L anno duemila.. il giorno. del mese di. in. Tra.,..del Comune di BARADILI col. codice fiscale n ,..quale dichiara di agire

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1 COMUNE DI BARADILI PROVINCIA DI ORISTANO CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI INCUBATORE D IMPRESA L anno duemila.. il giorno. del mese di. in Baradili, nella Casa Comunale, Tra.,..del Comune di BARADILI col codice fiscale n ,..quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e nell interesse del Comune che rappresenta; E il Sig. nato a il e residente in Via Cod. Fisc. ; Premesso che con deliberazione G.M. n. 74 del si stabilivano gli indirizzi per l affidamento del fabbricato per incubatore d impresa, sito in Baradili, zona PIP; - che con determinazione n 47 del il responsabile del servizio amministrativo ha provveduto all approvazione del bando per la pubblica selezione e dello schema di contratto di locazione; - che in seguito all espletamento di pubblico bando tenutosi in data , l aggiudicazione è stata fatta alla ditta, si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1) Il Comune di Baradili come sopra rappresentato cede in locazione, i seguenti locali dell incubatore per imprese, situati nella zona Pip, meglio descritti nella planimetria allegata, distinti in catasto al F 6 Mapp. 229 Cat C03 Cl. U Rendita 363,07 così composti: - Piano Terra: superficie complessiva mq. 134,12 comprendente un locale laboratorio pari a mq. 83,28 con annessi locali di ingresso, n. 2 depositi e servizi igienici; Piano Primo: superficie complessiva mq. 58,36 comprende un locale 1

2 disimpegno con annessi locali ufficio e servizi igienici; Dichiarazione APE - Ai sensi di quanto previsto dall art 6 co. 3 del D.Lgs. 192/2005, si dichiara che gli immobili sono in possesso di regolare attestazione di Prestazione Energetica (APE) rilasciata in data 12 giugno 2015, allegate al presente contratto; ART. 2) Il canone di locazione annuo, stabilito ed accettato dalla parti, è fissato in EURO.. (.) + IVA di legge da pagarsi..in rate.., entro il 5 del mese, mediante versamento sul conto di tesoreria intestato al Comune di Baradili ; Il canone di locazione verrà aggiornato annualmente secondo le variazioni, accertate dall ISTAT, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; Il mancato e/o ritardato pagamento della quota e degli accessori, anche parziali, nei termini contrattuali, comporterà l applicazione delle sanzioni ed interessi di legge ed in caso di recidiva, la risoluzione di diritto del contratto di assegnazione con l obbligo dell assegnatario di rilasciare immediatamente i locali concessi in uso. ART. 3) Il conduttore ha provveduto a prestare una cauzione di Euro 300,00 (Trecento/00), mediante versamento su conto di tesoreria, a garanzia degli obblighi contrattuali, che verrà restituita alla scadenza del contratto; ART. 4) Sono a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria, dipendenti da deterioramenti prodotti dall uso e non quelle dipendenti da vetustità o caso fortuito; l allacciamento ai 2

3 pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefono, etc); la realizzazione di impianti tecnologici necessari al funzionamento dell attività, previo parere dell Ufficio Tecnico Comunale; tutte le spese relative ad utenze elettriche, idriche, telefoniche ed internet; pulizia dei locali; fornitura di arredi e attrezzature. Sarà cura del locatario provvedere alla richiesta di agibilità dei locali e di tutte le autorizzazioni riguardanti la propria attività L affidatario dovrà provvedere alla richiesta di voltura delle utenze a proprio nome entro15 giorni dalla data di stipula del contratto. 5) In caso di riparazioni urgenti che siano a carico del Comune, il locatario deve provvedere a darne avviso all Ente, ed in caso di impossibilità all esecuzione tempestiva dei lavori, può eseguirli a sue spese, salvo rimborso; E fatto tuttavia divieto di apportare migliorie o addizioni al locale assegnato, salvo espressa autorizzazione del Comune e non daranno luogo al riconoscimento di alcun indennizzo da parte del Comune. ART. 6) La locazione ha durata di anni sei con decorrenza dal, + 6 anni di primo rinnovo obbligatorio. Alla prima scadenza dopo i primi 6 anni, il locatore in caso di particolari condizioni, può esercitare la facoltà di diniego del rinnovo. Il locatario deve inviare la disdetta12 mesi prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo Pec. In caso di mancata disdetta il contratto si rinnova tacitamente alle medesime condizioni, per altri 6 anni. Allo scadere della durata del contratto, l impresa dovrà lasciare i locali liberi da persone e cose, ripristinandoli nelle condizioni iniziali, salvo il degrado dovuto al 3

4 normale uso; eventuali migliorie eseguite dall impresa utente, non danno in alcun modo luogo a rimborsi di qualunque natura. ART. 7) In caso di recesso anticipato da parte del locatario la disdetta andrà comunicata per iscritto mediante lettera raccomandata, al Comune almeno 6 mesi prima della data stabilita per il recesso. In difetto, si procederà all applicazione di una penale graduata in funzione dei mesi di ritardo, pari a 150,00 mensili. Qualora ricorrano gravi motivi, l Amministrazione potrà debitamente valutarne i presupposti, concedendo una eventuale riduzione della penale; ART. 8) L avvio dell attività nell incubatore dovrà essere effettuato entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto; ART. 9) I locali possono essere utilizzati esclusivamente per l attività di impresa, medie e piccole, operanti nel settore artigianale, commerciale e dei servizi. Non sono ammesse attività professionali che abbiano come oggetto esclusivo l utilizzo dei locali ad uso ufficio.la destinazione d uso non può essere modificata. Le iniziative devono risultare compatibili con quanto disposto ai sensi delle Leggi, dei regolamenti e delle vigenti norme in materia di attività produttive e urbanistica. È fatto divieto di esercitare attività classificate quali insalubri di prima classe, o che nel ciclo lavorativo, producano rumori o emissioni in atmosfera di disturbo all abitato circostante. ART. 10) Il Sig. dichiara di ricevere dal Comune di Baradili i locali in buono stato, ed assume l obbligo di riconsegnarlo alla scadenza nello stesso stato, accettandoli nello stato di fatto e di 4

5 diritto in cui si trovano; I locali non sono dotati di arredi ART. 11) Il locatario si obbliga a mantenere per la durata minima di 3 anni, la nuova occupazione dichiarata in sede di partecipazione al bando, pena l applicazione delle penali previste all art 17 del bando per l assegnazione dei locali e a provvedere al reclutamento entro un mese dal trasferimento dell attività nell incubatore ART. 12) Il locatario assume i seguenti obblighi: - a rispettare e far rispettare il Regolamento Comunale per l affidamento dell incubatore ai propri dipendenti e collaboratori e a tutti coloro che, in ragione della loro attività, vengono a contatto con la stessa all interno dei locali; -a non variare la propria attività sulla base di quanto dichiarato nel progetto d impresa ed, eventualmente, a sottoporre all approvazione preventiva dell Amministrazione Comunale, previa idonea motivazione, qualunque variazione delle attività o dell impresa o delle persone dei soci e/o titolari; - ad osservare per lo spazio concesso in uso, tutte le prescrizioni di leggi in tema di tutela ambientale (emissioni atmosferiche, rumori, smaltimento rifiuti etc.); in materia di salubrità, sicurezza, igiene del posto di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; in particolare, ad adempiere a tutte le prescrizioni stabilite in materia dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la nomina, a propria cura e spese, di un Responsabile e Rappresentante della Sicurezza e dell Igiene del Lavoro; in materia di contratti di licenza d uso software come da normativa sui diritti d autore L. 633/41 e successive modifiche; 5

6 -a far ispezionare, in qualunque momento, i locali concessi in uso esclusivo e/o comune, all Amministrazione Comunale nonché a persone e/o enti dalla stessa incaricati; - a consentire l intervento di ditte e/o persone incaricate dall Amministrazione Comunale per gli interventi di manutenzione straordinaria e/o per altri lavori; - alla custodia, manutenzione, pulizia dei locali; -a tenere un comportamento tale da arrecare il minor disturbo possibile e/o danni a persone e attività nelle immediate vicinanze; -a cooperare con il Comune per la migliore gestione dell incubatore - a rispettare le condizioni le condizioni offerte in sede di gara e ad effettuar l assunzione del personale previsto entro un mese dal trasferimento dell attività nell incubatore, pena l applicazione delle penali previste all art 17 del bando; - ad esibire tempestivamente tutta la documentazione comprovante l avvenuto avvio dell attività nel locale incubatore e i documenti relativi all assunzione dei dipendenti previsti, - ad avviare l attività nell incubatore entro 6 mesi dalla stipula del contratto; - a stipulare idonee polizze assicurative a garanzia dell adeguato utilizzo dell incubatore e ad esibirne copia al comune medesimo; ART 13) E fatto divieto di: - concedere in uso, locazione, comodato o tramite altra forma di godimento, anche parziale, i locali alla stessa assegnati, pena la revoca immediata dei benefici previsti nel presente regolamento e la risoluzione del contratto, fatto salvo, comunque, il risarcimento dei 6

7 danni causati; - introdurre nei locali concessi in uso e/o comuni carburanti, armi, materiale esplosivo o comunque pericoloso ai fini dell'incolumità delle persone e delle cose e nocivo per la salute, nonché animali, apparecchi con emissione di rumori superiori ai limiti stabiliti dalle leggi vigenti, materiali o macchinari con peso tale da danneggiare il pavimento, e beni non commerciali per legge; - consentire a terzi l utilizzo o l accesso, a qualsiasi titolo, agli spazi, impianti, attrezzature messi a disposizione; - svolgere l attività in modo non conforme alle disposizioni di legge; -apportare modifiche ai locali assegnati senza autorizzazione; -utilizzare il locale per scopi non riconducibili alle attività imprenditoriali. Art. 14) Resta chiarito ed inteso che il Sig si impegna: a) eseguire i lavori di manutenzione ordinaria; b) prendere in consegna i locali e servirsene in modo corretto per l uso consentito; c) risarcire il Comune per danni derivanti alla cosa locata ad eccezione di quelli connessi con l uso normale della stessa e di quelli per i quali dimostri si siano verificati per causa a lui non imputabile; d) restituire i locali al locatore nello stesso stato medesimo in cui sono stati ricevuti, salvo il deterioramento o il suo consumo risultante dall uso della cosa, in conformità dei patti e con i miglioramenti di cui alla lettera a) e c). ART 15) Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, controlli 7

8 ispezioni e sopralluoghi finalizzati ad accertare la regolarità dell iniziativa e la conformità alle finalità della concessione. ART. 16) Il locatario qualora abbia eseguito addizioni nei locali, ha diritto di toglierle alla fine della locazione quando ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il Comune preferisca ritenere le addizioni stesse. In tale caso questi deve pagare al locatario una indennità pari alla minor somma tra l importo della spesa ed il valore delle addizioni al tempo della riconsegna. Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne costituiscono un miglioramento si osservano le norme di cui al numero precedente. Rimangono a carico del locatario, le spese per eventuali modifiche agli impianti elettrici, idrici e sanitari, senza diritto di rimborso, se autorizzati dal comune. ART. 17) Eventuali modifiche delle strutture all interno dei locali possono essere eseguite a totale carico del locatario dopo l autorizzazione dell Amministrazione Comunale. Al termine della locazione il locatario è tenuto al ripristino della struttura originaria a proprie spese, ameno che non venga dispensato dall eseguire i lavori e nulla potrà pretendere per le opere eseguite; ART. 18) La presente locazione non dà diritto al riconoscimento dell avviamento Art 19) La contravvenzione agli obblighi contrattuali e alle disposizioni previste dal bando e dal Regolamento per la concessione dell Incubatore darà luogo all applicazione delle penali stabilite all art 17 del bando ART. 20)Si recepiscono interamente tra le condizioni contrattuali 8

9 quelle non espressamente su richiamate comprese al capo IV sezione I e sezione II del Codice Civile e alla legislazione speciale e le condizioni stabilite nel bando pubblico e nel Regolamento per l Affidamento dell Incubatore approvato con deliberazione C c N 60 del ART. 21)Ai fini dell imposta di registro si richiede la tassazione in misura fissa trattandosi di atto soggetto ad IVA e le relative spese di stipula e registrazione verranno poste a carico del locatario. Art 22) Trattamento dati personali - Il Comune di Baradili, ai sensi del D.lgs. 196/03, informa il concessionario che tratterrà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia IL LOCATARIO () IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Carla Piras) 9

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