La Manovra d Estated. Estate : le novità fiscali e giuslavoristiche. Torino, 16 settembre 2008

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1 La Manovra d Estated Estate : le novità fiscali e giuslavoristiche SLIDE MASTER Torino, 16 settembre 2008

2 Le novità IRES e IVA SLIDE MASTER Dottor Ignazio La Candia

3 Manovra d estate: d quadro normativo e interpretativo di riferimento Decreto Legge giugno 2008, n. n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. n ASSONIME, Circolare 7 agosto 2008, n. n

4 Addizionale IRES per il il settore energia A partire dall esercizio 2008: aliquota IRES al al 33% (aliquota ordinaria del del 27,5% + addizionale del del 5,5%) carico fiscale complessivo - IRES + IRAP: 36,9% (27,5%+ 5,5%+3,9%) 4

5 Addizionale IRES per il il settore energia Scontano l aliquota l del del 33% le le imprese: che che nel nel periodo d imposta d precedente a quello di di riferimento abbiano conseguito ricavi superiori a milioni di di euro operino nei nei settori della : : ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi; raffinazione di di petrolio, produzione o commercializzazione di di benzine, petroli, gasoli per per usi usi vari, oli oli lubrificanti e residuati, gas gas di di petrolio liquefatto, gas gas naturale produzione e distribuzione di di energia elettrica 5

6 Addizionale IRES per il il settore energia Sono soggetti all addizionale addizionale anche le le imprese che che svolgono attività diversificate, a condizione che che operino prevalentemente nei nei settori petrolifero ed ed energetico (.qualora i i ricavi ricavi relativi ad ad attività riconducibili ai ai predetti settori siano siano prevalenti rispetto all ammontare ammontare complessivo dei dei ricavi ricavi conseguiti) Sono escluse dall applicazione applicazione dell addizionale le le imprese che che svolgono in in via via prevalente attività di di produzione di di energia elettrica con con l impiego l di di fonti rinnovabili (impiego di di biomasse, fonte solare, fotovoltaica, eolica) E E fatto divieto agli agli operatori del del settore energetico di di traslare l onere l di di tale tale maggiorazione di di imposta sui sui prezzi al al consumo 6

7 Addizionale IRES per il il settore energia CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE La La società soggetta all addizionale addizionale che che partecipa al al Consolidato deve: assoggettare autonomamente il il proprio reddito all addizionale; addizionale; versare autonomamente la la relativa imposta Conseguenze: non non è possibile operare compensazioni tra tra utili utili e perdite delle società che che partecipano al al Consolidato 7

8 Addizionale IRES per il il settore energia TRASPARENZA FISCALE Società interessata dall addizionale: addizionale: Se Se partecipata: deve applicare e versare autonomamente l addizionale sul sul proprio reddito imponibile; Se Se partecipante: è tenuta ad ad applicare autonomamente l addizionale solo solo sul sul proprio reddito imponibile, al al netto delle quote di di reddito ricevute dalle società partecipate 8

9 Addizionale IRES per il il settore energia: riflessioni L addizionale IRES del del 5,5 5,5 % ha ha carattere transitorio? Assumono rilevanza anche le le perdite fiscali pregresse Mancato coordinamento con con il il Decreto del del Ministro dell Economia e delle Finanze del del 2 aprile 2008 relativo alla alla tassazione dei dei dividendi, nonché delle plusvalenze, conseguiti su su partecipazioni qualificate da da soci soci IRPEF Rapporto tra tra l addizionale l in in parola e l art. l TUIR (in (in tema di di responsabilità nel nel Consolidato) 9

10 Valutazione delle rimanenze del settore petrolifero Abbandono del del criterio LIFO Dall esercizio in in corso al al giugno 2008, adozione obbligatoria del del criterio FIFO, ovvero del del costo medio ponderato Il Il valore minimo delle rimanenze non non può può scendere al al di di sotto di di quello che che deriva dall applicazione applicazione del del metodo FIFO, ovvero del del costo medio ponderato 10

11 Valutazione delle rimanenze del settore petrolifero Soggetti interessati: Imprese con con volume di di ricavi superiore a quello previsto per per l applicazione l degli studi di di settore (7,5 (7,5 milioni di di euro) Imprese attive nei nei settori della: ricerca e coltivazione di di idrocarburi liquidi e gassosi; raffinazione del del petrolio, produzione e commercializzazione di di oli oli lubrificanti, gas gas di di petrolio liquefatto e gas gas naturale Imprese petrolifere tenute alla alla redazione del del Bilancio in in base agli agli IAS/IFRS 11

12 Valutazione delle rimanenze del settore petrolifero L adozione dei dei nuovi criteri di di valutazione riguarda: le le scorte già giàesistenti e non non consumate a fine fine esercizio; le le materie prime e sussidiarie N.B.: il il criterio FIFO, ovvero del del costo medio ponderato, deve essere adottato per per tutte le le giacenze di di magazzino e non non solo solo per per gli gli idrocarburi ed ed i i loro loro derivati 12

13 Valutazione delle rimanenze del settore petrolifero Il Il maggior valore delle rimanenze che che può può emergere dall adozione adozione dei dei nuovi criteri di di valutazione: è escluso dalla formazione del del reddito; è soggetto ad ad un imposta sostitutiva dell IRPEF, dell IRES e dell IRAP del del 16% 13

14 Valutazione delle rimanenze del settore petrolifero - Imposta sostitutiva Deve essere versata: in in un unica unica soluzione, entro il il termine di di versamento a saldo delle Imposte sui sui Redditi relative al al periodo d imposta 2008, ovvero in in tre tre rate rate annuali di di pari pari importo, con con interessi annuali del del 3% 3% 14

15 Valutazione delle rimanenze del settore petrolifero - Imposta sostitutiva Riconoscimento fiscale del del maggior valore assoggettato ad ad imposta sostitutiva a partire dall esercizio successivo a quello in in corso al al giugno

16 Valutazione delle rimanenze del settore petrolifero - Misure di salvaguardia Per Per motivi di di cautela fiscale, sono state introdotte misure di di salvaguardia nei nei casi casi di: di: svalutazione delle rimanenze; vendita delle rimanenze; conferimento d azienda; d cessione d azienda d 16

17 Valutazione delle rimanenze del settore petrolifero - Misure di salvaguardia Svalutazione delle rimanenze Le Le svalutazioni effettuate fino fino al al sono irrilevanti ai ai fini fini delle Imposte sui sui Redditi e dell IRAP fino fino a concorrenza del del maggior importo assoggettato ad ad imposta sostitutiva Il Il 16% della svalutazione è computato in in diminuzione delle rate rate dell imposta sostitutiva ancora da da versare 17

18 Valutazione delle rimanenze del settore petrolifero - Misure di salvaguardia Vendite delle rimanenze (già (già assoggettate ad ad imposta sostitutiva) Se Se la la quantità delle giacenze finali si si riduce nei nei primi 3 esercizi al al di di sotto di di quelle esistenti al al termine del del periodo d imposta d di di prima applicazione dei dei nuovi criteri di di valutazione il il valore fiscalmente riconosciuto delle quantità vendute è ridotto del del maggior valore assoggettato ad ad imposta sostitutiva 18

19 Valutazione delle rimanenze del settore petrolifero - Misure di salvaguardia Conferimento d azienda d poste in in essere fino fino al al Conferitaria che che non non svolgeva attività analoghe a quelle dell azienda conferita: vale vale il il principio della continuità Conferitaria che che svolgeva attività analoghe a quella dell azienda conferita: non non subentra negli obblighi di di versamento dell imposta sostitutiva; le le svalutazioni effettuate dal dal conferitario rilevano per per il il % del del loro loro ammontare fino fino all esercizio in in corso al al

20 Valutazione delle rimanenze del settore petrolifero - Misure di salvaguardia Cessione d azienda d poste in in essere fino fino al al termine dell esercizio esercizio in in corso al al Il Il maggior valore delle rimanenze cedute deve essere assoggettato ad ad imposta sostitutiva del del 27,5% (e (e non non del del 16%) 20

21 Novità per banche, assicurazioni e soggetti finanziari Modifiche: al al regime di di deducibilità degli interessi passivi ai ai fini fini IRES e IRAP alla alla deducibilità ai ai fini fini IRES delle svalutazioni su su crediti Per Per le le sole sole imprese di di assicurazione, modificate: le le regole di di deducibilità delle variazioni della riserva sinistri la la misura dell imposta sulle riserve matematiche dei dei rami vita vita 21

22 Novità per banche, assicurazioni e soggetti finanziari Regime fiscale degli interessi passivi Deducibilità dalla base imponibile nel nel limite del del 96% (97% solamente per per il il 2008) Il Il restante 4% 4% (3% solamente per per il il 2008) è definitivamente indeducibile Queste nuove regole di di deducibilità si si applicano a partire dal dal periodo d imposta d successivo a quello in in corso al al dicembre

23 Novità per banche, assicurazioni e soggetti finanziari Regime fiscale degli interessi passivi e CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE Deducibilità integrale degli interessi passivi infragruppo (maturati tra tra i i soggetti partecipanti al al Consolidato) fino fino a concorrenza dell ammontare degli interessi verso terzi (maturati dai dai soggetti del del Consolidato a favore di di soggetti terzi ed ed estranei al al perimetro di di consolidamento) 23

24 Novità per banche, assicurazioni e soggetti finanziari Deducibilità ai ai fini fini IRES delle svalutazioni su su crediti iscritti in in Bilancio A decorrere dal dal periodo d imposta d 2008, la la quota deducibile è 0,30% in in ogni esercizio Le Le svalutazioni eccedenti sono deducibili in in quote costanti ti ti nei nei esercizi successivi Eccedenze non non dedotte relative agli agli esercizi precedenti: sono deducibili in in quote costanti fino fino al al raggiungimento del del diciottesimo esercizio successivo a quello della loro loro formazione 24

25 Novità per le imprese di assicurazione Deducibilità fiscale della variazione della riserva sinistri * A decorrere dal dal periodo d imposta d in in corso al al giugno 2008, la la quota deducibile per per esercizio è pari pari al al 30% della sua sua componente di di lungo periodo, pari pari al al 75% del del suo suo ammontare L eccedenza è deducibile nei nei esercizi successivi Eccedenze non non dedotte formate negli esercizi precedenti: sono deducibili per per quote costanti fino fino al al raggiungimento del del diciottesimo esercizio successivo a quello della loro loro formazione * Cfr. Cfr. Voce Voce dello dello schema obbligatorio di di Conto Conto Economico, contenuto nell Allegato 1 del del Regolamento ISVAP ISVAP 4 aprile aprile 2008, 2008, n. n

26 Novità per le imprese di assicurazione Imposte sulle riserve matematiche dei dei rami vita vita iscritte nel nel Bilancio Per Per il il periodo d imposta d in in corso al al dicembre 2008, l imposta è pari pari allo allo 0,39% A decorrere dal dal periodo d imposta d 2009, l imposta l sarà pari pari allo allo 0,35% 26

27 Novità per banche, assicurazioni e soggetti finanziari Acconti imposta di di bollo e imposta sulle assicurazioni Acconto imposta di di bollo Per Per il il 2008: 2008: 75% 75% Per Per il il 2009: 2009: 85% 85% Per Per gli gli anni anni successivi: 95% 95% Acconto imposta sulle assicurazioni Per Per il il 2008: 2008: 14% 14% Per Per il il 2009: 2009: 30% 30% Per Per gli gli anni anni successivi: 40% 40% 27

28 Novità per banche, assicurazioni e soggetti finanziari: riflessioni Regime fiscale degli interessi passivi per per banche, assicurazioni, soggetti finanziari, ulteriore e diverso da da quello previsto dall art. art TUIR per per la la generalità dei dei soggetti IRES Gli Gli interessi passivi maturati in in capo alle alle holding industriali o commerciali sono assoggettati a regimi diversi ai ai fini fini IRES e IRAP Anticipazione degli effetti derivanti dall applicazione applicazione delle nuove regole di di formazione della base imponibile ai ai fini fini del del versamento della seconda o unica rata rata di di acconto 28

29 Fondi di investimento immobiliare Ritenuta sui sui proventi distribuiti dal dal fondo: passa dal dal 12,5% al al 20% (tale ritenuta si si applica anche in in sede di di riscatto, ovvero di di liquidazione, della quota detenuta nel nel fondo) Plusvalenze realizzate in in sede di di cessione delle quote del del fondo al al di di fuori dell esercizio esercizio dell impresa: soggette ad ad imposta sostitutiva con con aliquota del del 12,5% 29

30 Fondi di investimento immobiliare di natura familiare Sono tali tali i i fondi: con con un un patrimonio inferiore a milioni di di Euro; per per i i quali non non è prevista la la quotazione dei dei certificati in in un un mercato regolamentato; detenuti da da meno di di partecipanti, salvo alcune eccezioni (ad (ad esempio, quando l investitore l del del fondo ha ha natura istituzionale); le le cui cui quote sono possedute, per per più piùdei 2/3, nel nel corso del del periodo d imposta d da da persone fisiche legate tra tra loro loro da da rapporti di di parentela entro il il 3 grado o affinità entro il il 2 30

31 Fondi di investimento immobiliare di natura familiare A partire dal dal periodo d imposta d in in corso al al giugno 2008, sono soggetti ad ad imposta patrimoniale dell 1% 1% Plusvalenze realizzate al al di di fuori dell esercizio esercizio dell attività d impresa: tassate al al 20% 31

32 Fondi di investimento immobiliare di natura familiare Presunzione di di residenza in in Italia Le Le società o enti enti costituiti all estero, controllate direttamente o indirettamente da da soggetti residenti in in Italia, il il cui cui patrimonio sia sia investito in in misura prevalente in in quote di di fondi di di investimento immobiliari nazionali si si presumono (salvo prova contraria) residenti nel nel nostro Paese 32

33 Fondi di investimento immobiliare: riflessioni Decorrenza della ritenuta del del 20% (a (a partire dal dal 1 11 gennaio 2004?) Allineamento del del regime fiscale dei dei fondi immobiliari a quello delle SIIQ Introduzione di di una una nuova presunzione di di esterovestizione societaria per per i i fondi di di investimento immobiliare di di natura familiare 33

34 Novità per le cooperative Società cooperative a mutualità prevalente Il Il 5% 5% dell utile netto annuale deve essere destinato (con modalità da da stabilire con con apposito Decreto ministeriale) al al fondo di di solidarietà istituito per per i i cittadini meno abbienti Tale novità riguarda: solamente gli gli utili utili realizzati nell esercizio esercizio in in corso al al giugno

35 Novità per le cooperative Società cooperative di di consumo (e (e loro loro consorzi) A decorrere dal dal periodo d imposta d in in corso al al giugno 2008, la la quota imponibile degli utili utili netti annuali è il il 55% Ritenuta sugli interessi relativi a prestiti * erogati dai dai soci soci a favore delle cooperative e loro loro consorzi: a partire dal dal giugno 2008, si si applica la la ritenuta del del 20% * Prestiti effettuati alle alle condizioni di di cui cui all art. art del del D.P.R. 601/

36 Agevolazioni per lo start-up delle imprese A decorrere dal dal periodo d imposta d in in corso al al giugno 2008, è esente dalle Imposte sui sui Redditi la la plusvalenza realizzata su su partecipazioni, qualificate e non, effettuate da: da: persone fisiche; enti enti non non commerciali; soggetti non non residenti privi di di S.O. S.O. in in Italia 36

37 Agevolazioni per lo start-up delle imprese CONDIZIONI PER PER L ESENZIONE: L Deve trattarsi di di plusvalenze relative alla alla cessione di: di: partecipazioni relative a società di di capitali, ovvero società di di persone, escluso le le società semplici, costituite da da non non meno di di tre tre anni e non non più piùdi di sette anni Sono assimilate alle alle plusvalenze derivanti dalla cessione di di dette partecipazioni quelle realizzate mediante la la cessione di: di: strumenti finanziari; contratti di di associazione in in partecipazione, ovvero di di cointeressenza, diversi da da quelli il il cui cui apporto è costituito dal dal solo solo lavoro 37

38 Agevolazioni per lo start-up delle imprese CONDIZIONI PER PER L ESENZIONE: L Dette plusvalenze devono essere reinvestite, in in tutto o in in parte, entro due due anni dal dal loro loro conseguimento in in società di di persone, ovvero in in società di di capitali residenti che che svolgono la la medesima attività effettuata dalle società cui cui si si riferiscono le le partecipazioni cedute; costituite da da non non più piùdi di tre tre anni 38

39 Agevolazioni per lo start-up delle imprese Importo massimo dell esenzione esenzione 5 volte il il costo sostento, nei nei 5 anni anteriori alla alla cessione, dalla società le le cui cui partecipazioni sono state cedute per per l acquisizione, ovvero la la realizzazione, di: di: beni materiali ammortizzabili, sia sia nuovi che che usati, diversi dagli immobili; beni immateriali ammortizzabili, sia sia nuovi che che usati; spese di di ricerca e sviluppo 39

40 Agevolazioni per lo start-up delle imprese: riflessioni Non Non è ammesso il il reinvestimento in in società estere La La plusvalenza deve essere reinvestita in in società che che svolgono la la medesima attività: : condizione molto limitativa La La cessione della nuda proprietà della partecipazione dovrebbe beneficiare dell esenzione esenzione (Cfr.( (Cfr. C.M. C.M. n. n. 165/98) La La cessione di di obbligazioni convertibili, warrant,, diritti di di opzione dovrebbe beneficiare dell esenzione esenzione Il Il reinvestimento delle plusvalenze deve avvenire esclusivamente mediante l acquisto l di di partecipazioni (non è possibile reinvestire con con modalità alternative al al rapporto partecipativo; ad ad esempio, sottoscrivendo contratti di di associazione in in partecipazione) 40

41 Novità in materia di accertamento e riscossione Adesione ai ai verbali di di constatazione Ai Ai fini fini delle Imposte dirette e IVA, il il contribuente può può prestare adesione anche ai ai verbali di di constatazione che che consentano l emissione l di di accertamenti parziali CONDIZIONI L adesione: deve essere integrale; deve avvenire entro i i giorni successivi alla alla data di di consegna del del verbale 41

42 Novità in materia di accertamento e riscossione Vantaggi Riduzione delle sanzioni ad ad 1/8 1/8 del del minimo In In caso di di versamento rateale delle somme dovute, non non è richiesta la la prestazione di di garanzie Svantaggi Non Non è previsto alcun contraddittorio Non Non è prevista la la riduzione della maggiore imposta Preclude: il il ricorso all accertamento accertamento con con adesione l impugnazione dell atto di di accertamento 42

43 Novità in materia di accertamento e riscossione Soppressione delle garanzie per per gli gli importi iscritti a ruolo Eliminazione: dell obbligo di di prestare garanzia fideiussoria o ipotecaria nei nei casi casi di di richiesta di di rateazione di di somme iscritte a ruolo maggiori di di mila euro; della riscossione coattiva nel nel caso, ad ad esempio, di di decadenza del del contribuente dal dal beneficio della dilazione di di pagamento 43

44 Elenco Clienti e Fornitori Nell ambito delle misure di di semplificazione, sono stati soppressi: l Elenco Clienti e Fornitori; il il relativo regime sanzionatorio 44

45 Regime IVA delle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e assicurativi Rinvio al al 2009 dell imponibilità IVA IVA per per le le prestazioni ausiliarie svolte: nell ambito dei dei gruppi bancari; nell ambito di di consorzi tra tra banche ed ed imprese facenti parte di di gruppi assicurativi RIFLESSIONI L auspicio (espresso dalla migliore dottrina, cfr. cfr. RIZZARDI) è che che possa essere valutato il il passaggio alla alla vera IVA IVA di di gruppo 45

46 Imposta di Registro sui contratti di locazione immobiliare nei gruppi bancari e assicurativi Estensione dell obbligo di di registrazione in in termine fisso anche alle alle locazioni di di immobili effettuate - quali prestazioni di di servizi rese nell ambito delle attività di di carattere ausiliario - nell ambito dei dei gruppi bancari e assicurativi, nonché dei dei consorzi Ampliamento del del novero delle operazioni soggette ad ad Imposta di di Registro in in misura proporzionale, con con l inclusione delle locazioni di di immobili esenti da da IVA IVA poste in in essere da da gruppi bancari e assicurativi 46

47 Contrasto alle frodi in materia IVA Potenziamento delle forme di di cooperazione tra tra l Agenzia l delle entrate, l Agenzia l delle dogane e la la Guardia di di finanza Incremento dell attività di di prevenzione, nonché di di repressione delle frodi in in materia IVA IVA 47

48 Prestazioni alberghiere e di ristorazione - Regime IVA A decorrere dalle operazioni effettuate dal dal 1 settembre 2008, sono state soppresse le le limitazioni del del diritto alla alla detrazione dell IVA relativa ai ai servizi alberghieri e di di ristorazione (Cfr. C.M. n. n. 53/2008) La La nuova disposizione interessa tutti i i contribuenti titolari di di partita IVA, che che ricevono prestazioni nell esercizio esercizio d impresa, arti arti o professioni È necessario documentare le le spese mediante fattura 48

49 Prestazioni alberghiere e di ristorazione - Regime IRES A partire dal dal 1 gennaio 2009, le le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di di alimenti e bevande, diverse da da quelle di di cui cui al al comma 3 dell articolo TUIR, sono deducibili nella misura del del 75% 49

50 Prestazioni alberghiere e di ristorazione: riflessioni Rapporto tra tra tale tale regime di di deducibilità e il il regime fiscale delle spese di di rappresentanza 50

51 Grazie per l attenzione l ignazio.la.candia@studiopirola.com 51

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