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IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof. ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore) - Dott. Mario Blandini Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Prof. Avv. Andrea Tina Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 12 giugno 2012, dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente [P.A.], soggetto consumatore, aveva acceso presso la banca convenuta un conto corrente bancario (n. 18515) su cui era appoggiato un dossier titoli (n. 1702394). Tale rapporto era cointestato altresì al fratello [P.G.] e alla madre [C.C.]. Nel deposito di titoli in amministrazione erano custoditi i seguenti strumenti finanziari: a) Buoni del Tesoro poliennali per un valore nominale di 33.000,00 [BTP01NV23 al 5,25%]; b) n. 224 titoli nominativi FIAT Ord, intestati a P.G.; c) n. 224 titoli nominativi FIAT Industrial Ord, intestati a P.G.; d) n. 1.241 titoli nominativi TELECOM Italia Ord, intestati a P.A.; Nell agosto del 2011, in seguito al decesso della madre (4.07.2011), gli eredi P.A. e P.G. disponevano affinché la banca provvedesse alla chiusura del conto deposito ed al trasferimento dei titoli [ ] su un nuovo dossier a loro intestato (n. 1702545) ed acceso in tale occasione. Il trasferimento dei titoli era eseguito in data 5.09.2011; il successivo 15.09.2011 veniva estinto, altresì, il conto corrente di appoggio. Con reclamo del 26.09.2011 (pervenuto alla banca il 28.09.2011) i depositanti superstiti contestavano alla banca di aver eseguito la loro richiesta solo nella giornata del 5.09.2011 e lamentavano che il ritardo avrebbe loro impedito di provvedere alla vendita [dei titoli] che, nel frattempo, continuavano a perdere valore. Pag. 2/6

Richiedevano pertanto all intermediario di rimborsargli la cifra di 3.596,15, pari alla differenza tra controvalore degli strumenti finanziari al 17.08.2011 (data in cui, contestualmente alla domanda di chiusura del conto, i clienti avrebbero formulato la richiesta di trasferimento dei valori mobiliari al nuovo dossier) e quello alla data del 5.09.2011 (momento in cui la pratica di immissione dei titoli nel nuovo deposito era stata completata). Al reclamo erano allegate tabelle riassuntive delle variazioni di valore degli strumenti finanziari e i conteggi relativi al danno patito dai depositanti. In data 20.10.2011, nel corso di un incontro con i clienti, il Responsabile della filiale di localizzazione del rapporto ribadiva che: i) l intermediario aveva tempestivamente attuato quanto disposto dalla controparte; ii) il procedimento di trasferimento non avrebbe in ogni caso impedito ai clienti (che pur non avrebbero manifestato l intenzione di procedere alla vendita degli strumenti finanziari ) di ordinare la cessione dei valori mobiliari depositati. Con lettera del 2.12.2011 (redatta, peraltro, solo una volta ricevuta copia del ricorso all ABF presentato dai clienti), la banca riscontrava formalmente e negativamente il reclamo, precisando che: a) i clienti avevano reso disponibile la documentazione necessaria per il trasferimento solo in data 23.08.2011; b) da tale data l iter della pratica di trasferimento per successione dei [titoli] si [era] perfezionato in 8 giorni lavorativi ; c) nelle more, i valori mobiliari erano sempre rimasti nella [ ] piena disponibilità dei depositanti, i quali, peraltro non avevano impartito alla banca alcuna disposizione per la vendita dei titoli ; d) i clienti avevano provveduto autonomamente alla vendita il successivo 5 ottobre 2011. Uno dei depositanti (cui si è associato il fratello, cointestario del rapporto) ha presentato ricorso all ABF (prot. n. 990457 dell 1.12.2011) chiedendo il rimborso di 3.596,15, rinviando, quanto alle ragioni della domanda e alla quantificazione del petitum, alla lettera di reclamo e ai conteggi ad essa allegati. La banca faceva tenere le proprie controdeduzioni in data 27.01.2012 (prot. n. 76213), precisando talune circostanze di fatto delle vicenda. In particolare: i) alla morte della madre, i cointestatari superstiti, in qualità di eredi, avevano avviato la pratica di successione e comunicato alla banca (e-mail del 16.08.2011,) i dettagli relativi all intestazione/deleghe del nuovo deposito titoli. Nella citata e-mail i clienti richiedevano un appuntamento telefonico per il giorno 17.08.2011; ii) in tale data nella quale, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non si sarebbero concluse le formalità per la riorganizzazione dei rapporti bancari in essere tra le parti la banca avrebbe meramente provveduto a predisporre le stampe della documentazione contrattuale del nuovo dossier titoli n. 1702545 (che infatti reca data 17.08.2011); iii) il giorno successivo (18.08.2011), la banca avrebbe richiesto ai clienti ulteriore documentazione, che sarebbe stata materialmente resa disponibile dalle controparti solo il 23.08.2011, giorno in cui erano stati impartiti gli ordini di trasferimento al nuovo deposito degli strumenti finanziari nominativi già intestati ai soli P.A. e P.G.; iv) per completare la procedura, pertanto, la banca aveva impiegato 8 giorni lavorativi; v) nelle more dell iter di trasferimento, i depositanti avrebbero sempre potuto impartire disposizioni di vendita, ma non avevano dato ordini in tal senso ( tra la Pag. 3/6

documentazione successoria, che il sig. P.A. riferisce aver fornito alla filiale sin dal 16.08.2011, non era inclusa alcuna disposizione di vendita dei titoli in questione, pertanto gli stessi non avevano manifestato la volontà di liquidare tali investimenti ). I clienti avrebbero potuto, inoltre, impartire disposizioni di vendita sul [vecchio] dossier n. 1702394 cointestato tra loro e la madre [ ] utilizzando l internet banking [ ] come peraltro hanno provveduto ad effettuare in data 5.10.2011 [sic] ; vi) la quantificazione del pregiudizio subito da parte del ricorrente, che prende a riferimento la quotazione dei titoli alla data del 17.08.2011, si fonda sull errato assunto che già da quel giorno la banca avrebbe potuto evadere la richiesta dei clienti, quando in realtà (come precisato al punto iii) ciò non sarebbe stato possibile prima del 23.08.2011, allorché era stata fornita tutta la documentazione necessaria a definire i dettagli relativi all intestazione/deleghe del nuovo deposito titoli. Tanto precisato, la resistente ha chiesto che l ABF voglia rigettare il ricorso, in quanto privo di fondamento. DIRITTO Prima di esaminare nel merito la controversia sembra, tuttavia, opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. Il ricorrente (soggetto consumatore) ha richiesto il il rimborso di 3.596,15, pari alla differenza tra controvalore degli strumenti finanziari depositati al 17.08.2011 (data in cui, contestualmente alla domanda di chiusura del conto, i clienti avrebbero formulato la richiesta di trasferimento dei valori mobiliari al nuovo dossier) e quello alla data del 5.09.2011 (momento in cui la pratica di immissione dei titoli nel nuovo deposito era stata completata). Dall esposizione in fatto contenuta nella lettera di reclamo, il ricorrente sembra implicitamente allegare la responsabilità contrattuale della banca, che avrebbe provocato, nelle more della procedura di trasferimento titoli a nuovo dossier, un interruzione dei servizi forniti al cliente e, conseguentemente, l impossibilità a disporre la vendita degli strumenti finanziari fino al 5.09.2011, data nella quale gli stessi si erano deprezzati rispetto all apertura della procedura. Non è stata prodotta la documentazione contrattuale relativa al conto corrente bancario n. 18515 su cui era appoggiato il dossier titoli (n. 1702394). È pacifico che tale rapporto fosse (oltre che al ricorrente) cointestato al fratello [P.G.] e alla madre [C.C.], poi deceduta. Le parti concordano altresì sulla specie e le quantità di strumenti finanziari depositati: a) Buoni del Tesoro poliennali per un valore nominale di 33.000,00 [BTP01NV23 al 5,25%]; b) n. 224 titoli nominativi FIAT Ord, intestati a P.G.; c) n. 224 titoli nominativi FIAT Industrial Ord, intestati a P.G.; d) n. 1.241 titoli nominativi TELECOM Italia Ord, intestati a P.A.; I titoli azionari citati da ultimo erano inseriti in sottodepositi di pertinenza esclusiva di ciascun intestatario degli strumenti finanziari medesimi. Non è noto se il conto corrente in argomento (e l annesso dossier titoli) prevedesse, per i clienti, la possibilità di impartire, a firma disgiunta, incarichi alla banca. Non è stata documentata, inoltre, la presenza di eventuali ulteriori rapporti contrattuali relativi alla prestazione di servizi di investimento da parte della banca. Nelle controdeduzioni, peraltro, la resistente ha affermato che le parti potevano impartire direttamente ordini di compravendita di strumenti finanziari mediante l home banking. Sul punto il ricorrente non ha fatto tenere osservazioni di replica. Pag. 4/6

Nelle controdeduzioni, la banca ha riferito di aver dovuto compiere, con riferimento ai titoli depositati, due diverse procedure, in ragione dell originaria intestazione degli strumenti finanziari. Come già evidenziato, infatti, solo i Buoni del Tesoro poliennali [BTP01NV23 al 5,25%] risultavano cointestati anche alla madre del ricorrente (non gli altri valori, invece, come sopra già precisato). La banca pertanto ha: a) direttamente inserito i titoli azionari nominativi [ ] nei rispettivi sottodepositi di pertinenza esclusiva di ciascuno dei cointestatari depositanti; b) per i nominali 33.000,00 titolo BTP01NV23, la banca ha provveduto a variarne l intestazione (per poi ricalcolarne il prezzo medio a fini fiscali), prima di inserirli nel nuovo dossier titoli. Dall estratto conto prodotto (allegato 7 al ricorso), risulta che la procedura di mutamento di intestazione dei BTP si è conclusa il 5.09.2011. Non è pacifico tra le parti l identificazione del momento in cui i clienti hanno comunicato il recesso e ordinato l apertura del nuovo dossier titoli su cui far confluire gli strumenti finanziari depositati. La parte attrice riferisce di aver impartito le opportune istruzioni già in data 17.08.2011. Secondo la resistente, invece, solo in data 23.08.2011, le parti avrebbero fornito alla banca tutta la ulteriore documentazione al fine di perfezionare l operazione. Gli ordini di inserimento dei titoli azionari nel nuovo deposito titoli, invece, sono datati 23.08.2011. Identificato nella data del 23.08.2011, il termine iniziale degli adempimenti procedurali, la convenuta ha osservato che gli stessi erano stati completati in 8 gg. lavorativi. Nella prospettazione della parte attrice, viceversa sarebbero stati necessari 13 gg. lavorativi. Dalla Tabella dei tempi medi aziendali di chiusura del conto corrente, pubblicata sul sito internet dell intermediario (aderente al consorzio Patti chiari), i tempi di chiusura dei vari rapporti sono compresi tra i 15 e i 29 giorni: Pag. 5/6

Anche il contratto relativo al nuovo deposito titoli in amministrazione indica in 15 gg. lavorativi il tempo occorrente per le pratiche di estinzione in seguito a recesso del cliente. Come già sottolineato, il ricorrente afferma di non aver potuto disporre la vendita degli strumenti finanziari depositati. La banca che non ha contestato la legittimazione dei clienti ad agire come eredi della madre deceduta e a disporre il trasferimento dei titoli sul nuovo deposito in amministrazione ha precisato che il procedimento di trasferimento non avrebbe in ogni caso impedito di dare corso ad eventuali ordini di cessione dei valori mobiliari. Non è stata tuttavia prodotta evidenza di eventuali disposizioni di vendita impartite dai clienti, tanto per il periodo precedente, quanto per quello successivo al 5.09.2011, cosicché non è possibile stabilire se il ricorrente lamenti un pregiudizio effettivo, riferito al valore di realizzo dei titoli, ovvero solamente potenziale. Ciò chiarito, deve ora rilevarsi che le questioni sollevate con il ricorso in oggetto in relazione al contratto di deposito ed amministrazione di strumenti finanziari afferiscono tutte al sinallagma contrattuale e non coinvolgono l attività relativa a servizi di investimento; elementi che inducono questo Collegio a ritenersi pienamente competente a decidere. Venendo al merito della controversia, deve evidenziarsi che la domanda avanzata dal ricorrente ha per oggetto il risarcimento del danno derivante dal deprezzamento subito dai titoli presenti nel deposito titoli della de cuius nel tempo necessario al loro trasferimento peraltro posto in essere in tempi ragionevoli e in conformità alle condizioni contrattuali. Ritiene questo Collegio, come già ha avuto modo di affermare in casi analoghi (si veda la decisione del 28 ottobre 2010 in relazione al ricorso n. 389865) che l istanza non sia degna di accoglimento in quanto pur presentandosi il danno lamentato quale perdita di chance, certamente quantificabile ricorrendo al criterio equitativo ex art. 1226 c.c., purché ne risulti comprovata l esistenza (in tal senso, Cass., n. 852/2006) difetta comunque qualsiasi nesso di causalità tra il supposto ritardo nel trasferimento dei titoli ed il loro asserito deprezzamento in quanto (come anche precisato dall intermediario resistente) nelle more di tale attività non era affatto preclusa al ricorrente la possibilità di impartire ordini di acquisto/vendita di strumenti finanziari. Il Collegio non accoglie il ricorso. P.Q.M. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6