COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

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1 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) TINA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore LUCCHINI GUASTALLA EMANUELE Nella seduta del 07/10/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La parte ricorrente chiede la restituzione pro quota delle commissioni finanziarie, delle commissioni accessorie e dei premi assicurativi non goduti a seguito di estinzione anticipata di due finanziamenti contro cessione di quinto, al netto di quanto già scomputato, oltre agli interessi al tasso legale dal giorno dell estinzione. Più precisamente, la ricorrente ha evidenziato come i contratti di finanziamento siano stati commercializzati da una società finanziaria iscritta presso l'albo di Banca D'Italia (ex art. 106/107 TUB), che, a sua volta, si è servita di mediatori per l'offerta fuori sede. La società è stata cancellata dall'albo delle società finanziarie tenuto presso Banca D'Italia, pertanto il ricorso ABF è stato presentato nei confronti dell intermediario mandante. Con riferimento al primo contratto, la ricorrente ha esposto quanto segue: si tratta del contratto n , concluso del dicembre 2002 ed estinto nel luglio Vi è stato un rinnovo "ante termine" di finanziamento sempre con lo stesso intermediario, in violazione della norma di cui all'art. 39 del D.P.R. 180/1950, il quale recita "E' vietato contrattare una nuova cessione/delegazione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione/delegazione stipulata per quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio della cessione/delegazione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l'estinzione Pag. 2/10

2 anticipata della precedente cessione/delegazione, nel qual caso può esserne contrattata una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione. Anche la Banca D'Italia (comunicato del 10/11/2009) ha espressamente qualificato la violazione del citato art. 39 come una grave irregolarità, valutabile ai fini dell'attivazione, a carico dell'intermediario responsabile, del procedimento di cancellazione dagli elenchi di cui agli art. 106 e 107 TUB (art.111 TUB, previgente formulazione), evidenziando che "tale prassi comporta, tra l'altro, una lievitazione del costo complessivo del finanziamento per il cliente qualora le spese assicurative e le diverse commissioni percepite sia dell'ente erogante, sia della rete distributiva, siano applicate all'ammontare lordo del nuovo finanziamento, senza procedere a uno storno degli oneri non maturati su quello estinto". Nel comunicato si raccomanda pertanto agli intermediari, "ove abbiano proceduto al rinnovo di operazioni di cessione del quinto dello stipendio in violazione dell'art. 39 D.P.R. 82/50, di adoperarsi al fine di tutelare adeguatamente la propria reputazione ed affidabilità, affinché i clienti, siano ristorati anche delle commissioni percepite dalla rete distributiva e delle quote non maturate dei premi assicurativi". Tale contratto è oggetto della domanda anche se fuori competenza temporale del Collegio, in quanto le disposizioni sull'abf emanate dalla Banca d'italia con provvedimento del 18 giugno 2009 ed aggiornate con provvedimento del13 novembre 2011 (in attuazione della delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008) prevedono che I'ABF può decidere sulle controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari, purché le operazioni o i comportamenti contestati siano successivi al 1 gennaio Per i contratti stipulati prima di tale data - ove hanno continuato a produrre effetti tra le parti anche successivamente - i Collegi hanno affermato, con orientamento consolidato, che è necessario distinguere i casi in cui le contestazioni mosse dalla ricorrente all'intermediario attengono alla fase di costituzione del rapporto contrattuale - e che pertanto sono fuori dalla competenza dell'abf - da quelli che attengono alla sua esecuzione (ex multis Collegio di Milano, dec. n. 1547/2011; più di recente, Collegio di Roma, dee. n. 2928/2012). Nella vicenda in questione emerge con chiarezza che la collocazione delle vicende relative al primo contratto di finanziamento verso cessione del quinto dello stipendio in un periodo anteriore al 1 gennaio 2009 non preclude la cognizione dell'abf. L'evidente collegamento tra di essi, di talché le condizioni dell'ultimo contratto (concluso nel 2010) risentirebbero del conteggio di estinzione del primo, consentirebbe di conoscere la complessiva questione dedotta nel presente ricorso. Con riferimento al secondo contratto, la ricorrente ha sottolineato quanto segue: si tratta del contratto n , concluso nel giugno 2005 ed estinto nel novembre Per la quota delle commissioni e del premio assicurativo non maturata nel tempo, la ricorrente ha affermato che si debbano reputare contrarie a norma imperativa le condizioni contrattuali che stabiliscono la non ripetitività tout court dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata (cfr., ex multis, Collegio di Milano, n. 2055/12; Collegio di Roma, n. 1121/12; Collegio di Napoli, n. 1858/12). Ha richiamato l'art. 125, 2 comma, D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, (Disposizioni varie a tutela dei consumatori), ove prevede che "/e facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR'. E l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal D.lgs. n. 141/2010, ove dispone che "il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto". Nello stesso senso, ha fatto riferimento alla Comunicazione del Governatore della Banca d'italia del 10 novembre 2009, con cui si dispone che in caso di Pag. 3/10

3 estinzione anticipata del mutuo "l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata". Con riferimento ad entrambi i contratti, la parte ricorrente ha affermato poi che le commissioni bancarie e di intermediazione, secondo la descrizione riportata dall intermediario, includono eterogenee causali di spesa; in particolare, gli oneri anticipati a titolo di commissioni bancarie e le commissioni di intermediazione. Nel caso di specie, si è affermato che il contratto di finanziamento omette una chiara e analitica distinzione tra costi up-front e costi recurring, sicché deve presumersi che tale somma sia imputabile all'intero arco di ammortamento del prestito. Pertanto, viene fatto riferimento a decisioni dei Collegi ABF, i quali hanno sancito che, nelle ipotesi di opacità e scarsa trasparenza delle disposizioni contrattuali circa la natura delle singole voci di costo e/o dei criteri di calcolo in conformità delle disposizioni sopra richiamate, debbano essere restituite al cliente gli oneri anticipati in misura proporzionale alle quote riferibili al periodo non goduto (Collegio di Napoli, dec. n. 1034/13; Collegio di Milano, dec. n. 776/2012). Il reclamo è del 25/10/2013; non consta allegazione da parte della ricorrente del riscontro dell intermediario. La ricorrente ha chiesto il rimborso di commissioni finanziarie, commissioni di intermediazione e premi assicurativi non goduti per anticipata estinzione dei contratti, pari, al netto di quanto già decurtato nel conteggio estintivo, ad ,17 oltre a interessi al tasso legale dal giorno dell estinzione. Il totale è così ripartito: Primo contratto, estinto nel 2005: - euro 986,19 per commissioni bancarie; - euro 4.528,03 per commissioni intermediario; - euro 836,99 oneri assicurativi. Secondo contratto, estinto nel 2010: - euro 1.100,55 per commissioni finanziarie; - euro 3.299,18 per commissioni intermediario; - euro 861,42 oneri assicurativi. Si specifica che la somma richiesta è, come afferma la stessa ricorrente, al netto di 378,79 già decurtati dal conteggio estintivo. Si è chiesta, infine, la distrazione delle spese del procuratore. Nelle proprie controdeduzioni, presentate tramite Conciliatore Bancario il 03/04/2014, l intermediario ha eccepito in rito l'incompetenza per territorio del Collegio di Milano, in luogo di quello di Napoli. La parte ricorrente, nel conferimento di incarico di consulenza alla ***s.r.l., allegato al ricorso, a pag. l, ha dichiarato: "conferisco alla Vostra società il mandato di rappresentarmi ed assistermi in tutte le fasi della vertenza stragiudiziale, affinché si pervenga alla ripetizione/restituzione di quanto eventualmente in mio diritto, eleggendo domicilio presso di Voi in Benevento (CAP 82100) alla via C***". Pertanto, secondo la parte resistente, posto che l'art. 1 della Sezione III delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" emanate da Banca d'italia per regolare I'ABF, stabilisce espressamente che, ai fini delle competenza territoriale, "si considera il domicilio del cliente dichiarato nel ricorso", andrebbe dichiarata l'incompetenza territoriale di codesto collegio in favore di quello di Napoli. Ha inoltre sottolineato l intermediario che il tema è stato già sottoposto da codesto Arbitro all'attenzione del Collegio di coordinamento con nota Prot. N /14 del 20/03/2014 nell'ambito della quale si legge che il ricorso in oggetto è stato esaminato dal Collegio Pag. 4/10

4 ABF di Milano, il quale, rilevato il carattere fittizio del domicilio indicato nel modulo di ricorso, ha deliberato di rimettere la decisione del ricorso medesimo al Collegio di Coordinamento'. Pertanto, la banca ha chiesto che il presente procedimento venga sospeso in attesa del pronunciamento del Collegio di Coordinamento nella vicenda analoga a quella in parola. L intermediario ha altresì eccepito che il contratto n è stato estinto anticipatamente in data 31/08/2005, per cui esulerebbe dalla competenza temporale dell'arbitro Bancario. Trattasi di circostanza non controversa, essendo stato dichiarato dalla stessa ricorrente in sede di ricorso che "occorre evidenziare che abbiamo inserito anche la prima operazione, anche se fuori competenza temporale del Collegio. Secondo l intermediario, neanche la giustificazione addotta dalla ricorrente che ritiene sussistente la competenza in virtù dell'asserito collegamento tra i contratti può ritenersi condivisibile, trattandosi di due operazioni distinte. Diversamente opinando, la competenza temporale si estenderebbe in maniera smisurata anche a rapporti di molti decenni fa, con ciò violando i principi e le disposizioni che regolano il presente procedimento. La banca ha insistito, dunque, affinché in merito a tale contratto l'arbitro adito si dichiari incompetente. La parte resistente ha eccepito anche il suo difetto di legittimazione passiva. Sul punto ha rinviato al rapporto instaurato con la società *** spa con sede in c.so *** Roma, la quale, come intermediario iscritto all'albo di cui agli artt. 106 D. Lgs. 385/93, oltre a stipulare i finanziamenti, incassava un'autonoma e specifica commissione finanziaria e si obbligava con tutto il suo patrimonio alla corretta applicazione delle leggi, tempo per tempo vigenti in materia. Tale obbligo patrimoniale sarebbe confermato dal successivo art. 13 secondo cui "Tutte le spese relative alle prestazioni di cui agli art. 11) e 12) vanno a carico della Vostra società e Vi verranno ricompensate dal cedente mediante la commissione di cui ai successivi art. 18)." Inoltre, la disciplina convenzionale estendeva la legittimazione passiva della mandataria in ambito processuale. La disciplina convenzionale, pertanto, confermerebbe che gli obblighi previsti dalle disposizioni di settore sono posti a carico della *** spa a cui è conferita un'apposita legittimazione processuale. Nel merito, l intermediario ha confermato l avvenuta estinzione dei finanziamenti in oggetto, avvenuta rispettivamente in data 31/08/2005 (fin. n. 41/187XXX) e in data 29/12/2010 (fin. n. 41/135XXX); ha sostenuto di aver già provveduto ad ottemperare alle disposizioni di settore. Ha poi precisato che, dalla lettura di ciascun contratto, non si rilevava alcuna opacità informativa del contenuto negoziale e ciò tanto con riferimento alla commissione percepita dalla società mandataria (peraltro comprensiva della provvigione all'agente/mediatore, la quale è stata corrisposta " 1) per l'attività istruttoria del prestito; 2) per la definizione dei relativi rapporti contabili; 3) per delegarlo alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma che verrà erogata"), quanto con riferimento alla commissione finanziaria corrisposta "a copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito (es. esame documenti, oneri acquisizione provvista e convenzione tasso, elaborazione dati ex L.197/1 ecc.)". L intermediario ha confermato di aver previsto, per il solo contratto estinto nel 2010, un rimborso delle commissioni percepite al netto delle attività up-front. Diversamente, per il contratto estinto nel 2005, ha precisato che non è stato previsto alcun rimborso, risultando lo stesso estinto nel 2005, in data antecedente a quella di emanazione della circolare di Banca d'italia del 10/11/2009, che aveva il fine di "ricostruire le quote commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo e ristorare, quantomeno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione anticipata delle cessioni, anche in occasione di rinnovi delle operazioni"; con riguardo, invece, alle quote non maturate dei premi assicurativi, corrisposti in fase di erogazione del finanziamenti in Pag. 5/10

5 parola, afferma che i premi assicurativi siano stati incassati dalla compagnia di assicurazione e debbano essere a questa richiesti. L intermediario resistente ha chiesto: in via preliminare: - dichiarare l'incompetenza del Collegio di Milano in favore di quello di Napoli ovvero sospendere il presente procedimento in attesa del pronunciamento del Collegio di Coordinamento giusta nota Prot. N /14 del 20/03/2014; - dichiarare l'incompetenza temporale dell'arbitro Bancario Finanziario in relazione al contratto estinto anticipatamente in data 31/08/2005; - dichiarare il difetto di legittimazione passiva nella corresponsione delle somme di spettanza del precedente intermediario ed in ogni caso accertarne la loro natura upfront; - dichiarare il difetto di legittimazione passiva della resistente per il rimborso del premio assicurativo della compagnia di assicurazioni; nel merito: - ritenere non dovute somme a titolo di rimborso premio assicurativo anche alla luce del disposto dell'art. 15 quinquies della legge 221/2012, norma di conversione del D.L. n. 179/2012 e degli artt. 27 e 38 del D.P.R. 180/50; - respingere il ricorso perché la parte resistente ha già adempiuto alla propria obbligazione di restituzione rimborsando l'importo di 378,19, mediante detrazione dal conteggio di estinzione anticipata; in subordine: - ove si accertasse il diritto al rimborso in favore del cliente per le commissioni mandataria e la compagnia assicurativa, si chiede che venga dichiarato diritto di rivalsa dell intermediario resistente sia verso l intermediario mandatario che verso la compagnia di assicurazioni. DIRITTO Vanno anzitutto esaminate le numerose eccezioni in rito sollevate dall intermediario resistente. Quanto all asserita incompetenza territoriale, deve notarsi che l eccezione non coglie nel segno, dal momento che, nel modulo di ricorso (pag. 1/4) - istanza datata febbraio la ricorrente ha indicato il proprio domicilio in un comune della provincia di Cuneo. Inoltre, nella documentazione prodotta risultano indicazioni di residenza in provincia di Cuneo, rientrante nella competenza del Collegio di Milano. E solo nella delega che viene eletto domicilio presso il procuratore ad litem. E parimenti infondata l eccezione di incompetenza temporale con riferimento al primo contratto stipulato dalla ricorrente; nel caso all origine del presente procedimento, infatti, pur dovendosi prendere atto che il primo finanziamento quanto a stipulazione ed estinzione cade in un periodo antecedente il 1/1/2009, non può sottacersi il chiaro collegamento negoziale tra questo ed il secondo finanziamento, sicché deve concludersi per la piena competenza temporale di questo collegio con riferimento ad entrambi. Infatti, come già si è avuto modo di sottolineare in casi analoghi (cfr., ad esempio, la decisione n. 5061/14) la collocazione delle vicende relative a distinti contratti di finanziamento non preclude la cognizione dell ABF quando sia palese il collegamento tra i contratti stessi, ovvero quando l estinzione del primo contratto sia stata finanziata con il secondo contratto (ed eventualmente l estinzione del secondo sia stata finanziata con la sottoscrizione di un terzo contratto); in casi siffatti è di cristallina evidenza che le condizioni del finanziamento Pag. 6/10

6 successivo (o dei finanziamenti successivi, se ve n è più d uno) risente dei conteggi estintivi del contratto che lo precede, con la conseguenza che l ABF può conoscere della complessiva questione con riferimento a tutti i contratti di finanziamento che abbiano formato oggetto del ricorso. Analogamente, del tutto priva di pregio si presenta anche l eccezione sul difetto di legittimazione passiva nella corresponsione delle somme di spettanza del precedente intermediario. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di affermare (cfr. la Decisione 2787/11) alla luce di quanto sancito dall art c.c., la legittimazione passiva dell intermediario finanziatore per le azioni dipendenti dal contratto oggetto della controversia emerge in modo assolutamente nitido e incontrovertibile dalla documentazione agli atti, che attestano che l intermediario collocatore ha agito in nome e per conto dell intermediario finanziatore, ovvero della parte resistente citata in ricorso. Parimenti infondata è l eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa. A questo proposito è sufficiente richiamare quanto già sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale La legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso; quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull accertamento di una situazione di fatto favorevole all accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito (ex multis, Cass., 26 settembre 2006, n ). Esaminate le eccezioni in rito e prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. Il ricorso verte sulla richiesta di rimborso di commissioni finanziarie, commissioni di intermediazione e oneri assicurativi non goduti a fronte della estinzione anticipata di due finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio stipulati uno nel dicembre 2002, l altro nel giugno È pacifico tra le parti che i contratti siano stati estinti, rispettivamente, a luglio 2005 (dopo il pagamento di 31 rate su 120) e a novembre 2010 (dopo il pagamento di 40 rate su 120). I costi del credito sono così indicati nel secondo contratto n , concluso nel giugno 2005 ed estinto nel novembre 2010: Pag. 7/10

7 Quanto ai conteggi estintivi, è stato prodotto in atti solo quello del primo contratto concluso del dicembre 2002 ed estinto nel luglio Con riferimento al secondo contratto, concluso nel giugno 2005 ed estinto nel novembre 2010, nessuna delle parti ha allegato il conteggio estintivo, ma l intermediario non contesta non solo l avvenuta estinzione, ma anche il mancato riconoscimento degli oneri non fruiti se non per l importo di 378,19. Si riportano di seguito i calcoli in applicazione del criterio ratione temporis, così come elaborato dal Collegio ABF di Milano a partire dalle decisioni n. 874 e 875 del per la quantificazione della quota di commissioni e premi assicurativi non maturata al momento dell estinzione anticipata del finanziamento in ricorso (l importo corrisposto all atto della stipula viene moltiplicato per il rapporto tra la durata residua e quella complessiva del rapporto stesso): - primo contratto n , concluso del dicembre 2002 ed estinto nel luglio 2005: DURATA RESIDUA/TOTALE: 74,17% RATE TOTALI: 120 RATE SCADUTE: 31 RATE RESIDUE: 89 Importo Corrispo sto Durata Residua / Durata Totale Retrocessione dovuta in misura proporzionale sulla base delle quote residue Impo rto rimb orsat o Differenza rimasta a carico della ricorrente Commissioni Bancarie ,17% / Commissioni di Intermediazione ,17% / Premi Assicurativi ,17% / TOTALE Pag. 8/10

8 / I calcoli coincidono con quelli della ricorrente (salvo arrotondamento dei decimali). secondo contratto n , concluso nel giugno 2005 ed estinto nel novembre 2010: DURATA RESIDUA/TOT ALE: 66.6% RATE TOTALI: 120 RATE SCADUTE: 40 RATE RESIDUE: 80 Importo Corrisposto Durata Residua / Durata Totale Retrocessione dovuta in misura proporzionale sulla base delle quote residue Importo rimbors ato Commissioni Bancarie % / Commissioni di Intermediazio ne % / Premi Assicurativi % / Differenza rimasta a carico della ricorrente TOTALE I calcoli coincidono con quelli della ricorrente (salvo arrotondamento). La ricorrente ha chiesto quindi un totale di ,17, oltre a interessi al tasso legale dalla data dell estinzione. Tale importo coincide (salvo arrotondamento) con il globale degli importi riportati nelle tabelle, ricavato sommando tutte le voci di costo del finanziamento: commissioni bancarie, commissioni di intermediazione agente mandatario e premio assicurativo. Ciò chiarito deve ora essere affrontata la questione relativa alla domanda avente ad oggetto il rimborso dei premi assicurativi, la quale ben lungi dal rappresentare materia estranea all ambito di competenza dell ABF merita di essere accolta per le ragioni che questo Collegio ha già avuto modo di illustrare in numerose altre occasioni e che è stata avallata dal Collegio di Coordinamento in occasione della riunione dell 8 settembre 2014 anche nell ipotesi in cui la compagnia assicurativa abbia già parzialmente rimborsato alla parte ricorrente quanto dovuto a seguito dell estinzione anticipata, precipuamente in virtù del fatto che ci si trova di fronte ad una prestazione connessa al rapporto di finanziamento stipulato con l intermediario. A questo punto deve ricordarsi che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi dell ABF, va riconosciuta la rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, secondo i seguenti criteri: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni finanziarie e/o bancarie (comunque denominate), nonché le altre commissioni, come le commissioni d intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara e trasparente ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l intero importo di ciascuna delle suddette voci deve Pag. 9/10

9 essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo. Quanto alle commissioni di intermediazione, il Collegio ritiene che l ammontare sproporzionato per esse complessivamente indicato, coniugato con la circostanza che almeno alcune delle attività ivi menzionate (ad esempio, per la definizione dei relativi rapporti contabili ) difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l integrale natura up-front, contrasti con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore su cui la Banca d Italia ha richiamato l attenzione con le Comunicazioni del 10 novembre 2009 e del 7 luglio Sulla scorta delle osservazioni appena illustrate si deve concludere che le doglianze della ricorrente meritano di essere parzialmente accolte. Infatti, in applicazione del richiamato criterio di calcolo proporzionale ratione temporis, l importo rimborsabile alla ricorrente, al netto dei rimborsi già ricevuti, ammonta a complessivi ,17. In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo; non, invece, la domanda di distrazione, che non può essere presa in considerazione da questo Collegio, essendo totalmente estranea al procedimento avanti all ABF. Infine, deve sottolinearsi che la domanda di accertamento del diritto di rivalsa formulata dall intermediario resistente non può essere presa in considerazione da questo Collegio, in quanto non rientra fra quelle proponibili davanti all ABF. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di ,17, oltre a interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 10/10

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