Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all insegnamento superiore nella regione europea

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1 Serie dei Trttti Europei - n 165 Convenzione sul riconoscimento delle qulifiche reltive ll insegnmento superiore nell regione europe Lison, 11 prile 1997 Trduzione ufficile dell Cncelleri federle dell Svizzer Premolo Le Prti dell presente Convenzione Coscienti del ftto che il diritto ll istruzione è un diritto dell uomo e che l insegnmento superiore, che svolge un ruolo preminente nell pprendimento e nel progresso conoscitivo, costituisce un eccezionle ptrimonio culturle e scientifico, si per gli individui si per l società: Considerto che l insegnmento superiore dovree svolgere un ruolo essenzile nell promozione dell pce, dell comprensione reciproc, dell tollernz e che contriuisce ll istituzione di relzioni di fiduci tr i popoli e le nzioni; Considerto che l grnde diversità dei sistemi di insegnmento esistenti nell regione europe riflett le diversità culturli, socili, politiche, filosofiche, religiose ed economiche e rppresenti quindi un eccezionle ptrimonio che è opportuno slvgurdre: Desiderose di permettere tutti gli itnti dell regione di eneficire pienmente del ptrimonio rppresentto d tle diversità fcilitndo i cittdini di ciscuno Stto contrente l ccesso lle risorse dell educzione degli ltri Stti contrenti ed in prticolre utorizzndoli proseguire l loro formzione, o effetture un periodo di studi, negli istituti scolstici di tli ltri Stti; Considerto che il riconoscimento degli studi, dei certificti, dei diplomi e dei titoli ottenuti in un ltro Pese dell regione europe costituisce un importnte misur in vist dell promozione dell moilità ccdemic tr le Prti; Riconoscendo un grnde importnz l principio dell utonomi degli istituti, e coscienti dell necessità di slvgurdre e proteggere tle principio; Convinte che un riconoscimento equo delle qulifiche rppresenti un elemento fondmentle del diritto ll educzione ed un responsilità dell società; Viste le Convenzioni del Consiglio d Europ e dell UNESCO reltive l riconoscimento ccdemico in Europ: l Convenzione europe reltiv ll equipollenz dei diplomi per l mmissione lle università (1953, STE n. 15) e Protocollo ggiuntivo (1964, STE n. 49);

2 l Convenzione europe sull equivlenz dei periodi di studi universitri (1956, STE n. 21); l Convenzione europe sul riconoscimento ccdemico delle qulifiche universitrie (1959, STE n. 32); l Convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi reltivi ll insegnmento superiore negli Stti dell Regione Europ (1979); l Convenzione europe sull equivlenz generle dei periodi di studi universitri (1990, STE n. 138); Vistprimenti l Convenzione Internzionle sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei grdi dell insegnmento superiore negli Stti Ari e gli Stti europei dicenti l Mediterrneo (1976), dottt nell mito dell UNESCO e che verte przilmente sul riconoscimento ccdemico in Europ; Ricordto che l presente Convenzione deve essere primenti considert nel contesto delle Convenzioni e dell Rccomndzione Internzionle dell UNESCO, che si estende nche d ltre Regioni del mondo, e che è necessrio migliorre gli scmi di informzione tr queste Regioni; Coscienti dell profond evoluzione dell insegnmento superiore nell regione Europ in seguito ll dozione di dette Convenzioni, con il risultto di un mggiore diversificzione si in seno i sistemi nzionli di insegnmento superiore si tr di essi, così come del isogno di dttre gli strumenti giuridici e le prtiche in modo tle d riflettere dett evoluzione; Coscienti dell necessità di trovre soluzioni comuni i prolemi prtici posti dl riconoscimento nell regione europe; Coscienti dell necessità di migliorre le ttuli prtiche di riconoscimento, di renderle più trsprenti e meglio dttte llo stto ttule dell insegnmento superiore nell regione europe; Convinte dell importnz di un Convenzione elort ed dottt sotto gli uspici congiunti del Consiglio d Europ e dell UNESCO, dndo origine d un qudro per lo sviluppo futuro delle prtiche di riconoscimento nell regione europe; Coscienti dell importnz dell istituzione di meccnismi di ttuzione permnenti volti ll ppliczione dei principi e disposizioni contenuti nell presente Conven-zione, hnno convenuto qunto segue: Sezione I Definizioni Articolo I Ai fini dell presente Convenzione, i termini qui di seguito ssumernno il seguente significto: Accesso (ll insegnmento superiore) Il diritto dei cndidti qulificti postulre e d essere presi in considerzione per l mmissione ll insegnmento superiore. 2

3 Ammissione (gli istituti e progrmmi di insegnmento superiore) L tto o il sistem che permettono i cndidti qulificti di seguire degli studi in un determinto istituto e/o un determinto progrmm d insegnmento superiore. Vlutzione (degli istituti e dei progrmmi) Il processo che permette di stilire l qulità dell insegnmento di un istituto o di un progrmm di insegnmento superiore. Vlutzione (delle qulifiche individuli) Apprezzmento scritto, redtto d un orgnismo competente, delle qulifiche estere di un individuo. Autorità competente in mteri di riconoscimento Un orgnismo ufficilmente incricto di stilire le decisioni vincolnti di riconoscimento delle qulifiche estere. Insegnmento superiore Tutti i tipi di ciclo di studi o insieme di cicli di studi, di formzione o di formzione ll ricerc, di livello post secondrio, riconosciuti dlle utorità in questione di un Prte come pprtenenti l proprio sistem di insegnmento superiore. Istituti di insegnmento superiore Istituti che forniscono un insegnmento superiore e riconosciuto dll utorità competente di un Prte come pprtenenti l proprio sistem di insegnmento superiore. Progrmm di insegnmento superiore Ciclo di studi riconosciuto dll utorità competente di un Prte come pprtenente l proprio sistem di insegnmento superiore l cui riuscit comport per lo studente un qulific di insegnmento superiore. Periodo di studi Ciscun prte di un progrmm di insegnmento superiore, che è stto oggetto di un vlutzione e di un convlid e che, seene d solo non costituisc un progrmm di studi completo, rppresenti un migliormento significtivo delle conoscenze ed ttitudini. Qulifiche A. Qulific di insegnmento superiore Ciscun grdo, diplom, certificto o ltro titolo rilscito d un utorità competente e che certifichi l riuscit di un progrmm di insegnmento superiore. B. Qulific che dà ccesso ll insegnmento superiore Ciscun diplom o ciscun ltro grdo rilscito d un utorità competente che certifichi l riuscit di un progrmm di insegnmento e che conferisc l titolre il diritto di essere preso in considerzione per ccedere ll insegnmento superiore (cfr. l definizione di ccesso). 3

4 Riconoscimento Attestto, dello stesso vlore dell qulific di un insegnmento estero, redtto d un utorità competente l fine di ccedere lle ttività di insegnmento e/o lvortive. Condizioni richieste A. Condizioni generli Condizioni che devono essere soddisftte, in ciscun cso, per l ccesso ll insegnmento superiore, l ccesso d un determinto livello di tle insegnmento, o per il rilscio di un qulific di insegnmento superiore di un determinto livello. B. Condizioni specifiche Condizioni che devono essere soddisftte, oltre lle condizioni generli, per l ottenimento dell mmissione d un prticolre progrmm di insegnmento superiore o il rilscio di un qulific specific di insegnmento superiore in un prticolre disciplin di studi. Sezione II Competenz delle utorità Articolo II.1 1 Qulor le utorità centrli di un Prte sono competenti per decidere sulle questioni di riconoscimento, quest Prte è immeditmente vincolt dlle disposizioni dell presente Convenzione e dott le misure necessrie per grntire l ppliczione di queste disposizioni sul suo territorio. Qulor d essere competenti per decidere sulle questioni di riconoscimento, sono delle entità che compongono l Prte, quest ultim fornisce d uno dei depositri, l momento dell firm, del deposito degli strumenti di rtific, di ccettzione, di pprovzione o di desione, oppure nche in seguito, un reve rpporto sull su situzione o struttur costituzionle. In tl cso le utorità competenti delle entità che compongono le Prti in questione dottno le misure necessrie per grntire l ppliczione delle disposizioni dell presente Convenzione sul loro territorio. 2 Qulor d essere competenti per decidere individulmente sulle questioni di riconoscimento sono lcuni istituti di insegnmento superiore, o ltre entità, ciscun Prte, secondo l propri situzione o struttur costituzionle, comunic il testo dell presente Convenzione detti istituti o entità e dott tutte le misure possiili per incorggirli d esminrl e d pplicrne fvorevolmente le disposizioni. 3 Le disposizioni dei prgrfi 1 e 2 del presente rticolo si pplicno muttis mutndis gli olighi delle Prti in virtù dei seguenti rticoli dell presente Convenzione. Articolo II.2 Al momento dell firm o del deposito del proprio strumento di rtific, di ccettzione, di pprovzione o di desione, oppure in seguito in qulsisi ltro momento, ciscuno Stto, l Snt Sede, l Comunità europe indicno, d uno dei depositri dell presente Convenzione, quli sono le utorità competenti per dottre i vri tipi di decisione in mteri di riconoscimento. 4

5 Articolo II.3 Nessun disposizione dell presente Convenzione può essere considert come derognte lle disposizioni più fvorevoli, contenute in un trttto esistente o futuro, o che dipendno d esso, reltive l riconoscimento delle qulifiche rilscite in un delle Prti, di cui un Prte dell presente Convenzione sree o potree diventre Prte. Sezione III Principi fondmentli per l vlutzione delle qulifiche Articolo III.1 1 I titolri delle qulifiche rilscite in un delle Prti hnno un ccesso pproprito, previ richiest indirizzt ll orgnismo competente, ll vlutzione di dette qulifiche. 2 A tl proposito, non viene effettut nessun distinzione st segntmente sul sesso, l rzz, il colore, l menomzione, l lingu, l religione, le opinioni politiche o qulsisi ltr opinione, l origine nzionle, etnic o socile dei postulnti, l pprtenenz d un minornz nzionle, il ptrimonio, l nscit o ciscun ltr situzione, o tutto qunto ttinente d ciscun ltr circostnz senz lcun rpporto con il vlore dell qulific di cui è stto chiesto il riconoscimento. Al fine di grntire questo diritto, ciscun Prte si impegn d dottre le disposizioni necessrie ll vlutzione di ciscun domnd di riconoscimento delle qulifiche prendendo esclusivmente in considerzione le conoscenze e le ttitudini cquisite. Articolo III.2 Ciscun prte si ssicur che le procedure ed i criteri utilizzti nell vlutzione ed il riconoscimento delle qulifiche sino trsprenti, coerenti ed ffidili. Articolo III.3 1 Le decisioni di riconoscimento sono dottte sull se di informzioni pertinenti reltive lle qulifiche di cui viene chiesto il riconoscimento. 2 L responsilità di fornire le informzioni necessrie income, in primo luogo, l postulnte che deve fornirle in uon fede. 3 Nonostnte l responsilità del richiedente, su richiest di quest ultimo, gli istituti che hnno rilscito le qulifiche in questione, devono fornire informzioni pertinenti, nei limiti del possiile, detto richiedente, oltre che gli istituti e utorità competenti del Pese in cui viene chiesto il riconoscimento. 4 Le Prti forniscono le istruzioni tutti gli istituti di insegnmento pprtenenti l proprio sistem di insegnmento per dre seguito rgionevole domnd di informzione effettut in vist dell vlutzione delle qulifiche ottenute nei detti istituti o, se del cso, esse invitno gli istituti d gire in tl senso. 5 Spett ll orgnismo che intrprende le procedure di vlutzione di dimostrre che un domnd non soddisf le condizioni richieste. Articolo III.4 Al fine di fcilitre il riconoscimento delle qulifiche, ciscun Prte si ssicur che delle informzioni chire e necessrie sino fornite l proprio sistem di insegnmento. 5

6 Articolo III.5 Le decisioni di riconoscimento sono dottte entro un lsso di tempo rgionevole, precisto ntecedentemente dll utorità competente in mteri di riconoscimento, prtire dl momento in cui tutte le informzioni necessrie ll esme dell domnd sono stte fornite. In cso di decisione negtiv, vengono espressi i motivi del rifiuto ed il richiedente è informto delle misure che potree dottre in vist di un rico-noscimento futuro. In cso di decisione negtiv o di mncnz di decisione, il ri-chiedente può fre ppello circ l decisione entro un mrgine di tempo rgionevole. Sezione IV Riconoscimento delle qulifiche che dnno ccesso ll insegnmento superiore Articolo IV.1 Ciscun Prte riconosce, i fini dell ccesso i progrmmi pprtenenti l suo sistem di insegnmento superiore, le qulifiche rilscite dlle ltre Prti e che soddisfno, in queste ltre Prti, le condizioni generli di ccesso ll insegnmento superiore, meno che non si poss dimostrre che esiste un differenz sostnzile tr le condizioni di ccesso nell Prte in cui l qulific è stt ottenut e nell Prte in cui viene richiesto il riconoscimento dell qulific. Articolo IV.2 In lterntiv, è sufficiente che l Prte permett l titolre di un qulific rilscit in un delle ltre Prti di ottenere un vlutzione di tle qulific, su richiest del titolre, ed in questo cso vengono pplicte, muttis mutndis, le disposizioni dell rticolo IV.1 Articolo IV.3 Qulor un qulific non dà ccesso d lcuni tipi di istituti o di progrmmi specifici di insegnmento superiore nell Prte in cui ess è stt ottenut, Ciscun ltr Prte grntisce i titolri di tle qulific l ccesso progrmmi specifici similri negli istituti fcenti prte del proprio sistem di insegnmento superiore, meno che non si poss provre che esiste un differenz sostnzile tr le condizioni di ccesso nell Prte in cui l qulific è stt ottenut e le condizioni di ccesso nell Prte in cui viene richiesto il riconoscimento dell qulific. Articolo IV.4 Qulor l mmissione prticolri progrmmi di insegnmento superiore dipend d condizioni specifiche, complementri lle condizioni generli di ccesso, le utorità competenti dell Prte in questione possono imporre queste stesse condizioni complementri i titolri delle qulifiche ottenute nelle ltre Prti, o vlutre se i richiedenti in possesso delle qulifiche ottenute nelle ltre Prti soddisfno le condizioni equivlenti. Articolo IV.5 Qulor i certificti di insegnmento secondrio, nell Prte in cui essi sono stti ottenuti, dino ccesso ll insegnmento superiore soltnto se ccompgnti d ttestti di riuscit di esmi complementri, in qunto condizioni preliminri ll ccesso, le ltre Prti possono suordinre l ccesso lle stesse condizioni od offrire un lterntiv che permett di soddisfre le esigenze complementri in seno i propri sistemi di insegnmento. Ciscuno Stto, l Snt Sede, l Comunità europe, l momento dell firm o l momento del deposito dello strumento di rtific, di c-cettzione, di pprovzione o di desione, od in seguito in qulsisi momento, pos-sono dichirre d uno dei depositri di ricorrere d lcune disposizioni del presente rticolo, indicndo le Prti nei confronti delle quli essi intendono pplicre detto rticolo, oltre che le rgioni che giustificno tle misur. 6

7 Articolo IV.6 Senz pregiudicre l portt delle disposizioni degli rticoli IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 e IV.5., l mmissione un determinto istituto di insegnmento superiore o un determinto progrmm di detto istituto può essere limitt o selettiv. Nel cso in cui l mmissione d un istituto e/o un progrmm di insegnmento superiore si selettivo, le procedure di mmissione devono essere concepite in modo tle che l vlutzione delle qulifiche estere si effettut conformemente i principi di equità e non discriminzione descritti nell sezione III. Articolo IV.7 Senz pregiudicre l portt delle disposizioni degli rticoli IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 e IV.5, l mmissione d un determinto istituto di insegnmento superiore può essere suordinto ll prov delle competenze linguistiche, dell lingu o delle lingue di insegnmento dell istituto in questione, o di ltre specifiche lingue, del richiedente. Articolo IV.8 Nelle Prti in cui l ccesso ll insegnmento superiore può essere ottenuto sull se di qulifiche non trdizionli, qulifiche similri ottenute in ltre Prti, sono vlutte llo stesso modo delle qulifiche non trdizionli ottenute nell Prte in cui il riconoscimento è richiesto. Articolo IV.9 Ai fini dell mmissione i progrmmi di insegnmento superiore, ciscun Prte può stipulre che il riconoscimento delle qulifiche rilscite d un istituto di insegnmento estero situto sul suo territorio è suordinto d lcune condizioni specifiche dell legislzione nzionle, o d ccordi specifici conclusi con l Prte di origine di detto istituto. Sezione V Riconoscimento dei periodi di studi Articolo V.1 Ciscun prte riconosce i periodi di studi effettuti in un ltr Prte nell mito di un progrmm di insegnmento superiore. Questo riconoscimento comprende tli periodi di studi in vist del completmento di un progrmm di insegnmento superiore nell Prte in cui il riconoscimento è domndto, meno che si poss dimostrre che esiste un differenz sostnzile tr i periodi di studi effettuti in un ltr Prte e l prte del progrmm di insegnmento superiore che essi sostituireero nell Prte in cui è domndto il riconoscimento. Articolo V.2 In lterntiv, sree sufficiente che un Prte permettesse d un person che h svolto un periodo di studi nell mito di un progrmm di insegnmento superiore di un ltr Prte, di ottenere un vlutzione di questo periodo di studi, su richiest dell person in questione, e, tle cso, si pplicno, muttis mutndis, le disposizioni dell rticolo V.1. Articolo V.3 In prticolre, ciscun Prte fcilit il riconoscimento dei periodi di studi qundo: vi è stto un ccordo preventivo tr l istituto di insegnmento superiore o l utorità competente responsile del periodo di studi, d un prte, e, dll ltr, l istituto di insegnmento superiore o l utorità competente in mteri di riconoscimento responsile del riconoscimento domndto; e 7

8 l istituto di insegnmento superiore in cui il periodo di studi è stto completto h rilscito un certificto o che ttestno che lo studente h soddisftto le esigenze richieste per detto periodo di studi. Sezione VI Riconoscimento delle qulifiche di insegnmento superiore Articolo VI.1 Nell misur in cui un decisione di riconoscimento è st sulle conoscenze e sulle ilità certificte d un qulific di insegnmento superiore, ciscun Prte riconosce le qulifiche di insegnmento superiore conferite in un ltr Prte, meno che si poss dimostrre che esiste un differenz sostnzile tr l qulific di cui viene domndto il riconoscimento ed il riconoscimento corrispondente nell Prte in cui viene domndto tle riconoscimento. Articolo VI.2 In lterntiv, è sufficiente che un Prte permett l titolre di un qulific di insegnmento superiore rilscit in un delle ltre Prti di ottenere un vlutzione di dett qulific, su richiest del titolre, e tl cso, si pplicno, muttis mutndis, le disposizioni dell rticolo VI.1. Articolo VI.3 Il riconoscimento, di un Prte, di un qulific di insegnmento superiore rilscit d un ltr Prte comport o un o entrme le condizioni qui di seguito: l ccesso d lcuni studi complementri dell insegnmento superiore, compresi esmi ed fferenti, e/o ll preprzione l dottorto, lle stesse condizioni che sono pplicte i titolri di qulifiche dell Prte in cui viene domndto il riconoscimento; l uso di un titolo ccdemico, ftte slve le leggi o regolmenti dell Prte, o di un giurisdizione dell Prte in cui viene domndto il riconoscimento. Inoltre, il riconoscimento può fcilitre l ccesso l mercto del lvoro, ftte slve le leggi e regolmenti dell Prte, o di un giurisdizione dell Prte, in cui è domndto il riconoscimento. Articolo VI.4 L vlutzione, effettut d un Prte, di un qulific di insegnmento superiore rilscit in un ltr Prte può ssumere un delle forme seguenti: c preri rilsciti fini di impiego; preri rivolti d un istituto di insegnmento i fini dell mmissione i suoi progrmmi; preri destinti d ciscun ltr utorità competente in mteri di riconoscimento. Articolo VI.5 Trttndosi del riconoscimento delle qulifiche di insegnmento superiore rilscite d un istituto di insegnmento superiore situto sul suo territorio, ciscun Prte può suordinre tle riconoscimento d lcune condizioni specifiche dell legislzione nzionle o d ccordi specifici conclusi con l Prte di origine di detto istituto. 8

9 Sezione VII Riconoscimento delle qulifiche dei rifugiti, degli sfollti e delle persone ssimilte i rifugiti Articolo VII Ciscun Prte dott tutte le misure possiili e rgionevoli nell mito del proprio sistem eductivo, in conformità lle disposizioni costituzionli, legli ed mministrtive, per elorre procedure pproprite che permettno di vlutre in modo equo ed efficce se i rifugiti, gli sfollti e le persone ssimilte i rifugiti, soddisfno le condizioni richieste per l ccesso ll insegnmento superiore, il proseguimento di progrmmi di insegnmento superiore complementri o l esercizio di un ttività professionle, e questo nche qulor le qulifiche ottenute in un Prte non possno essere provte d documenti che le certifichino. Sezione VIII Informzione sull vlutzione degli istituti e dei progrmmi di insegnmento superiore Articolo VIII.1 Ciscun prte fornisce l informzione necessri per ciscun istituto pprtenente l proprio sistem di insegnmento superiore e su ciscun progrmm orgnizzto d detto istituto, l fine di permettere lle utorità competenti delle ltre Prti di verificre se l qulità delle qulifiche rilscite d questi istituti giustific il ricono-scimento nell Prte in cui viene domndto detto riconoscimento. Quest informzione può presentrsi nei modi seguenti: nel cso in cui le Prti ino stilito un sistem ufficile di vlutzione degli istituti e dei progrmmi di insegnmento superiore: informzione sui metodi e risultti di tle vlutzione e sulle norme di qulità specifiche d ciscun tipo di istituto di insegnmento superiore che rilsci qulifiche di insegnmento superiore, e specifiche d ciscun progrmm che poss con-durvi; nel cso in cui le Prti non ino stilito un sistem ufficile di vlutzione degli istituti e dei progrmmi di insegnmento superiore: informzione sul riconoscimento delle diverse qulifiche ottenute in ogni stilimento o medinte qulsisi progrmm che pprtiene l loro sistem di insegnmento superiore. Articolo VIII.2 Ciscun Prte dott le disposizioni necessrie per stilire, ggiornre e diffondere: c d un tipologi dei vri tipi di istituto di insegnmento superiore che ppr-tiene l proprio sistem di insegnmento superiore, ivi incluse le crtteristiche specifiche di ciscun tipo di istituto; un list degli istituti (pulici e privti) riconosciuti come pprtenenti l proprio sistem di insegnmento superiore, che ttesti l cpcità di rilscire vri tipi di qulifiche così come le condizioni richieste per l ccesso d ciscun tipo di istituti e di progrmmi; un descrizione dei progrmmi di insegnmento superiore; un list degli istituti di insegnmento situti fuori dl proprio territorio e che ess consider come pprtenenti l proprio sistem di insegnmento. 9

10 Sezione IX Informzione in mteri di riconoscimento Articolo IX.1 Al fine di fcilitre il riconoscimento delle qulifiche di insegnmento superiore, le Prti si impegnno stilire sistemi trsprenti che permettno un descrizione dettglit delle qulifiche rilscite. Articolo IX.2 1 Riconosciut l necessità di disporre di informzioni degute, precise ed ggiornte, ciscun Prte istituisce o mntiene un centro di informzione e notific, d uno dei depositri, quest istituzione o qulsisi modific d ess reltiv. 2 In ciscun Prte, il centro nzionle di informzione: c fcilit l ccesso informzioni estte ed ffidili sul sistem di insegnmento superiore e le qulifiche del Pese in cui esso è situto; fcilit l ccesso lle informzioni sui sistemi di insegnmento superiore e le qulifiche delle ltre Prti; fornisce consigli o informzioni in mteri di riconoscimento e vlutzione delle qulifiche, nel rispetto delle leggi e dei regolmenti nzionli. 3 Ciscun centro nzionle di informzione deve vere su disposizione i mezzi necessri per l dempimento delle funzioni. Articolo IX.3 Le prti incorggino, trmite i centri nzionli di informzione o medinte ltri mezzi, l utilizzo, d prte degli istituti di insegnmento superiore delle Prti, del Supplemento l Diplom dell UNESCO/Consiglio d Europ o di ciscun ltro documento similre. Sezione X Meccnismi di ppliczione Articolo X.1 Gli orgni qui di seguito, sorveglino, promuovono e fcilitno l ppliczione dell Convenzione: il Comitto dell Convenzione sul riconoscimento delle qulifiche reltive ll insegnmento superiore nell regione europe; l Rete Europe dei Centri Nzionli di informzione sul riconoscimento e l moilità ccdemic (l rete ENIC istituit medinte decisione del Consi-glio dei Ministri del Consiglio d Europ il 9 giugno 1994 e dl Comitto re-gionle per l Europ dell UNESCO il 18 giugno 1994). Articolo X.2 1 Il Comitto dell Convenzione sul riconoscimento delle qulifiche reltive ll insegnmento superiore nell regione europe (qui di seguito «Il Comitto»), è istituito medinte l presente Convenzione. Esso è composto d un rppresentnte di ciscun Prte. 2 Ai fini dell rticolo X.2, il termine «Prte» non si pplic ll Comunità europe. 10

11 3 Gli Stti di cui nell rticolo XI.1.1 e l Snt Sede, non sono Prti dell presente Convenzione, l Comunità europe ed il Presidente dell Rete ENIC possono prtecipre lle riunioni del Comitto in qulità di osservtori. I rppresentnti di orgnizzzioni governtive o non governtive ttive nell mito del riconoscimento livello dell Regione possono primenti essere invitti prtecipre lle riunioni del Comitto in qulità di osservtori. 4 Il Presidente del Comitto regionle dell UNESCO per l ppliczione dell Convenzione sul riconoscimento degli studi o diplomi reltivi ll insegnmento superiore negli Stti pprtenenti ll Regione Europ srà primenti invitto prtecipre lle riunioni del Comitto in qulità di osservtore. 5 Il Comitto promuove l ppliczione dell presente Convenzione e sorvegli l su ppliczione. A tle scopo, esso può dottre, ll mggiornz delle Prti, lcune rccomndzioni, dichirzioni, protocolli e codici di prtic per codiuvre le utorità competenti delle Prti nell ppliczione dell Convenzione e nell esme delle domnde di riconoscimento delle qulifiche di insegnmento superiore. Seene le Prti non sino vincolte d questi testi, esse si impegnno d pplicrli, sottoporli ll ttenzione delle utorità competenti ed incorggirne l ppliczione. Il Comitto domnd il prere dell Rete ENIC prim di dottre le decisioni. 6 Il Comitto risponde gli orgni competenti del Consiglio d Europ e dell UNESCO. 7 Il Comitto ssicur il collegmento con i Comitti Regionli dell UNESCO per l ppliczione delle Convenzioni sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei grdi di insegnmento superiore dottti sotto gli uspici dell UNESCO. 8 Il quorum è rggiunto qundo l mggiornz delle Prti è presente. 9 Il Comitto dott il proprio regolmento interno. Esso si riunisce in sessione ordinri lmeno un volt ogni tre nni. Il Comitto si riunisce per l prim volt entro un nno prtire dl momento dell entrt in vigore dell presente Convenzione. 10 Il Segretrito del Comitto è ffidto congiuntmente l Segretrio Generle del Consiglio d Europ e l Direttore generle dell UNESCO. Articolo X.3 1 Ogni Prte design come memro dell Rete europe dei centri nzionli di informzione sull moilità ed il riconoscimento ccdemici (l rete ENIC), il centro nzionle di informzione istituito o mntenuto nell Prte in virtù dell rticolo IX.2. Nell ipotesi in cui più di un centro nzionle di informzione si creto o mntenuto in un Prte in virtù dell rticolo IX.2, tutti questi centri sono memri dell Rete, tuttvi i centri nzionli di informzione in questione dispongono di un solo voto. 2 L rete ENIC, nell su composizione limitt i centri nzionli di informzione delle Prti dell presente Convenzione, pport il suo sostegno e l su collorzione nell ppliczione prtic dell Convenzione d prte delle utorità nzionli competenti. L Rete si riunisce lmeno un volt ll nno in sessione plenri. Elegge il Presidente e l Ufficio conformemente l suo mndto. 3 Il Segretrito dell Rete ENIC è ffidto congiuntmente l Segretrio Generle del Consiglio d Europ e l Direttore generle dell UNESCO. 11

12 4 Le Prti collorno, ttrverso l Rete ENIC, con i centri nzionli di informzione delle ltre Prti, segntmente permettendo loro di rccogliere ogni informzione utile ll relizzzione delle ttività dei centri nzionli di informzione reltivi l riconoscimento e ll moilità ccdemic. Sezione X Clusole finli Articolo XI.1 1 L presente Convenzione è pert ll firm: c degli Stti memri del Consiglio d Europ; degli Stti memri dell Regione Europ dell UNESCO; di ciscun ltro firmtrio, Stto contrente o prte dell Convenzione culturle europe del Consiglio d Europ e/o ll Convenzione dell UNESCO sul riconoscimento degli studi e dei diplomi reltivi ll insegnmento superiore negli Stti dell Regione Europ, invitti prtecipre ll Conferenz diplomtic incrict dell dozione dell presente Convenzione. 2 Tli Stti e l Snt Sede possono esprimere il loro consenso d essere vincolti d: c firm, senz riserv di rtific, di ccettzione o di pprovzione; o firm, sottopost rtific, ccettzione o pprovzione, seguit d rtific, ccettzione o pprovzione; o desione. 3 L firm vviene presso uno dei depositri. Gli strumenti di rtific, di ccettzione, di pprovzione o di desione srnno depositti presso uno dei depositri. Articolo XI.2 L presente Convenzione entr in vigore il primo giorno del mese che segue lo scdere del periodo di un mese dopo che cinque Stti, di cui lmeno tre memri del Consiglio d Europ e/o dell Regione Europ dell UNESCO, hnno espresso il loro consenso d essere vincolti dll Convenzione. Ess entr in vigore, per ciscun ltro Stto, il primo giorno del mese che segue lo scdere di un periodo di un mese dopo l dt del proprio consenso d essere vincolto dll Convenzione. Articolo XI.3 1 Dopo l entrt in vigore dell presente Convenzione, ciscuno Stto, diverso d quelli pprtenenti lle ctegorie enumerte nell rticolo XI.1, può presentre un domnd di desione ll Convenzione. Ciscun domnd in tl senso deve essere comunict d uno dei depositri, che l trsmette lle Prti tre mesi prim dell riunione del Comitto dell Convenzione sul riconoscimento delle qulifiche reltive ll insegnmento superiore nell regione europe. Il depositrio informerà primenti il Comitto dei Ministri del Consiglio d Europ e il Consiglio esecutivo dell UNE-SCO. 2 L decisione di invitre uno Stto, che h presentto l domnd, d derire ll presente Convenzione è dottt ll mggiornz dei due terzi delle Prti. 12

13 3 Dopo l entrt in vigore dell presente Convenzione, l Comunità europe può derirvi, previ richiest dei suoi Stti memri invit d uno dei depositri. In questo cso, l rticolo XI.3.2 non si pplic. 4 Per ciscuno Stto che derisce, e per l Comunità europe, l Convenzione entr in vigore il primo giorno del mese che segue lo scdere del periodo di un mese in seguito l deposito dello strumento di desione presso uno dei depositri. Articolo XI.4 1 Le Prti dell presente Convenzione, che sono l contempo Prti di un o più Convenzioni qui di seguito: Convenzione europe reltiv ll equipollenz dei diplomi per l mmissione lle università (1953, STE n. 15) e Protocollo ggiuntivo (1964, STE n. 49); Convenzione europe sull equivlenz dei periodi di studi universitri (1956, STE n. 21); Convenzione europe sul riconoscimento ccdemico delle qulifiche universitrie (1959, STE n. 32); Convenzione internzionle sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei grdi di insegnmento superiore negli Stti ri e gli Stti Europei dicenti l Mediter-rneo (1976); Convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi reltivi ll insegnmento superiore negli Stti dell Regione Europ (1979); Convenzione europe sull equivlenz generle dei periodi di studi universitri (1990, STE n. 138); pplicno le disposizioni dell presente Convenzione nelle relzioni reciproche, continuernno d pplicre l Convenzione sopr menziont, di cui esse sono già Prti, nelle relzioni con ltri Stti, Prti di dette Convenzioni m non dell presente. 2 Le Prti dell presente Convenzione si impegnno non diventre Prti delle Convenzioni menzionte nel prgrfo 1, di cui esse non sono ncor Prti, d eccezione dell Convenzione internzionle sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei grdi di insegnmento superiore negli Stti ri e gli Stti europei dicenti l Mediterrneo. Articolo XI.5 1 Ciscuno Stto può, l momento dell firm o quello del deposito dello strumento di rtific, di ccettzione, di pprovzione o di desione, designre il o i territori cui si pplic l presente Convenzione. 2 In seguito, ciscuno Stto può, in qulsisi ltro momento, medinte un dichirzione indirizzt d uno dei depositri, estendere l ppliczione dell presente Convenzione ciscun ltro territorio. L Convenzione entr in vigore, nei confronti di questo territorio, il primo giorno del mese che segue lo scdere del periodo di un mese dopo l dt di ricezione di tle dichirzione d prte del depositrio. 3 Ciscun dichirzione effettut in virtù dei due prgrfi precedenti, nei confronti di ciscun territorio designto in dett dichirzione, può essere ritirt medinte notific d uno dei depositri. 13

14 Articolo XI.6 1 Ciscun Prte può, in ogni momento, denuncire l presente Convenzione medinte notific indirizzt d uno dei depositri. 2 L denunci prende effetto il primo giorno del mese che segue lo scdere del periodo di dodici mesi dopo l dt di ricevimento dell notific d prte del depositrio. Tuttvi, tle denunci non h effetto sulle decisioni di riconoscimento dottte ntecedentemente in virtù delle disposizioni dell presente Convenzione. 3 L estinguersi dell presente Convenzione o l sospensione dell su ppliczione qule conseguenz dell violzione di un Prte di un disposizione fondmentle per l relizzzione dello scopo o dell oiettivo dell Convenzione vvengono conformemente l diritto internzionle. Articolo XI.7 1 Ciscuno Stto, l Snt Sede, l Comunità europe possono, l momento dell firm o quello del deposito del loro strumento di rtific, di ccettzione, di pprovzione o di desione, dichirre di riservrsi il diritto di non pplicre, przilmente o totlmente, uno o più Articoli qui di seguito dell presente Convenzione: Articolo IV.8 Articolo V.3 Articolo VI.3 Articolo VIII.2 Articolo IX.3 Nessun riserv può essere formult. 2 Ciscun Prte che h formulto un riserv in virtù del prgrfo precedente, può recedere integrlmente o przilmente medinte notific indirizzt d uno dei depositri. Il recesso prende effetto dl momento dell ricezione dell notific d prte del depositrio. 3 Se un Prte h formulto un riserv nei confronti di un disposizione dell presente Convenzione, ess non può esigerne l ppliczione d un ltr Prte, tuttvi ess può, se l riserv è przile o condizionle, esigere l ppliczione di dett disposizione nell misur in cui è stt ccettt. Articolo XI.8 1 Il Comitto dell Convenzione sul riconoscimento delle qulifiche reltive ll insegnmento superiore nell regione europe può dottre dei progetti di emendmento dell presente Convenzione medinte decisione ll mggiornz dei due terzi delle Prti. Ogni emendmento così dottto è incorporto in un Protocollo dell presente Convenzione. Il Protocollo ne specific le modlità di entrt in vigore che necessitno in ogni cso dell ccordo delle Prti ffinché queste ultime sino legte dl Protocollo. 2 Nessun emendmento può essere pportto ll sezione III dell presente Convenzione in virtù dell procedur nel prgrfo 1 sopr riportto. 3 Ogni propost di emendmento deve essere comunict d uno dei depositri, che l trsmette lle Prti lmeno tre mesi prim dell riunione del Comitto. Il depositrio ne inform primenti il Comitto dei Ministri del Consiglio d Europ e il Consiglio Esecutivo dell UNESCO. 14

15 Articolo XI.9 1 Il Segretrio Generle del Consiglio d Europ ed il Direttore generle dell Orgnizzzione delle Nzioni Unite per l Educzione, l Scienz e l Cultur sono i depositri dell presente Convenzione. 2 Il depositrio presso cui è depositto un tto, un notific o un comuniczione notific lle Prti dell presente Convenzione, così come gli ltri Stti memri del Consiglio d Europ e/o dell Regione Europ dell UNESCO: c d e f g h i j ogni firm; il deposito di ogni strumento di rtific, di ccettzione, di pprovzione o di desione; ciscun dt di entrt in vigore dell presente Convenzione in virtù delle disposizioni degli rticoli XI.2 e XI.3.4; ogni riserv formult in ppliczione delle disposizioni dell rticolo XI.7 ed il recesso d ogni riserv effettut in ppliczione delle disposizioni dell rticolo XI; ogni denunci dell presente Convenzione in ppliczione dell rticolo XI.6; ogni dichirzione effettut in virtù delle disposizioni dell rticolo II.1 o dell rticolo II.2; ogni dichirzione effettut in virtù delle disposizioni dell rticolo IV.5; ogni domnd di desione presentt in virtù dell rticolo XI.3; ogni propost effettut in virtù dell rticolo XI.8; ogni ltro tto, notific o comuniczione in relzione ll presente Convenzione. 3 Il depositrio che riceve un comuniczione o procede d un notific in virtù delle disposizioni dell presente Convenzione ne inform immeditmente l ltro depositrio. In fede di che, i rppresentnti qui di seguito, deitmente utorizzti, hnno firmto l presente Convenzione. Ftto Lison, l 11 prile 1997, in inglese, frncese, russo e spgnolo, i quttro testi fcenti ugulmente fede, in due esemplri, di cui uno è depositto presso gli rchivi del Consiglio d Europ e l ltro negli rchivi dell Orgnizzzione delle Nzioni Unite per l Educzione, l Scienz e l Cultur, e di cui un copi certifict conforme è consegnt tutti gli Stti menzionti nell Articolo XI.1, ll Snt Sede ed ll Comunità europe, così come l Segretrito dell Orgnizzzione delle Nzioni Unite. 15

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