TRANSFER PRICING: Esperienze applicative del regime di cui all art. 26 del DL. n. 78/2010. ODCEC BOLOGNA Sala Bolognini - Convento San Domenico

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1 TRANSFER PRICING: Esperienze applicative del regime di cui all art. 26 del DL. n. 78/2010 ODCEC BOLOGNA Sala Bolognini - Convento San Domenico Bologna, 10 luglio

2 Mario Fuzzi, Consigliere Delegato dell Ordine; Pier Paolo Caruso, Presidente; Valeria Calabi; Michele Costa; Massimiliano Mattioli; Francesco Moretti; Gian Luca Nieddu; Gabriele Pierini; Luigi Provaggi. 2

3 TRANSFER PRICING: Esperienze applicative del regime di cui all art. 26 del DL. n. 78/2010 Introduzione di Pier Paolo Caruso ODCEC BOLOGNA Sala Bolognini - Convento San Domenico Bologna, 10 luglio

4 Onere della prova TRANSFER PRICING (ARTT. 85, 109 e 110, comma 7, TUIR) Norma antielusiva? Onere delle prova a carico dell AF Norma sostanziale? Onere della prova a carico del contribuente 4

5 CASSAZIONE, 13 OTTOBRE 2006 N (caso Ford): Lo scopo della disciplina è di evitare che all interno del gruppo vengano posti in essere trasferimenti di utili tramite applicazione di prezzi inferiori al valore normale dei beni ceduti onde sottrarli alla tassazione in Italia a favore di tassazioni estere inferiori. Si tratta di clausola antielusiva che trova, non solo, radici nei principi comunitari in tema di abuso del diritto.... ma anche immanenza in diversi settori del diritto tributario nazionale essendo consentito all Amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi fiscali conseguiti da operazioni societarie poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta. 5

6 Segue CASSAZIONE, 13 OTTOBRE 2006 N : L onere della prova della ricorrenza dei presupposti dell elusione grava in ogni caso sull Amministrazione Finanziaria che intenda operare le conseguenti rettifiche. 6

7 CASSAZIONE, 13 OTTOBRE 2006 N : Le direttive OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) hanno espressamente sottolineato che, laddove la disciplina di ciascuna giurisdizione nazionale preveda che sia l'amministrazione finanziaria ad essere gravata dell'onere della prova delle proprie pretese, il contribuente non è tenuto a dimostrare la correttezza dei prezzi di trasferimento applicati, se non prima che l'amministrazione fiscale abbia essa stessa provato prima facie il non rispetto del principio del valore normale. 7

8 Evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione: la sentenza n del 31/3/2011 (onere della prova a carico del contribuente). 8

9 Cassazione sentenza n del 31/3/2011: Per contrastare il fenomeno - avente comunque anche carattere elusivo fiscale - la disposizione nazionale impone (in via principale) allo stesso contribuente (atteso che, come segnalato anche dalla dottrina, essa detta i criteri giuridici da seguire, in primis, ai fini della determinazione del reddito da dichiarare, quindi a prescindere dall'azione di verifica dell'amministrazione fiscale, esperita solo in seguito da questa) di considerare, per le peculiari operazioni dalla stessa contemplate, il criterio del "valore normale" del bene (ceduto o ricevuto) e/o del servizio (prestato o ricevuto) anzi che quello ordinario, previsto dall'art. 53 (ora art. 85) del cit. T.U.I.R., del "corrispettivo convenuto. 9

10 Segue la sentenza n.7343 del 31/3/2011: Da siffatta natura discende che la norma non contiene per nulla una presunzione (sia pure legale; quand'anche iuris tantum, comunque questa suscettibile di prova contraria), di percezione di un corrispettivo diverso da quello convenuto perché, semplicemente, detta l'unico criterio legale da adottare per la valutazione reddituale della particolare operazione economica, a prescindere, quindi, dal corrispettivo effettivamente pattuito e, di conseguenza, con assoluta irrilevanza delle concrete ragioni economiche per le quali lo stesso è stato fissato dai contraenti in misura minore. 10

11 Ancora evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione: la sentenza n del 19/10/2012 (onere della prova a carico dell AF). Massima: Il transfer price può essere considerato operazione commerciale elusiva, con consecutivo recupero di imposta, solo nel caso in cui l Amministrazione Finanziaria riesca a provare che il valore dei beni trasferiti non rientra nella norma. 11

12 Evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione: Transfer pricing contestabile anche senza provare l elusione. La sentenza n del 08/05/2013 (onere della prova a carico del contribuente). 12

13 Il fenomeno del transfer pricing è contestabile, anche senza provare l elusione. È questa la conclusione alla quale è giunta la Corte di Cassazione nella sentenza n del 2013, stabilendo che per contestare tale fenomeno l Amministrazione finanziaria deve soltanto dimostrare l esistenza di transazioni tra imprese collegate. Spetta, invece, al contribuente provare che le stesse siano state effettuate a valori da considerarsi normali ai sensi dell art. 9, comma 3, TUIR. 13

14 Raccomandazione OECD A proposito dell onere della prova, l OCSE al capitolo V, paragrafo 5.2, delle OECD Guidelines 2010, fornisce un consiglio di tipo sostanzialistico: 14

15 Perhaps more importantly, both the tax administration and the taxpayer should endeavour to make a good faith showing that their determinations of transfer pricing are consistent with the arm's length principle regardless of where the burden of proof lies. Perhaps more importantly, both the tax administration and the taxpayer should endeavour to make a good faith showing that their determinations of transfer pricing are consistent with the arm's length principle regardless of where the burden of proof lies. 15

16 Forse è più rilevante che l amministrazione fiscale ed il contribuente si sforzino di dimostrare in buona fede che le proprie determinazioni di transfer pricing sono conformi al principio di libera concorrenza, indipendentemente dall onere della prova. L onere della prova non dovrebbe mai costituire né per le amministrazioni fiscali né per i contribuenti una giustificazione per affermare tesi infondate o non verificabili in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento. 16

17 TRANSFER PRICING: Esperienze applicative del regime di cui all art. 26 del DL. n. 78/2010 Relazione di Gian Luca Nieddu ODCEC BOLOGNA Sala Bolognini - Convento San Domenico Bologna, 10 luglio

18 Indice A. ASPETTI GENERALI: Adesione all art. 26 del DL n. 78/2010 e profili critici. B. CASI PRATICI: Criteri e modalità di predisposizione di una transfer pricing policy. C. Osservazioni conclusive. 18

19 A. ASPETTI GENERALI: Adesione all art. 26 del DL 78/2010 e profili critici. 19

20 A.1 Contesto economico Il TP è sempre più rilevante nella vita di numerose aziende a causa del perdurare della crisi che ha sostanzialmente imposto l export sovente quale via obbligata per la sopravvivenza dell attività. *** Esempio tratto dalle OECD Guidelines: Par. 1.70: «Of course, associated enterprises, like independent enterprises, can sustain genuine losses, whether due to heavy start-up costs, unfavourable economic conditions, inefficiencies, or other legitimate business reasons. However, an independent enterprise would not be prepared to tolerate losses that continue indefinitely». 20

21 A.2 Business a bassa marginalità I business a bassa marginalità in tempi di crisi: gruppo con casa-madre italiana produttrice in perdita e filiali distributive estere altresì in perdita rischio di doppia imposizione. *** Esempio tratto dalle OECD Guidelines: Par. 1.71: «For example, an MNE group may need to produce a full range of products and/or services in order to remain competitive and realize an overall profit, but some of the individual product lines may regularly lose revenue. One member of the MNE group might realize consistent losses because it produces all the loss-making products while other members produce the profit-making products. An independent enterprise would perform such a service only if it were compensated by an adequate service charge» [PORTFOLIO APPROACH] 21

22 A.2 Business a bassa marginalità (cont.) Par. 1.73: «Recurring losses for a reasonable period may be justified in some cases by a business strategy to set especially low prices to achieve market penetration. For example, a producer may lower the prices of its goods, even to the extent of temporarily incurring losses, in order to enter new markets, to increase its share of an existing market, to introduce new products or services, or to discourage potential competitors» [MARKET PENETRATION] 22

23 A.3 Autorità Fiscali e conoscenza mercato Conoscenza mercato/settore: CRITICITÀ SENZA TP documentation: Non si può pretendere da AF conoscenza di tutti i settori economici; Numerosità delle verifiche da effettuare; Possibile collaborazione del contribuente; MA resta comunque necessaria una fase di studio preliminare prima della verifica fiscale. CON TP documentation: Cap. 1, 2, 3 del Masterfile; Cap. 1, 2, 3, 4 e 5 della Documentazione Nazionale; MA resta comunque necessaria una fase di studio preliminare prima della verifica fiscale. MAGGIORI difficoltà ad «entrare» nel business del soggetto verificato (par OECD Guidelines) MINORI difficoltà ad «entrare» nel business del soggetto verificato PROPOSTA: creazione di team di verificatori specializzati per industry (e.g., per i grandi contribuenti). 23

24 A.4 Applicazione dei TP methods Principali criticità rilevate: cultura aziendale e sensibilità del management; disponibilità di informazioni ed analisi di dati (e.g., contabilità industriale e sistema di controllo interno) relative alle entità del gruppo; scelta del metodo più appropriato (OECD Guidelines, par. 2.8): «The guidance at paragraph 2.2 that the selection of a transfer pricing method always aims at finding the most appropriate method for each particular case does not mean that all the transfer pricing methods should be analysed in depth or tested in each case in arriving at the selection of the most appropriate method. As a matter of good practice, the selection of the most appropriate method and comparables should be evidenced and can be part of a typical search process» [BEST METHOD RULE]; reperimento informazioni e dati finanziari inerenti i «valori di mercato» (e.g., analisi comparables) e difficoltà oggettive per alcune industry (e.g., oil&gas). 24

25 A.5 Costo della compliance TP In taluni casi, la predisposizione dell intero set relativo alla TP documentation (MF+DN) potrebbe divenire specie in rapporto alle contenute dimensioni del business molto oneroso. Ad esempio, per i gruppi italiani formato tascabile : e.g., 2-3 filiali estere e fatturato non superiore a Eur 50 milioni annui. PROPOSTA: ulteriore semplificazione del set di TP documentation e.g., solo Documentazione nazionale. 25

26 A.5 Costo della compliance TP (cont.) OECD Guidelines, par. 5.6: «When requesting submission of these types of documents, the tax administration should take great care to balance its need for the documents against the cost and administrative burden to the taxpayer of creating or obtaining them. For example, the taxpayer should not be expected to incur disproportionately high costs and burdens to obtain documents from foreign associated enterprises or to engage in an exhaustive search for comparable data from uncontrolled transactions if the taxpayer reasonably believes, having regard to the principles of these Guidelines, either that no comparable data exists or that the cost of locating the comparable data would be disproportionately high relative to the amounts at issue. Tax administrations should also recognise that they can avail themselves of the exchange of information articles in bilateral double tax conventions to obtain such information, where it can be expected to be produced in a timely and efficient manner». 26

27 A.6 Altre criticità rilevate i. TP e stabile organizzazione in Italia di soggetto estero: se la branch ITA svolge solo una delle attività della casa-madre estera, devo descrivere anche tutte le altre attività (comprese quelle che non afferiscono minimamente alla sede in Italia)? ii. Favor rei: se il contribuente non ha barrato la casella nel mod. UNICO ma ha un documento che risponde in gran parte ai requisiti del Provv. del 29/9/2010, potrebbe essere riconosciuta la penalty protection comunque? iii. Disconoscimento dellapenalty protection: quali sono le generali carenze del documento che rilevano? Vedi Circ. n. 58/E del 2010, pag. 9; transazioni infragruppo: tutte oggetto di analisi per avere penalty protection? Vedi Circ. n. 58/E del 2010, pag. 31; iv. Onere della prova: esso ricade prima facie sull Amministrazione Finanziaria (vedi Cass. n /2006); v. Aggiustamenti di fine anno, soprattutto nel caso di filiale italiana di gruppo estero; vi. Interrelazione disposizioni in materia di transfer pricing con IVA e dogane; vii. Riflessi nell ambito del diritto penal-tributario. 27

28 A.6 Altre criticità rilevate (cont.) In aggiunta alle criticità «tecniche» proprie della materia del transfer pricing sopra rilevate, ve ne sono altre di carattere più generale derivanti dalla intersezione con altre disposizioni presenti nell ordinamento tributario e civilistico. Ad esempio con: i. deducibilità di costi con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d., costi black list); ii. studi di settore: nel caso di filiale italiana di gruppo estero, la congruità può essere provata con il transfer pricing? iii. modifiche alla transfer pricing policy vs operazioni sul patrimonio netto; iv. transfer pricing e stabile organizzazione («occulta»). 28

29 A.7 OECD: Recenti spunti di riflessione Tratto dal OECD, Draft Handbook on Transfer Pricing Risk Assessment, 30 April 2013, indirizzato principalmente alle Amministrazioni Finanziarie dei Paesi membri: MISSION i. This Handbook assembles recent country procedures, methods and practices in order to provide a resource to tax administrations designing their own risk assessment approaches (par. 4). ii. A thorough transfer pricing audit can require ( ) a serious effort to understand the taxpayer s business and how that business generates profit (par. 5). iii. Where taxpayers are compliant, readily provide the tax administration with the relevant information, documents and analysis, engage principally in routine and readily understood commercial transactions, and make reasonable efforts to implement appropriate transfer pricing policies, they generally need not be subjected to a thorough transfer pricing audit every year (par. 8). iv. The challenge for tax administrations is to be able to distinguish taxpayers and transactions that involve a high degree of transfer pricing risk from those which do not, and to make such assessments accurately, with confidence, and with a limited expenditure of scarce resources (par. 11). 29

30 A.7 OECD: Recenti spunti di riflessione (cont.) APPROACH v. As a result, the process of risk identification and assessment requires judgment and cannot be reduced to a set of mechanical rules. The fact that a case displays some of the features associated with high transfer pricing risk does not automatically mean that a thorough, detailed examination is necessary or worthwhile. For example, occasional losses are a genuine feature of business life and may not necessarily be the result of transfer pricing manipulation. Resources devoted to a risk assessment may not be sufficient to answer all of potential questions with complete certainty. They should, however, allow the tax administration to determine whether a detailed audit is warranted. Balance, judgment and experience will be hallmarks of a successful risk assessment process (par. 15). vi. ( ) Tax administrations might use sophisticated computer systems to compare financial results with available comparable data as part of a process to identify specific cases as higher risk. Alternatively, tax administrations may select transfer pricing cases for audit every few years as a matter of routine, whether or not specific transfer pricing risk has been identified ( ) (par. 16). 30

31 A.7 OECD: Recenti spunti di riflessione (cont.) EVALUATION OF TRANSFER PRICING RISK Check list (par. 87): 31

32 A.7 OECD: Recenti spunti di riflessione (cont.) 32

33 B. CASI PRATICI: Criteri e modalità di predisposizione di una transfer pricing policy. 33

34 B.1 Mappatura delle transazioni Per una corretta impostazione sin dall inizio dell analisi di transfer pricing, è indispensabile procedere ad una puntuale individuazione (c.d., «mappatura») delle operazioni infragruppo verificatesi nel corso dell esercizio. Tale esercizio consente di: i. Verificare tutti i flussi (e loro principali caratteristiche) occorsi tra le società del gruppo; ii. Distinguere tali flussi in macro-tipologie ed accorparli «per famiglie»; iii. Riassumere le regole di pricing applicate sino a quel momento e fare una prima ricognizione della documentazione di supporto (e.g., contratti, analisi, etc.); iv. Identificare possibili soglie di materialità al fine di effettuare una prima scelta delle operazione da sottoporre ad approfondita analisi; v. Individuare altre caratteristiche peculiari delle transazioni infragruppo da cui possano derivare ulteriori criticità nell analisi. ATTENZIONE: il concetto di «controllo» ai fini dell applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento (i.e., art. 110, co. 7 TUIR; art Cod. Civ.; Circ. n. 32/1980). 34

35 B.2 Analisi preliminare consociate Dal momento che i prezzi di trasferimento vanno ad incidere sulle due (almeno) consociate che prendono parte alla transazione, è consigliabile effettuare una prima analisi dei bilanci delle società del gruppo coinvolte al fine di constatare su base storica se e come può avere influito il transfer pricing. Infatti, prima di iniziare la redazione della TP documentation ed eventualmente barrare l apposito spazio nel mod. UNICO, potrebbe rendersi necessario un approfondimento volto a comprendere le ragioni dell utile/perdita di esercizio anche delle consociate (e.g., costi di acquisto infragruppo troppo elevati oppure incidenza dei costi fissi di struttura?). L analisi di transfer pricing potrebbe dunque rivelare l esigenza di un intervento strutturale e dunque essere anteposto ai prezzi di trasferimento medesimi. 35

36 B.3 Scelta delle transazioni Alla luce delle informazioni ed evidenze menzionate nelle precedenti slides, è necessario: i. procedere alla definitiva scelta delle transazioni infragruppo da sottoporre ad analisi; ii. raccogliere tutta la documentazione disponibile a sostegno dei prezzi praticati per la individuazione delle modalità seguite in relazione a ciascuna tipologia di transazioni sottoposte ad esame (es., esistenza o meno di contratti scritti; analisi di mercato; prima indagine per verificare esistenza di transazioni con terzi avute dalle società del gruppo coinvolte nella transazione; etc.); iii. utili indicazioni possono trarsi anche dalla disamina delle modalità di pricing applicate non solo nel periodo di imposta considerato bensì anche in quelli precedenti; iv. considerare l impatto di eventuali verifiche passate sulle modalità di fissazione dei prezzi di trasferimento. 36

37 B.4 Documentazione da redigere Alla luce delle transazioni scelte per l analisi e del conseguente perimetro di gruppo rilevante, si procede alla individuazione della documentazione TP che la società è chiamata a redigere sulla base di quanto disposto dal Provv. del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 29/09/2010, a seconda che essa sia: holding: masterfile e documentazione nazionale; sub-holding: masterfile e documentazione nazionale (il MF può essere quello della holding qualora contenga analisi delle transazioni in esame); controllata: documentazione nazionale; stabile organizzazione italiana di soggetto estero: documentazione nazionale e a seconda del ruolo della «casa-madre» anche il masterfile. 37

38 B.5 Analisi economica + funzionale Con riferimento a ciascuna transazione o tipologia di transazioni, è necessario: i. PRIMA, effettuare una «sommaria» analisi funzionale al fine di individuare attività svolte, rischi sopportati ed asset utilizzati da ciascuna controparte nell ambito delle operazioni in analisi; ii. POI, svolgere l analisi economica per stabilire remunerazione in linea con il mercato: o scelta del metodo; o analisi di comparabilità; o conclusioni. iii. E consigliabile confronto con corrispondenti esteri (quantomeno nei paesi di controparte con cui avvengono le transazioni più rilevanti) per verifica accettabilità della impostazione sulla base dei principi locali (i.e, non tutti i Paesi adottano le OECD Guidelines vedi Brasile) e dalle altre amministrazioni finanziarie. 38

39 B.6 Review dei risultati Una volta compiuta l analisi economica, è necessario confrontarli con i prezzi applicati nel gruppo: i. qualora non emergano criticità, si potrà procedere con la formalizzazione delle parti qualitative della documentazione (attraverso raccolta informazioni, interviste in azienda sia in Italia che all estero, etc.); ii. diversamente, se dalla analisi economica emergono disallineamenti sensibili e difficilmente giustificabili rispetto al valore normale, è opportuno: riflettere sulla opportunità di predisporre una «simildocumentazione» ex Provv. 29/9/2010 ma SENZA poi barrare la casella nel mod. UNICO; procedere alla rettifica dei prezzi e prepararsi per poter barrare la casella nell esercizio successivo o in quello ancora dopo. 39

40 B.6 Review dei risultati (cont.) ATTENZIONE: alcune tipologie di transazioni possono presentare problematiche più complesse di altre nell ambito dell analisi economica. Ad esempio: i. Prodotti realizzati «su misura» in base alle specifiche richieste di volta in volta formulate dal cliente; ii. Royalties su intangibili quali - ad esempio - marchi, brevetti, formule e processi, altro know-how; iii. Prodotti dell asset management (e.g., fondi comuni di investimento) e life insurance (e.g., unit linked e polizze assicurative); iv. Transazioni di carattere finanziario: finanziamenti infra-gruppo, conti correnti di corrispondenza, cash-pooling, garanzie. 40

41 B.7 Redazione DN e MF Qualora non emergano criticità dal confronto dei prezzi infragruppo con i valori di mercato risultanti dall analisi economica, si potrà/dovrà: i. Ultimare la predisposizione della bozza di TP documentation (masterfile e documentazione nazionale) necessaria per avere la penalty protection; ii. Double-check della TP documentation con corrispondenti esteri al fine di individuare possibili criticità nel paese della controparte; iii. Finalizzazione dei documenti; iv. Firma del legale rappresentante; v. Predisposizione del formato elettronico. 41

42 B.8 Verifica periodica dei prezzi In corso d anno: i. Indipendentemente dall aver redatto la TP documentation in base al Provv. del 29/09/2010, è consigliabile effettuare verifiche periodiche in corso d anno dei prezzi di trasferimento al fine di tenere monitorato il loro andamento e limitare gli aggiustamenti di fine anno, qualora si rendano comunque necessari. Infatti, quando comportano una riduzione del margine della società italiana, destano i sospetti dei verificatori (ad es., politiche di bilancio, arbitraggi fiscali, etc. - vedi Circ. 1/2008 della Guardia di Finanza). ii. Verifica della transfer pricing policy adottata (imposizione diretta) su regime IVA delle transazioni e dazi doganali. 42

43 C. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE. 43

44 C. Osservazioni conclusive 1. Il Provv. 29/9/2010 del Direttore dell Agenzia delle Entrate, ha posto «regole del gioco» uguali per tutti; 2. Know-how transfer pricing maggiormente diffuso tra gli operatori; MA 1. Necessità di approfondire le competenze in materia di transfer pricing sia da parte della Amministrazione Finanziaria che dei contribuenti; 2. Cambio di «mentalità» da parte della Amministrazione Finanziaria nei confronti dei prezzi di trasferimento (vedi Guardia di Finanza, Circ. 1/2008); 3. Giurisprudenza «a venire» sulla TP documentation ex Provv. 29/9/2010; 4. Disciplina penal-tributaria: necessario ripensamento sulla applicazione del D.Lgs 74/2000; 5. Ricorso alla Direzione Centrale per rettifiche di importo superiore a Eur 10mln; 6. Valutare opportunità di aggiornare la Circ. n. 32/1980, almeno in alcune parti. Ad esempio: safe harbours sulle royalties (vedi OECD TP Guidelines; OECD «Revised section E on safe harbours in Chapter IV of the Transfer Pricing Guidelines, 16 maggio 2013); 7. Transfer pricing può essere una opportunità per incentivare il dialogo tra Amministrazione Finanziaria e contribuenti (vedi ad esempio, Ruling di standard internazionale; tavolo di consultazione per grandi contribuenti). 44

45 TRANSFER PRICING: Esperienze applicative del regime di cui all art. 26 del DL. n. 78/2010 Relazione di Luigi Provaggi ODCEC BOLOGNA Sala Bolognini - Convento San Domenico Bologna, 10 luglio

46 Analisi funzionale e di comparabilità: rilevanza per la documentazione, per la verifica e per l accertamento 46

47 L analisi di comparabilità I principali fattori di comparazione nell ambito del sistema OCSE sono: 1. le caratteristiche dei beni o dei servizi scambiati 2. l analisi funzionale 3. le condizioni contrattuali che regolano la transazione in analisi 4. le circostanze economiche oggettive e soggettive che caratterizzano il mercato in cui si svolge la transazione 5. le strategie imprenditoriali perseguite dalle società che effettuano la transazione Il presente intervento si concentra sull analisi funzionale, che riveste un ruolo primario nella corretta determinazione dei prezzi di trasferimento 47

48 L analisi funzionale (1/3) La rilevanza dell analisi funzionale poggia su un principio di natura economico/finanziaria: Alla base della valutazione e della scelta di qualsivoglia investimento, si pone una relazione diretta tra rischio (inteso come insieme di funzioni, rischi e asset coinvolti) e remunerazione Con riferimento alle parti coinvolte nella transazione in esame, l analisi funzionale mira ad individuare: le funzioni svolte i rischi assunti i beni strumentali (asset) impiegati 48

49 L analisi funzionale (2/3) Acquisti Funzioni Rischi Asset Fluttuazione materie prime e prodotti finiti Marchi Ricerca e Sviluppo Produzione Know-How Progettazione Mercato Brevetti Produzione Magazzino Attrezzature Assemblaggio Credito Impianti Magazzino Domanda Immobili Marketing e Pubblicità Vendita e Distribuzione Amministrazione e Finanza Cambio Tasso di interesse Garanzia Strategie e Pianificazione Trasporto Obsolescenza Trasporto 49

50 L analisi funzionale (3/3) In linea generale, l affidabilità del confronto delle transazioni risulta tanto più accurata quanto maggiore è la comparabilità delle funzioni svolte, dei rischi sopportati, degli asset utilizzati dalla società del Gruppo e da terze parti indipendenti E pertanto fondamentale raccogliere tutte le informazioni relative alle attività esercitate dalla società del Gruppo, attraverso: la predisposizione di indagini e colloqui con il management l analisi dei contratti infragruppo in essere l analisi della documentazione disponibile afferente l allocazione/ripartizione di funzioni e rischi tra le società del Gruppo (manuale delle procedure, modello 231, benefit test, ecc.) 50

51 Principi guida Il profitto è inteso quale remunerazione di funzioni svolte, rischi sostenuti e asset utilizzati Il profitto (o il profitto atteso) cresce all aumentare delle funzioni svolte, dei rischi sostenuti e degli asset utilizzati L allocazione delle funzioni e dei rischi deve risultare coerente con il modello di business della società e del Gruppo In caso di parziale comparabilità tra la società del Gruppo e i terzi (o tra transazioni controllate e indipendenti) ai fini dell analisi economica occorre apportare degli aggiustamenti Gli schemi contrattuali in vigore tra le società del Gruppo devono risultare coerenti con la sostanza economica 51

52 I modelli di business - Produzione Legenda (+) Rischio/Profitto (-) Traditional Manufacturer Il traditional manufacturer possiede gli intangible e realizza i prodotti a suo rischio, traendone un profitto Contract Manufacturer Il contract manufacturer si occupa della realizzazione dei prodotti ordinati dal principal che se ne assume ogni altro rischio. Sopporta pertanto minori rischi, ma con l aspettativa di minori profitti rispetto a un traditional manufacturer Toll / Consignment Manufacturer Il toll/consignment manufacturer effettua lavorazioni sui beni di proprietà del principal senza mai assumerne la proprietà. Sopporta meno rischi e consegue un minor profitto rispetto al contract manufacturer Materie Prime Produttore Beni Distributore Rischi: Magazzino Garanzia Intangible Capitale Materie Prime Produttore Beni Principal Beni Distributore Rischi: Capitale Working capital Rischi: Magazzino Garanzia Intangible Working Capital Materie Prime Produttore Service fee Principal Distributore Rischi: Capitale Servizi di lavorazione Rischi: Magazzino Garanzia Intangible Working Capital Beni Beni Beni Beni Cliente Cliente Cliente 52

53 I modelli di business - Distribuzione Legenda (+) Rischio/Profitto (-) Fully fledged Distributor Limited Risk Distributor Agent/Commissionaire Representative Un fully fledged distributor sopporta il rischio di mercato. Gestisce il magazzino prodotti con i relativi rischi. Vende al cliente in qualità di principal. Il suo profitto riflette le funzioni svolte ed i rischi sostenuti Un master distributor (principal) sopporta il rischio di mercato e di magazzino. Il limited risk distributor locale acquista i beni dal master distributor e li rivende ai clienti, conseguendo un profitto inferiore al fully fledged distributor, in coerenza con le ridotte funzioni svolte e i minori rischi sostenuti L agent promuove le vendite, il commissionaire vende i beni in suo nome, ma per conto del principal, e ricevono entrambi una commissione. I rischi e i profitti della vendita restano in capo al principal. L ag.te/comm.re consegue un profitto inferiore rispetto al limited risk distributor, in coerenza con le ridotte funzioni svolte e i minori rischi sostenuti Il representative non è direttamente coinvolto nelle vendite, ma fornisce informazioni sui beni e presta servizi ai clienti. Il principal raccoglie gli ordini dai clienti. Il local representative consegue un profitto inferiore rispetto all agent o commissionaire, in coerenza con le ridotte funzioni svolte e i minori rischi sostenuti Produttore Beni Distributore Beni Rischi: Prezzo Domanda Magazzino Credito Marketing intangible Principal Beni Distributore Beni Rischi: Prezzo Domanda Magazzino Credito Marketing intangible Beni Principal Commissione Agent/ Commissionaire Rischi: Prezzo Domanda Magazzino Credito Marketing intangible Beni Principal Corrispettivo Representative Info e servizi Rischi: Prezzo Domanda Magazzino Credito Marketing intangible Ordini Cliente Cliente Cliente Cliente 53

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