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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Andrea Gemma Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Raffaele Lener Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario [Estensore] Prof. Avv. Claudio Colombo Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato nella seduta del 26/10/2012, dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica; Fatto 1.1 Con ricorso del 31 maggio 2012, la ricorrente, premesso di aver stipulato, nell aprile 2010, un contratto di fideiussione con la banca resistente, a garanzia di un fido da questa concesso alla società (paterna) di cui la medesima istante era socia, si è rivolta all Arbitro Bancario e Finanziario lamentando l avvenuta violazione dei doveri di correttezza e buona fede, da parte dell intermediario. 1.2 Sul piano fattuale, la ricorrente riferisce che, in data 16 maggio 2011, essa aveva ceduto le quote della società garantita - e dalla stessa sino a quel momento partecipata- al padre, il quale ne diveniva pertanto unico socio. In Pag. 2/9

seguito (il 15 dicembre 2011), detta società richiedeva un rinnovo del fido già concessole (da fido promiscuo a fido specifico), con corrispondente modifica della garanzia, e tale richiesta, pur se non sottoscritta dalla ricorrente, veniva accolta dall intermediario. Successivamente (6 febbraio 2012), la ricorrente comunicava alla banca il proprio recesso dal contratto di fideiussione, specificando che esso doveva ritenersi efficace dalla data di cessione delle quote della società. 1.3 Nonostante tale recesso, il 27 marzo 2012 la ricorrente, recandosi allo sportello bancomat, apprendeva che la sua carta era bloccata a causa del mancato adempimento della fideiussione da essa rilasciata a favore della società, e, pochi giorni dopo, riceveva dall intermediario una comunicazione di messa in mora, senza che, a dire della ricorrente, fosse specificato a che titolo [ciò] venisse comunicato essendo nel frattempo venuta meno la [sua] qualifica di socio e garante. Essa veniva quindi informata che gli affidamenti concessi alla società erano stati revocati, che i conti volti a garantire i pagamenti da questa dovuti risultavano scoperti e che non era stato effettuato alcun versamento al fine di ripianare gli insoluti registrati. 1.4 L istante, preoccupata delle sorti della Azienda paterna, proponeva conseguentemente alla banca resistente un piano di rientro, da questa accettato in data 7 maggio 2012, al fine di onorare il quale stipulava un apposito finanziamento con altro intermediario. 1.5 Tanto premesso, la ricorrente sostiene di non essere obbligata in alcun modo e per alcun titolo nei confronti della banca, contestando che quest ultima i) non le avrebbe consegnato, all atto della stipula, copia del contratto di fideiussione; ii) non le avrebbe comunicato l aggravio della posizione debitoria della società garantita; iii) non le avrebbe inviato preavviso di recesso dal contratto di carta bancomat a lei intestato. Essa domanda pertanto all Arbitro Bancario e Finanziario di condannare l intermediario al risarcimento del danno, quantificato nell importo di 50.000 (di cui 14.850,91 corrispondenti all importo del prestito stipulato con altro intermediario per evitare l azione esecutiva; 2.96,86 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la formulazione del piano di rientro; 1.200 Pag. 3/9

per la presente procedura; 31.852,23 per danno morale ed esistenziale e per indisponibilità del conto corrente). 1.6 La banca resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato ciascuna delle doglianze sollevate dall istante, domandando il rigetto del ricorso in quanto infondato. 1.7 In particolare, in merito all asserita mancata consegna della documentazione contrattuale, l intermediario eccepisce che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, copia del predetto contratto era stata ad essa consegnata all atto della sottoscrizione. A conferma di ciò, la banca richiama l avvenuta sottoscrizione della clausola contrattuale di preso possesso da parte della ricorrente, con cui essa ha dichiarato di aver ricevuto un esemplare del contratto. 1.8 Ulteriormente, l intermediario eccepisce di aver inviato al legale della ricorrente (con mail del 18 aprile 2011) copia della documentazione contabile della società (estratti conto scalare e di chiusura) e alla ricorrente stessa copia di tutte le operazioni eseguite per conto della medesima. 1.9 Quanto alla mancata informazione circa l asserito aggravamento delle condizioni sociali, la banca afferma che la situazione della società garantita non si era affatto deteriorata, ma che la revoca degli affidamenti era stata, piuttosto, determinata proprio dalla condotta della ricorrente, e in particolare: i) dal venir meno delle garanzie da essa prestate in favore della società, a seguito del suo recesso dal contratto di fideiussione; ii) dall avvenuto protesto, per mancanza di fondi, di un assegno bancario versato dalla società; iii) dal totale disinteresse a concordare il rientro della posizione sconfinante, manifestato dalla società e dai suoi garanti, nonostante i solleciti della banca; iv) dall intervenuto svuotamento del proprio conto corrente da parte della ricorrente, la quale aveva depauperato quel conto emettendo due assegni circolari che portavano la giacenza da 25.000 a 835,14. Infine, la resistente contesta quanto dedotto dall istante, negando di aver mai accettato la richiesta di rinnovo del fido. Pag. 4/9

1.10 Con riguardo all invocato venir meno della responsabilità fideiussoria della ricorrente, che, secondo quest ultima, sarebbe cessata a seguito del recesso dal contratto di garanzia, l intermediario eccepisce che lo stesso contratto condiziona l efficacia del recesso al decorso di tre giorni dal momento in cui la relativa comunicazione giunge a conoscenza della banca (art. 4), e che, in ogni caso, sempre ai sensi del contratto, il fideiussore risponde sia delle obbligazioni in essere a quel momento, sia di ogni altra obbligazione sorta in seguito, in dipendenza di fatti o rapporti preesistenti. L intermediario afferma pertanto che l istante deve ritenersi responsabile dei debiti della società alla data di revoca dei fidi (oltre a interessi e spese), trattandosi di debiti sorti in forza di rapporti giuridici preesistenti rispetto a quella data. 1.11 Quanto, infine, alla lamentata violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell esecuzione del contratto di conto corrente, per aver la banca omesso di inviare preavviso per il recesso dalle carte (di credito e bancomat), essa eccepisce, in relazione alla carta di credito, di aver inviato tale preavviso mediante raccomandata (il 26 marzo 2012), e, in relazione alla carta bancomat, di aver esercitato il recesso, senza preavviso, nel rispetto delle relative condizioni di contratto, specificando, peraltro, che in entrambi i casi il recesso si fondava su un giustificato motivo. In particolare, il recesso era giustificato dall avvenuto inadempimento della ricorrente agli obblighi nascenti dal contratto di fideiussione, dal suo disinteresse a concordare un piano di rientro e dall improvviso svuotamento dei conti dalla stessa operato, sintomo di un comportamento chiaramente diretto a non onorare gli impegni presi. 1.12 La banca chiede pertanto il rigetto di tutte le domande della ricorrente e contesta che questa abbia diritto al risarcimento del danno, sia in quanto i danni da essa lamentati sarebbero riconducibili alla sua stessa condotta inadempiente, sia in quanto essa non avrebbe patito nè provato alcun danno morale o esistenziale. Pag. 5/9

Diritto 1.13 Preliminarmente, il Collegio rileva come, nonostante la ricorrente si sia qualificata come consumatore, ad essa debba essere negato tale status. Questa ha, infatti, rilasciato fideiussione in favore di una società esercente attività imprenditoriale, e di cui, peraltro, la medesima istante è (stata) socia. Tale circostanza porta ad estendere alla ricorrente lo status di professionista proprio della società in favore della quale essa ha prestato garanzia. Ciò, in conformità con un indirizzo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 13 giugno 2006 n.13643) e fatto proprio da questo Collegio in diverse pronunce (ABF, Collegio di Roma, dec. n. 205 del 7 aprile 2010), secondo cui la qualità di professionista va riconosciuta anche alla persona fisica che presta garanzia in suo favore (c.d. professionista di riflesso o di rimbalzo ), sul presupposto che la qualifica del debitore principale attrae a sè quella del fideiussore. 1.14 Ne consegue che, nella specie, la posizione della ricorrente deve essere riqualificata in termini di professionista, piuttosto che consumatore. 1.15 Nel merito, i motivi di ricorso sollevati dall istante non sembrano al Collegio meritevoli di accoglimento. 1.16 Con riferimento all asserita mancata consegna della documentazione contrattuale da parte dell intermediario, tale doglianza non risulta, invero, trovare riscontro nei fatti di causa e nei documenti allegati dalle parti. E emerso, infatti, da un lato che l istante ha espressamente dichiarato di essere in possesso di un esemplare del contratto, sottoscrivendo la relativa clausola negoziale, e, dall altro, che la medesima ricorrente, pur asserendo di non possedere alcuna copia del contratto, ne ha richiamato il contenuto, citandone una clausola (art. 4) nel (primo) reclamo inviato alla banca. Tali rilievi paiono sufficientemente significativi ad escludere la fondatezza del suddetto motivo di ricorso, portando, pertanto, al suo rigetto. Pag. 6/9

1.17 Il Collegio ritiene parimenti infondata e non meritevole di accoglimento l ulteriore doglianza relativa alla supposta violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte dell intermediario. 1.18 La ricorrente lamenta, per un verso, che l intermediario le avrebbe taciuto informazioni rilevanti in merito alla situazione finanziaria della società garantita, e, per altro verso, che esso, nonostante il suo recesso dal contratto di fideiussione, avrebbe preteso di (continuare ad) escutere i conti correnti ad essa intestati, bloccando senza preavviso le sue carte -bancomat e di credito-. 1.19 Quanto alla lamentata omessa comunicazione del (supposto) deterioramento delle condizioni sociali, l intermediario ha precisato come, in effetti, i conti della società non presentavano alcun segno di anomalia, ma che, per contro, era stato lo stesso comportamento della ricorrente a determinare la revoca dell affidamento. Al riguardo, dalla cronologia dei fatti e dalla documentazione allegata dalle parti emerge come la ricorrente non potesse non essere consapevole della situazione e dell andamento della società, la quale, del resto, era partecipata dal padre (e originariamente anche dalla medesima istante). Appare significativo, in tal senso, il comportamento complessivamente tenuto dalla ricorrente, che dapprima vendeva le proprie quote di partecipazione, in seguito recedeva dalla garanzia prestata in favore della predetta società, e infine - in costanza di una richiesta di rientro della posizione societaria, avanzata dall intermediario- svuotava i propri conti corrente, tenendo un contegno presumibilmente teso proprio al fine di sottrarsi alla garanzia. Gli estratti conto depositati in atti forniscono evidenza del depauperamento dei suddetti conti, mostrando come lo svuotamento sia avvenuto a partire dal 19 marzo 2012, e dunque verosimilmente dalla data in cui la banca sollecitava il rientro della posizione debitoria della società. 1.20 Di qui, l infondatezza del motivo di ricorso. 1.21 Quanto all invocato esonero dalla responsabilità fideiussoria, che, secondo la ricorrente, discenderebbe dall intervenuta estinzione dell obbligazione Pag. 7/9

di garanzia conseguente al recesso dal relativo contratto, anche tale doglianza appare infondata. 1.22 Il contratto sottoscritto dalla ricorrente fissa, infatti, in modo espresso, la data di efficacia del recesso del contraente al terzo giorno successivo a quello in cui la relativa comunicazione giunge a conoscenza della Banca (art. 4). Tale previsione - accettata dall istante mediante la sottoscrizione del contratto, e, dunque, per essa vincolante- smentisce, pertanto, l assunto secondo cui il recesso avrebbe prodotto effetto dal (precedente) momento della cessione, da parte della ricorrente medesima, delle quote della società garantita, sino a quel momento possedute. Del resto, non può fare a meno di notarsi come l avvenuta perdita della qualità di socio della società garantita, pur invocata dall istante quale supposto motivo di disattivazione della responsabilità, non abbia, in sé, alcuna rilevanza, né incida sul (diverso) piano della garanzia fideiussoria. Infine, e in ogni caso, deve rilevarsi come lo stesso contratto preveda che il fideiussore continui a rispondere, anche dopo il recesso, delle obbligazioni esistenti a quel momento e di ogni altra obbligazione, anche successiva, dipendente da fatti o rapporti preesistenti. 1.23 In relazione, infine, al lamentato mancato invio del preavviso di recesso dalle carte, da parte dell intermediario, che l istante censura come comportamento violativo dei doveri di correttezza e buona fede, il Collegio rileva come la Banca, pur affermando di aver inviato tale preavviso, in concreto non ha però fornito alcuna dimostrazione, né allegato alcun documento probatorio al riguardo. Ciò posto, tale mancata comunicazione da parte dell intermediario, nella specie, non pare comunque idonea a fondare, da sola, la richiesta risarcitoria avanzata dalla ricorrente, la quale a sua volta non ha fornito alcuna prova del danno subito. 1.24 Peraltro, la ricorrente quantifica il risarcimento dei danni, che sarebbero derivati dall indisponibilità del conto e dall avvenuto blocco della carta bancomat, in 31.853,23, nonostante la somma presente sul proprio conto fosse di soli 835,14. Pag. 8/9

1.25 Infine, quanto ai lamentati danni morali ed esistenziali, di cui pure la ricorrente domanda il ristoro, anch essi sono stati allegati solo genericamente, senza allegazione di alcuna prova, in concreto. P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 9/9