il rischio della morte e della perdita d impiego, assicurando il Pag. 3/7

rimborso all intermediario del capitale mutuato non ancora scaduto al momento dell evento. La morte del mutuatario estingue il debito. L interruzione anticipata del rapporto di lavoro per causa diversa dalla morte surroga l assicuratore, per quanto risarcito al creditore, nei diritti di rivalsa nei confronti del mutuatario ). Chiede pertanto all ABF di respingere il ricorso perché infondato. Questo Collegio ha esaminato il ricorso dapprima in data 28 ottobre 2011 e successivamente in data 2 dicembre 2011 anche al fine di considerare l ulteriore elemento istruttorio rappresentato dalla visura della Centrale Rischi relativa alla segnalazione effettuata dall intermediario resistente. Diritto Si deve preliminarmente ritenere che la domanda della ricorrente rientri nella competenza del Collegio e che i presupposti per la presentazione del ricorso, previsti nel Provvedimento della Banca d Italia del 18 giugno 2009 e successive modificazioni, si siano verificati nel caso di specie. La doglianza del ricorrente ha ad oggetto il perdurare del debito riguardante un finanziamento erogato dall'intermediario contro cessione del quinto dello stipendio, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento anticipato e nonostante che fosse stata stipulata, su richiesta ed a garanzia dell intermediario, un assicurazione rischio impiego. Secondo l odierno ricorrente, infatti, a seguito della cessazione del suo rapporto di lavoro, l'assicuratore sarebbe dovuto subentrare nel contratto di finanziamento, liberando il ricorrente stesso dalla residua esposizione debitoria nei confronti dell intermediario; pertanto non avrebbe dovuto essere effettuata, in relazione all insoluto esistente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, la segnalazione in CR, dalla quale è scaturito il pregiudizio lamentato dal cliente. L'eccezione opposta dall intermediario, secondo cui il subentro della compagnia di assicurazione non opererebbe in relazione al sinistro costituito dalla cessazione del rapporto di lavoro (per cui, persistendo il debito, sarebbe del tutto legittima la segnalazione del debitore in CR), deve essere vagliata alla stregua dei dati normativi e delle clausole contrattuali regolanti la complessa materia. Com'è noto, il contratto di cessione del quinto dello stipendio deve essere assistito da una copertura assicurativa contro il rischio vita ed il rischio impiego. Pag. 4/7

Infatti, ai sensi dell art. 54 del d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180, Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego o altre malleverie che ne assicurino il recupero nei casi in cui, per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente, non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il recupero del credito residuo. Dal punto di vista contrattuale, occorre far capo all art. 8 del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto stipulato dal ricorrente. Detta clausola, che l intermediario nelle controdeduzioni riproduce solo parzialmente, nel suo testo integrale stabilisce che A maggiore garanzia della Cessionaria e per qualunque eventualità cessasse, in tutto o in parte, il pagamento delle quote per premorienza del Cedente, licenziamento, rinuncia volontaria all impiego, minorazione di stipendio per qualsiasi motivo, per cassa integrazione, collocamento in pensione od in aspettativa o per liquidazione di indennità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1891 c.c. e 54 d.p.r. n. 180/1950, sono contratte a beneficio della [banca, n.d.r.] Cessionaria polizze di assicurazione vita e rischio impiego con compagnia di gradimento della Cessionaria per l ammontare complessivo delle quote cedute per l intera durata dell operazione. ( ) Per effetto di tali polizze il Cedente prende atto che l Assicuratore sarà surrogato alla cessionaria mutuante in ogni diritto spettante alla Cessionaria medesima per le somme pagate a quest ultima dallo stesso Assicuratore, il quale, pertanto, sarà autorizzato a rivalersi nei confronti del Cedente e dei debitori ceduti. Alla stregua del testo contrattuale, secondo il tenore letterale del medesimo, appare difficilmente contestabile che la copertura assicurativa doveva ritenersi operante, nel caso di specie, anche con riferimento all ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per causa riconducibile alla volontà del lavoratore, quale è il pensionamento anticipato. Per ottenere una siffatta copertura, il cliente, che aveva sottoscritto il contratto assicurativo avvalendosi del mandato conferito, dietro sua sollecitazione, allo stesso intermediario, aveva sostenuto un esborso complessivo, a titolo di premio unico anticipato per tutta la durata del finanziamento, di euro 1949,17, di cui euro 1134,24 per l assicurazione del rischio di impiego. E dunque comprensibile e giustificabile il comportamento del cliente, il quale, a fronte della richiesta di pagamento degli insoluti da parte dell intermediario, aveva Pag. 5/7

invocato la copertura offerta dal contratto di assicurazione, stipulato ai sensi del citato d.p.r. n. 180 del 1950. Del resto, la buona fede del cliente è riconosciuta espressamente dallo stesso intermediario. Quanto al rilievo di quest ultimo, secondo cui, a fronte dell auspicato pagamento del debito da parte della compagnia assicuratrice, questa si sarebbe comunque surrogata nei diritti dell intermediario nei confronti del soggetto finanziato (odierno ricorrente), si può replicare che, proprio per effetto della surroga, il debitore non si sarebbe trovato esposto nei confronti dell intermediario e non avrebbe perciò subito la segnalazione in CR, della quale oggi si duole. Da questo punto di vista, si deve riconoscere che la banca ha errato nel procedere a tale segnalazione, oltre tutto per un importo superiore a quello delle rate ancora insolute al momento della segnalazione stessa. La valutazione, in punto di illegittimità della segnalazione, non muta neanche accedendo alla tesi in vero neppure prospettata dall intermediario resistente - della invalidità della clausola contrattuale sopra richiamata per violazione del principio di cui all art. 1900, c.c., secondo il quale l assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente dal comportamento del contraente, dell assicurato o del beneficiario: infatti, nel caso di specie l assicurato odierno ricorrente confidava, in buona fede, nella validità della clausola in esame, la quale era contenuta in un contratto che lo stesso intermediario lo aveva indotto a sottoscrivere ed anzi aveva sottoscritto direttamente come mandatario del cliente. Per cui, anche secondo questa diversa prospettiva, non dovrebbe giustificarsi il comportamento dell intermediario che, incurante del tenore della clausola e dell affidamento incolpevole del cliente nella validità ed efficacia della stessa, proceda alla segnalazione della posizione debitoria in capo al cliente (pur se) assicurato. L illegittimità, per le ragioni anzidette, della segnalazione comporta l obbligo per l intermediario di risarcire i danni da questa derivanti. Al riguardo, il ricorrente adduce di aver subito un danno patrimoniale, scaturente dall impossibilità di accedere ad un diverso finanziamento per l acquisto di un bene strumentale alla sua nuova attività, ma non fornisce elementi di prova a supporto della quantificazione operata. Pertanto, in difetto di prova, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale non può essere accolta; può invece essere accolta, in linea con l orientamento assunto da questo Arbitro in precedenti Pag. 6/7

decisioni relative a casi simili (cfr. ABF, Collegio Roma, decisioni n. 1911/2011 e 2353/2011; Collegio Milano, decisione n. 2292/2011), la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, consistente nel patema d animo e nella lesione della reputazione di buon pagatore che un indebita segnalazione in CR inevitabilmente comporta. Il collegio ritiene di poter valutare tale danno, in via equitativa, nell importo di euro 1500,00 (millecinquecento/00). P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7