Operazioni straordinarie tra patrimonio familiare e imprenditoriale
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1 Operazioni straordinarie tra patrimonio familiare e imprenditoriale Andrea Lo Presti Russo De Rosa Associati andrea.lopresti@rdra.it Milano, 3 novembre 2016 Corso istituzionale - Neo Private Banker: una prima formazione tecnico relazionale
2 Indice 1. Evoluzione dei servizi di advisory 2. Il cliente imprenditore 3. Operazioni straordinarie: definizione 4. Cessione di azienda 5. Cessione di partecipazioni 6. Cessione di azienda/partecipazioni: monetizzazione e passaggio generazionale 7. Operazioni straordinarie e passaggio generazionale 8. Conferimento 9. Abuso del diritto 10. Fusione 11. Scissione 12. Altri contesti di utilizzo delle operazioni straordinarie 13. Asset protection 14. Private equity 15. Conclusioni 2
3 1. Evoluzione dei servizi di advisory Crescente sofisticazione e complessità delle esigenze della clientela, desiderosa di perseguire una molteplicità di obiettivi spesso difficilmente conciliabili fra loro: gestione integrata degli asset (aziendali, finanziari e immobiliari) protezione del patrimonio (e possibilmente redditività ) gestione del rischio fiscale, anche in ottica internazionale(post voluntary disclosure) 3
4 1. Evoluzione dei servizi di advisory poter mantenere invariata la tipologia di investimenti effettuabili e se possibile ampliarla, continuando ad esercitare una qualche forma di controllo sulla ricchezza elevati livelli di flessibilità e personalizzazione nella gestione degli asset finanziari e non finanziari consulenza in materia di segregazione del patrimonio consulenza in materia di trasmissione della ricchezza accumulata e passaggio generazionale dell impresa 4
5 1. Evoluzione dei servizi di advisory Il contesto socio-economico italiano si basa su un sistema imprenditoriale di piccole e medie imprese cresciuto e consolidatosi negli ultimi 30/ 40 anni Un ampia percentuale di clienti bancari è rappresentata da imprenditori chiamati a gestire la fase del passaggio generazionale, tanto più delicata in un contesto difficile come quello attuale La crescita delle masse per gli intermediari dipende anche dai liquidity events che si generano a livello imprenditoriale (cessioni di partecipazioni, dividendi, ecc.) 5
6 2. Il cliente imprenditore: peculiarità Le esigenze e gli obiettivi di cui è portatore il cliente privateimprenditore non sono quelli tipici di un rentier, di un dirigente d azienda, di un professionista L imprenditore, più di ogni altra tipologia di cliente, richiede un offerta dedicata, ad ampio spettro, che diversifichi i contenuti e contemperi le istanze di carattere personale, familiare ed aziendale 6
7 2. Il cliente imprenditore: i valori in gioco FAMIGLIA EGUAGLIANZA FRA FIGLI SOLIDARIETA SOSTEGNO RECIPROCO NEPOTISMO TRADIZIONE IMPRESA MERITOCRAZIA EFFICIENZA CONVENIENZA INNOVAZIONE Famiglia, impresa e patrimonio vanno messi a sistema. Le soluzioni offerte devono tenere conto dei profili di reciproca interdipendenza. PATRIMONIO VALORIZZAZIONE PROTEZIONE TRASMISSIONE 7
8 2. Il cliente imprenditore: i possibili conflitti ASPETTATIVE FAMILIARI ESIGENZE AZIENDALI RUOLI IN AZIENDA REMUNERAZIONI PERIODICHE DIVERSIFICAZIONE E ASSET PROTECTION DEL PATRIMONIO ACCUMULATO INIZIATIVE IMPRENDITORIALI IN PROPRIO ESIGENZE PATRIMONIALI e FINANZIARIE (RITENZIONE UTILI, RICAPITALIZZAZIONI, RILASCIO GARANZIE PERSONALI) CAPACITA MANAGERIALI ANCHE ESTERNE GOVERNANCE CHIARA E STABILE 8
9 privilegio l impresa o la famiglia? continuoadecidereiooinizioadelegare? meglioifigliomanageresterniinazienda? dò prevalenza a chi si impegnerà in azienda o è meglio una ripartizione equa del patrimonio? reinvesto nell impresa o diversifico? accetto l offerta del fondo di private equity o continuo da solo? 2. Il cliente imprenditore: quanti dilemmi resistoallacrisiovendoemiritiroavitaprivata? 9
10 2. Il cliente imprenditore: uscire di scena si, ma come? Quale è la soluzione migliore? Vendere a terzi, cedere al management, trasferire ai figli? Quanto vale la mia società? Come reinvestire il ricavato? Come gestire concretamente il processo e condurre la transazione? Quali i consulenti e professionisti necessari? Di chi mi posso veramente fidare? Quanto incassato sarà sufficiente a garantirmi un futuro sereno per me ed i miei familiari e lasciare un eredità? E vero che posso attribuire il controllo della società a mio figlio senza pagare l imposta di successione? Come posso mantenere un ruolo di supervisione e di arbitro fra i miei figli? Posso continuare ad incassare i dividendi? 10
11 2. Il cliente imprenditore: oltre l asset allocation In relazione a tali problematiche l imprenditore è spesso solo o mal consigliato. Oltre a tematiche tipiche, come l asset allocation, le scelte strategiche afferenti il trinomio famiglia impresa patrimonio, in relazione alle quali sono richiesti servizi di advisory, riguardano: la trasmissione del patrimonio ad uno o più familiari la cessione a terzi nel caso in cui l imprenditore o la sua famiglia non desiderino/possano proseguire nell attività 11
12 2. Il cliente imprenditore: oltre l asset allocation favorire la crescita del business aziendale all interno di un contesto globale estremamente competitivo, mediante la presenza su mercati esteri, la ricerca di partner locali, il networking fra imprese, ecc. la strutturazione ed il reperimento di risorse finanziarie per operazioni di buy out volte a promuovere il passaggio generazionale a favore dei familiari dell imprenditore e/o del management dell azienda 12
13 2. Il cliente imprenditore: oltre l asset allocation Necessario migliorare la conoscenza e la capacità di comprendere il mondo aziende e l intelligenza emotiva degli imprenditori i quali: si trovano oggettivamente in una situazione non facile, a causa della molteplicità e dell importanza dei valori in gioco e dei cortocircuiti che facilmente si generano pensano ed agiscono secondo logiche specifiche e peculiari sono abituati a decidere, ma tendono spesso a focalizzarsi sulle cose urgenti e non sulle cose importanti, omettendo di dedicare la necessaria attenzione a problematiche che potrebbero mettere a repentaglio il livello di benessere raggiunto 13
14 2. Il cliente imprenditore: perché spesso non pianifica? imprenditore non ancora pronto a rinunciare alla guida dell attività(perdita di status e di identità) mancanza, o indisponibilità, di discendenti discendenti non ancora pronti a subentrare nella gestione dell impresa e della ricchezza non riuscire a trovare una soluzione che accontenti tutti timore di pentirsi paura che il patrimonio venga dissipato o fuoriesca dall ambito dei discendenti diretti litigiosità preesistente tra gli eredi pregiudizi e scaramanzia senso di onnipotenza mancata percezione del bisogno 14
15 2. Il cliente imprenditore: rimandare non va bene Accantonare il problema non è una soluzione razionale: se si vogliono evitare complesse e spiacevoli diatribe familiari, frutto di pianificazioni dell ultimo minuto quando la ricchezza da trasmettere ricomprende attività imprenditoriali delle quali si vuole evitare la disgregazione 15
16 2. Il cliente imprenditore: i rischi della omessa pianificazione Rischio morte improvvisa imprenditore DERIVA GENERAZIONALE PIÙ EREDI SUCCEDONO NELL IMPRESA, SENZA CHE SIANO STATE DISCIPLINATE LE REGOLE DI CONVIVENZA DISSAPORI, RIVALITÀ, DIVERSITA DI VEDUTE TRA I SOCI/FAMILIARI SI RIPERCUOTONO NEGATIVAMENTE SULLA GESTIONE E SUL VALORE DELL IMPRESA, ACUENDO I CONTRASTI(CIRCOLO VIZIOSO) RISCHIO PERDITA DI OPPORTUNITA FISCALI LA PIANIFICAZIONE IN VITA GENERA INVECE INDUBBI VANTAGGI => CIRCOLO VIRTUOSO 16
17 2. Il cliente imprenditore: la gestione della complessità Il problema della protezione e trasmissione della ricchezza, specie quando riguarda patrimoni imprenditoriali: nonèunprocessosemplice,nérapido richiede di essere affrontato con un metodo consolidato e con strumentazioni idonee 17
18 2. Il cliente imprenditore: la trasmissione organizzata del passaggio generazionale Importanza di una preliminare fase di acquisizione delle informazioni rilevanti, in relazione alla quale sono utili specifici strumenti Identificazione di aspettative/motivazioni/obiettivi dei soggetti coinvolti Individuazione degli strumenti giuridici e delle soluzioni più idonee per realizzarli, La variabile fiscale va ottimizzata, ma non deve essere il driver principale (v. tematica dell elusione/abuso del diritto) 18
19 2. Il cliente imprenditore: l evoluzione dei servizi imprenditore Il Cliente target con necessità di salvaguardare il proprio patrimonio aziendale e gestire un passaggio generazionale La gamma di servizi Servizi all impresa Passaggio generazionale Asset protection Operazioni straordinarie 19
20 2. Il cliente imprenditore: l evoluzione dei servizi Servizi all impresa Passaggio generazionale Asset protection > Servizi alle imprese in start up > Check up aziendali finalizzati ad accrescere il patrim. Informativo dell imprenditore > Business Advisory > Gestione attiva della tesoreria aziendale > Copertura rischi ai quali è soggetta l impresa > Servizi per l internazionalizzazione > Assistenza nel reperimento fonti di finanziamento a titolo di capitale > Assistenza nel reperimento fonti di finanziamento a titolo di debito > Assistenza nelle fasi di crescita esterna > Assistenza nelle fasi di dismissione dell impresa di famiglia > Assistenza nella acquisizione, gestione e dismissione di beni immobili > Assistenza nelle fasi di crisi aziendale > Check up della situazione dell impresa e della famiglia > Individuazione di soluzioni di tipo tecnico finalizzato a realizzare obiettivi predefiniti > Implementazione e monitoraggio della soluzione > Check up dei rischi sul patrimonio dell impresa e dell imprenditore > Individuazione di soluzioni di tipo tecnico finalizzate per obiettivi predefiniti > Implementazione e monitoraggio della soluzione 20
21 3. Operazioni straordinarie: definizione Le operazioni straordinarie difettano di una nozione legale, contabile o fiscale espressamente codificata. Il Titolo III, Capo III del Testo unico delle imposte sui redditi - Operazioni straordinarie (artt ) - comprende operazioni che possono avere un impatto pressoché nullo sull operatività dell impresa (es. trasformazione omogenea, da Srl a Spa), ma non comprende le operazioni sul capitale o di ristrutturazione del debito, né la compravendita di aziende o di partecipazioni qualificate, che, ponendosi al di fuori dalla ordinaria routine gestionale, rappresentano un importante momento di cesura e discontinuità nella vita dell impresa. Straordinarietà in contrapposizione all ordinarietà di altre operazioni di gestione ordinaria(produzione e commercializzazione di beni/servizi)? 21
22 3. Operazioni straordinarie: definizione ATTI DI GESTIONE STRAORDINARIA Conclusione di un accordo commerciale con una nuova controparte Produzione di un nuovo prodotto Conferimento d azienda Fusione Scissione Cessione di partecipazioni Affitto d azienda Acquisizione di un importante commessa Cessione d azienda Trasformazione Conferimento di partecipazioni Liquidazione OPERAZIONI STRAORDINARIE 22
23 3. Operazioni straordinarie: definizione OPERAZIONI STRAORDINARIE: VISIONE AZIENDALISTICA Affitto d azienda Cessione di partecipazioni Cessione d azienda Conferimento d azienda Conferimento di partecipazioni Liquidazione Fusione Trasformazione Scissione OPERAZIONI SUGLI OGGETTI OPERAZIONI STRAORDINARIE OPERAZIONI SUI SOGGETTI 23
24 3. Operazioni straordinarie: definizione OPERAZIONI STRAORDINARIE: VISIONE GIURIDICA Cessione di partecipazioni Affitto d azienda Cessione d azienda Conferimento d azienda Conferimento di partecipazioni Liquidazione Fusione Scissione Trasformazione CONTRATTI DI SCAMBIO OPERAZIONI STRAORDINARIE MODIFICAZIONE ATTO COSTITUTIVO 24
25 3. Operazioni straordinarie: a cosa servono L espressione «operazioni straordinarie» individua generalmente un insieme eterogeneo di vicende incidenti in misura significativa sulla vita dell impresa, generatrici di una fase di discontinuità aziendale e volte a: - ottimizzare la gestione aziendale(gestione separata dei rami di azienda) - risolvere i dissidi tra i soci - attribuire diversi profili di responsabilità tra i soci - evitare la confusione patrimoniale in vista di nuove acquisizioni relative solo a uno dei rami esercitati 25
26 3. Operazioni straordinarie: a cosa servono (segue ) - evitare la concorrenza dei creditori propri di un ramo di azienda rispetto a quelli che intratterranno rapporti commerciali con la stessa società in relazione ad una diversa attività condotta mediante l esercizio di un altro distinto ramo d azienda - assicurare il controllo di una società al fine della ottimizzazione della gestione - assicurare il subentro nella titolarità delle partecipazioni e nella successiva gestione della società - migliorare il conseguimento dell oggetto sociale - assicurare il ricambio generazionale [Studio Tributario CNN n /T] 26
27 4. Cessione di azienda/ramo: profili civilistici OGGETTO FORMA NON CONCORRENZA complesso di beni (materiali ed immateriali) e rapporti giuridici (contratti, crediti/debiti) organizzati dall imprenditore per l esercizio dell impresa atto pubblico/scrittura privata autenticata(ai fini del RR.II.) il cedente deve astenersi dallo svolgimento di attività in concorrenza per un periodo di 5 anni dal trasferimento CONTRATTI CREDITI/DEBITI DIPENDENTI successione automatica del cessionario nei contratti stipulati per l esercizio dell azienda, salvo diverso accordo tra le parti automatica cessione dei crediti; responsabilità del cedente per i debiti anteriori, responsabilità solidale del cessionario per i debiti risultanti in contabilità e per i debiti fiscali degli ultimi 3 esercizi automatico trasferimento dei rapporti contrattuali di lavoro; obbligo di attivare la procedura di consultazione sindacale nelle aziende con più di 15 dipendenti 27
28 4. Cessione di azienda/ramo: profili fiscali (imposte dirette) Cedente Durata del possesso Unica azienda Regime di tassazione applicabile Imprenditore individuale Maggiore di 5 anni Sì Tassazione ordinaria Tassazione separata Imprenditore individuale Maggiore di 5 anni No Tassazione separata Tassazione ordinaria Tassazione rateale Imprenditore individuale Maggiore o uguale a tre anni Sì Tassazione ordinaria Imprenditore individuale Maggiore o uguale a tre anni No Tassazione ordinaria Tassazione rateale Imprenditore individuale Società commerciale Società commerciale Inferiore a tre anni No Tassazione ordinaria Maggiore o uguale a tre anni Irrilevante Tassazione ordinaria Tassazione rateale Minore di tre anni Irrilevante Tassazione ordinaria 28
29 4. Cessione di azienda/ramo: profili fiscali (imposte indirette) Irap: Plusvalenze e minusvalenze non concorrono alla base imponibile IVA:Lacessioneèesclusadalcampodiapplicazione(art.2, co.3, lett. b), DPR 633/1972) Registro: Aliquote diverse, applicate su attività meno passività, imputate proporzionalmente (3% per la componente mobiliare e avviamento; 9% per la componente immobiliare) Ipotecaria e Catastale: nella misura fissa di 50 euro ciascuna 29
30 5. Cessione di partecipazioni: profili civilistici OGGETTO partecipazione societaria e non beni aziendali DISCIPLINA norme in materia di compravendita di titoli di credito (non si applicano le norme in materia di cessione di azienda) FORMA forma libera ma (i) girata azionaria mediante autentica notarile, (ii) cessione di quote di s.r.l. mediante scrittura privata autenticata ai fini dell iscrizione a registro imprese PRASSI NEGOZIALE dichiarazioni e garanzie (representations and warranties) e correlati obblighi di indennizzo 30
31 5. Cessione di partecipazioni: profili fiscali (imposte dirette) Cedente Persona fisica non imprenditore % della partecipazione Qualificata Requisiti PEX Regime di tassazione applicabile Non applicabile Tassazione ordinaria sul 49,72% della plusvalenza realizzata Persona fisica non imprenditore Imprenditore individuale Non qualificata Non applicabile Imposta sostitutiva del 26% sull intera plusvalenza realizzata irrilevante No PEX Tassazione ordinaria come ricavo/plusvalenza (rateale se posseduta da almeno 3 anni) Imprenditore individuale irrilevante Si PEX Tassazione ordinaria sul 49,72% della plusvalenza realizzata Società commerciale irrilevante No PEX Tassazione ordinaria come ricavo/plusvalenza (rateale se posseduta da almeno 3 anni) Società commerciale irrilevante Si PEX Tassazione ordinaria sul 5% della plusvalenza realizzata 31
32 5. Cessione di partecipazioni: profili fiscali (imposte indirette) Irap: Plusvalenze e minusvalenze non concorrono alla base imponibile IVA: La cessione è esente da IVA (art. 10, comma 1, n.4 DPR 633/72). L emissione della fattura non è comunque obbligatoria se non sia richiesta dal cessionario Registro: applicazione dell imposta di registro in misura fissa pariaeuro200,00 Tobin Tax ove applicabile Imposta di bollo: esenzione dall imposta di bollo (Tariffa allegata al Dpr 642/1972) 32
33 6.Cessione di azienda/partecipazioni in ottica monetizzazione Le cessioni di azienda o di partecipazioni costituiscono uno strumento per procedere alla monetizzazione del valore dell impresa. A titolo esemplificativo: cessione totalitaria delle partecipazioni sociali quale modalità di integrale trasferimento dell attività di impresa liquidazione di un socio non gradito mediante acquisto della sua quota di partecipazione monetizzazione(di tutto o parte) del patrimonio familiare e relativa ripartizione/compensazione degli eredi legittimari cessione di una partecipazione di minoranza al fine del reperimento dei mezzi finanziari funzionali all effettuazione di nuovi investimenti e alla pianificazione successoria 33
34 7. Operazioni straordinarie e passaggio generazionale Molte delle operazioni di finanza straordinaria si prestano ad essere utilizzate quali validi strumenti, anche combinati, per la realizzazione di un passaggio generazionale pianificato(ma non solo) CREAZIONE DI HOLDING DI FAMIGLIA SEGREGAZIONE E PROTEZIONE Conferimenti d azienda Conferimenti di partecipazioni Scissioni Conferimenti d azienda 34
35 8. Conferimento: profili civilistici in fase di costituzione in fase di aumento di capitale In entrambe le fasi sono conferibili beni e crediti diversi dal denaro (anche le prestazioni d opera e servizi, nelle s.r.l.); la normativa prevede - a tutela dei soggetti interessati (società coinvolte, soci, terzi investitori, creditori sociali) - la predisposizione di una relazione da parte di un terzo imparziale rispetto alle parti coinvolte nel conferimento*; tale relazione deve attestare la congruità del valore attribuito ai beni conferiti rispetto alla percentuale di capitale sociale assegnato al conferente *La normativa è parzialmente diversa tra S.p.A. e S.r.l. prevedendo (i) formalismi preliminari e (ii) adempimenti successivi da parte degli amministratori più onerosi nelle S.p.A. 35
36 8. Conferimento: profili fiscali REGIME ORDINARIO Ai fini delle imposte sui redditi i conferimenti in società sono fiscalmente assimilati alla cessione a titolo oneroso => art. 9,comma5Tuir I plusvalori latenti sui beni conferiti si considerano realizzati al valore normale del bene conferito REGIMI SPECIALI Tuttavia, in deroga al regime ordinario, possono dar vita ad operazioni«fiscalmente neutrali»: - conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento (regime di realizzo controllato) => art. 175 Tuir - scambio di partecipazioni (mediante conferimento) => art. 177, comma 2, Tuir - conferimento d azienda (regime di neutralità fiscale vero e proprio) => art. 176 Tuir 36
37 8. Conferimento: esempio pratico 1 Creazione di holding di famiglia per «svuotamento» (conferimento di azienda) Situazione iniziale Conferimento Situazione finale A B C D Ramo A ALFA Ramo B Ramo C A B C D 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% CONFERIMENTO ALFA HOLDING ALFA 100% 100% 100% Ramo A Ramo B BETA GAMMA DELTA BETA GAMMA DELTA Ramo C Ramo A Ramo B Ramo C Ramo A Ramo B Ramo C 37
38 8. Conferimento: esempio pratico 2 Conferimento di azienda e cessione delle partecipazioni nella Newco conferitaria Situazione iniziale Conferimento Cessione partecipazioni e situazione finale ALFA Azienda operativa BETA (società interessata all acquisto dell azienda di ALFA) ALFA conferimento dell Azienda operativa NEWCO Azienda operativa ALFA cessione delle partecipazioni in Newco BETA Holding Pura NEWCO Azienda operativa 100% NEWCO 38
39 Conferimento di ramo di azienda e cessione delle partecipazioni in Newco conferitaria Situazione iniziale Conferimento Cessione partecipazioni e situazione finale Ramo A ALFA BETA (società interessata all acquisto del Ramo B) NEWCO Ramo B 8. Conferimento: esempio pratico 3 ALFA Ramo A conferimento del Ramo B NEWCO Ramo B ALFA Ramo A cessione delle partecipazioni in Newco BETA Holding Mista NEWCO Ramo B 100% 39
40 8.Conferimento di azienda e cessione partecipazione: profili fiscali del conferimento (imposte indirette) Irap: Plusvalenze e minusvalenze non concorrono alla base imponibile IVA: Il conferimento di azienda è escluso dal campo di applicazione (Art.2, co.3,lett.b), DPR633/1972) Registro: Imposta applicabile in misura fissa di euro 200,00 Ipotecaria: Imposta applicabile in misura fissa di euro 200,00 in presenza di immobili Catastale: Imposta applicabile in misura fissa di euro 200,00 in presenza di immobili 40
41 8.Conferimento di azienda e cessione partecipazione: Share deal vs Asset deal OBIETTIVO DEL VENDITORE cedere il bene secondario (la partecipazione) per tassare parzialmente la plusvalenza, usufruendo della pex o della rivalutazione della partecipazione OBIETTIVO DELL ACQUIRENTE acquistare il bene primario(l azienda) per poter dare rilevanza fiscale ai valori acquisiti (es. quote di ammortamento) Venditore Cessione della partecipazione Acquirente Venditore cessione dell azienda Acquirente conferimento dell azienda NewCo 41
42 8. Conferimento di azienda e cessione partecipazione: Share deal vs Asset deal CONFERIMENTO D AZIENDA VANTAGGI FISCALI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE Il conferente-cedente Anziché realizzare una plusvalenza da cessione di azienda imponibile al 100% realizza una plusvalenza da cessione di partecipazione (se con requisiti PEX) imponibile solo per il 5% ed esente per il restante 95% L acquirente Pur avendo acquisito una partecipazione può ottenere il riconoscimento fiscale del maggior valore pagato rispetto al valore fiscale della sottostante aziendapagando le imposte sostitutive : - sui maggiori valori contabili iscritti dalla conferitaria sull azienda oppure - sul disavanzo da annullamento nel caso di successiva fusione 42
43 8. Conferimento di azienda e cessione partecipazione: Share deal vs Asset deal CONFERIMENTO D AZIENDA IMPOSTE SUL REDDITO ED ELUSIONE Lo schema operativo conferimento dell azienda ex art. 176 comma 2-ter del Tuir e successiva cessione della partecipazione ricevuta,implementato al fine di usufruire della PEX al 95% di cui all art. 87 o di quella al 49, 72% di cui agli artt. 58 e 67 co. 1 lett. c),è espressamente escluso (comma 3 dell art. 176) dall ambito di applicazione dell art. 37-bis del DPR 600/73 (ora art. 10-bis L. 212/2000) ivi compreso il caso in cui la conferitaria opti per il regime di imposizione sostitutiva finalizzato al riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili iscritti 43
44 8. Conferimento di azienda e cessione partecipazione: Share deal vs Asset deal CONFERIMENTO D AZIENDA VANTAGGI FISCALI AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE Lo schema operativo conferimento dell azienda e successiva cessione della partecipazione genera un risparmio fiscale anche ai fini delle imposte d atto. Infatti, la cessione d azienda è soggetta alle imposte d atto in misura proporzionale mentre il conferimento d azienda e la cessione della partecipazione sonosoggetti alle imposte d atto in misura fissa 44
45 8. Conferimento di azienda e cessione partecipazione: Share deal vs Asset deal CONFERIMENTO D AZIENDA IMPOSTE D ATTO ED ELUSIONE La trasformazione delle imposte d atto da proporzionali a fisse per effetto della cessione d azienda sotto forma di partecipazione nella società in cui è stata previamente conferita è a forte rischio di contestazione fiscale 45
46 8. Conferimento di azienda e cessione partecipazione: Share deal vs Asset deal Operazione non elusiva ai fini delle imposte dirette (anche in caso di applicazione della PEX e di affrancamento disallineamenti) => art. 176, comma3deltuir Rischio elusione ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali: riqualificazione come cessione ed applicazione delle aliquote proporzionali sulla base dell art. 20 del DPR n. 131/1986 Impatto ai fini delle imposte indirette del nuovo art. 10 bis della L. 212/2000(elusione/abuso del diritto) => v. Cass. n. 9582/
47 9.Abuso del diritto Art. 10-bis L. 212/2000 L'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie(comma 12) L abuso del diritto occupa uno spazio intermedio tra EVASIONE ABUSO DEL DIRITTO LEGITTIMO RISPARMIO D IMPOSTA 47
48 9.Abuso del diritto La nuova definizione di elusione/abuso una o più operazioni 1) prive di sostanza economica, che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, 2) realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti Tali operazioni non sono opponibili all amministrazione finanziaria che: 1.disconosce i vantaggi recuperando a tassazione i tributi sulla base delle norme eluse; 2.riconosce quanto già versato per effetto delle operazioni riqualificate come abusive. 48
49 9.Abuso del diritto Operazioni «prive di sostanza economica» Fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Se la condotta è idonea a produrre effetti significativi diversi dal vantaggio fiscale, ma genera anche un risparmio fiscale, l operazione NON costituisce abuso del diritto 49
50 9.Abuso del diritto Quali indici caratterizzano le operazioni «privedisostanzaeconomica»? 1. Non coerenza della qualificazione giuridica delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme 2. Non conformità dell utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato 50
51 9.Abuso del diritto Quando un vantaggio fiscale è indebito? Benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell ordinamento tributario. La ricerca della ratio delle norme fiscali e la dimostrazione della violazione della stessa costituisce il presupposto oggettivo imprescindibile per distinguere il perseguimento del legittimo risparmio di imposta dall elusione (Ris. AdE 93/2016). Tuttavia spesso risulta difficile identificare chiaramente le ratio delle norme fiscali (es. rideterminazione del valore delle partecipazioni); I vantaggi fiscali indebiti devono essere fondamentali rispetto a tutti gli altri fini perseguiti dal contribuente (perseguimento del vantaggio come scopo essenziale della condotta). 51
52 9.Abuso del diritto I tre presupposti costitutivi dell abuso del diritto [Ris. Ade n. 93 del 17 ottobre 2016] 1)REALIZZAZIONE DI UN VANTAGGIO FISCALE INDEBITO 2)L ASSENZA DI «SOSTANZA ECONOMICA» DELL OPERAZIONE O DELLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE 3)L ESSENZIALITA DEL CONSEGUIMENTO DI UN«VANTAGGIO FISCALE» 52
53 9.Abuso del diritto Presunzione assoluta di non abusività Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell attività professionale del contribuente. Valenza di esimente rispetto ad un comportamento elusivo/abusivo e nondiunelementolacuiassenza,dipersé,configuraabusodeldiritto; Rapporti fra sostanza economica e valide ragioni extrafiscali; Non marginalità delle ragioni extrafiscali: sussiste solo se in loro assenza l operazione non sarebbe stata posta in essere 53
54 9.Abuso del diritto [Ris. Ade n. 93 del 17 ottobre 2016] Comportamento Contribuente Vantaggio fiscale indebito? No Comportamento legittimo No Si Violazione norma dell ordinamento tributario? Assenza di sostanza economica? No Si No Si Evasione Essenzialità vantaggio fiscale? Si Sussistenza di valide ragioni extrafiscali non marginali Salvo Elusione 54
55 9.Abuso del diritto Onere delle prova L amministrazione finanziaria deve provare: a) l assenza di sostanza economica b) il carattere indebito del vantaggio fiscale c) l essenzialità del vantaggio fiscale Il contribuente deve provare: a) l esistenza di valide ragioni extrafiscali b) il loro carattere non marginale L abuso del diritto non può essere rilevato d ufficio dal giudice 55
56 9.Abuso del diritto Cos è il legittimo risparmio di imposta? Resta ferma la libertà di scelta del contribuente: - tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e - tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale Rel. Gov. al D. lgs. n. 128/2015: non è abusiva la scelta della fusione (in luogo della liquidazione) per dare luogo alla estinzione di una società; Cass.n.17175/2015,n.405/2015en.25758/2014:Sale&leaseback Non dovrebbe essere richiesta l esistenza/dimostrazione di valide ragioni extrafiscali. 56
57 9.Abuso del diritto Ambito residuale dell abuso del diritto assenza, nel comportamento del contribuente, di tratti riconducibili ai paradigmi, penalmente rilevanti, della simulazione, della falsità o, più in generale, della fraudolenza Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie(applicabilità favor rei) Resta ferma l applicazione delle sanzioni amministrative tributarie (si vedailcomma13). 57
58 A Situazione iniziale B C 9.Abuso del diritto: un esempio Operazione di leverage cash out Rivalutazione delle partecipazioni in Alfa con il pagamento dell imposta sostitutiva dell 8% e cessione delle partecipazioni rivalutate ad una holding posseduta dai medesimi soci Situazione finale A B C 40% 40% 20% 40% 40% 20% A B C ALFA 40% 40% 20% HOLDING Riserve di utili di notevole ammontare CESSIONE HOLDING ALFA 58
59 9.Abuso del diritto: un esempio L operazione è abusiva? 1. Viene realizzato un vantaggio fiscale indebito? SI => la holding ha incassato i dividendi, detassandoli al 95%, ed ha utilizzato le somme per pagare il debito nei confronti dei soci sorto a seguito dell acquisto delle partecipazioni. In questo modo i soci hanno incassato i dividendi con un prelievo (Ires sul 5% ed imposta sostitutiva*) inferiore a quello che si sarebbe avuto in caso di incasso diretto dei dividendi da parte degli stessi (49,72% degli utili percepiti tassati con aliquota ordinaria IRPEF). Tale vantaggio può definirsi indebito in quanto i soci di Alfa e della holding sono esattamente gli stessi. In tal modo verrebbe violata la ratio legis della rivalutazione facoltativa che consisterebbe nel favorire la cessione delle quote a terzi. * Art.1,co L.n.208del28dicembre2015 LeggediStabilità
60 9.Abuso del diritto: un esempio L operazione è abusiva? 2. L operazione è priva di sostanza economica? SI => trattasi di una tipica «operazione circolare» nella quale la situazione iniziale e quella finale risultano sostanzialmente identiche 3. Nell operazione il vantaggio fiscale è essenziale? SI => dall operazione posta in essere dal contribuente deriva un rilevante vantaggio fiscale. L operazione consente, infatti, di evitare la tassazione diretta in capo ai soci con un notevole risparmio d imposta L operazione è abusiva salvo la presenza di valide ragioni extrafiscali non marginali, sussistono? NO => Oltre al vantaggio fiscale non si ravvisano altre motivazioni sottese all operazione quali: una riorganizzazione aziendale, la necessità di modificare la compagine sociale, un passaggio generazionale 60
61 A Situazione iniziale B C 9.Abuso del diritto: un esempio Quando si può escludere l elusività? Rivalutazione delle partecipazioni in Alfa con il pagamento dell imposta sostitutiva dell 8% e cessione delle partecipazioni rivalutate ad una holding posseduta da soci diversi es: PASSAGGIO GENERAZIONALE Situazione finale C 50% 50% D 40% 40% 20% A B C ALFA 40% 40% 20% HOLDING Riserve di utile di notevole ammontare CESSIONE HOLDING ALFA 61
62 10. Fusione È un operazione mediante la quale due o più imprese si uniscono, dando vita ad un unico soggetto giuridico e ad un nuovo sistema economicoaziendale, derivante dall integrazione di tutte le risorse ad esse facenti capo (il fenomeno determina una successione universale del nuovo soggetto giuridico ai soggetti esistenti prima della fusione) Rientra, altresì, nell operazione di fusione, anche quella mediante la quale una o più società vengono incorporate in una società preesistente (Art c.c.«la fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l incorporazione in una società di una o più altre») Regime di neutralità fiscale ai fini delle imposte dirette (per le società ed i soci) ed indirette(tassazione in misura fissa)
63 11. Scissione In funzione del patrimonio trasferito è possibile distinguere tra: Scissione totale, mediante la quale la società che effettua l operazione (scissa) trasferisce tutto il suo patrimonio a più società preesistenti o di nuova costituzione (beneficiarie) (la scissione totale presuppone necessariamente una pluralità di società beneficiarie; viceversa non si avrebbe scissione totale ma fusione per incorporazione, se la società beneficiaria fosse già esistente, o trasformazione della società scissa, se la beneficiaria venisse costituita ex novo) Scissione parziale, mediante la quale solo parte del patrimonio di una società viene assegnato ad altre società, preesistenti o di nuova costituzione In entrambi i casi, contestualmente all attribuzione del patrimonio della scissa alla o alle beneficiarie, vi è l assegnazione di azioni o quote di queste ultime ai soci della prima, che può essere effettuata in proporzione alla loro percentuale di partecipazione al capitale sociale della stessa scissa(c.d. scissione proporzionale), ovvero senza rispettare tale parametro di riferimento(c.d. scissione non proporzionale) Regime di neutralità fiscale ai fini delle imposte dirette (per le società ed i soci) ed indirette(tassazione in misura fissa) 63
64 11. Scissione SCISSIONE QUALE OPERAZIONE IN FUNZIONE DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE separazione del patrimonio destinato all attività imprenditoriale dal PATRIMONIO FAMILIARE NON STRUMENTALE (ad esempio spin-off immobiliare) SUDDIVISIONE DEL PATRIMONIO DELL IMPRESA FAMILIARE IN PIÙ VEICOLI suddivisione in diversi veicoli societari dei vari segmenti del business aziendale, con funzione di ULTERIORE SEGREGAZIONE DEL RISCHIO DI IMPRESA PROGRAMMAZIONE dell inserimento dei successori designati nei diversi veicoli in dipendenza delle diverse aspettative degli stessi 64
65 12. Altri contesti di utilizzo delle operazioni straordinarie Asset protection Apertura del capitale sociale a investitori finanziari (ricorso al private equity) 65
66 13. Asset protection L esigenza di asset protection può, entro i limiti consentiti dall ordinamento, essere perseguita anche per il tramite di operazioni di natura straordinaria CREDITORI SOCIALI PATRIMONIO AZIENDALE SEGREGAZIONE PATRIMONIALE Separazione del patrimonio destinato all attività imprenditoriale dal patrimonio personale/familiare Segregare/dividere i diversi rami in cui si articola l attività della società familiare in diversi veicoli societari 66
67 13. Asset protection ESEMPIO PRATICO: Scorporo del ramo operativo mediante conferimento Situazione iniziale Conferimento Situazione finale Socio A Socio B 50% 50% ALFA Srl Ramo Immob Socio A Socio B 50% 50% CONFERIMENTO ALFA Srl Ramo Immob ALFA Srl Ramo Operat Ramo Operat BETA Srl Ramo Operat Ramo Immob BETA Srl Ramo Operat 100% 67
68 14. Private equity L ingresso nel capitale sociale di un operatore di private equity costituisce un significativo evento di discontinuità aziendale che può essere orientato sia alla crescita dell impresa che alla sua totale monetizzazione nell arco di un periodo temporale medio-lungo OPERATORE DI PRIVATE EQUITY gestore professionale che, utilizzando fondi affidati da terzi (privati, istituzioni finanziarie, fondi pensione ecc), acquisisce partecipazioni in altre imprese IMPRESE TARGET MODALITA DI INVESTIMENTO aziende industriali e di servizi con fatturato minimo dicircaeuro10mln acquisizione di partecipazioni di minoranza qualificata o di maggioranza con l obiettivo di restituire ai propri investitori il capitale incrementato (ad un certo IRR) in un periodo di tempo normalmente compreso tra i 3 e i 7 anni 68
69 14. Private equity POTENZIALI FINALITA Monetizzare tutta o parte dell attività di impresa Garantire la continuità aziendale qualora la famiglia non sia in grado (anche solo momentaneamente) di assicurarla Affiancare finanza e competenze manageriali qualificate ai membri della famiglia Liquidare soci non graditi(familiari e non) Restare comunque soci pur se con una quota di minoranza Mantenere il patrimonio immobiliare e ricavarne una rendita Sviluppare l azienda con investimenti significativi e migliorare la struttura organizzativa aziendale Evitare la cessione ad altro operatore industriale Traghettare la società verso la possibile quotazione in borsa 69
70 14. Private equity ESEMPIO PRATICO: Ingresso di minoranza qualificato mediante aumento di capitale riservato A Situazione iniziale Soci fondatori B 30% 30% C SOCIETÀ TARGET OPERATORE DI PRIVATE EQUITY (interessato all acquisto di Target) A: padre; B: madre; CeD:figli. D 20% 20% Aumento di capitale A B C Creazione Holding di famiglia Conferimento SOCIETÀ TARGET D Situazione finale Holding 70% P.E. SOCIETÀ TARGET 30% I SOCI FONDATORI E P.E. SOTTOSCRIVONO UN PATTO PARASOCIALE L ingresso di P.E. avviene mediante aumento di capitale e/o acquisto di partecipazioni 70
71 15. Conclusioni Aspetti rilevanti nell ambito di un operazione straordinaria: Profili economici e valutazione dell azienda Profili civilistici e societari Aspetti di natura fiscale Modalità di rappresentazione contabile dell operazione NECESSITA DI UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE 71
72 Il presente documento(il Documento ) è proprietà dello Studio Russo De Rosa Associati (RDRA), ed è stato predisposto unicamente come strumento di ausilio per l esposizione al corso istituzionale «Neo private banker: una prima formazione tecnico relazionale» promosso da AIPB. In considerazione dello scopo, sono state talvolta utilizzate delle semplificazioni o approssimazioni. Il Documento non costituisce un parere professionale sulle questioni in esse trattate e nessuna decisione economica o di investimento deve essere presa sulla base delle presenti diapositive, se non con il supporto di uno specifico parere professionale. 72
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