Decisione N del 27 marzo 2015

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1 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) LEPROUX (RM) ROSSI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) MARINARO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore MARINARO MARCO Nella seduta del 3 ottobre 2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente riferisce che in data 12/02/2009 stipulava con l intermediario un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, per un montante di euro ,00 ed un netto ricavo pari ad euro ,50. In data 31/07/2013 detto finanziamento veniva estinto anticipatamente e, in sede di conteggio estintivo, l intermediario riconosceva al ricorrente il rimborso di euro 561,32 a titolo di commissioni. L art. 125 del TUB prevede che, in caso di esercizio della facoltà di adempimento anticipato, il cliente ha diritto ad un equa riduzione del costo complessivo del credito; l intermediario è pertanto tenuto a restituire, in relazione agli oneri pagati anticipatamente dal consumatore, la quota di essi non maturata. Secondo quanto affermato nel ricorso, dal contratto stipulato con l intermediario non si evince con sufficiente precisione quali commissioni siano riferite ad attività preliminari e conclusive del contratto e quali invece riguardino attività da svolgersi per tutta la durata del rapporto; l intermediario è perciò tenuto a rimborsare pro quota il complesso delle Pag. 2/10

2 commissioni non maturate, oltre che la quota del premio assicurativo non maturata. Parte ricorrente chiede quindi il rimborso di quota parte degli oneri e commissioni relativi al finanziamento estinto anticipatamente per complessivi euro 3.092,85, comprensive di interessi dalla data di estinzione, oltre alla refusione spese di difesa e patrocinio della presente procedura (quantificate in euro 500,00). L intermediario resiste al ricorso ed espone quanto segue: - in sede di estinzione anticipata, sebbene non previsto contrattualmente, l intermediario provvedeva a riconoscere al cliente l importo di euro 561,32, quale quota parte delle commissioni finanziarie, eseguendo un calcolo proporzionale in funzione dell incidenza degli interessi per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento; - il predetto importo era espressamente indicato nel conteggio estintivo del 24/07/213, non contestato dal ricorrente fino alla data del reclamo (27/11/2013); - con nota del 19/02/2014 l intermediario offriva al ricorrente l ulteriore importo di euro 380,00 a valere sulle commissioni finanziarie, in aggiunta ad euro 20,00 quale rimborso delle spese di procedura; - in relazione alla richiesta di rimborso pro quota del premio assicurativo, l intermediario è privo di legittimazione passiva, unica legittimata essendo la compagnia di assicurazione; - la compagnia di assicurazioni ha, peraltro, disposto il rimborso di quota parte del premio assicurativo per euro 278,73; - a tale criterio di calcolo non può sovrapporsi un diverso metodo scelto dal Collegio, come già ritenuto dall ABF (cfr. decisione del Collegio di Napoli n del 09/04/2013); - il medesimo Collegio di Napoli ha riconosciuto la legittimità dell applicazione di criteri di rimborso basati su parametri finanziari; - con il riconoscimento dell importo ulteriore di euro 380,00, la somma complessivamente rimborsata al ricorrente a valere sulle commissioni finanziarie sarebbe pari ad euro 941,32, somma che sarebbe da considerarsi interamente satisfattiva delle pretese del ricorrente anche volendo applicare il metodo pro rata; - le commissioni pagate all intermediario del credito, presso cui si è volontariamente rivolto il ricorrente, non sono rimborsabili, non trattandosi di costi soggetti a maturazione nel corso del rapporto; - la richiesta di rimborso delle spese legali non è fornita di riscontro probatorio. Parte resistente chiede: in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile per la parte relativa alla richiesta di rimborso di quota parte del premio assicurativo, essendo l intermediario privo di legittimazione passiva; in via principale, che il ricorso sia rigettato in quanto infondato; in via subordinata, che il ricorso sia rigettato a fronte del riconoscimento da parte dell intermediario della somma di euro 400,00 (oltre a quanto già riconosciuto in sede di estinzione anticipata), a titolo di rimborso di un ulteriore quota delle commissioni finanziarie e delle spese di procedura. Pag. 3/10

3 DIRITTO 1. - Il ricorrente lamenta che al momento dell estinzione anticipata del finanziamento non gli è stata restituita una parte dei costi del prestito e chiede, con riferimento alle commissioni bancarie/finanziarie e di intermediazione e alla quota del premio assicurativo, complessivi euro 3.092,85, oltre alle spese di difesa e patrocinio della presente procedura. Dalla documentazione disponibile agli atti si ricava quanto segue: gli oneri contrattuali relativi al prestito stipulato dal ricorrente sono determinati come segue: euro 5.172,35 a titolo di interessi; euro 1.633,76 a titolo di commissioni bancarie/finanziarie; euro 3.432,00 a titolo di commissioni di intermediazione; euro 1.382,77 a titolo di oneri assicurativi; euro 275,00 a titolo di oneri e spese istruttorie; il contratto è stato stipulato per la durata originaria di 120 mesi ed è stato estinto in data 31/07/2013, residuando ancora n. 68 rate; in sede di conteggio di estinzione, l intermediario ha rimborsato, a valere sulle commissioni bancarie/finanziarie, euro 561,32 eseguendo un calcolo proporzionale in funzione dell incidenza degli interessi per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento; l impresa di assicurazioni ha rimborsato al cliente euro 278,73, di cui il legale di parte ricorrente ha confermato l incasso; la pretesa del ricorrente deve quindi ritenersi ridotta del predetto ammontare; successivamente l intermediario ha inviato al ricorrente un assegno di euro 400,00, di cui euro 380,00 a titolo di ulteriore rimborso delle commissioni bancarie/finanziarie ed euro 20,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura; in detta sede, l intermediario precisava che l incasso di tale assegno è da intendersi come rinuncia al ricorso all Arbitro Bancario Finanziario ; il legale di parte ricorrente, contattato dalla Segreteria Tecnica, ha confermato l incasso dell assegno, peraltro precisando di aver ritenuto detta somma relativa ad un ulteriore e distinto finanziamento rispetto a quello oggetto del ricorso Si devono esaminare talune eccezioni pregiudiziali sollevate dall intermediario In relazione alla eccepita carenza di legittimazione passiva con riguardo agli oneri assicurativi, costituisce orientamento costante di questo Collegio quello secondo cui il collegamento negoziale esistente tra il contratto di finanziamento e la connessa polizza assicurativa fonda la legittimazione passiva dell intermediario in relazione alla relativa domanda di rimborso, in linea con quanto al riguardo disposto dall art. 121, co. 2, T.U.B. e dal relativo accordo ABI- ANIA (Coll. Roma, dec. n. 3378/2013 e dec. 4138/13). L eccezione proposta deve quindi essere respinta Occorre precisare che l eccezione di carenza di legittimazione è egualmente priva di fondamento anche qualora l assicuratore si sia fatto carico dell adempimento (parziale) del suo obbligo restitutorio. Pag. 4/10

4 Sulla questione si è di recente pronunciato il Collegio di coordinamento (si rinvia quindi alle più ampie motivazioni contenute nella dec. n del 22 settembre 2014). Ed invero l accordo ABI ANIA del 22 ottobre 2008 trova il suo fondamento nella considerazione realistica dell assetto di interessi che viene posto in essere, secondo una prassi consolidata e nel caso di cessione del quinto anche in base a disposizioni legislative relativamente alle modalità di pagamento del premio assicurativo connesso al contratto di finanziamento. La prassi di versare il premio assicurativo in una unica soluzione anticipata è invalsa per garantire il finanziatore, che è il beneficiario, formale o, comunque, sostanziale, della copertura assicurativa, contro l eventualità del mancato pagamento dei premi da parte del finanziato assicurato, posto che in tal caso l efficacia del contratto di assicurazione sarebbe sospesa ex lege ex art c.c., vanificando lo scopo per cui il contratto stesso è stato concluso. Sotto il profilo giuridico formale l accordo suddetto configura una ipotesi di assunzione del debito altrui ed in quest ottica non si scorge ragione per concludere che l adempimento parziale del debitore- assicuratore elida completamente la responsabilità dell intermediario che si è accollato cumulativamente e perciò risponde in solido con il primo. Infatti un adempimento parziale è equivalente ad un parziale inadempimento e l inadempimento del debitore principale è da sempre ritenuto ragione sufficiente a far sorgere la responsabilità del debitore solidale. Pertanto il Collegio di Coordinamento ha concluso nel senso che anche nell ipotesi di parziale restituzione del premio non goduto effettuata direttamente dall assicuratore rimane la responsabilità dell intermediario per la parte residua e l eventuale controversia tra il cliente e l intermediario in ordine all integrale adempimento del debito altrui che rientra nella sfera di responsabilità dell intermediario responsabilità è sicuramente ricompresa tra quelle che l ABF può conoscere (in termini, Coll. Coord., dec. n. 6167/2014) Né al fine della decisione può essere accolta l eccezione formulata dall intermediario che invoca la clausola contrattuale di irripetibilità e più precisamente quella che, per l ipotesi di estinzione anticipata del prestito, pone a carico del cliente tutte le conseguenze pregiudizievoli in quanto esonera l intermediario da ogni rimborso delle somme versate per le commissioni e per i premi assicurativi. La clausola suddetta non può tuttavia essere invocata a suffragare l assunto dell assoluta irresponsabilità del resistente: essa è infatti riconducibile, in considerazione del suo contenuto, alla previsione dell art. 33, comma 2, lettera b) del Codice del consumo (D.lgs. 206/2005), alla stregua del quale si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di ( ); b) escludere o limitare le azioni o di diritti dei consumatori nei confronti del professionista o di un altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista. In quanto vessatoria, detta clausola deve ritenersi inopponibile al consumatore: la legge citata (art. 36, comma 3) ne sancisce infatti la nullità, la quale opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d ufficio dal giudice. Sulla questione è intervenuto anche il Collegio di Coordinamento il quale ha precisato che l inserimento nella contrattualistica bancaria della suddetta clausola è sintomatico degli orientamenti di una prassi riottosa al diritto ed anche ai buoni costumi commerciali, perché si tratta indubbiamente di clausola inefficace, ma che viene consapevolmente inserita nei testi standardizzati al fine di fornire una informazione fuorviante al cliente che abbia in animo di rimborsare anticipatamente il prestito ricevuto (Coll. Coord., dec. n. 6167/2014). Pag. 5/10

5 2.4 - L intermediario successivamente al rimborso della somma di euro 561,32, ha inviato al ricorrente un assegno di euro 400,00 a titolo di ulteriore rimborso delle commissioni bancarie/finanziarie (somma comprensiva di euro 20,00 per le spese di procedura), precisando che l incasso dell assegno sarebbe valso come rinuncia al ricorso. Il legale del ricorrente, dietro richiesta della Segreteria Tecnica del Collegio, ha confermato l incasso dell assegno, ma ha precisato di aver ritenuto lo stesso relativo ad altro finanziamento. Sul punto occorre ricordare che le Disposizioni ABF prevedono che «In caso di rinuncia al ricorso, inequivocabilmente espressa dal ricorrente (o dal suo rappresentante in possesso di specifica procura), il collegio dichiara l estinzione del procedimento. Se le parti raggiungono un accordo prima della decisione sul ricorso ovvero la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il collegio dichiara, anche d ufficio, la cessazione della materia del contendere» (parte VI, 2). Ebbene nel caso di specie non vi è rinuncia inequivocabilmente espressa del ricorrente, ma non vi è prova nemmeno dell accordo o di piena soddisfazione dello stesso (posto quanto riferito dal legale di quest ultimo e ciò anche a prescindere dalla effettiva riferibilità dell incasso ad altro finanziamento). La declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito di rinuncia o di accordo tra le parti richiede una valutazione che non deve lasciar adito a dubbi; per cui al permanere di incertezze circa l effettiva carenza di interesse o per intervenuta rinuncia, o per accordo tra le parti o per la piena soddisfazione della pretesa fatta valere con il ricorso, il Collegio dovrà sempre ritenere sussistente l interesse ad agire tutelando i diritti che si assumono violati con la decisione del merito della controversia. Peraltro, nel caso di specie difettano i requisiti della sussistenza di un accordo transattivo posto che l assoggettamento della prova della transazione alla forma scritta a norma dell art c.c. comporta che devono essere documentalmente risultare tutti gli elementi essenziali di tale negozio, ivi compreso quello della reciprocità delle concessioni (Cass. n. 75/1983); in ogni caso, la manifestazione anche tacita del consenso deve risultare da circostanze precise, concordanti e obiettivamente concludenti, tale non potendosi ritenere la riscossione della somma offerta, in difetto di specifico riscontro (Cass. n. 9455/2011). Pertanto, l eccezione volta alla declaratoria della cessata materia del contendere deve essere ritenuta infondata In relazione al merito della controversia, questo Collegio ha già affrontato liti analoghe pervenendo all accoglimento dei relativi ricorsi (per tutte si rinvia alla decisione n. 2144/2011 e più recentemente alla dec. n. 1705/2013) ed anche per il ricorso in esame sussistono i presupposti per pervenire ad un esito positivo. Peraltro, di recente è intervenuto anche il Collegio di Coordinamento che ha chiarito e ribadito i princìpi e le regole applicabili a fattispecie analoghe (si rinvia per le ampie ed articolate motivazioni alla decisione n. 6167/2014) Sulla questione occorre ricordare che il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo complessivo del credito nel caso di esercizio della facoltà di adempimento anticipato (ex art. 125, comma 2, TUB, nella previgente formulazione), considerando altresì che «tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all uno per cento del capitale residuo» (art. 3, comma 1, decreto del Ministero del Tesoro 8 luglio 1992). Disciplina da ultimo confluita nell art. Pag. 6/10

6 125-sexies TUB, introdotto dal D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, norma sostanzialmente ricognitiva di quella sopra riportata ed applicabile alla fattispecie in esame Peraltro, nel provvedimento della Banca d'italia del 29 luglio 2009 era stato già precisato che tra i costi menzionati nell art. 3, comma 1, D.M. Tesoro 8 luglio 1992, sono da ricomprendere anche quelli sostenuti per il pagamento dei premi delle polizze assicurative richieste per legge (il riferimento è all art. 54, DPR 180/1950, che fa riferimento all assicurazione sulla vita e a quella contro i rischi di impiego). A seguito di tale puntualizzazione ribadita successivamente con la Comunicazione in data 7 aprile 2011 la fondatezza delle richieste di rimborso (per la quota non maturata) dei premi di assicurazione pagati in via anticipata avanzate nei confronti degli intermediari bancari dai soggetti ai quali il finanziamento è stato erogato non è revocabile in dubbio (in termini, dec. 962/2012) Il medesimo principio viene più recentemente riaffermato e specificato da altra disposizione di legge in relazione proprio al costo delle polizze connesse ai mutui ed ai finanziamenti; ed infatti il legislatore ha statuito che «Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo» (art. 22, comma 15-quater, D.L.179/2012, comma inserito dalla legge di conv. n. 221/2012). Il Collegio ritiene che, tuttavia, tale principio espressamente specificato dal legislatore, rafforzi sia pur in via ermeneutica la lettura dell art. 125-sexies TUB del quale appare complementare, rilevando sempre lo stretto nesso funzionale e di accessorietà che collega il contratto di finanziamento con quello assicurativo e costituendo chiaramente il premio versato una voce del costo totale del credito. Non vi è dubbio pertanto in ordine al diritto del cliente ad ottenere il rimborso di una parte delle commissioni e del premio per la polizza assicurativa integralmente versati in fase di estinzione anticipata del finanziamento Alla luce della disciplina anzidetta, acquista fondamentale rilievo la distinzione tra somme richieste dall intermediario a fronte di prestazioni già rese, dunque godute dal cliente, e somme che costituiscono il corrispettivo di attività non ancora eseguite, delle quali il cliente avrebbe dovuto godere in futuro qualora non avesse esercitato la facoltà di estinzione anticipata. Tale distinzione è decisiva in quanto, stante la cessazione del rapporto, l intermediario potrà ottenere solo le prime, ma non anche le seconde, essendo queste ultime relative a prestazioni ancora da rendere. Sulla questione il Collegio di Coordinamento ha posto in evidenza come dal contesto normativo emerga che se è vero che le fonti primarie dispongono unicamente che il consumatore ha diritto ad un rimborso in caso di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento pari all importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del rapporto, senza entrare nei dettagli del criterio di calcolo, tuttavia le fonti secondarie indicano con sufficiente chiarezza in primo luogo che il tema si collega alla direttiva generale della trasparenza contrattuale ed in secondo luogo che ai costi recurring si deve applicare il principio di competenza economica, posto che si tratta di costi che maturano in ragione del tempo, e di conseguenza che essi sono da rilevare pro rata temporis (Coll. Coord., dec. n. 6167/2014). Pag. 7/10

7 Peraltro, dalla esperienza dei Collegi ABF emerge come le prassi negoziali in voga nel settore dei finanziamenti personali con cessione del quinto indichino una deriva indirizzata ad accrescere i caricamenti di costi formalmente mediatizi ed assicurativi rispetto all ammontare degli interessi corrispettivi. In questo contesto non sono unicamente ragioni di teoria ermeneutica, che pure sono autosufficienti, quelle che giustificano in rifiuto di un rinvio alle prassi effettive sotto il solo controllo di non iniquità degli esiti cui esse pervengono settorialmente e consigliano piuttosto di aderire alle indicazioni provenienti dalla fonti regolatrici secondarie le quali sono chiaramente orientate ad imporre in primo luogo una perfetta trasparenza ex ante dei costi rimborsabili e non rimborsabili, sia a tutela della integrità dei mercati concorrenziali, sia ad illuminazione del potenziale cliente, il quale deve essere posto in grado di capire che l elevato, e talvolta abnorme, caricamento di costi mediatizi ed assicurativi, va solo a suo svantaggio ed è quindi opportuno cercare sul mercato una fonte di finanziamento alternativa; ed in secondo luogo sono orientate ad indicare come la regola efficace a contrastare le prassi riottose al dovere di trasparenza consiste nel considerare recurring e quindi rimborsabili tutti i costi le cui ragioni siano opacamente manifestati; ed infine ad indicare che per i costi recurring il criterio di calcolo dei costi rimborsabili debba essere quello del pro rata temporis e non già quello che fa riferimento al piano di ammortamento (Coll. Coord., dec. n. 6167/2014) A quest ultimo riguardo non può sfuggire al Collegio che il criterio proposto nel caso in esame dalla parte resistente nel distinguere i costi up front e quelli recurring, coincidente o comunque simile con quelli adottati da non pochi intermediari, appare arbitrario e comunque non conforme a ragionevolezza. Non senza considerare che il criterio di distinzione e di calcolo debba essere chiarito preventivamente nel rispetto del fondamentale principio di trasparenza, non essendo quindi equiparabili le informazioni fornite ex ante con quelle fornite ex post in sede di conteggio di estinzione anticipata Quanto ai costi recurring occorre precisare che in realtà remunerano, e quindi sono corrispettivi allo svolgimento di attività amministrative del rapporto, sicché il loro costo, al netto di fattori esogeni, è costante in pendenza di rapporto, perché il tempo e le energie dedicate al loro svolgimento è indipendente dall ammontare delle somme amministrate ed è piuttosto correlato alle complicazioni della normativa che si deve applicare, sicché anche diminuendo l ammontare complessivo del prestito amministrato i costi recurring non variano e non ha alcun senso imputare diversamente nel tempo il loro ammontare. Da ciò deriva il convincimento che in riferimento a detti costi il criterio pro rata temporis è il più logico e, con ciò stesso, il più conforme al diritto ed all equità sostanziale (motivazione e conclusioni di cui alla dec. n. 6167/2014) Il Collegio ritiene pertanto che: a) siano da rimborsare, per la parte non maturata, costi e oneri pagati anticipatamente, compreso il premio assicurativo; b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring - come è nel caso in esame -, l intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; c) l importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l intermediario è tenuto alla restituzione a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo Ciò premesso, nel caso di specie, dalla lettura della documentazione contrattuale, il Collegio deve rilevare quanto segue. Pag. 8/10

8 5.1 - Riguardo al rispetto sostanziale della normativa di trasparenza si osserva che il contratto si presenta di difficile leggibilità, in particolare nell indicazione delle commissioni bancarie (per euro 1.633,76) Con riferimento poi alle commissioni di intermediazione (per l importo di euro 3.432,00 pari al 13% del capitale lordo mutuato), l assoluta opacità della clausola appare macroscopica. Più precisamente le attività del mediatore sono così descritte dal contratto (punto D) del documento di sintesi: - ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cliente; - concorrere all attività istruttoria del prestito; - definire i relativi rapporti contabili; - assistere il cliente fino all erogazione del prestito ed alla ricezione dell assegno corrispondente; - ogni altra attività prestata. Si rileva in particolare la insufficiente trasparenza nell indicare quale ambito dell attività la definizione dei rapporti contabili, come pure il riferimento ad ogni altra attività prestata. Sul punto occorre ricordare, connessa agli obblighi di trasparenza, la disciplina dettata dalla normativa secondaria e dalle istruzioni impartite dalla Banca d Italia in materia di trasparenza per l offerta fuori sede di prodotti finanziari e per il servizio di mediazione creditizia. La ratio di tale disciplina è diretta a rendere consapevole il cliente dell articolazione della eventuale catena distributiva e dei costi ad essa connessi, in particolare evidenziandosi le differenti peculiarità dell attività di mediazione, rispetto a quella di collocamento e di promozione dei prodotti e servizi bancari e finanziari (comunicato B.I. del 9/9/2002 e Istr. Vig. B.I., Circ. 229/99). Ne consegue, con riferimento al caso di specie, in considerazione delle ricordate circostanze caratterizzanti la dinamica della contrattazione, la immediata riferibilità dell attività di stipulazione dei finanziamenti con il cliente all organizzazione dell intermediario resistente, dovendosi escludere la ricorrenza dei tratti tipici e la conseguente sussistenza di un rapporto di mediazione. Ciò vale, evidentemente, in un contesto di grave opacità della reale dinamica del rapporto, e in particolare della effettiva identificazione della posizione dei soggetti coinvolti nella sua costituzione, a privare di fondamento causale la pretesa ad un compenso per la relativa attività (in termini, Coll. Napoli, dec. n. 388/2011, Coll. Roma, dec. n. 433/2014) Per le commissioni sopra individuate si osserva dunque che la formulazione delle clausole contrattuali non è infatti sufficientemente chiara e non consente di individuare con la necessaria precisione le attività che tali commissioni sono dirette a remunerare. Ne consegue l applicazione del principio, ripetutamente affermato da questo Arbitro, secondo cui l intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (cfr. fra le tante, dec. n.1889 del 28/3/2014). Alla luce delle considerazioni su illustrate, operando secondo il c.d. metodo di proporzionalità semplice, rapportando cioè l importo delle spese alla durata del Pag. 9/10

9 finanziamento anticipatamente estinto e tenuto conto delle rate residue al momento dell estinzione, nonché degli eventuali rimborsi già acquisiti, ne consegue il seguente conteggio: Numero rate del finanziamento (120) Rate a scadere (68) Totale Rimborso effettuato Metodo pro quota Oneri da retrocedere Commissioni bancarie/finanziarie Commissioni di intermediazione 1.633,76 941,32 925, , , ,80 Costi assicurativi 1.382,77 278,73 783,57 504,84 Totale 2.449, Quanto alla domanda di rimborso per spese di assistenza professionale (da intendersi quale domanda risarcitoria), il Collegio osserva che se è ben vero che la procedura dinanzi all ABF non richiede l assistenza di un avvocato, tuttavia non può disconoscersi la rilevanza, sotto il profilo del danno patrimoniale, delle spese che la parte abbia dovuto comunque sostenere per veder accolte le sue ragioni. Nel caso in esame la complessità delle tematiche affrontate rendono non disputabile la opportunità, se non addirittura la necessità di una assistenza tecnica legale. Ciò posto, ritiene che le spese in questione possano essere liquidate in via equitativa nell importo di euro 200,00 e conseguentemente ne dispone il versamento in favore del ricorrente ponendolo a carico dell intermediario resistente. P.Q.M. Il Collegio dispone che l intermediario corrisponda al ricorrente la somma di euro 2.449,64 oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo e corrisponda altresì la somma di euro 250,00 per spese di assistenza legale. Dispone inoltre che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura. Prende atto che al ricorrente è stata restituita la somma di Euro 20,00 (venti/00) versata alla presentazione del ricorso. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 10/10

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