Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

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1 Serie dei Trttti Europei - n 148 Crt europe delle lingue regionli o minoritrie Strsurgo, 5 novemre 1992 Trduzione uffiile dell Cnelleri federle dell Svizzer Premolo Gli Stti memri del Consiglio d Europ, firmtri dell presente Crt, onsiderto he il Consiglio d Europ h lo sopo di tture un unione più strett fr i Memri per tutelre e promuovere gli ideli e i prinipi he sono loro omune ptrimonio, onsiderto he l protezione delle lingue regionli o minoritrie storihe dell Europ, lune delle quli rishino di somprire ol pssre del tempo, ontriuise onservre e sviluppre le trdizioni e l rihezz ulturli dell Europ, onsiderto he il diritto di usre un lingu regionle o minoritri nell vit privt e puli ostituise un diritto impresrittiile, onformemente i prinipi ontenuti nel Ptto internzionle reltivo i diritti ivili e politii delle Nzioni Unite e onformemente llo spirito dell Convenzione per l slvgurdi dei diritti dell uomo e delle liertà fondmentli del Consiglio d Europ, tenuto onto del lvoro effettuto nell mito dell CSCE, segntmente dell Atto finle di Helsinki del 1975 e del doumento dell riunione di Copenhgen del 1990, sottolineto il vlore dell interulturlità e del plurilinguismo e onsiderto he il promovimento delle lingue regionli o minoritrie non dovree vvenire spito delle lingue uffiili e dell neessità di pprenderle, osienti del ftto he l tutel e il promovimento delle lingue regionli o minoritrie nei diversi Pesi e regioni d Europ ontriuisno in modo onsiderevole ostruire un Europ fondt sui prinipi dell demorzi e dell diversità ulturle, nell mito dell sovrnità nzionle e dell integrità territorile, tenuto onto delle ondizioni speifihe e delle trdizioni storihe proprie di ogni regione dei Pesi d Europ, hnno onvenuto qunto segue: Prte I posizioni generli Artiolo 1 Definizioni Ai sensi dell presente Crt: per «lingue regionli o minoritrie» si intendono le lingue:

2 STE 148 Lingue regionli o minoritrie, 5.XI.1992 i uste trdizionlmente sul territorio di uno Stto di ittdini di detto Stto he formno un gruppo numerimente inferiore l resto dell popolzione dello Stto; e diverse dll(e) lingu(e) uffiile(i) di detto Stto; quest espressione non inlude né i diletti dell(e) lingu(e) uffiile(i) dello Stto né le lingue dei migrnti; per «territorio in ui è ust un lingu regionle o minoritri» si intende l re geogrfi nell qule tle lingu è l espressione di un numero di persone tle d giustifire l dozione di differenti misure di protezione e di promovimento previste dll presente Crt; per «lingue non territorili» si intendono le lingue uste d luni ittdini dello Stto he differisono dll(e) lingu(e) ust(e) dl resto dell popolzione di detto Stto m he, seene sino uste trdizionlmente sul territorio dello Stto, non possono essere riollegte un re geogrfi prtiolre di quest ultimo. Artiolo 2 Impegni 1 Ogni Prte si impegn d pplire le disposizioni dell prte II tutte le lingue regionli o minoritrie uste sul proprio territorio reltive lle definizioni dell rtiolo 1. 2 Per qunto onerne qulsisi lingu indit l momento dell rtifi, dell ettzione o dell pprovzione, onformemente ll rtiolo 3, ogni Prte si impegn d pplire lmeno trentinque prgrfi o poversi selti fr le disposizioni dell prte III dell presente Crt, di ui lmeno tre selti in isuno degli rtioli 8 e 12 e uno in isuno degli rtioli 9, 10, 11 e 13. Artiolo 3 Modlità 1 Ogni Stto ontrente deve speifire nel proprio strumento di rtifi, di ettzione o di pprovzione ogni lingu regionle o minoritri oppure ogni lingu uffiile meno diffus in tutto o prte del suo territorio, ui si pplino i prgrfi selti onformemente ll rtiolo 2 prgrfo 2. 2 Ogni Prte può notifire l Segretrio Generle in qulsisi momento suessivo he ett gli olighi derivnti dlle disposizioni di ogni ltro prgrfo dell Crt, he non er stto speifito nel proprio strumento di rtifi, di ettzione o di pprovzione, o he ppliherà il prgrfo 1 del presente rtiolo d ltre lingue regionli o minoritrie o d ltre lingue uffiili meno diffuse in tutto o prte del suo territorio. 3 Gli impegni previsti nel prgrfo preedente sono onsiderti prte integrnte dell rtifi, dell ettzione o dell pprovzione e hnno gli stessi effetti deorrere dll dt dell loro notifi. Artiolo 4 Sttuti ttuli di protezione 1 Nessun disposizione dell presente Crt può essere interprett qule limite o derog i diritti grntiti dll Convenzione europe dei Diritti dell Uomo. 2 Le disposizioni dell presente Crt non pregiudino le disposizioni più fvorevoli he disiplinno l situzione delle lingue regionli o minoritrie o lo sttuto giuridio delle persone pprtenenti minornze, he esistono già in un Prte o sono previste d reltivi ordi internzionli ilterli o multilterli. 2

3 STE 148 Lingue regionli o minoritrie, 5.XI.1992 Artiolo 5 Olighi esistenti Nell presente Crt null può implire il diritto di intrprendere un ttività qulunque o di ompiere un zione qulunque ontrrie gli sopi dell Crt delle Nzioni Unite o d ltri olighi sniti dl diritto internzionle, ompreso il prinipio dell sovrnità e dell integrità territorile degli Stti. Artiolo 6 Informzione Le Prti si impegnno veglire ffinhé le utorità, le orgnizzzioni e le persone interesste sino informte dei diritti e dei doveri stiliti dll presente Crt. Prte II Oiettivi e prinipi perseguiti onformemente ll rtiolo 2 prgrfo 1 Artiolo 7 Oiettivi e prinipi 1 In mteri di lingue regionli o minoritrie, nei territori in ui tli lingue sono uste e seondo l reltà di ogni lingu, le Prti fondno l loro politi, l loro legislzione e l loro prti sugli oiettivi e prinipi seguenti: d e f g h i il rionosimento delle lingue regionli o minoritrie qule espressione dell rihezz ulturle; il rispetto dell re geogrfi di ogni lingu regionle o minoritri, fendo in modo he le divisioni mministrtive già esistenti o nuove non ostolino il promovimento di tle lingu regionle o minoritri; l neessità di un zione risolut per promuovere le lingue regionli o minoritrie l fine di slvgurdrle; l filitzione e/o l inorggimento ll uso orle o sritto delle lingue regionli o minoritrie nell vit puli e privt; il mntenimento e lo sviluppo di relzioni, negli miti ontemplti dll presente Crt, fr i gruppi he usno un lingu regionle o minoritri e ltri gruppi dello stesso Stto he prlno un lingu ust in un form identi o simile, ome pure l insturrsi di relzioni ulturli on ltri gruppi dello Stto he usno lingue diverse; l mess disposizione di forme e mezzi deguti di insegnmento e di studio delle lingue regionli o minoritrie tutti gli stdi ppropriti; l mess disposizione di mezzi he onsentono i non prlnti di un lingu regionle o minoritri, he itno nell re in ui tle lingu è ust, di pprenderl se essi lo desiderno; il promovimento degli studi e dell rier sulle lingue regionli o minoritrie nelle università o negli istituti equivlenti; il promovimento delle forme pproprite di smi soprnzionli, negli miti ontemplti dll presente Crt, per le lingue regionli o minoritrie uste in un form identi o simile in due o più Stti. 3

4 STE 148 Lingue regionli o minoritrie, 5.XI Le Prti si impegnno eliminre, se non l hnno nor ftto, qulsisi distinzione, eslusione, restrizione o preferenz ingiustifite he onernono l uso di un lingu regionle o minoritri e hnno lo sopo di dissudere o di minire il mntenimento o lo sviluppo di quest ultim. L dozione di misure speili fvore delle lingue regionli o minoritrie, destinte promuovere l uguglinz fr i prlnti di tli lingue e il resto dell popolzione o mirnti onsiderre le loro situzioni prtiolri, non è ritenut un tto disrimintorio nei onfronti dei prlnti delle lingue più diffuse. 3 Le Prti si impegnno promuovere, medinte misure pproprite, l omprensione reipro fr tutti i gruppi linguistii del Pese, in prtiolre fendo in modo he il rispetto, l omprensione e l tollernz nei onfronti delle lingue regionli o minoritrie figurino fr gli oiettivi dell eduzione e dell formzione imprtite nel Pese, e esortre i mezzi di omunizione di mss perseguire il medesimo oiettivo. 4 Definendo l loro politi nei onfronti delle lingue regionli o minoritrie, le Prti si impegnno onsiderre i isogni e i desideri espressi di gruppi he usno tli lingue. Esse sono esortte istituire, se del so, orgni inriti di onsiglire le utorità in merito tutte le questioni inerenti lle lingue regionli o minoritrie. 5 Le Prti si impegnno d pplire, muttis mutndis, lle lingue non territorili i prinipi enuniti i prgrfi 1 4 suitti. Tuttvi per tli lingue l ntur e l portt delle misure d dottre per rendere effettiv l presente Crt srnno determinte in modo flessiile, tenendo onto dei isogni e dei desideri e rispettndo le trdizioni e le rtteristihe dei gruppi he usno le lingue in questione. Prte III Misure fvore dell uso delle lingue regionli o minoritrie nell vit puli, d dottre onformemente gli impegni sottosritti in virtù dell rtiolo 2 prgrfo 2 Artiolo 8 Insegnmento 1 In mteri di insegnmento, le Prti si impegnno, per qunto onerne il territorio sul qule queste lingue sono uste, seondo l reltà di isun lingu e senz pregiudire l insegnmento dell(e) lingu(e) uffiile(i) dello Stto: i grntire l eduzione presolsti nelle lingue regionli o minoritrie in questione; oppure i iv grntire un prte notevole dell eduzione presolsti nelle lingue regionli o minoritrie in questione; oppure d pplire un delle misure di ui i poversi i e suitti lmeno gli llievi le ui fmiglie lo desiderno e il ui numero è ritenuto suffiiente; oppure se i poteri pulii non sono direttmente ompetenti nell mito dell eduzione presolsti, fvorire e/o promuovere l pplizione delle misure di ui i poversi i i suitti; i grntire l insegnmento primrio nelle lingue regionli o minoritrie in questione; oppure i grntire un prte notevole dell insegnmento primrio nelle lingue regionli o minoritrie in questione; oppure prevedere, nell mito dell eduzione primri, he l insegnmento delle lingue regionli o minoritrie in questione si prte integrnte del urriulum; oppure 4

5 STE 148 Lingue regionli o minoritrie, 5.XI.1992 iv d pplire un delle misure di ui i poversi i i suitti lmeno gli llievi le ui fmiglie lo desiderno e il ui numero è ritenuto suffiiente; i grntire l insegnmento seondrio nelle lingue regionli o minoritrie in questione; oppure i iv grntire un prte notevole dell insegnmento seondrio nelle lingue regionli o minoritrie; oppure prevedere, nell mito dell eduzione seondri, l insegnmento delle lingue regionli o minoritrie qule prte integrnte del urriulum; oppure d pplire un delle misure di ui i poversi i i suitti lmeno gli llievi he lo desiderno o, se del so, le ui fmiglie lo uspino in numero ritenuto suffiiente; d i grntire l insegnmento tenio e professionle nelle lingue regionli o minoritrie in questione; oppure i iv grntire un prte notevole dell insegnmento tenio e professionle nelle lingue regionli o minoritrie in questione; oppure prevedere, nell mito dell eduzione teni e professionle, l insegnmento delle lingue regionli o minoritrie in questione qule prte integrnte del urriulum; oppure d pplire un delle misure di ui i poversi i i suitti lmeno gli llievi he lo desiderno o, se del so, le ui fmiglie lo uspino in numero ritenuto suffiiente; e i prevedere l insegnmento universitrio e ltre forme di insegnmento superiore nelle lingue regionli o minoritrie; oppure i prevedere lo studio di tli lingue quli disipline dell insegnmento universitrio e superiore; oppure qulor i poversi i e non possno essere ppliti, dto il ruolo dello Stto nei onfronti degli istituti di insegnmento superiore, promuovere e/o utorizzre l istituzione di un insegnmento universitrio o di ltre forme di insegnmento superiore nelle lingue regionli o minoritrie oppure di mezzi he onsentno di studire tli lingue ll università o in ltri istituti di insegnmento superiore; f i d dottre disposizioni ffinhé i orsi di eduzione per gli dulti o i orsi di eduzione permnente sino imprtiti intermente o przilmente nelle lingue regionli o minoritrie; oppure i proporre tli lingue quli disipline dell eduzione per gli dulti e dell eduzione permnente; oppure se i poteri pulii non sono direttmente ompetenti nell mito dell eduzione degli dulti, fvorire e/o promuovere l insegnmento di tli lingue nell mito dell eduzione degli dulti e dell eduzione permnente; g d dottre disposizioni per grntire l insegnmento dell stori e dell ultur di ui l lingu regionle o minoritri è l espressione; 5

6 STE 148 Lingue regionli o minoritrie, 5.XI.1992 h i grntire l formzione inizile e permnente degli insegnnti neessri ll pplizione dei prgrfi tr e g ettti dll Prte; d istituire uno o più orgno(i) di ontrollo inrito(i) di seguire le misure dottte e i progressi ftti nell istituzione e nello sviluppo dell insegnmento delle lingue regionli o minoritrie e redigere in merito tli punti rpporti periodii he srnno resi pulii. 2 In mteri di insegnmento e per qunto onerne i territori diversi d quelli in ui le lingue regionli o minoritrie sono trdizionlmente uste, le Prti si impegnno d utorizzre, promuovere o istituire, qulor il numero dei prlnti di un lingu regionle o minoritri lo giustifihi, l insegnmento nell o dell lingu regionle o minoritri gli stdi ppropriti dell insegnmento. Artiolo 9 Giustizi 1 Le Prti si impegnno, per qunto onerne le irosrizioni delle utorità giudizirie in ui risiede un numero di persone he us le lingue regionli o minoritrie tle d giustifire le misure speifite qui di seguito, seondo l reltà di isun lingu e ondizione he l uso delle possiilità offerte dl presente prgrfo non si onsiderto dl giudie un ostolo ll uon mministrzione dell giustizi: nelle proedure penli: i i iv prevedere he le giurisdizioni, su domnd di un delle Prti, svolgno l proedur nelle lingue regionli o minoritrie; e/o grntire ll usto il diritto di esprimersi nell su lingu regionle o minoritri; e/o prevedere he le rihieste e le prove, sritte o orli, non sino onsiderte improponiili solo perhé formulte in un lingu regionle o minoritri; e/o stilire nelle lingue regionli o minoritrie, su domnd, gli tti reltivi un proedur giudiziri, se neessrio riorrendo interpreti e trduttori he non usino spese ggiuntive per gli interessti; nelle proedure ivili: i i prevedere he le giurisdizioni, su domnd di un delle Prti, svolgno l proedur nelle lingue regionli o minoritrie; e/o permettere, qulor un Prte in un vertenz de omprire personlmente dinnzi un triunle, he ess si esprim nell su lingu regionle o minoritri senz tuttvi inorrere in spese ggiuntive; e/o permettere l produzione di doumenti e di prove nelle lingue regionli o minoritrie, se neessrio, riorrendo interpreti e trduttori; nelle proedure dinnzi lle giurisdizioni ompetenti in mteri mministrtiv; i prevedere he le giurisdizioni, su domnd di un delle Prti, svolgno l proedur nelle lingue regionli o minoritrie; e/o 6

7 STE 148 Lingue regionli o minoritrie, 5.XI.1992 i permettere, qulor un Prte in un vertenz de omprire personlmente dinnzi un triunle, he ess si esprim nell su lingu regionle o minoritri senz tuttvi inorrere in spese ggiuntive; e/o permettere l produzione di doumenti e di prove nelle lingue regionli o minoritrie, se neessrio, riorrendo interpreti e trduttori; d d dottre misure ffinhé l pplizione dei poversi i e i dei prgrfi e suitti e l impiego eventule di interpreti e trduttori non usino spese ggiuntive per gli interessti. 2 Le Prti si impegnno: non rifiutre l vlidità degli tti giuridii stiliti nello Stto solo perhé redtti in un lingu regionle o minoritri; oppure non rifiutre l vlidità, fr le Prti, degli tti giuridii stiliti nello Stto solo perhé redtti in un lingu regionle o minoritri e prevedere he sino opponiili i terzi interessti he non prlno tli lingue, ondizione he sino informti del ontenuto dell tto d olui he lo f vlere; oppure non rifiutre l vlidità, fr le Prti, degli tti giuridii stiliti nello Stto solo perhé redtti in un lingu regionle o minoritri. 3 Le Prti si impegnno rendere essiili, nelle lingue regionli o minoritrie, i testi legisltivi nzionli più importnti e quelli he onernono in prtiolre gli utenti di tli lingue, meno he tli testi non sino già disponiili ltrimenti. Artiolo 10 Autorità mministrtive e servizi pulii 1 Nelle irosrizioni delle utorità mministrtive dello Stto, nelle quli risiede un numero di prlnti delle lingue regionli o minoritrie tle d giustifire le misure menzionte qui di seguito e seondo l reltà di ogni lingu, le Prti si impegnno, entro limiti rgionevoli e possiili: i veglire ffinhé tli utorità mministrtive usino le lingue regionli o minoritrie; oppure i iv v veglire ffinhé gli genti in onttto on il pulio usino le lingue regionli o minoritrie nelle loro relzioni on le persone he si rivolgono loro in tli lingue; oppure veglire ffinhé i prlnti delle lingue regionli o minoritrie possno presentre domnde orli o sritte e rievere un rispost in tli lingue; oppure veglire ffinhé i prlnti delle lingue regionli o minoritrie possno presentre domnde orli o sritte in tli lingue; oppure veglire ffinhé i prlnti delle lingue regionli o minoritrie possno esiire vlidmente un doumento redtto in tli lingue; mettere disposizione dell popolzione formulri e testi mministrtivi di uso orrente nelle lingue regionli o minoritrie o in versioni ilingui; 7

8 STE 148 Lingue regionli o minoritrie, 5.XI.1992 permettere lle utorità mministrtive di redigere doumenti in un lingu regionle o minoritri. 2 Per qunto onerne le utorità loli e regionli sui ui territori risiede un numero di prlnti delle lingue regionli o minoritrie tle d giustifire le misure menzionte qui di seguito, le Prti si impegnno permettere e/o promuovere: d e f g l uso delle lingue regionli o minoritrie nell mito dell mministrzione regionle o lole; l possiilità per i prlnti delle lingue regionli o minoritrie di presentre domnde orli o sritte in tli lingue; l pulizione d prte delle ollettività regionli dei loro testi uffiili nhe nelle lingue regionli e minoritrie; l pulizione d prte delle ollettività loli dei loro testi uffiili nhe nelle lingue regionli e minoritrie; l uso d prte delle ollettività regionli di lingue regionli o minoritrie nei dittiti delle loro ssemlee, senz esludere tuttvi l uso dell(e) lingu(e) uffiile(i) dello Stto; l uso d prte delle ollettività loli di lingue regionli o minoritrie nei dittiti delle loro ssemlee, senz esludere tuttvi l uso dell(e) lingu(e) uffiile(i) dello Stto; l uso o l dozione, se del so ongiuntmente on l dozione dell denominzione nell(e) lingu(e) uffiile(i), di forme trdizionli e orrette dell toponomsti nelle lingue regionli o minoritrie. 3 Per qunto onerne i servizi pulii ssiurti dlle utorità mministrtive o d ltre persone he gisono per onto di queste ultime, le Prti ontrenti, sui ui territori sono uste le lingue regionli o minoritrie, si impegnno, in funzione dell reltà di ogni lingu ed entro limiti rgionevoli e possiili: veglire ffinhé le lingue regionli o minoritrie sino uste in osione dell prestzione di servizio; oppure permettere i prlnti delle lingue regionli o minoritrie di presentre un domnd e di rievere un rispost in tli lingue; oppure permettere i prlnti delle lingue regionli o minoritrie di presentre un domnd in tli lingue. 4 Ai fini dell pplizione delle disposizioni dei prgrfi 1, 2 e 3 ettte dlle Prti, esse si impegnno d dottre un o più misure seguenti: l trduzione o l interpretzione eventulmente rihieste; il relutmento e, se del so, l formzione dei funzionri e degli ltri genti pulii in numero suffiiente; l soddisfzione, per qunto possiile, delle domnde degli genti pulii he onosono un lingu regionle o minoritri e he desiderno essere ssegnti l territorio sul qule tle lingu è ust. 8

9 STE 148 Lingue regionli o minoritrie, 5.XI Le Prti si impegnno permettere, su rihiest degli interessti, l uso o l dozione di ptronimii nelle lingue regionli o minoritrie. Artiolo 11 Mezzi di omunizione di mss 1 Le Prti si impegnno, per i prlnti delle lingue regionli o minoritrie, sui territori in ui sono uste tli lingue, seond dell reltà di ogni lingu e nell misur in ui le utorità pulihe, direttmente o indirettmente, sino ompetenti, ino poteri o un funzione in questo mpo, rispettndo i prinipi d indipendenz e di utonomi dei medi: nell misur in ui l rdio e l televisione ino un missione di servizio pulio: i i grntire l istituzione di lmeno un stzione rdiofoni e di un rete televisiv nelle lingue regionli o minoritrie; oppure promuovere e/o filitre l istituzione di lmeno un stzione rdiofoni e di un rete televisiv nelle lingue regionli o minoritrie; oppure d dottre disposizioni degute ffinhé le emittenti diffondno progrmmi nelle lingue regionli o minoritrie; i promuovere e/o filitre l istituzione di lmeno un stzione rdiofoni nelle lingue regionli o minoritrie; oppure promuovere e/o filitre l emissione, in mnier regolre, di progrmmi rdiofonii nelle lingue regionli o minoritrie; i promuovere e/o filitre l istituzione di lmeno un rete televisiv nelle lingue regionli e minoritrie; oppure promuovere e/o filitre l emissione, in mnier regolre, di progrmmi televisivi nelle lingue regionli o minoritrie; d promuovere e/o filitre l produzione e l emissione di progrmmi udio e udiovisivi nelle lingue regionli o minoritrie; e i promuovere e/o filitre l istituzione e/o il mntenimento di lmeno un orgno di stmp nelle lingue regionli o minoritrie; oppure promuovere e/o filitre l pulizione, in mnier regolre, di rtioli di stmp nelle lingue regionli o minoritrie; f i oprire le spese supplementri dei medi usndo le lingue regionli o minoritrie, qulor l legge preved un ssistenz finnziri in generle per i medi; oppure estendere le misure esistenti di ssistenz finnziri lle emissioni udiovisive in lingue regionli e minoritrie; g sostenere l formzione di giornlisti e di ltro personle per i medi usndo le lingue regionli o minoritrie. 9

10 STE 148 Lingue regionli o minoritrie, 5.XI Le Prti si impegnno grntire l liertà di riezione dirett delle emissioni rdiofonihe e televisive dei Pesi viini in un lingu ust in un form identi o simile un lingu regionle o minoritri e non ostolre l ridiffusione in un tle lingu di emissioni rdiofonihe e televisive dei Pesi viini. Esse si impegnno inoltre veglire ffinhé non si impost ll stmp sritt lun restrizione ll liertà di espressione e ll lier irolzione dell informzione in un lingu ust in un form identi o simile un lingu regionle o minoritri. L eserizio delle liertà summenzionte, he omportno doveri e responsilità, può essere soggetto d lune formlità, ondizioni, restrizioni o snzioni previste dll legge, he ostituisono le misure neessrie, in un soietà demorti, grntire l siurezz nzionle, l integrità territorile o l siurezz puli, l difes dell ordine e l prevenzione del rimine, l protezione dell slute o dell morle, l protezione dell reputzione o dei diritti ltrui, impedire l divulgzione di informzioni onfidenzili o d ssiurre l utorità e l imprzilità del potere giudizirio. 3 Le Prti si impegnno veglire ffinhé gli interessi dei prlnti di lingue regionli o minoritrie sino rppresentti o onsiderti nell mito delle strutture eventulmente rete in onformità on l legge per grntire l liertà e l plurlità dei mezzi di omunizione di mss. Artiolo 12 Attività e infrstrutture ulturli 1 In mteri di infrstrutture ulturli in prtiolre iliotehe, videotehe, entri ulturli, musei, rhivi, demie, tetri e inem, ome pure lvori letterri e produzione inemtogrfi, espressione ulturle popolre, festivl, industrie ulturli, he inludono segntmente l utilizzzione di nuove tenologie le Prti si impegnno, per qunto onerne il territorio sul qule tli lingue sono uste e nell misur in ui le utorità pulihe sino ompetenti, ino poteri o un funzione in questo mpo: d e f g promuovere l espressione e le inizitive proprie delle lingue regionli o minoritrie e fvorire i differenti metodi di esso lle opere prodotte in tli lingue; fvorire i diversi metodi di esso nelle ltre lingue lle opere prodotte nelle lingue regionli o minoritrie, promuovendo e sviluppndo le ttività di trduzione, di duplizione, di postsinronizzzione e di sottotitolzione; fvorire l esso, nelle lingue regionli o minoritrie, opere prodotte in ltre lingue, promuovendo e sviluppndo le ttività di trduzione, di duplizione, di postsinronizzzione e di sottotitolzione; veglire ffinhé gli orgnismi inriti di intrprendere o di sostenere diverse forme di ttività ulturli integrino in misur pproprit l onosenz e l uso delle lingue e delle ulture regionli o minoritrie nelle operzioni di ui hnno l inizitiv o he sostengono; fvorire l mess disposizione degli orgnismi inriti di intrprendere o di sostenere ttività ulturli del personle he pdroneggi l lingu regionle o minoritri, oltre ll(e) lingu(e) del resto dell popolzione; fvorire l prteipzione dirett, per qunto onerne le infrstrutture e i progrmmi di ttività ulturli, di rppresentnti dei prlnti dell lingu regionle o minoritri; promuovere e/o filitre l istituzione di uno o più orgnismi inriti di rogliere, rievere in deposito e presentre o pulire le opere prodotte nelle lingue regionli o minoritrie; 10

11 STE 148 Lingue regionli o minoritrie, 5.XI.1992 h se del so, istituire e/o promuovere e finnzire servizi di trduzione e di rier terminologi, in vist, in prtiolre, di mntenere e di sviluppre in ogni lingu regionle o minoritri un terminologi mministrtiv, ommerile, eonomi, soile, tenologi o giuridi degut. 2 Per qunto onerne i territori diversi d quelli in ui le lingue regionli o minoritrie sono trdizionlmente uste, le Prti si impegnno d utorizzre, promuovere e/o prevedere, se il numero dei prlnti di un lingu regionle o minoritri lo giustifi, ttività o infrstrutture ulturli pproprite onformemente l prgrfo preedente. 3 Le Prti si impegnno, nell politi ulturle d loro vvit ll estero, vlorizzre degutmente le lingue regionli o minoritrie e l ultur di ui sono l espressione. Artiolo 13 Vit eonomi e soile 1 Per qunto onerne le ttività eonomihe e soili, le Prti si impegnno, per tutto il Pese: d esludere dll loro legislzione qulsisi disposizione he proiis o limiti senz rgioni giustifiili il riorso lingue regionli o minoritrie nei doumenti reltivi ll vit eonomi e soile e in prtiolre nei ontrtti di lvoro e nei doumenti tenii quli le istruzioni d uso di prodotti o di ttrezzture; proiire l inserzione, nei regolmenti interni delle imprese e negli tti privti, di lusole he esludono o limitno l uso delle lingue regionli o minoritrie, lmeno fr i prlnti dell medesim lingu; opporsi lle prtihe he tendono sorggire l uso delle lingue regionli o minoritrie nell mito delle ttività eonomihe o soili; filitre e/o promuovere on metodi diversi d quelli di ui i poversi summenzionti l uso delle lingue regionli o minoritrie. 2 In mteri di ttività eonomihe e soili, le Prti si impegnno, nell misur in ui le utorità pulihe sino ompetenti, nel territorio in ui le lingue regionli o minoritrie sono uste ed entro limiti rgionevoli e possiili: d e definire, medinte regolmentzioni finnzirie e nrie, modlità he permettno, in ondizioni omptiili on gli usi ommerili, l uso delle lingue regionli o minoritrie nell redzione di ordini di pgmento (ssegni, trtte, e.) o di ltri doumenti finnziri o, se del so, veglire ffinhé tle proesso si messo in tto; nei settori eonomii e soili he dipendono direttmente dl loro ontrollo (settore pulio), effetture zioni he promuovno l uso delle lingue regionli o minoritrie; veglire ffinhé le infrstrutture soili, quli ospedli, se di riposo e foyer, offrno l possiilità di rievere e di urre nell loro lingu i prlnti di un lingu regionle o minoritri he neessitno di ure per motivi di slute, di età o ltro; veglire, seondo le modlità pproprite, ffinhé nhe le istruzioni di siurezz sino redtte nelle lingue regionli o minoritrie; rendere essiili nelle lingue regionli o minoritrie le informzioni fornite dlle utorità ompetenti onernenti i diritti dei onsumtori. 11

12 STE 148 Lingue regionli o minoritrie, 5.XI.1992 Artiolo 14 Smi trnsfrontlieri Le Prti si impegnno: d pplire gli ordi ilterli e multilterli esistenti he li vinolno on gli Stti in ui è ust l medesim lingu in modo identio o simile o sforzrsi di onluderne, ll oorrenz, in modo d fvorire i onttti tr i prlnti dell stess lingu negli Stti interessti, nei settori dell ultur, dell insegnmento, dell informzione, dell formzione professionle e dell eduzione permnente; nell interesse delle lingue regionli o minoritrie, filitre e/o promuovere l ooperzione trnsfrontlier, in prtiolre fr ollettività regionli o loli, sul ui territorio è ust l stess lingu in modo identio o simile. Prte IV Applizione dell Crt Artiolo 15 Rpporti periodii 1 Le Prti presentno periodimente l Segretrio Generle del Consiglio d Europ, in un form he deve essere determint dl Comitto dei Ministri, un rpporto sull politi perseguit, onformemente ll prte II dell presente Crt, e sulle misure dottte in pplizione delle disposizioni dell prte III d esse ettte. Il primo rpporto deve essere presentto nell nno suessivo ll entrt in vigore dell Crt nei onfronti dell Prte in questione, gli ltri rpporti intervlli di tre nni dopo il primo rpporto. 2 Le Prti rendono pulii i loro rpporti. Artiolo 16 Esme dei rpporti 1 I rpporti presentti l Segretrio Generle del Consiglio d Europ in pplizione dell rtiolo 15 sono esminti d un omitto di esperti ostituito onformemente ll rtiolo Orgnismi o ssoizioni leglmente stiliti in un Prte possono ttirre l ttenzione del omitto di esperti in merito lle questioni reltive gli impegni presi d tle Prte in virtù dell prte III dell presente Crt. Dopo ver onsultto l Prte interesst, il omitto di esperti può tener onto di tli informzioni nell preprzione del rpporto di ui l prgrfo 3 del presente rtiolo. Tli orgnismi o ssoizioni possono inoltre sottoporre dihirzioni reltive ll politi seguit d un Prte, onformemente ll prte II. 3 In se i rpporti di ui l prgrfo 1 e lle informzioni di ui l prgrfo 2, il omitto di esperti prepr un rpporto per il Comitto dei Ministri. Tle rpporto è orredto d osservzioni he le Prti sono invitte formulre e può essere reso pulio dl Comitto dei Ministri. 4 Il rpporto di ui l prgrfo 3 ontiene in prtiolre le proposte he il omitto di esperti sottopone l Comitto dei Ministri in vist dell preprzione e, se del so, di qulsisi romndzione di quest ultimo un o più Prti. 5 Il Segretrio Generle del Consiglio d Europ stende un rpporto iennle dettglito per l Assemle prlmentre in merito ll pplizione dell Crt. Artiolo 17 Comitto di esperti 1 Il omitto di esperti è omposto di un memro per ogni Prte, designto dl Comitto dei Ministri su un eleno di persone ontrddistinte d un lt integrità morle e ompetenti nelle mterie trttte dll Crt, he sono proposte dll Prte interesst. 12

13 STE 148 Lingue regionli o minoritrie, 5.XI I memri del omitto sono nominti per un periodo di sei nni e il loro mndto è rinnovile. Se un memro non può dempiere il suo mndto, è sostituito onformemente ll proedur previst l prgrfo 1 e il memro nominto in sostituzione termin il mndto del suo predeessore. 3 Il omitto di esperti dott il proprio regolmento interno. L su segreteri srà ssiurt dl Segretrio Generle del Consiglio d Europ. Prte V Disposizioni finli Artiolo 18 L presente Crt è pert ll firm degli Stti memri del Consiglio d Europ. Ess srà sottopost rtifi, ettzione o pprovzione. Gli strumenti di rtifi, di ettzione o di pprovzione srnno depositti presso il Segretrio Generle del Consiglio d Europ. Artiolo 19 1 L presente Crt entrerà in vigore il primo giorno del mese suessivo llo sdere di un periodo di tre mesi prtire dll dt ll qule inque Stti memri del Consiglio d Europ vrnno espresso il loro onsenso d essere vinolti dll Crt, in onformità on qunto disposto ll rtiolo Per ogni Stto memro he esprim suessivmente il proprio onsenso d essere vinolto dll Crt, ess entrerà in vigore il primo giorno del mese suessivo llo sdere di un periodo di tre mesi prtire dll dt di deposito dello strumento di rtifi, di ettzione o di pprovzione. Artiolo 20 1 Dopo l entrt in vigore dell presente Crt, il Comitto dei Ministri del Consiglio d Europ potrà invitre ogni Stto non memro del Consiglio d Europ d derire ll Crt. 2 Per ogni Stto he derise ll Crt, ess entrerà in vigore il primo giorno del mese suessivo llo sdere di un periodo di tre mesi deorrere dll dt di deposito dello strumento di desione presso il Segretrio Generle del Consiglio d Europ. Artiolo 21 1 Ogni Stto può, l momento dell firm o del deposito del suo strumento di rtifi, di ettzione, di pprovzione o di desione, formulre un o più riserve i prgrfi 2 5 dell rtiolo 7 dell presente Crt. Non è mmess lun ltr riserv. 2 Ogni Stto ontrente he h formulto un riserv in virtù del prgrfo preedente può ritirrl totlmente o przilmente indirizzndo un notifi l Segretrio Generle del Consiglio d Europ. Il ritiro vrà effetto ll dt di riezione, d prte del Segretrio Generle, di dett notifi. Artiolo 22 1 Ogni Prte può denunire, in ogni tempo, l presente Crt medinte notifi indirizzt l Segretrio Generle del Consiglio d Europ. 2 L denuni vrà effetto il primo giorno del mese suessivo llo sdere di un periodo di sei mesi deorrere dll dt di riezione dell notifi d prte del Segretrio Generle. 13

14 STE 148 Lingue regionli o minoritrie, 5.XI.1992 Artiolo 23 Il Segretrio Generle del Consiglio d Europ notifiherà gli Stti memri del Consiglio e d ogni Stto he vrà derito ll presente Crt: ogni firm; il deposito di ogni strumento di rtifi, di ettzione, di pprovzione o di desione; l dt di entrt in vigore dell presente Crt, in onformità on gli rtioli 19 e 20 dell Crt stess; d ogni notifi rievut in pplizione delle disposizioni dell rtiolo 3 prgrfo 2; e ogni ltro tto, notifi o omunizione reltiv ll presente Crt. In fede di he i sottosritti, tl fine deitmente utorizzti, hnno firmto l presente Crt. Ftto Strsurgo, il 5 novemre 1992, in frnese e in inglese, entrmi i testi fenti ugulmente fede, in un unio esemplre he srà depositto negli rhivi del Consiglio d Europ. Il Segretrio Generle ne omuniherà opi ertifit onforme isuno degli Stti memri del Consiglio d Europ e ogni Stto invitto d derire ll presente Crt. 14

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