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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Gustavo Olivieri. Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi. Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato [Estensore] nella seduta del 13/05/2011 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto Il ricorrente riferisce di avere aperto nel 2007 presso la banca un rapporto di conto corrente, assistito da un affidamento bancario di 10.000 euro. Il ricorrente, inoltre, fa presente che all inizio i rapporti con il direttore e la vicedirettrice della filiale competente erano buoni, ma nel corso del tempo si erano deteriorati, a causa di ingiustificate scortesie e atteggiamenti non collaborativi nei suoi confronti, sebbene non avesse mai generato alcuna sofferenza bancaria né insolvenza. Il 23.10.2009, a seguito delle perduranti scortesie dei funzionari della banca, il ricorrente dichiara di essersi dunque recato in filiale per chiudere il conto corrente, ma la vicedirettrice lo avrebbe ingiuriato, minacciandolo di disporre l immediata revoca del fido e l immediato rientro del credito. Sarebbe intervenuto nella vicenda anche il direttore, il quale avrebbe anch egli ingiuriato il ricorrente e lo avrebbe Pag. 2/8

addirittura violentemente colpito con la testa sul volto, costringendolo ad uscire dalla filiale. Il ricorrente si recava quindi al locale P.S. per le lesioni che avrebbe riportato e, successivamente, depositava denuncia/querela per i reati di ingiurie, percosse e lesioni personali nei confronti dei suindicati funzionari bancari. Il successivo 29 ottobre 2009, il ricorrente riceveva la comunicazione di revoca del fido in essere e la preannunziata richiesta di immediato rientro. Ad avviso del ricorrente, sarebbe quindi «di palese evidenza» che l avvenuta revoca del contratto di affidamento bancario ai suoi danni costituirebbe non solo un atto emulativo e strumentale, assumendo la figura di un abuso del diritto, ma costituirebbe anche due fatti di reato: estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per i quali il ricorrente ha depositato un altra denuncia/querela. Il 4.06.2010 il ricorrente riceveva la notifica del decreto ingiuntivo di pagamento emesso dal Tribunale di Velletri su ricorso della banca, per la somma residua del fido bancario in questione, ossia 11.302,47 euro, oltre interessi e spese. Alla luce degli eventi di cui sopra, il ricorrente precisa, preliminarmente, che la controversia in esame sarebbe senza alcun dubbio di competenza dell ABF, non rientrando fra quelle già all esame dell Autorità giudiziaria, che sono invece escluse dalla cognizione dell ABF stesso. La presente controversia, infatti, avrebbe come oggetto la revoca ingiustificata del fido da parte della banca e il risarcimento sia dei danni che hanno preceduto la revoca del fido (danni ricollegabili alle minacce e all aggressione dei funzionari bancari) sia di quelli successivi (danni all impresa, all immagine, alla reputazione). La procedura monitoria avviata dall intermediario nei confronti del ricorrente, invece, avrebbe un oggetto diverso da quello del presente ricorso, facendo riferimento al mancato pagamento di somme di denaro. Inoltre, il suddetto decreto ingiuntivo non sarebbe stato opposto dal ricorrente, per cui non vi sarebbe in corso un giudizio a cognizione piena, ove lo stesso ricorrente possa far valere le ragioni di cui al presente ricorso. Ciò premesso, il ricorrente dichiara che a suo avviso nel caso di specie sarebbe configurabile una responsabilità dei funzionari bancari e, dunque, della banca stessa, ex artt. 1175 e 1375 c.c. e, comunque, ex artt. 2049 e 2043 c.c. La revoca del fido, infatti, sarebbe stata del tutto priva di una giusta causa, nonché frutto di un comportamento abusivo della banca, soprattutto se si considera che vi sarebbe stato un comportamento di minaccia dei funzionari bancari, culminato in un aggressione personale, che avrebbe poi condotto alla revoca ingiustificata del fido e alla conseguente procedura ingiuntiva di recupero del credito, che non era tesa ad una definizione transattiva della controversia. L immediata ed ingiustificata Pag. 3/8

interruzione del credito avrebbe avuto immediate ripercussioni sull equilibrio economico dell impresa gestita dal ricorrente, che non avrebbe mai avuto sofferenze bancarie né insolvenze tali da giustificare la revoca del fido e l immediato rientro delle somme oggi richieste dalla banca resistente. Sarebbe chiaro che la banca avrebbe compiuto un illecito nel momento in cui, senza avere dato alcun avvertimento o preavviso, ha chiuso il credito che aveva fino a quel momento accordato al cliente. Il ricorrente dichiara che la banca, con i suoi precedenti comportamenti, avrebbe indotto in lui, cliente imprenditore, la convinzione di poter contare con una certa stabilità sul credito accordatogli e sarebbe responsabile non solo per il fatto in sé della chiusura del credito, ma a maggior ragione per aver determinato un pregiudizio effettivo alla sua impresa, che, trovandosi in difficoltà economiche, avrebbe dovuto cercare altre fonti di liquidità per sopravvivere oltre che per far fronte al debito derivante dall improvvisa chiusura del credito. Alla luce di quanto sopra, sarebbe evidente che la banca resistente ha esercitato il diritto di revoca del contratto di affidamento bancario in maniera illegittima e arbitraria, in aperto contrasto con i principi di correttezza e buona fede contrattuale di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. Nel merito, il ricorrente richiama Cass. civ. 21 maggio 1997, n. 4538, che ha statuito che «alla stregua del principio secondo cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (art. 1375 c.c.), non può escludersi che il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito, benché pattiziamente consentito anche in difetto di giusta causa, sia da considerarsi illegittimo ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari». Inoltre, poiché nel caso in esame vi sarebbero state anche le minacce e l aggressione dei funzionari bancari, «sicuramente» da ricollegare al rapporto contrattuale intrattenuto con la banca, la fattispecie assumerebbe rilievo anche nell ambito penale e, comunque, per restare in ambito civilistico, vi sarebbe una altrettanto evidente responsabilità extracontrattuale della banca e dei suoi funzionari ex artt. 2043 e 2049 c.c. per tutti i danni subiti dal ricorrente alla persona, all attività, all immagine e alla reputazione. Conclude il ricorrente chiedendo all Arbitro Bancario Finanziario di voler: a) accertare l invalidità e/o inefficacia della revoca del fido operata dalla banca, poiché ingiustificata, illegittima, illecita e contraria ai principi di correttezza e buona fede contrattuale (artt. 1175 e. 1375 c.c.); Pag. 4/8

b) accertare, inoltre, le responsabilità dei funzionari bancari e della stessa banca ex artt. 2043 e 2049 c.c. per le minacce e l aggressione subita dal ricorrente prima della revoca del fido da parte della banca stessa; c) condannare la banca al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente, nella misura di 100.000 euro o nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia, e che, comunque, in questa sede viene contenuta entro i limiti di competenza dell ABF. Regolarmente costituitasi, la banca resistente evidenzia quanto segue: a) il ricorrente intrattiene presso la banca un rapporto di conto corrente intestato alla sua ditta; b) detto conto corrente beneficiava all epoca dei fatti di un apertura di credito dell importo di euro 10.000 a revoca, priva di validità interna e pertanto in attesa di revisione; c) in considerazione dell immobilizzo del citato c/c e dei frequenti sconfinamenti non autorizzati, l affidamento di cui sopra non presentava le condizioni per un rinnovo; d) il 23.10.2009, al fine di non mettere in difficoltà il ricorrente chiedendogli l immediato rientro dall esposizione debitoria, il personale preposto alla dipendenza competente prospettava allo stesso una modalità di rientro attraverso un prestito personale con una rata mensile «per lui comoda», con l intento di assorbire l esposizione in essere; e) l atteggiamento e il linguaggio assunti nella circostanza dal ricorrente, il quale rifiutava ogni proposta avanzatagli, causava un accesa discussione tra le parti, sfociata in un alterco con la vicedirettrice, cui faceva seguito una discussione faccia a faccia con il direttore, il quale, con le dovute maniere e senza che vi fosse alcun contatto fisico, come invece asserito dalla controparte, invitava il ricorrente a porre fine a tale inopportuno comportamento o ad abbandonare i locali della banca; f) tale incresciosa situazione avveniva alla presenza degli altri colleghi in servizio quel giorno e di un cliente della banca, presente in agenzia al momento dei fatti, il quale, alla pari dei colleghi stessi, dava immediatamente la propria disponibilità a testimoniare in merito all accaduto di fronte alle Autorità competenti; g) la versione dei fatti, così come esposta dal difensore del ricorrente, appare pertanto esattamente opposta a quella fornita dai dipendenti della banca e dal citato testimone. Le circostanze di cui sopra sono supportate dalle immagini, Pag. 5/8

riprese dalle telecamere di sorveglianza della dipendenza, messe prontamente a disposizione dell Autorità Giudiziaria dagli stessi dipendenti coinvolti, come documentato dai verbali allegati, e non sottoposte a sequestro da parte dell Autorità Giudiziaria, come asserito dal ricorrente; h) lo stesso giorno 23.10. 2009, le versioni dei fatti erano verbalizzate presso la competente Stazione dei Carabinieri, ove i dipendenti della banca coinvolti si recavano, come documentato dai verbali allegati; i) preso atto della manifestata indisponibilità da parte del ricorrente alla sistemazione della propria esposizione debitoria, il 26.10.2009 gli veniva comunicata la revoca degli affidamenti concessi; l) il 12.04.2010 il Tribunale di Velletri, su richiesta della banca, emanava il decreto ingiuntivo n. 422/10, a carico del ricorrente; m) il 2.07.2010 il ricorrente inviava alla banca formale reclamo in merito all accaduto; n) il 5.07.2010 perveniva al legale della banca una «richiesta di accordo transattivo non producibile in giudizio», mediante la quale il difensore del ricorrente richiedeva il pagamento della somma di euro 130.000, omnicomprensiva di tutti i danni patiti e patiendi dal proprio assistito; o) il 26.07.2010 la banca riscontrava il reclamo del 2.07.2010, ma non attribuiva allo stesso la qualifica di reclamo, poiché viste le denunce presentate dal ricorrente il 23.09.2009 presso i Carabinieri di Pomezia e il 10.11.2009 presso la Procura della Repubblica di Velletri, la questione, di rilevanza penale, era da ritenersi sottoposta all Autorità giudiziaria già dallo stesso 23.09.2009 e, pertanto, conformemente a quanto previsto dall art. 7, comma 1b, del Regolamento per la trattazione dei reclami dell Ombudsman-Giurì Bancario, non classificabile come reclamo. Il contenuto della comunicazione medesima, peraltro, appariva alla banca unicamente come un tentativo di addivenire ad un accordo transattivo tra le parti; p) il 6.09.2010 il difensore del ricorrente ha fatto pervenire alla banca una proposta di rientro dilazionato dall esposizione debitoria del ricorrente, proposta accettata dalla banca il 17.09.2010 e alla quale ha fatto quindi seguito, il 18.11.2010, il versamento dell importo di 5.300 euro conformemente agli accordi raggiunti (cfr. all. 17 alle controdeduzioni); circostanza questa che potrebbe far ritenere che debba considerarsi superato dai fatti l oggetto del presente ricorso ABF. Pag. 6/8

q) che, ferme le prerogative dell Autorità giudiziaria investita della vicenda, l esame delle immagini estrapolate dalle registrazioni del circuito di sorveglianza interno non potrebbe che far prendere atto che nella circostanza di cui trattasi non vi sarebbe stato alcun contatto fisico tra le parti; r) che il 18.08.2010 i dipendenti coinvolti nella vicenda hanno presentato a loro volta denuncia nei confronti del ricorrente per i reati di calunnia e ingiuria. Alla luce di quanto sopra esposto, la banca afferma di aver operato legittimamente nella circostanza della revoca dell affidamento de quo, contesta nella sua interezza lo svolgimento dei fatti così come descritto dalla controparte e respinge ogni richiesta di risarcimento avanzata dal ricorrente. Diritto Il ricorso è inammissibile. Innanzitutto per la parte in cui il ricorrente chiede di accertare l invalidità e/o l inefficacia della revoca del fido. Gli è, infatti, che: (i) la banca ha ottenuto dal Tribunale di Velletri un decreto ingiuntivo per le somme ad essa dovute dal ricorrente in esito alla revoca del fido in essere (euro 11.302,47 oltre interessi e spese); (ii) il decreto ingiuntivo non è stato opposto, divenendo dunque esecutivo; (iii) rispetto alla somma di cui al decreto ingiuntivo è stato raggiunto un accordo tra le parti, su proposta del legale del ricorrente accettata dalla banca il 17.09.2010, consistente in una diminuzione della somma dovuta poi rateizzata; (iiii) il ricorrente ha già iniziato a pagare il suo debito, versando alla banca euro 5.300, né sono pervenute comunicazioni da parte della banca stessa riguardo all eventuale mancata percezione di quanto dovuto. Gli eventi sopra indicati evidenziano che il ricorrente non ha eccepito l illegittimità del recesso in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. Orbene, è pacifico che Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l opposizione (da ultimo: Cass. 11 maggio 2010, n. 11360). Ed è pertanto evidente che l illegittimità Pag. 7/8

del recesso della banca non possa essere più fatta valere dal ricorrente neppure in questa sede, trattandosi di questione da ritenersi inerente, a tutti gli effetti, ad una controversia già sottoposta all A.G. e, come tale, non proponibile innanzi all ABF (cfr. dec. 252/10). Del pari inammissibile è da ritenersi l ulteriore domanda diretta ad ottenere il risarcimento per la presunta aggressione non potendo i danni lamentati essere considerati quale conseguenza diretta ed immediata delle violazioni addebitate all intermediario (Disp. Applicative, 1, 4). P.Q.M. Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 8/8