Convenzione del Consiglio d Europa sulla contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica

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1 Convenzione del Consiglio d Europ sull ontrffzione dei prodotti snitri e reti ffini he rppresentno un mini per l slute puli Mos, 28/X/2011 1

2 Premess Gli Stti memri del Consiglio d Europ e gli ltri firmtri dell presente Convenzione, Considerto he lo sopo del Consiglio d Europ è quello di relizzre un mggiore unità tr i suoi Memri; Consttto he l ontrffzione dei prodotti snitri e i reti ffini, per l loro stess ntur, minino grvemente l slute puli; Rihimndo il Pino d zione dottto in osione del Terzo Vertie dei Cpi di Stto e di Governo del Consiglio d Europ (Vrsvi, Mggio 2005), he romnd lo sviluppo delle misure volte rfforzre l siurezz dei ittdini europei; Riordndo l Dihirzione Universle dei Diritti dell Uomo, prolmt dll Assemle generle delle Nzioni Unite il 10 diemre 1948, l Convenzione per l slvgurdi dei Diritti dell Uomo e delle Liertà fondmentli (1950, STE n 5), l Crt soile europe (1961, STE n 35), l Convenzione reltiv ll'elorzione di un Frmope Europe (1964, STE n 50) e il suo Protoollo (1989, STE n 134), l Convenzione per l protezione dei Diritti dell Uomo e dell dignità dell essere umno nei onfronti delle pplizioni dell iologi e dell mediin: Convenzione sui Diritti dell Uomo e l iomediin (1997, STE n 164) e i suoi Protoolli ddizionli (1998, STE n 168, 2002, STE n 186, 2005, STCE n 195, 2008, STCE n 203) e l Convenzione sull riminlità informti (2001, STE n 185); Riordndo ltresì il reltivo lvoro del Consiglio d Europ, in prtiolre le deisioni del Comitto dei Ministri e il lvoro dell Assemle prlmentre, in prtiolre l Risoluzione AP (2001)2 sul ruolo del frmist nel qudro dell siurezz snitri, le risposte dottte dl Comitto dei Ministri il 6 Aprile 2005 e il 26 Settemre 2007, rigurdnti rispettivmente le Romndzioni dell Assemle prlmentre 1673 (2004) su Contrffzione: prolemi e soluzioni e 1794 (2007) su Qulità dei mediinli in Europ, nonhé i progrmmi reltivi ondotti dl Consiglio d Europ; Tenendo nell dovut onsiderzione gli ltri strumenti legli e i progrmmi internzionli reltivi, ttuti in prtiolre dll Orgnizzzione Mondile dell Snità, nello speifio il lvoro ondotto dll tsk fore IMPACT, e dll Unione Europe, nonhé quelli relizzti nell mito del G8; Al fine di ontriuire effiemente l onseguimento dell oiettivo omune onsistente nel ontrsto ll riminlità legt ll ontrffzione dei prodotti snitri e reti ffini he rppresentno un mini per l slute puli, ttrverso l introduzione di nuove figure di reto e orrispondenti snzioni penli; Considerndo he lo sopo dell presente Convenzione è quello di prevenire e ontrstre le mine ll slute puli, e he l ttuzione delle misure dell Convenzione reltive l diritto penle dovrà essere relizzt tenendo in onsiderzione il suo sopo, osì ome il prinipio di proporzionlità; 2

3 Considerndo he l presente Convenzione non h d oggetto le questioni reltive i diritti di proprietà intellettule; Tenendo presente l neessità di elorre uno strumento internzionle glole inentrto sugli spetti legti ll prevenzione, ll protezione delle vittime e l diritto penle in tem di ontrsto tutte le forme di ontrffzione di prodotti snitri e reti ffini he rppresentno un mini per l slute puli, e he preved uno speifio seguito di ompetenz; Rionosendo he per ontrstre in modo effie l ontrffzione dei prodotti snitri e di reti ffini, è neessrio inorggire un strett ooperzione internzionle tr gli Stti memri e gli Stti non memri del Consiglio d Europ. Hnno onvenuto qunto segue: Cpitolo I Oggetto e sopo, prinipio di non disriminzione, mpo di pplizione, definizioni Artiolo 1 Oggetto e sopo 1 Sopo dell presente Convenzione è di prevenire e ontrstre le mine ll slute puli, ttrverso: l riminlizzzione di determinti tti; l protezione dei diritti delle vittime di reti istituiti i sensi dell presente Convenzione; l promozione dell ooperzione nzionle e internzionle. 2 Al fine di ssiurre un ttuzione effie delle disposizioni d prte delle Prti, l presente Convenzione istituise uno speifio menismo di follow up. Artiolo 2 Prinipio di non disriminzione L ttuzione delle disposizioni dell presente Convenzione dlle Prti, in prtiolre rispetto ll possiilità di enefiire delle misure he mirno proteggere i diritti delle vittime, deve essere ssiurt senz disriminzione lun, si ess fondt sul sesso, l rzz, il olore, l lingu, l età, l religione, le opinioni politihe o qulsisi ltr opinione, l origine nzionle o soile, l pprtenenz un minornz nzionle, l rihezz, l nsit, l orientmento sessule, lo stto di slute, l disilità o ltro sttus. Artiolo 3 Cmpo di pplizione L presente Convenzione rigurd i prodotti snitri, he sino o meno protetti di diritti di proprietà intellettule o he sino o meno prodotti generii, ivi inlusi gli essori 3

4 destinti d essere utilizzti on i dispositivi medii, osì ome le sostnze ttive, gli eipienti, i omponenti e i mterili destinti essere utilizzti nell produzione di questi. Artiolo 4 Definizioni Ai fini dell presente Convenzione: l espressione prodotto snitrio indi i mediinli e i dispositivi medii; il termine mediinle indi i mediinli uso umno e veterinrio, vle dire: i ii iii ogni sostnz o ssoizione di sostnze presentt ome vente proprietà urtive o profilttihe nelle mlttie umne o nimli; ogni sostnz o ssoizione di sostnze he può essere utilizzt sull uomo o somministrt gli uomini o gli nimli llo sopo di ripristinre, orreggere o modifire funzioni fisiologihe, eseritndo un zione frmologi, immunologi o metoli, ovvero llo sopo di stilire un dignosi medi; un mediinle in fse di sperimentzione; d e l espressione sostnz ttiv indi qulsisi sostnz o misel di sostnze destint essere utilizzt nell produzione di un mediinle e he divent, se impiegt nell produzione di quest ultimo, un prinipio ttivo di detto mediinle; il termine eipiente indi qulsisi sostnz he non è né un sostnz ttiv, né un mediinle finito, m he entr nell omposizione di un mediinle d uso umno o veterinrio ed è essenzile i fini dell integrità del prodotto finito; l espressione dispositivo medio indi qulsisi strumento, pprehio, impinto, softwre, mterile o ltro prodotto, utilizzto d solo o in ominzione, ompreso il softwre informtio impiegto fini dignostii e/o terpeutii e per il suo orretto funzionmento, e destinto dl frinte essere impiegto sull uomo sopo di: i ii iii iv dignosi, prevenzione, ontrollo, terpi o ttenuzione di un mltti; dignosi, ontrollo, terpi, ttenuzione o ompenszione di un ferit o di un hndip; studio, sostituzione o modifi dell ntomi o di un proesso fisiologio; intervento sul onepimento; 4

5 il qule prodotto non eseriti l zione priniple, nel o sul orpo umno, ui è destinto, on mezzi frmologii, immunologii o metolii, m l ui funzione poss essere odiuvt d tli mezzi; f g h i il termine essorio indi qulsisi prodotto he, pur non essendo un dispositivo medio, è destinto in modo speifio dl suo produttore essere utilizzto on un dispositivo medio l fine di onsentirne l'utilizzo seondo qunto previsto dl produttore del dispositivo medio; i termini omponenti e mterili indino tutti i omponenti e i mterili he sono prodotti e progettti nell produzione dei dispositivi medii e destinti essere utilizzti on detti dispositivi, e he sono essenzili i fini dell loro integrità; il termine doumento indi qulsisi doumento legto d un prodotto snitrio, un sostnz ttiv, un eipiente, un omponente, un mterile o un essorio, inluso l imllggio, l etihetttur, il foglio illustrtivo, il ertifito d origine o qulunque ltro ertifito he lo ompgni, o he si ltrimenti ssoito direttmente ll su produzione e/o ll su distriuzione; il termine produzione indi: i rispetto l mediinle, tutte le fsi del proesso di produzione del mediinle, di un sostnz ttiv o di un eipiente destinto l mediinle, o dei proessi he portno il mediinle, le sostnze ttive e gli eipienti llo stto di prodotto finito; ii rispetto l dispositivo medio, tutte le fsi del proesso di produzione, inlus l idezione, tnto del dispositivo medio he dei suoi omponenti o mterili, o dei proessi he portno il dispositivo medio e i suoi omponenti o mterili llo stto di prodotto finito; iii rispetto ll essorio, tutte le fsi del proesso di produzione, inlus l su idezione e i proessi he lo portno llo stto di prodotto finito; j k il termine ontrffzione indi un ingnnevole rppresentzione dell identità e/o dell origine; il termine vittim indi un person fisi he suis effetti fisii o psiologii vversi risultnti dll utilizzzione di un prodotto snitrio ontrfftto o di un prodotto snitrio frito, fornito o ommerilizzto senz utorizzzione, o non onformemente i requisiti, osì ome desritti nell rtiolo 8. 5

6 Cpitolo II Diritto penle sostnzile Artiolo 5 Produzione di ontrfftti 1 Ogni Prte dott misure legisltive e di ltr ntur l fine di istituire ome reti in onformità ll propri legislzione nzionle, l produzione internzionle di prodotti snitri, sostnze ttive, eipienti, omponenti, mterili ed essori ontrfftti. 2 Rispetto i mediinli e, lddove pproprito, i dispositivi medii, lle sostnze ttive, gli eipienti, il omm 1 si ppli tutte le dulterzioni degli stessi. 3 Ogni Stto o l Unione Europe, l momento dell firm o del deposito dei suoi strumenti di rtifi, ettzione o pprovzione, può dihirre, ttrverso un dihirzione indirizzt l Segretrio generle del Consiglio d Europ, he si riserv il diritto di non pplire, o di pplire solo in speifii si o ondizioni, il omm 1, on rigurdo gli eipienti, i omponenti e i mterili, e il omm 2 on rigurdo gli eipienti. Artiolo 6 Fornitur, offert di fornitur e trffio di ontrfftti 1 Ogni Prte dott misure legisltive e di ltr ntur l fine di istituire ome reti in onformità ll propri legislzione nzionle, qundo ommessi intenzionlmente, l fornitur o l offert di fornitur, inlus l intermedizione, il trffio, lo stoggio, l importzione e l esportzione di prodotti snitri ontrfftti, sostnze ttive, eipienti, omponenti, mterili e essori. 2 Ogni Stto o l Unione Europe, l momento dell firm o del deposito dei suoi strumenti di rtifi, ettzione o pprovzione, può dihirre, ttrverso un dihirzione indirizzt l Segretrio generle del Consiglio d Europ, he si riserv il diritto di non pplire, o di pplire solo in speifii si o ondizioni, il omm 1 on rigurdo gli eipienti, i omponenti e i mterili. Artiolo 7 Flsifizione dei doumenti 1 Ogni Prte dott misure legisltive e di ltr ntur l fine di istituire ome reti in onformità ll propri legislzione nzionle, l produzione di doumenti flsi o mnomissione di doumenti, lddove ommess intenzionlmente. 2 Ogni Stto o l Unione Europe, l momento dell firm o del deposito dei suoi strumenti di rtifi, ettzione o pprovzione, può dihirre, ttrverso un dihirzione indirizzt l Segretrio generle del Consiglio d Europ, he si riserv il diritto di non pplire, o di pplire solo in speifii si o ondizioni, il omm 1, on rigurdo i doumenti reltivi gli eipienti, i omponenti e i mterili. 6

7 Artiolo 8 Reti ffini he rppresentno un mini per l slute puli Ogni Prte dott misure legisltive e di ltr ntur l fine di istituire ome reti in onformità ll propri legislzione nzionle, lddove ommessi intenzionlmente, e nell misur in ui non ridno sotto le previsioni degli rtioli 5, 6 e 7: l produzione, lo stoggio, l importzione, l esportzione, l fornitur, l offert di fornitur o l immissione sul merto di: i ii mediinli senz utorizzzione, lddove quest si rihiest dll legislzione nzionle dell Prte; o dispositivi medii he non rispondno i requisiti di onformità, lddove questi sino rihiesti dll legislzione nzionle dell Prte; l uso ommerile di doumenti originli l di fuori dell uso l qule sono destinti ll interno dell ten di pprovvigionmento legle dei prodotti snitri, in onformità qunto speifito dll legislzione nzionle dell Prte. Artiolo 9 Compliità e tenttivo di reto 1 Ogni Prte dott misure legisltive e di ltr ntur l fine di istituire ome reti, lddove ommessi intenzionlmente, l ompliità nell ommissione di qulsisi ltro reto previsto i fini dell presente Convenzione. 2 Ogni Prte dott misure legisltive e di ltr ntur l fine di istituire ome reto il tenttivo volontrio di ommettere uno dei reti previsti i fini dell presente Convenzione. 3 Ogni Stto o l Unione Europe, l momento dell firm o del deposito dei suoi strumenti di rtifi, ettzione o pprovzione, può dihirre, ttrverso un dihirzione indirizzt l Segretrio generle del Consiglio d Europ, he si riserv il diritto di non pplire, o di pplire solo in speifii si o ondizioni, il omm 2, on rigurdo i reti stiliti in ordo on gli Artioli 7 e 8. Artiolo 10 Competenz 1 Ogni Prte dott misure legisltive e di ltr ntur l fine di stilire l ompetenz per qulsisi reto previsto i sensi dell presente Convenzione, lddove il reto veng ommesso: nel proprio territorio; o ordo di un nve ttente ndier dell Prte in questione; o ordo di un velivolo immtriolto seondo le disposizioni di legge dell Prte; o 7

8 d d un proprio ittdino o d un person itulmente residente nel suo territorio. 2 Ogni Prte dott misure legisltive e di ltr ntur l fine di stilire l ompetenz per qulsisi reto previsto i sensi dell presente Convenzione, nei si in ui l vittim del reto si un suo ittdino o person itulmente residente nel suo territorio. 3 Ogni Prte dott misure legisltive e di ltr ntur l fine di stilire l ompetenz per qulsisi reto previsto i sensi dell presente Convenzione, nei si in ui il presunto olpevole si trovi nel proprio territorio e non poss essere estrdto verso un ltro Pese in rgione dell su nzionlità. 4 Ogni Stto o l Unione Europe, l momento dell firm o del deposito dei suoi strumenti di rtifi, di ettzione o di pprovzione, può dihirre, ttrverso un dihirzione indirizzt l Segretrio generle del Consiglio d Europ, he si riserv il diritto di non pplire, o di pplire solo in speifii si o ondizioni, le disposizioni reltive ll ompetenz di ui l omm 1, sotto omm d, e l omm 2 del presente rtiolo. 5 Qundo più Prti rivendihino l propri ompetenz su un presunto reto previsto i sensi dell presente Convenzione, dovrnno onsultrsi, lddove opportuno, llo sopo di individure l ompetenz più pproprit per il proedimento. 6 Senz pregiudizio per le disposizioni generli di diritto internzionle, l presente Convenzione non eslude lun ompetenz penle eseritt d un Prte in onformità ll propri legislzione nzionle. Artiolo 11 Responsilità delle persone giuridihe 1 Ogni Prte dott misure legisltive e di ltr ntur llo sopo di ssiurre he le persone giuridihe possno essere ritenute responsili per reti previsti i fini dell presente Convenzione, qundo ommessi proprio enefiio, d qulunque person fisi, he gis si individulmente si ome prte di un orgno dell person giuridi, he eseriti un potere di direzione l suo interno, sto su: il potere di rppresentnz dell person giuridi; l utorità per prendere deisioni per onto dell person giuridi; l utorità per eseritre un ontrollo sull person giuridi. 2 Oltre i si previsti l omm 1, ogni Prte dott misure legisltive e di ltr ntur l fine di ssiurre he un person giuridi poss essere ritenut responsile qundo l mnnz di sorveglinz o di ontrollo d prte di un person fisi, indit l omm 1, i reso possiile l ommissione di un reto 8

9 previsto i fini dell presente Convenzione d prte di un person fisi he gis sotto l su utorità, per il vntggio dell summenziont person giuridi. 3 In se i prinipi giuridii dell Prte in questione, l responsilità di un person giuridi può essere penle, ivile o mministrtiv. 4 Tle responsilità viene stilit in modo d non pregiudire l responsilità penle delle persone fisihe he hnno ommesso il reto. Artiolo 12 Snzioni e misure 1 Ogni Prte dott misure legisltive e di ltr ntur l fine di ssiurre he i reti previsti i fini dell presente Convenzione sino puniili on snzioni effettive, proporzionte e dissusive, ivi omprese snzioni peunirie penli e non penli, he tengno onto dell loro grvità. Queste snzioni per i reti stiliti in onformità gli rtioli 5 e 6, qundo ommessi d persone fisihe, omprendono pene he prevedno l privzione dell liertà personle e he possno dr luogo ll estrdizione. 2 Ogni Prte dott misure legisltive e di ltr ntur l fine di ssiurre he le persone giuridihe dihirte responsili in onformità ll Artiolo 11, sino soggette snzioni effettive, proporzionte e dissusive, ivi omprese snzioni peunirie penli o non penli, he possno omprendere ltre misure, ome: interdizione temporne o permnente dll eserizio di ttività ommerile; ollomento sotto sorveglinz giudiziri; ordine di liquidzione giudizile. 3 Ogni Prte dott misure legisltive e di ltr ntur l fine di: permettere il sequestro e l onfis di: i ii prodotti snitri, sostnze ttive, eipienti, omponenti, mterili e essori, osì ome meri, doumenti e ltre strumentzioni utilizzte per ommettere i reti previsti i fini dell presente Convenzione, o per filitrne l loro ommissione; proventi di questi reti, o proprietà il ui vlore orrispond tli proventi; permettere l distruzione di prodotti snitri onfisti, sostnze ttive, eipienti, omponenti, mterili e essori he ostituisno l oggetto di un reto previsto i fini dell presente Convenzione; 9

10 dottre qulsisi ltr misur pproprit in rispost d un reto, osì d prevenire future infrzioni. Artiolo 13 Cirostnze ggrvnti Ogni Prte dott misure legisltive e di ltr ntur l fine di ssiurre he le seguenti irostnze, nell misur in ui esse non rppresentino già elementi ostitutivi del reto, possno essere onsiderte, in onformità lle disposizioni pertinenti dell propri legislzione nzionle, ome irostnze ggrvnti nell determinzione delle pene reltive i reti previsti i fini dell presente Convenzione: d e f il reto i usto l morte dell vittim o i provoto dnni ll su slute fisi o mentle; il reto si stto ommesso d persone he hnno usto dell fidui ripost in loro in qunto professionisti; il reto si stto ommesso d persone he hnno usto dell fidui ripost in loro ome produttori o fornitori; i reti reltivi forniture e offerte di fornitur sino stti ommessi fendo riorso mezzi di distriuzione su lrg sl, ome sistemi informtii, inluso Internet; il reto si stto ommesso nel qudro di un orgnizzzione riminle; il responsile si stto preedentemente ondnnto per reti dell stess ntur. Artiolo 14 Preedenti penli Ogni Prte dott misure legisltive e di ltr ntur l fine di onsentire he vengno prese in onsiderzione, l momento dell determinzione dell pen, le ondnne definitive inflitte d un ltr Prte per reti dell stess ntur. Cpitolo III Indgini, proedimenti giudiziri e diritto proedurle Artiolo 15 Apertur e proseuzione dei proedimenti Ogni Prte dott misure legisltive e di ltr ntur l fine di ssiurre he le indgini o l perseuzione dei reti stiliti in ordo ll presente Convenzione non sino suordinti d un denuni e he i proedimenti reltivi possno ontinure nhe in so di ritiro dell denuni. 10

11 Artiolo 16 - Indgini 1 Ogni Prte dott misure legisltive e di ltr ntur l fine di ssiurre he le persone, le unità o i servizi responsili delle indgini sino speilizzti nel mpo del ontrsto ll ontrffzione di prodotti snitri e reti ffini he rppresentno un mini per l slute puli o he questo sopo vengno formti degli ddetti, nhe in relzione lle indgini finnzirie. Queste unità o servizi sono dotti di degute risorse. 2 Ogni Prte dott misure legisltive e di ltr ntur, in onformità on l propri legislzione nzionle, l fine di ssiurre indgini effii e le zioni penli reltive i reti previsti i fini dell presente Convenzione, prevedendo, lddove pproprito, l possiilità di ondurre indgini finnzirie o sotto opertur e onsentendo di riorrere spedizioni ontrollte e d ltre tenihe speili di investigzione. Cpitolo IV Cooperzione tr utorità e smio di informzioni Artiolo 17 Misure nzionli di ooperzione e smio di informzioni 1 Ogni Prte dott misure legisltive e di ltr ntur l fine di ssiurre he i rppresentnti delle utorità snitrie, delle dogne, delle forze dell ordine, e di ltre utorità ompetenti si smino informzioni e ollorino in onformità ll propri legislzione nzionle l fine di prevenire e ontrstre effiemente l ontrffzione di prodotti snitri e reti ffini he rppresentno un mini per l slute puli. 2 Ogni Prte si impegn d ssiurre l ooperzione tr le proprie utorità ompetenti e i settori ommerili e industrili rigurdo l gestione del rishio onnesso ll ontrffzione di prodotti snitri e reti ffini he minino l slute puli. 3 Tenendo nell dovut onsiderzione le esigenze legte ll protezione dei dti personli, ogni Prte dott le misure legisltive e di ltr ntur l fine di istituire o rfforzre menismi he onsentno: di rievere e rogliere informzioni e dti, nhe ttrverso i punti di onttto, livello nzionle e lole e in ollorzione on il settore privto e l soietà ivile, llo sopo di prevenire e ontrstre l ontrffzione di prodotti snitri e reti ffini he rppresentno un mini per l slute puli; di rendere disponiili le informzioni e i dti ottenuti dlle utorità snitrie, dlle dogne, dlle forze di polizi e d ltre utorità ompetenti l fine di grntire l ooperzione tr questi. 11

12 4 Ogni Prte dott misure legisltive e di ltr ntur l fine di ssiurre he le persone, le unità o i servizi responsili dell ooperzione e dello smio di informzioni sino formte tle sopo. Cisun unità o servizio dovrà essere dott delle risorse degute. Cpitolo V Misure di prevenzione Artiolo 18 Misure di prevenzione 1 Ogni Prte dott misure legisltive e di ltr ntur l fine di stilire i requisiti di qulità e siurezz dei prodotti snitri. 2 Ogni Prte dott misure legisltive e di ltr ntur l fine di ssiurre l siurezz dell filier distriutiv dei prodotti snitri. 3 Con l intento di prevenire l ontrffzione dei prodotti snitri, delle sostnze ttive, degli eipienti, dei omponenti, dei mterili e degli essori, ogni Prte dott le misure neessrie l fine di provvedere tr l ltro: ll formzione di professionisti snitri, di fornitori, di forze di polizi e di utorità dognli, osì ome delle ltre ompetenti utorità regoltorie; ll promozione di mpgne di sensiilizzzione rivolte l pulio llo sopo di fornire informzioni sull ontrffzione dei prodotti snitri; ll prevenzione dell fornitur illegle di prodotti snitri, sostnze ttive, eipienti, omponenti, mterili e essori ontrfftti. Cpitolo VI Misure di protezione Artiolo 19 - Protezione delle vittime Ogni Prte dott misure legisltive e di ltr ntur l fine di proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, in prtiolre: ssiurndo he le vittime ino esso lle informzioni rilevnti per il proprio so e neessrie per l protezione dell propri slute; ssistendo le vittime nel loro reupero fisio, psihio e soile; prevedendo, nell mito dell propri legislzione nzionle, il diritto delle vittime l risrimento d prte dei olpevoli. 12

13 Artiolo 20 Lo sttus di vittime nelle indgini e nei proedimenti penli 1 Ogni Prte dott misure legisltive e di ltr ntur l fine di proteggere i diritti e gli interessi delle vittime in tutte le fsi delle indgini e dei proedimenti penli, in prtiolre: d informndo le vittime dei propri diritti e dei servizi loro disposizione e, meno he non ino espresso l volontà di non rievere tli informzioni, del seguito dto lle loro denune, delle eventuli imputzioni, dello stto di vnzmento generle delle indgini o dei proedimenti penli, del loro ruolo ll interno di questi e dei risultti dei si he li rigurdno; onsentendo loro, in modo onforme lle norme proedurli dell propri legislzione nzionle, di essere soltti, di poter presentre elementi di prov e segliere gli strumenti on ui mnifestre le proprie opinioni, i propri isogni e preoupzioni, direttmente o per trmite di un intermedirio, e di essere presi in onsiderzione; fornendo loro gli deguti servizi di supporto ffinhé i loro diritti ed interessi sino deitmente presentti e presi in onsiderzione; dottndo misure effettive per l loro siurezz, quell delle loro fmiglie e dei testimoni loro disrio dll intimidzione e dll ritorsione. 2 Ogni Prte grntise he le vittime ino esso, sin dl loro primo onttto on le utorità ompetenti, ll informzione sulle proedure giudizirie e mministrtive pertinenti. 3 Ogni Prte ssiur he le vittime ino esso ll ssistenz legle, grtuit lddove grntito, qulor si possiile he esse sino prti nei proedimenti penli. 4 Ogni Prte dott misure legisltive e di ltr ntur l fine di ssiurre he le vittime di un reto, previsto in onformità ll presente Convenzione, ommesso ll interno del territorio di un Prte o in quello in ui i suoi residenti possno presentre le proprie denune dinnzi lle utorità ompetenti del proprio Stto di residenz. 5 Ogni Prte grntise, on misure legisltive e di ltr ntur, in onformità lle ondizioni stilite dll propri legislzione nzionle, l possiilità per gruppi, fondzioni, ssoizioni o orgnizzzioni governtive o non governtive di ssistere e/o supportre le vittime, on il loro onsenso, nei proedimenti penli he rigurdno i reti previsti in onformità ll presente Convenzione. 13

14 Cpitolo VII Cooperzione internzionle Artiolo 21 Cooperzione internzionle in mteri penle 1 Le Prti ooperno tr di loro in onformità on le lusole dell presente Convenzione ed in pplizione degli strumenti internzionli e regionli ppliili e degli ordi sti su disposizioni legisltive uniformi o di reiproità e dell propri legislzione nzionle, nell misur più mpi possiile, per gli sopi delle indgini o dei proedimenti he rigurdno i reti previsti i fini dell presente Convenzione, inlusi il sequestro e l onfis. 2 Le Prti ooperno nell misur più mpi possiile, seondo i trttti internzionli, regionli e ilterli ppliili e pertinenti rigurdo l estrdizione e l mutu ssistenz legle in mteri penle he rigurdi i reti previsti i fini dell presente Convenzione. 3 Qulor un Prte he suordini l estrdizione o l mutu ssistenz legle in mteri penle ll esistenz di un trttto riev un domnd di estrdizione o di ssistenz legle in mteri penle d un Prte on ui non i onluso un sifftto trttto ess può, gendo in pien onformità i propri olighi derivnti dl diritto internzionle e sottoposti lle ondizioni previste dll legislzione nzionle dell Prte solleitt, onsiderre l presente Convenzione ome se legle per l estrdizione o l mutu ssistenz legle nel rispetto dei reti previsti i fini dell presente Convenzione. Artiolo 22 Cooperzione internzionle sull prevenzione e ltre misure mministrtive 1 Le Prti ooperno l fine di grntire protezione e ssistenz lle vittime. 2 Le Prti designno, senz pregiudizio per i sistemi interni di smio informzioni, un punto di onttto nzionle responsile dell trsmissione e dell riezione delle rihieste di informzione e/o ooperzione rigurdnti l lott ll ontrffzione di prodotti snitri e reti ffini he rppresentno un mini per l slute puli. 3 Ogni Prte si impegn inserire, lddove pproprito, l prevenzione e il ontrsto dell ontrffzione di prodotti snitri e reti ffini he rppresentno un mini per l slute puli ll interno dei progrmmi di ssistenz e sviluppo ondotti vntggio degli Stti terzi. Cpitolo VIII Menismo di follow-up Artiolo 23 Comitto delle Prti 1 Il Comitto delle Prti è omposto di rppresentnti delle Prti dell Convenzione. 14

15 2 Il Comitto delle Prti è onvoto dl Segretrio generle del Consiglio d Europ. L su prim riunione si deve tenere entro un nno dll entrt in vigore, per il deimo tr i firmtri he l hnno rtifit, dell presente Convenzione. Esso si riunise in seguito su rihiest di lmeno un terzo delle Prti o del Segretrio generle. 3 Il Comitto delle Prti dott le proprie regole di proedur. 4 Il Comitto delle Prti è ssistito dl Segretrito del Consiglio d Europ nell dempimento delle sue funzioni. 5 L Prte ontrente he non si memro del Consiglio d Europ ontriuise l finnzimento del Comitto delle Prti seondo modlità stilite dl Comitto dei Ministri, previ onsultzione delle Prti. Artiolo 24 - Altri rppresentnti 1 L Assemle Prlmentre del Consiglio d Europ, il Comitto Europeo per i Prolemi Criminli (CDPC), osì ome gli ltri pertinenti Comitti intergoverntivi o sientifii del Consiglio d Europ, nominno isuno un rppresentnte del Comitto delle Prti l fine di ontriuire d un pproio multisettorile e multidisiplinre. 2 Il Comitto dei Ministri può invitre ltri orgnismi del Consiglio d Europ nominre un rppresentnte del Comitto delle Prti dopo verli onsultti. 3 Rppresentnti degli orgnismi internzionli pertinenti possono essere mmessi ome osservtori l Comitto delle Prti, seondo l proedur stilit dlle pertinenti regole del Consiglio d Europ. 4 Rppresentnti degli orgnismi uffiili delle Prti possono essere mmessi ome osservtori l Comitto delle Prti, seondo l proedur stilit dlle pertinenti regole del Consiglio d Europ. 5 Rppresentnti dell soietà ivile, e in prtiolre orgnizzzioni non governtive, possono essere mmesse ome osservtori l Comitto delle Prti, seondo l proedur stilit dlle pertinenti regole del Consiglio d Europ. 6 Nell nomin dei rppresentnti di ui i ommi dl 2 l 5, deve essere grntit un rppresentnz equilirt dei diversi settori e dei diversi miti. 7 I Rppresentnti nominti in se i ommi dll 1 l 5 prteipno gli inontri del Comitto delle Prti senz diritto di voto. 15

16 Artiolo 25 Funzioni del Comitto delle Prti 1 Il Comitto delle Prti vigil sull pplizione dell presente Convenzione. Le regole di proedur del Comitto delle Prti determinno il proedimento di vlutzione dell ttuzione dell Convenzione, utilizzndo un pproio multisettorile e multidisiplinre. 2 Il Comitto delle Prti fvorise inoltre l rolt, l nlisi e lo smio di informzioni, esperienze e uone prtihe tr gli Stti l fine di rfforzre l loro pità di prevenire e ontrstre l ontrffzione di prodotti snitri e reti ffini he rppresentno un mini per l slute puli. Il Comitto può vvlersi dell ompetenz di Comitti e ltri orgnismi pertinenti del Consiglio d Europ. 3 Inoltre, il Comitto delle Prti, ove pproprito: filit l uso effettivo e l ttuzione dell presente Convenzione, inlus l identifizione di qulsisi prolem e degli effetti di qulunque dihirzione o riserv effettut sull se dell presente Convenzione. esprime un prere su qulsisi questione rigurdnte l ttuzione dell presente Convenzione e fvorise lo smio di informzioni su signifitivi sviluppi legli, politii o tenologii; dott speifihe romndzioni nei onfronti delle Prti sull ttuzione dell presente Convenzione. 4 Il Comitto Europeo per i Prolemi Criminli (CDPC) è periodimente informto sulle ttività menzionte nei ommi 1, 2 e 3 del presente rtiolo. Cpitolo IX - Relzione on ltri strumenti internzionli Artiolo 26 Relzioni on ltri strumenti internzionli 1 L presente Convenzione non infii i diritti e gli olighi he derivno dlle disposizioni ontenute in ltri strumenti internzionli di ui le Prti dell presente Convenzione sono Prte o lo srnno e he ontengono disposizioni su questioni regolte dll presente Convenzione. 2 Le Prti dell presente Convenzione posso onludere ordi ilterli o multilterli tr di loro su questioni oggetto dell presente Convenzione, l fine di ompletrne o rfforzrne le disposizioni o filitre l pplizione dei prinipi in ess ontenuti. 16

17 Cpitolo X Emendmenti ll Convenzione Artiolo 27 Emendmenti 1 Ogni propost di emendmento ll presente Convenzione, presentt d un Prte, deve essere omunit l Segretrio generle del Consiglio d Europ e dllo stesso trsmess lle Prti, gli Stti memri del Consiglio d Europ, gli Stti non memri he hnno prteipto ll elorzione dell presente Convenzione o he godno dello sttus di osservtori del Consiglio d Europ, dell Unione Europe, e qulsisi Stto he si stto invitto firmre l presente Convenzione. 2 Ogni emendmento proposto d un Prte srà omunito l Comitto Europeo per i Prolemi Criminli (CDPC) e gli ltri omitti intergoverntivi e sientifii ompetenti del Consiglio d Europ, he trsmettono l Comitto delle Prti i loro preri sugli emendmenti proposti. 3 Il Comitto dei Ministri, tenendo in onsiderzione l emendmento proposto e il prere formulto dl Comitto delle Prti, potrà poi dottre l emendmento. 4 Il testo di ogni emendmento dottto dl Comitto dei Ministri osì ome previsto dl omm 3 del presente rtiolo srà inoltrto lle Prti per ettzione. 5 Qulsisi emendmento dottto osì ome previsto dl omm 3 del presente rtiolo entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente ll sdenz del periodo di un mese prtire dll dt nell qule tutte le Prti vrnno informto il Segretrio generle dell loro ettzione. Cpitolo XI Clusole finli Artiolo 28 Firm e entrt in vigore 1 L presente Convenzione è pert ll firm degli Stti memri del Consiglio d Europ, ll Unione Europe e gli Stti non memri he ino preso prte ll su elorzione o godno dello sttus di osservtori del Consiglio d Europ. È ltresì pert ll firm di qulunque ltro Stto non memro del Consiglio d Europ su invito del Comitto dei Ministri. L deisione di invitre uno Stto non memro firmre l Convenzione deve essere dottt dll mggiornz previst dll rtiolo 20.d dello Sttuto del Consiglio d Europ, e ll unnimità dei voti dei rppresentnti degli Stti ontrenti on diritto di sedere l Comitto dei Ministri. Quest deisione è dottt dopo ver ottenuto l ordo unnime degli ltri Stti/Unione europe he ino espresso il onsenso essere sottoposti ll presente Convenzione. 2 L presente Convenzione è sottopost rtifi, ettzione o pprovzione. Gli strumenti di rtifi, di ettzione o di pprovzione srnno depositti presso il Segretrio generle del Consiglio d Europ. 17

18 3 L presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente ll sdenz di un periodo di tre mesi dll dt in ui inque firmtri, di ui lmeno tre Stti memri del Consiglio d Europ, vrnno espresso il proprio onsenso d essere impegnti dll Convenzione osì ome previsto dlle disposizioni dei ommi preedenti. 4 Nel rispetto di isuno Stto o dell Unione Europe, he i in seguito espresso il proprio onsenso d essere impegnto dll Convenzione, l stess entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente ll sdenz di un periodo di tre mesi dll dt del deposito del suo strumento di rtifi, ettzione o pprovzione. Artiolo 29 Amito territorile di pplizione 1 Qulsisi Stto, o l Unione Europe, può ll tto dell firm o del deposito del proprio strumento di rtifi, ettzione o pprovzione, speifire il territorio o i territori in ui l presente Convenzione verrà pplit. 2 Qulsisi Prte può, in qulsisi momento suessivo, on un dihirzione rivolt l Segretrio generle del Consiglio d Europ, estendere l pplizione dell presente Convenzione qulsisi ltro territorio indito nell dihirzione e di ui egli ssiur le relzioni internzionli o nome del qule è utorizzto d impegni. Rispetto tle territorio, l Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente ll sdenz di un periodo di tre mesi dll dt di riezione di tle dihirzione d prte del Segretrio generle. 3 Cisun dihirzione res in virtù dei due preedenti ommi può, nei onfronti di qulsisi territorio indito nell dihirzione stess, essere ritirt per mezzo di un notifi rivolt l Segretrio generle del Consiglio d Europ. Il ritiro diventerà effettivo prtire dl primo giorno del mese seguente ll sdenz di un periodo di tre mesi suessivi ll dt di rievimento di suddett notifi d prte del Segretrio generle. Artiolo 30 Riserve 1 Non è mmess lun riserv lle disposizioni dell presente Convenzione, d eezione delle riserve espressmente previste. 2 Qulsisi Prte he i formulto un riserv può, in ogni momento, ritirrl ompletmente o przilmente on un notifi rivolt l Segretrio generle del Consiglio d Europ. Il ritiro vrà effetto prtire dll dt di rievimento dell suddett notifi d prte del Segretrio generle. Artiolo 31 Aordo mihevole Il Comitto delle Prti seguirà in strett ooperzione on il Comitto Europeo per i Prolemi Criminli (CDPC) e gli ltri pertinenti Comitti intergoverntivi o sientifii 18

19 l ttuzione dell presente Convenzione e filiterà, lddove neessrio, l ordo mihevole in merito tutte le diffioltà legte ll su ttuzione. Artiolo 32 Denuni 1 Qulsisi Prte può, in ogni momento, denunire l presente Convenzione per mezzo di un notifi l Segretrio generle del Consiglio d Europ. 2 Tle denuni vrà effetto il primo giorno del mese seguente ll sdenz di un periodo di tre mesi prtire dll dt di rievimento dell notifi stess d prte del Segretrio generle. Artiolo 33 Notifi Il Segretrio generle del Consiglio d Europ notifiherà lle Prti, gli Stti memri del Consiglio d Europ, gli Stti non memri he ino preso prte ll elorzione dell presente Convenzione o he godno dello sttus di osservtori del Consiglio d Europ, ll Unione Europe e qulsisi ltro Stto he si stto invitto siglre l presente Convenzione osì ome previsto dll Artiolo 28: d e ogni firm; il deposito di qulsivogli strumento di rtifi, ettzione o pprovzione; ogni dt di entrt in vigore dell presente Convenzione ome previsto dll Artiolo 28; ogni emendmento dottto ome previsto dll Artiolo 27 e l dt in ui l emendmento entrerà in vigore; qulsisi riserv effettut i sensi degli Artioli 5, 6, 7, 9 e 10 e qulsisi ritiro di un riserv espresso i sensi dell Artiolo 30; f qulsisi denuni effettut i sensi dell Artiolo 32; g qulsisi ltro tto, notifi o omunizione reltiv ll presente Convenzione. In fede, i sottosritti, pienmente iò utorizzti, hnno firmto l presente Convenzione. Ftt Mos, il 28 Ottore 2011, in inglese e frnese, entrmi i testi sono egulmente utentii, in un uni opi he verrà depositt negli rhivi del Consiglio d Europ. Il Segretrio generle del Consiglio d Europ ne trsmetterà opi onforme ertifit isuno Stto memro del Consiglio d Europ, gli Stti non memri he ino preso prte ll elorzione dell presente Convenzione o godno dello sttus di osservtori del Consiglio d Europ, ll Unione Europe, e qulsisi ltro Stto he si stto invitto siglre l presente Convenzione. 19

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