TERMINI TECNICI PER DEFINIRE LA CONDIZIONE DI PAGAMENTO
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1 TERMINI TECNICI PER DEFINIRE LA CONDIZIONE DI PAGAMENTO Articoli a cura di Antonio Di Meo tratto da Fiscalità e Commercio Internazionale rivista mensile di IPSOA, n. 6 e 7 Giugno/Luglio 2012 Studio DI MEO info@studiodimeo.com ART 13.
2 Vendite: termini tecnici per definire la condizione di pagamento di Antonio Di Meo (*) Pagamenti internazionali L'approfondimento Se la scelta del mezzo di pagamento più adeguato per coprirsi dal rischio di mancato incasso dei propri crediti rappresenta un aspetto di vitale importanza per l'esportatore, la formulazione della clausola di pagamento e l'adozione della terminologia tecnica, universalmente adottata dagli operatori economici di tutto il mondo, è di fondamentale importanza per evitare di creare malintesi con le controparti estere; tali da favorire l'insorgere di problemi nell'incasso dei crediti. Una delle più grosse problematiche che gli operatori devono affrontare nelle vendite all'estero è quella concernente la scelta del "mezzo" più rassicurante per ottenere il pagamento delle proprie forniture evitando e/o riducendo i rischi connessi al mancato o ritardato pagamento. Solitamente chi vende cercherà di proporre clausole che lo rassicurino circa l'incasso del proprio credito, mentre chi acquista, si preoccuperà di avere la liquidità per effettuare il relativo pagamento, cercando di posticiparlo rispetto alla consegna della mercé o alla prestazione del servizio. L'incontro tra queste esigenze contrapposte determinerà, comunque, la scelta della condizione di pagamento, che sarà influenzata da vari "elementi" che, negli scambi internazionali, assumono una rilevanza maggiore in relazione a quanto di seguito elencato: - il rischio commerciale (insolvenza della controparte); - la situazione politica ed economica del paese della controparte (rischio paese/politico); - la possibilità di attivare una copertura del rischio commerciale e/o politico; - la forza contrattuale, il rapporto e il grado di conoscenza esistente tra il venditore e il compratore; - il sistema bancario e la Prassi bancaria del Paese del compratore; - la possibilità di attivare, in caso di mancato pagamento, azioni di recupero credito; - il settore merceologico ed il mercato di riferimento; - gli usi, le consuetudini, la normativa valutaria del Paese e il regime all'import esistente nei singoli Paesi; - il volume, le eventuali personalizzazioni delle commesse (grandi opere, impianti, ecc.) o la ripetitività delle singole forniture; - la distanza e la modalità di trasporto. Se diversi sono gli elementi da considerare nella scelta del mezzo di pagamento più sicuro, occorre sottolineare l'importanza per l'esportatore di considerare sempre che nelle transazioni commerciali con soggetti residenti in paesi esteri, i rapporti economici assumono una ben diversa portata nei loro contenuti di rischio in quanto caratterizzati dalla "diversità" e dalla "mancanza", spesse volte, di un quadro di riferimento certo ed uniforme. L'incertezza ed il rischio diventano, quindi, elementi che influenzano il comportamento dei rispettivi operatori economici (venditore e compratore), tanto che la loro identificazione e valutazione diventa necessaria per definire la forma di pagamento di una fornitura di beni e/o di servizi. Proprio in considerazione di quanto sopra è importante che l'esportatore segua una strategia contrattuale che gli permetta di ridurre al minimo i rischi di mancato o ritar- (*) Consulente specializzato in pagamenti internazionali.e crediti documentari. Professore a contratto in Economia e Tecniche del Commercio Internazionale presso le Università di Bergamo e Macerata. Studio DI MEO Padova. INTERNAZIONALE n. 6/
3 dato pagamento che potrebbero riservargli danni economici tali da impedire, a volte, la competitivita: o la presenza su certi mercati. Non ci addentreremo, in questo contesto, nell'esame degli strumenti che possono essere adottati dalle imprese esportatrici per superare e/o ridurre il rischio di mancato pagamento, tralasciando volutamente di analizzare i singoli mezzi di pagamento nella loro articolazione, nelle loro caratteristiche tecniche e nella valutazione dei rischi che gli stessi presentano per le parti, limitandoci ad offrire ai lettori alcuni suggerimenti circa la loro formulazione e la terminologia tecnica da utilizzare nella definizione della condizione dfpagamento nelle vendite con l'estero. Prima, comunque, di analizzare la terminologia tecnica con cui formulare la condizione di pagamento, è importante sottolineare come l'esportatore non possa e non debba trascurare di definire in un accordo commerciale con l'estero, i seguenti punti: - il momento in cui verrà effettuato il pagamento della fornitura (quando pagare) cioè, se il pagamento avverrà in via anticipata o posticipata rispetto alla fornitura, oppure in via contestuale; - il modo in cui sarà trasferito l'importo (come pagare); - il luogo di pagamento (dove pagare); - la moneta di pagamento (in che moneta pagare); - le banche che interverranno nell'operazione; - la forma tecnica di pagamento che sarà utilizzata. Fatte queste dovute considerazioni soffermiamoci, ora, sull'esame dei termini tecnici per definire il pagamento del prezzo a seconda che il mezzo di pagamento concordato sia rappresentato da una delle seguenti modalità: - bonifico bancario; - bonifico bancario con il sistema COD; - assegno bancario; - incasso documentario; - incasso semplice; - bonifico bancario anticipato con Advance Payment Guarantee; - bonifico bancario posticipato con Payment - Guarantee o Stand by Letter of credit; - bonifici bancari posticipati in caso di ordini aperti cori Stand by Letter of credit; - credito documentario irrevocabile. All'interno del presente articolo verranno affrontati i termini tecnici per definire il pagamento relativamente alle prime 5 modalità sopra descritte, la trattazione sarà ultimata in uno dei prossimi numeri dove verranno esaminati i termini tecnici per definire il pagamento, qualora-questo rappresenti una delle 4 modalità rimanenti. " Bonifico bancario Nel caso in cui il pagamento a favore dell'impresa esportatrice debba avvenire per bonifico bancario, è opportuno ricordare all'esportatore di non usare espressioni e termini generici quali "rimessa diretta" oppure "rimessa diretta a 30 o 60 o 90 giorni data fattura fine mese", solitamente abbreviate rispettivamente con le sigle "RD" o anche "RD a 30 o 60 o 90 GG DFFM". Tali espressioni, comunemente adottate nel nostro Paese, potrebbero, in ambito internazionale, generare malintesi e/o interpretazioni diverse da quanto si intendeva formulare. Potrebbero, pertanto, non essere considerate necessariamente come sinonimo di "bonifico bancario", provocando ritardi nel pagamento e/o addirittura mancati pagamenti. Nel caso in cui, quindi, il pagamento a favore dell'esportatore debba avvenire a mezzo bonifico bancario, sarà importante specificare: "Pagamento a mezzo bonifico bancario via swift al...", riportando la data in cui il bonifico bancario dovrà essere effettuato, oppure indicando la data a decorrere dalla quale lo stesso sarà effettuato, vale a dire: In italiano: "pagamento a mezzo bonifico bancario via swift, da effettuare a xx giorni/mesi a decorrere dalla data (ad esempio) della fattura o del documento di trasporto/spedizione". In inglese: "Payment by banker's swift transfer or transmission (S.T.) at... or at xx days/months from invoice date or transport document date (International consignment note or Air Way Bill (AWB) or Bill of Lading (B/L), ecc.l" Da non sottovalutare è la ripartizione delle spese e commissioni che venditore e compratore dovranno sopportare per l'esecuzione della transazione da parte delle banche (quella de! compratore e quella del venditore) prevedendo che, salvo accordi diversi da specificare nel contratto, le spese e le commissioni della banca del compratore siano a carico del medesimo, mentre, quelle della banca del venditore saranno a carico di quest'ultimo. 38 FISCAUTA'&COMMERCIO n. 6/2012 INTERNAZIONALE
4 internazionali In inglese: "Charges and commission of buyer's bank (or outside Italy) on account of buyer and charges and commission of seller's bank (or in Italy) on account of seller." Termine tecnico per specificare questo è "Share" E importante, inoltre, non trascurare l'indicazione dell'indirizzo Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) della banca su cui si richiede l'accredito, vale a dire il codice identificativo della propria banca (Bic Code - Bank identification code). Nei rapporti con controparti Uem (Unione Monetaria Europea), inoltre, il numero del conto corrente su cui disporre l'accrecufo- dell'importo deve essere in formato Iban /Tntenational bank account number, cosa questa che permetterà di assimilare le spese, che la banca italiana tratterrà dall'importo ricevuto, alle spese domestiche, con notevole risparmio, quindi, di oneri per l'impresa veuditrice. Sempre che l'importo del.bonifico bancario non superi i euro in base al regolamento CE n. 924/2009 in applicazione della direttiva 2007/64/CE. È possibile, anche se non viene molto usato, concordare che il pagamento avvenga con bonifico bancario a mezzo assegno denominato "swift check". Tale possibilità va formulata come segue: "payment by swift check". Sigle usate come sinonimo di bonifico P.O. = payment order M.T. = mai I transfer S.T. = swift transfer or transmission T.T. = telegraphic/telex trasmission Bonifico bancario con il sistema COD Nel caso in cui un venditore concordi con un proprio cliente che la consegna della mercé sarà effettuata soltanto a ricevimento dell'importo della fornitura da trasmettere a mezzo bonifico bancario via swift, occorre prevedere nel contratto (fattura proforma o conferma d'ordine, ovvero in un qualsiasi atto con il quale venditore e compratore definiscono gli elementi essenziali della loro compravendita), in modo chiaro ed inequivocabile qual è il vincolo alla consegna della mercé. Tale determinazione è, ovviamente, subordinata a quale sia il termine di consegna della mercé che le parti hanno pattuito. Prevedendo che il termine di consegna prescelto sia uno di quelli contenuti negli Incoterms 2010 della Camera di Commercio Internazionale (ICC), questo permetterà di identificare il momento esatto in cui avverrà la consegna della mercé dal venditore al compratore. Poniamo che tale termine sia, ad esempio, un CPT (Carriage paia to...), vale a dire un termine di consegna che, secondo gli Incoterms, pone a carico del venditore le spese del trasporto principale fino ad una certa destinazione convenuta, ma che trasferisce il rischio viaggio della mercé alla partenza, cioè nel momento in cui la mercé viene consegnata al vettore che la prende in carico. Se il vettore è rappresentato dal mezzo di trasporto (ad esempio un camion), che viene inviato dallo stesso, presso lo stabilimento del venditore per il caricamento della mercé, questo sta a significare che (prevedendo un pagamento con il sistema COD, Cash on delivery), il caricamento sul mezzo di trasporto verrà eseguito soltanto con il ricevimento del bonifico bancario per l'importo della fornitura. Proviamo a formulare in lingua italiana ed in lingua inglese, come definire nel contratto tale vincolo alla consegna della mercé. In italiano: "La consegna della mercé è vincolata al ricevimento del bonifico bancario via swift a favore del venditore, con accredito in via definitiva e liberatoria sul conto corrente presso la banca... (indicare la banca su cui far pervenire il bonifico bancario, con le coordinate IBAN e e/c Code, Swift)." In ingese: "Delivery of goods is bound to thè receipt of bank transfer via swift in favour of thè seller, with definitive and releasing accredit of thè amount on seller's account held with bank... (enter thè receiving bank> IBAN number and BIC Code, Swif)." Assegno bancario Nel caso in cui si concordi un pagamento a mezzo assegno bancario, occorre precisare se è sufficiente un assegno di conto corrente bancario emesso direttamente dal cliente sulla banca presso cui intrattiene il rapporto di conto oppure se l'assegno bancario dovrà essere emesso da una banca all'ordine dell'impresa esportatrice. Nel primo caso avremo un paga- FI5CALITA'& COMMERCIO INTERNA/.IONALE n. 6/
5 mento a mezzo assegno bancario che verrà denominato: "payment by check or by cheque". Nel secondo caso avremo un pagamento a mezzo assegno bancario che, in Italia, viene denominato, anche se impropriamente, "assegno circolare", intendendo definire con questo termine un assegno emesso da una banca e, quindi, equiparato ai "contanti". Il termine inglese per definire questo sarà: "payment by International money order" oppure, anche "cashier's check issued by a first bank" 0 anche "by first class bank" o, ancora, "payment by chek/cheque issued by first class bank". In ambedue 1 casi bisognerà sempre precisare, poi, la data entro cui si vuoi ricevere tale assegno a pagamento della fornitura. La formulazione tecnica per definire il pagamento a mezzo assegno di conto corrente potrebbe essere la seguente: In italiano "Pagamento a mezzo assegno di conto corrente bancario da spedire all'indirizzo, entro xx giorni/mesi dalla data del documento di trasporto o dalla data della fattura commerciale, emesso all'ordine di... (indicare il nome del beneficiario)." In inglese: "Payment by check (or cheque), to remit to thè address..., within xx days/months from transport document date or commerciai invoice date issued to thè order of...(enter name of beneficiary)" Nel caso, invece, di assegno emesso da banca la terminologia da adottare potrebbe essere quella che riportiamo di seguito: In italiano: "Pagamento a mezzo assegno bancario emesso da primaria banca da spedire all'indirizzo..., entro xx gioni/mesi dalla data del documento di trasporto o della data della fattura commerciale all'ordine di... (indicare il nome del beneficiario)". In inglese: "Payment by International money order (oppure anche Cashier's check), issued by first bank (o anche by first calss bank) to remit to thè address..., within xx days/months from transport document date or commerciai invoice date, to thè order of... (enter name of beneficiary)" list), i certificati e qualsiasi altro documento che si rendesse necessario ad introdurre la mercé in un Paese specifico, la consegna degli stessi potrà avvenire contro pagamento "a vista" oppure contro firma per acccttazione di un documento finanziario da presentare per il pagamento ad una data di scadenza successiva, oppure contro avallo o contro rilascio di una garanzia bancaria con la quale il garante si impegna a pagare ad una certa data di scadenza predeterminata nel caso in cui il compratore/debitore non dovesse pagare il documento finanziario da lui stesso firmato per accettazione. Proviamo ad esaminare i tre casi. Documenti contro Pagamento a vista In italiano: "Pagamento a mezzo documenti... (indicare i documenti) che saranno trasmessi dalla banca... (indicare la banca del venditore) alla banca... (indicare la banca del compratore), con consegna degli stessi al compratore, soltanto contro pagamento "a vista" dell'importo di..." In inglese: "Documents against Payment - D/P (o, anche, Cash against documents - CAD), to transmit from Remitting bank... to Presenting bank... fordelivery to drawee... only against payment at sight of thè amount of..." Documenti contro accettazione di documento finanziario II documento finanziario può essere una cambiale tratta, un pagherò cambiario, una ricevuta bancaria, un assegno bancario, un impegno a pagare o qualsiasi altro documento analogo a quelli sopra descritti. In italiano: "Documenti contro accettazione di... (indicare il documento finanziario), di importo pari a... con scadenza... (indicare la scadenza) che saranno trasmessi dalla banca... (indicare la banca del venditore) alla banca... (indicare la banca del compratore), con consegna degli stessi soltanto contro firma per accettazione del... (indicare il documento finanziario da firmare per accettazione), con impegno a pagarlo alla data... (indicare la data di scadenza)." Incasso documentario Nel caso in cui si dovesse optare per un pagamento a mezzo incasso documentario, cioè incasso di documenti commerciali come, ad esempio, le fatture, i documenti di trasporto, le liste di imballo (packing In inglese: "Documents against Acceptance D/A of... (bill of exchange, promissory note, receipt, draft,...), for thè amount of... with expiry date '..., to transmit from Remitting bank... to Presenting bank... for deliveryto drawee... only against drawee's acceptance of... to be paid at maturity date..." 40 FI 5CAUTA'& COMMERCIO n. 6/2012 INTERNAZIONALE
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