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COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) QUADRI (NA) CARRIERO (NA) MAIMERI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) RISPOLI FARINA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore BARTOLOMUCCI PIERFRANCESCO Nella seduta del 25/03/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Nel mese di febbraio 2009 il ricorrente stipulava con una società finanziaria (mandataria dell intermediario convenuto) e per il tramite di un agente in attività finanziaria, un contratto di finanziamento per complessivi euro 12.000,00 da rimborsarsi mediante delegazione di pagamento al datore di lavoro in centoventi rate da euro 100,00 ciascuna: il contratto prevedeva la corresponsione, tra l altro, di euro 469,53 a titolo di commissione all istituto finanziatore; euro 957,93 a titolo di commissione dell intermediario finanziario; euro 600,00 a titolo di provvigioni per l agente/mediatore; euro 300,00 a titolo di oneri assicurativi. Il finanziamento veniva poi anticipatamente estinto nel mese di luglio 2010, in corrispondenza della centoquattresima rata di rimborso. In sede di conteggio estintivo l intermediario provvedeva a decurtare dal debito residuo la somma di euro 156,00 per la commissione mandataria ed euro 209,86 per la commissione banca. Ritenuto insoddisfacente l abbuono ottenuto, il ricorrente per il tramite di un rappresentante di fiducia chiedeva l integrale restituzione delle provvigioni per l agente/mediatore ed il rimborso proporzionale del premio assicurativo, per un importo complessivo di euro 860,00. Nel reclamo veniva avanzata altresì una richiesta di restituzione delle commissioni accessorie invero riferibili alla posizione di altro ricorrente. Pag. 2/6

In riscontro al reclamo, l odierno convenuto riteneva che le commissioni di cui si chiedeva la restituzione erano relative ad attività up front e, come tali, non retrocedibili; quanto al premio assicurativo, invece, dichiarava di non essere mai entrata in possesso delle somme corrisposte direttamente alla compagnia di assicurazioni, che anche alla luce del quadro normativo vigente sarebbe l unico soggetto tenuto alla richiesta restituzione. Insoddisfatto di detto riscontro, il ricorrente adiva questo Arbitro sempre per il tramite del rappresentante di fiducia per reiterare le richieste già formulate in sede di reclamo; con particolare riguardo alla provvigione per l agente mediatore, riteneva di aver diritto alla restituzione integrale poiché il soggetto sottoscrittore del contratto nella qualità di procuratore della società mandataria non ne aveva i poteri, posto che la procura conferita dall odierno convenuto prevedeva il conferimento dei poteri necessari di concludere contratti in suo nome e per suo conto soltanto nei confronti della mandataria e non di altri soggetti. Con riferimento al premio assicurativo, invece, richiamava le disposizioni di cui all art. 49 del regolamento Isvap n. 35/2010. L intermediario convenuto, si costituiva ritualmente mediante deposito di controdeduzioni, con le quali contestava le avversarie deduzioni e richieste. Preliminarmente eccepiva l irricevibilità ovvero l inammissibilità del ricorso, avendo parte resistente depositato istanza di mediazione nei confronti dei clienti che avevano richiesto il rimborso delle commissioni e dei premi, coinvolgendo anche le compagnie di assicurazione; richiamava all uopo le disposizioni che regolano il presente procedimento, al fine di evidenziare la litispendenza, avendo proposto anche nei confronti del ricorrente la domanda di mediazione in relazione alla medesima controversia sottoposta all esame del Collegio. Nel merito, parte resistente svolgeva altresì ulteriori deduzioni (preliminari e di merito) in ordine alle commissioni bancarie e per quelle di intermediazione (delle quali però non v è richiesta da parte del ricorrente), chiedendo altresì di accertare l intervenuta cessazione della materia del contendere rispetto ad esse non essendo stata reiterata la domanda restitutoria con il ricorso. In merito alla richiesta di restituzione del premio assicurativo, il resistente riteneva che all estinzione anticipata del contratto de quo dovesse applicarsi la disciplina di cui alla legge n. 221/2012, con la conseguenza che l obbligo del rimborso dovesse ritenersi incombente soltanto a carico dell impresa assicuratrice. Pertanto chiedeva, in via preliminare, di pronunciare l irricevibilità del ricorso per litispendenza con la procedura di mediazione già avviata; in via subordinata dichiarare il difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di rimborso delle commissioni per la mandataria e, comunque, di accertarne la natura up front; sempre in via subordinata di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso del premio assicurativo; nel merito, dichiarare come non dovute le somme richieste a titolo di retrocessione del premio assicurativo ai sensi delle norme della legge n. 221/2012; infine di respingere il ricorso in ragione della retrocessione dell importo di euro 209,86. In via subordinata, chiedeva comunque di accertare in caso di condanna il proprio diritto ad agire in rivalsa nei confronti, rispettivamente, della società mandataria e della compagnia di assicurazioni. DIRITTO In ordine alla medesima eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso per litispendenza con la procedura di mediazione già avviata, il Collegio si è già espresso, con conclusioni Pag. 3/6

qui condivise, ritenendo che al riguardo le Disposizioni della Banca d Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari prevedono che Non possono altresì essere proposti ricorsi inerenti a controversie rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge (ad esempio, decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) promosso dal ricorrente o al quale questi abbia aderito (cfr. Sez. I, par. 4). Pertanto, le stesse norme procedimentali chiariscono che per aversi litispendenza la procedura di mediazione eventualmente, avviata dall intermediario, debba avere avuto quanto meno l adesione da parte del ricorrente. Nel caso di specie risulta per un verso che la procedura di mediazione sia stata avviata dal resistente e per altro verso che il ricorrente non vi abbia aderito, con la conseguenza che non può ritenersi sussistente alcuna litispendenza. L eccezione proposta va, dunque, rigettata (cfr. dec. n. 1465/2014). Nel merito, superate tutte le ulteriori eccezioni e deduzioni sollevate dall intermediario convenuto in ordine alle commissioni bancaria e di intermediazione, poiché alcuna richiesta restitutoria è stata avanzata dal ricorrente né in sede di reclamo, né in sede di ricorso, giova invece soffermarsi sulla domanda di rimborso integrale delle commissioni per l agente, che il ricorrente quantifica in euro 600,00. A sostegno della propria pretesa, questi ritiene che il procuratore della società mandataria dell odierno convenuto abbia agito in eccesso di potere, posto che i rapporti negoziali tra ente mandante e mandatario contemplano il conferimento dei poteri di rappresentanza diretta solo nei confronti di quest ultimo e non anche di altri soggetti. La domanda non merita accoglimento. In primo luogo deve rilevarsi che nella ricostruzione dei rapporti contrattuali il ricorrente incorre nell erronea convinzione che l agente in attività finanziaria abbia concluso anche in qualità di procuratore della mandataria: seppure deve riconoscersi che la persona fisica che ha sottoscritto in qualità di procuratore sia anche il legale rappresentante della società intervenuta in qualità di agente in attività finanziaria, tale circostanza non risulta rilevare ai fini del diritto al rimborso, posto che sul piano della soggettività giuridica si tratta pur sempre di due soggetti differenti. In secondo luogo, la provvigione corrisposta dal ricorrente non è stata versata a copertura dell attività svolta quale procuratore della società mandataria, bensì per la diversa veste di agente in attività finanziaria, effettivamente intervenuto per il collocamento fuori sede del finanziamento: trattandosi di attività avente una chiara natura up front deve essere respinta la domanda di rimborso. Con riferimento alla domanda di rimborso del premio assicurativo, pure avanzata dal ricorrente, il Collegio rileva l infondatezza delle eccezioni formulate da parte resistente: essa richiama la disposizione del comma 15-quater dell art. 22 della legge n. 221/2012 che ha convertito con modificazioni il d. lg. n. 179/2012, ritenendo che la stessa sia applicabile ratione temporis anche al contratto che ci occupa, posto che il successivo comma 15-septies fa retrocedere la sua efficacia anche ai contratti commercializzati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione. Ad avviso del Collegio, tale considerazione non appare convincente: la norma dell art. 22, comma 15-quater (la quale peraltro fa assurgere al rango di norma primaria la disposizione di analogo tenore già contenuta nel regolamento ISVAP n. 40/2010), prevede che in caso di polizze assicurative connesse a mutui o ad altri contratti di finanziamento al consumo, in caso di estinzione anticipata le imprese di assicurazione siano obbligate a corrispondere la quota parte del premio integralmente versato in loro favore; il successivo comma 15-septies, nel riconoscere l applicabilità di detta disposizione anche ai contratti commercializzati prima dell entrata in vigore della legge n. 221/2012 non intende operare una retroazione generalizzata di detta disposizione. Il riferimento ai contratti Pag. 4/6

commercializzati prima di detto termine, infatti, deve essere correttamente interpretato nel senso che l obbligo restitutorio posto in capo alle compagnie assicuratrici è riferibile ai contratti conclusi prima dell entrata in vigore della legge di conversione, ma la cui estinzione anticipata sia necessariamente avvenuta dopo tale termine. È solo l anticipata estinzione, infatti, che può essere considerata quale evento al cui verificarsi sorge in capo al consumatore il diritto alla restituzione della quota non maturata, che può essere esercitato in conformità con la disposizione citata. Essa, infatti, intende esclusivamente disporre che il diritto alla restituzione, il quale necessariamente deve sorgere in data successiva alla sua entrata in vigore, può essere riferito anche contratti conclusi prima di tale data. La diversa interpretazione prospettata dal resistente, che intenderebbe leggere la ridetta norma nel senso che la disciplina de qua possa applicarsi anche ai contratti estinti prima dell entrata in vigore della legge di conversione, si porrebbe in insanabile contrasto con il principio di irretroattività della legge di cui all art. 11 disp. att. cod. civ. Anche ad una lettura che si soffermi sul solo dato etimologico non può sfuggire che il riferimento che la norma compie è ai contratti commercializzati, id est stipulati e non anche estinti prima del termine richiamato. Al contrario il resistente, al fine di sostenere la propria carenza di legittimazione passiva, vorrebbe intendere la richiamata disposizione nel senso che essa vada applicata anche al contratto in esame, che non solo è stato concluso, ma è anche stato estinto anticipatamente prima del ridetto limite temporale. Tale interpretazione non appare condivisibile, con la conseguenza che va riconosciuta la propria legittimazione passiva. Al di là di tale aspetto, vale la pena sottolineare, comunque, e tale considerazione è da reputare decisiva, come la norma di cui si discute non sia una norma di legittimazione, nel senso che essa non vale ad individuare il soggetto passivamente legittimato alla restituzione: essa, al contrario, conferma un principio generale desumibile anche dalla normativa applicabile in precedenza e come questo Collegio ha più volte ribadito per cui sussiste tra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione un collegamento negoziale tale per cui le vicende che riguardano il primo condizionano la sorte del secondo. In particolare, l anticipata estinzione del prestito non può che riverberare anche sul secondo: in ragione della interdipendenza sussistente (sia dal punto di vista soggettivo, sia dal punto di vista oggettivo), ciò determina il diritto al rimborso delle quote assicurative non ancora maturate, il quale può esser fatto valere anche nei confronti dell intermediario collocatore della polizza. Né, ad argomentare diversamente, possono trovare accoglimento le ulteriori deduzioni dell intermediario resistente, il quale vorrebbe riconoscere un riconoscimento della propria legittimazione passiva da parte della compagnia di assicurazioni, per aver interloquito con le parti, anche in sede di mediazione. Va, pertanto, riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata del premio, proporzionalmente quantificata in euro 260,00. P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l intermediario tenuto alla restituzione dell importo di 260,00. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00 quale contributo alle spese Pag. 5/6

della procedura e al ricorrente la somma di 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 6/6