La normativa in materia di additivi alimentari. Marinella Collauto Ministero della Salute

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1 Il controllo ufficiale sugli additivi alimentari La normativa in materia di additivi alimentari Marinella Collauto Ministero della Salute Aula Magna Facoltà di Farmacia Università del Piemonte Orientale Novara, 7 dicembre

2 Regolamento (CE) n.882/ ) controllo documentale : l'esame dei documenti commerciali e, se del caso, dei documenti richiesti dalla normativa in materia di mangimi e di alimenti che accompagnano la partita; 18) controllo di identità : un'ispezione visuale per assicurare che i certificati o altri documenti di accompagnamento della partita coincidano con l'etichettatura e il contenuto della partita stessa; 19) controllo fisico : un controllo del mangime o dell'alimento stesso che può comprendere controlli sui mezzi di trasporto, sugli imballaggi, sull etichettatura e sulla temperatura, il campionamento a fini di analisi e prove di laboratorio e qualsiasi altro controllo necessario per verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti; 2

3 Normativa specifica AA D.M. 27 febbraio 1996, n.209 regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n.94 94/34 34/CE, n.94 94/35 35/CE, n.94 94/36 36/CE, n. 95/2/CE /CE e n. 95/31 31/CE + successivi aggiornamenti Regolamento (CE) n. 884/2007 della Commissione del 26 luglio 2007 sulle misure di emergenza volte a sospendere l uso del colorante alimentare E128 Rosso 2G 3

4 Nuove disposizioni sugli AA Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari Regolamento (UE) n. 238/ che modifica l allegato V Regolamento (UE) n.1129/ che istituisce l allegato II Regolamento (UE) n.1130/2011 che istituisce l allegato III Regolamento (UE) n.1131/2011 che modifica l allegato II.. 4

5 Disposizioni relative all autorizzazione comunitaria AA Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, enzimi e gli aromi alimentari Regolamento (UE) n. 234/ Practical guidance for applicants for addresses, contact points and the relevant documents for risk assessment disponibili al seguente indirizzo: idance_072011_en.doc 5

6 Regolamento (CE) n. 1333/2008 Per additivo alimentare si intende: qualsiasi sostanza, abitualmente non consumata come alimento in sè e non utilizzata come ingrediente caratteristico degli alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti 6

7 Regolamento (CE) n. 1333/2008 Per quantum satis, si intende che non è specificato una quantità massima e le sostanze sono utilizzate conformemente alle norme di buona fabbricazione, in quantità non superiori a quella necessaria per ottenere l effetto desiderato e a condizione che i consumatori non siano indotti in errore Per categoria funzionale s intende una delle categorie definite nell allegato I in base alla funzione tecnologica che l additivo alimentare esercita nel prodotto alimentare; 7

8 Regolamento (CE) n. 1333/2008 Per coadiuvante tecnologico si intende ogni che: i) non viene consumata come alimento in sé, sostanza ii) è intenzionalmente utilizzata nella trasformazione di materie prime, alimenti o loro ingredienti, per esercitare una determinata funzione tecnologica nella lavorazione o trasformazione; iii) può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito 8

9 Regolamento (CE) n. 1333/2008 Per alimento non trasformato si intende un alimento che non ha subito un trattamento che abbia determinato un mutamento sostanziale del suo stato iniziale; a questo riguardo le seguenti operazioni non sono considerate come determinanti un mutamento sostanziale: divisione, separazione, scissione, disossamento, tritatura, scuoiatura, sbucciatura, pelatura, frantumazione, taglio, pulitura, decorazione, surgelazione, congelazione, refrigerazione, macinatura, sgusciatura, imballaggio o disimballaggio 9

10 Regolamento (CE) n. 1333/2008 Per alimento senza zuccheri aggiunti si intende un alimento: i) senza aggiunta di monosaccaridi o disaccaridi; ii) senza aggiunta di prodotti contenenti monosaccaridi o disaccaridi utilizzati per le loro proprietà dolcificanti. Per alimento a ridotto contenuto calorico si intende un alimento con un contenuto calorico ridotto di almeno il 30% rispetto all alimento originario o a un prodotto analogo. 10

11 Regolamento (CE) n. 1333/2008 Per edulcoranti da tavola si intendono: Le preparazioni di edulcoranti autorizzati, che possono contenere altri additivi e/o ingredienti alimentari e che sono destinati a essere venduti ai consumatori finali come sostituto degli zuccheri. Dal 20 gennaio 2011 i produttori di edulcoranti da tavola devono fornire, con mezzi appropriati, le necessarie informazioni per consentire ai consumatori di usare il prodotto in modo sicuro. 11

12 Regolamento (CE) n. 1333/2008 art.4 Elenchi comunitari AA art. 5 Divieto relativo agli AA non conformi e o agli alimenti non conformi art.6 Condizioni generali per l inclusione di AA art.7 Condizioni specifiche per gli edulcoranti art. 8 i coloranti art. 18 Principio di trasferimento artt.21, 22, 23, 24 e allegato V Etichettatura art.30 Istituzione degli elenchi comunitari di AA art.35 Entrata in vigore 12

13 Articolo 4: elenchi comunitari AA 1. Soltanto gli additivi alimentari inclusi nell elenco comunitario dell allegato II possono essere immessi sul mercato in quanto tali e utilizzati negli alimenti alle condizioni ivi specificate 3. L elenco degli additivi alimentari dell allegato II è stabilito sulla base delle categorie di alimenti* in cui essi possono essere aggiunti 5. Gli additivi devono essere conformi alle specifiche di cui all articolo 14 (decreto ministeriale 11 novembre 2009, n.199) *Il Codex Alimentarius è una raccolta di norme internazionali adottate dall omonima Commissione, istituita nel 1962 da FAO e OMS, cui partecipano oltre 170 Paesi (98% della popolazione mondiale) 13

14 Articolo 22: etichettatura le seguenti informazioni devono figurare sull imballaggio a) la denominazione e/o il numero E per ciascuno degli additivi alimentari o una denominazione di vendita che comprenda la denominazione e/o il numero E di ciascuno degli additivi alimentari; b) l indicazione per alimenti o per alimenti (uso limitato) o un riferimento più specifico all uso alimentare cui gli additivi sono destinati; c) se necessario, le condizioni conservazione e/o impiego; particolari d) un marchio di identificazione della partita e del lotto; di 14

15 ..segue etichettatura le seguenti informazioni possono figurare solo sui documenti commerciali: e) istruzioni per l uso, se la loro omissione preclude un uso appropriato dell additivo alimentare; f) la denominazione o ragione sociale e l indirizzo del produttore, dell imballatore o del venditore; g) un indicazione delle quantità massime di ciascun componente o gruppi di componenti soggetti ad una limitazione quantitativa negli alimenti e/o informazioni appropriate formulate in modo chiaro e facilmente comprensibile che consentano all acquirente di conformarsi al presente regolamento o ad altra normativa comunitaria pertinente.. 15

16 .segue etichettatura le seguenti informazioni devono figurare sull imballaggio h) la quantità netta; i) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; j) se pertinenti, informazioni su un additivo alimentare o su altre sostanze di cui al presente articolo ed elencate nell allegato III bis della direttiva 2000/13/CE concernente l indicazione degli ingredienti dei prodotti alimentari * * Direttiva 2007/68/CE 16

17 ..segue etichettatura le seguenti informazioni possono figurare solo sui documenti commerciali: 2. Quando gli additivi alimentari sono venduti in associazione ad altri additivi e/o ad altri ingredienti alimentari, sull imballaggio o sui recipienti che li contengono figura un elenco di tutti i componenti nell ordine decrescente della rispettiva quota percentuale rispetto al peso totale. 3. Quando sostanze (inclusi additivi alimentari o altri ingredienti alimentari) sono incorporate in additivi alimentari per facilitare la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione, sull imballaggio o sui recipienti che li contengono figura un elenco di tutti i componenti, nell ordine decrescente della rispettiva quota percentuale rispetto al peso totale 17

18 Direttiva 2000/13/CE: allegato III bis/allergeni 1. Cereali contenenti glutine (cioe' grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati; 2. Crostacei e prodotti derivati; 3. Uova e prodotti derivati; 4. Pesce e prodotti derivati; 5. Arachidi e prodotti derivati; 6. Soia e prodotti derivati; 7. Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio); 18

19 Direttiva 2000/13/CE: allegato III bis/allergeni 8. Frutta a guscio cioe' mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati; 9. Sedano e prodotti derivati; 10. Senape e prodotti derivati; 11. Semi di sesamo e prodotti derivati; 12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO Lupini e prodotti derivati 14. Molluschi e prodotti derivati 19

20 Elenco ingredienti temporaneamente esclusi dalla lista precedente Sciroppi di glucosio a base di frumento compreso il destrosio; maltodestrine a base di frumento; sciroppi di glucosio a base di orzo; cereali utilizzati per la distillazione di alcool. Lisozima (prodotto da uova) utilizzato come additivo del vino; albumina (prodotta da uovo) utilizzata come chiarificante del vino e del sidro. Gelatina di pesce utilizzata come eccipiente per vitamine ed aromi; gelatina di pesce utilizzata come chiarificante nella birra, nel sidro e nel vino. Olio e grasso di soia raffinato e prodotti simili; tocoferoli misti naturali (E306); tocoferolo D-alfa naturale; tocoferolo acetato D-alfa naturale; tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; oli vegetali e derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. Siero di latte utilizzato per la distillazione per alcool; lactitolo; prodotti a base di latte (caseine) utilizzati come chiarificanti nel vino e nel sidro. Noci utilizzate nei distillati di alcool; noci e mandorle utilizzate come aromi in alcool. Foglie ed olio di sedano; oleoresina di sedano. Olio di senape; olio di semi di senape; oleoresina di semi ai senape. 20

21 Articolo 23: etichettatura Sull etichetta di un edulcorante da tavola contenente polioli e/o aspartame e/o sale di aspartame-acesulfame acesulfame figurano le seguenti avvertenze: polioli: un consumo eccessivo può avere effetti lassativi aspartame/sale di aspartame-acesulfame: contiene una fonte di fenilalanina 21

22 Articolo 24: etichettatura di alimenti contenenti determinati coloranti alimentari Elenco dei coloranti per i quali sono necessarie informazioni addizionali * E102 Tartrazina E104 Giallo chinolina E110 Giallo tramonto E124 Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A E129 Rosso Allura AC * può influire negativamente sull attività e l attenzione dei bambini 22

23 Articolo 30: Istituzione degli elenchi Gli additivi autorizzati negli alimenti a norma delle direttive 94/35 35/CE, 94/36 36/CE e 95/2/CE, /CE, quali modificate sulla base dell articolo 31 del presente regolamento, e le rispettive condizioni d uso sono inclusi nell allegato II* del presente regolamento dopo che è stata esaminata la loro conformità agli articoli 6, 7 e 8..omissis * Gli allegati II e III sono stati pubblicati sulla GUUE il 12/11/ 2011 Gli additivi alimentari e gli usi non più necessari non sono inseriti nell allegato II. 23

24 Regolamento (CE) n.1333/2008: Allegati Allegato I: categorie funzionali di AA Allegato II: elenco comunitario AA autorizzati. Allegato III: elenco AA autorizzati negli AA.. Allegato IV: alimenti tradizionali.. Allegato V*: all art.24 elenco dei coloranti alimentari di cui *Regolamento (UE) n. 238/2010 che modifica l allegato V.. 24

25 D.M. 27 febbraio 1996, n.209 Allegato III Elenco coloranti ammessi Allegato IV Elenco alimenti senza coloranti Allegato V Elenco alimenti con alcuni coloranti Allegato V I Coloranti consentiti solo per usi specifici (cfr. Regolamento (CE) n. 884/2007 che ha vietato l E128) Allegato VII Coloranti ammessi negli alimenti diversi da quelli elencati agli allegati IV e V 25

26 D.M. 27 febbraio 1996, n.209 Allegato VIII Elenco edulcoranti autorizzati Allegato IX Additivi diversi Allegato X Elenco alimenti con. Allegato XI Conservanti e antiossidanti a) sorbati, benzoati e p.idrossibenzoati; b) anidride solforosa e solfiti; c) altri conservanti; d) altri antiossidanti; Allegato XII Altri additivi ammessi 26

27 D.M. 27 febbraio 1996, n.209 Allegato XIII Additivi ammessi negli alimenti destinati ai lattanti e alla prima infanzia Parte 1: additivi in alimenti per lattanti in b.s. parte 2: di proseguimento in b.s. parte 3: svezzamento e per bambini in b.s. parte 4: in alimenti per scopi speciali Allegato XIV coadiuvanti e solventi veicolanti ammessi 27

28 D.M. 27 febbraio 1996, n.209 Allegato XV Requisiti di purezza coloranti Allegato XVI edulcoranti Allegato XVII additivi diversi Decreto 11 novembre 2009, n.199..requisiti di purezza specifici riguardanti gli additivi alimentari Decreto 8 settembre Neotame Decreto 7 aprile Recepimento direttiva 2010/67/UE requisiti purezza (G.U.R.I. n.113 del 17 maggio 2011) 28

29 direttiva 2009/163/UE 29

30 Direttiva 2010/69/UE 30

31 Elenco decreti di aggiornamento D.M.27 febbraio 1996, n.209 Decreto 30 aprile 1998, n direttiva 96/83/CE e 96/85/CE Decreto 24 giugno 1998, n. 261 Decreto 10 marzo 2000, n direttiva 98/72/CE Decreto 29 luglio direttiva 2001/5/CE Decreto 06 febbraio direttiva 2003/52/CE Decreto 09 agosto 2005 n. 199 direttiva 2003/115/CE Decreto 08 maggio 2006 n. 229 direttiva 2003/114/CE Decreto 27 febbraio direttiva 2006/52/CE Decreto 16 aprile direttiva 2009/163/CE Decreto 7 aprile direttiva 2010/69/UE 1 (GURI n.218 del 17 settembre 2002) 2 (GURI. n.74 del 29 marzo 2004) 3 (GURI n.97 del 24 aprile 2008) 4 (GURI n.146 del 25 giugno 2010) 5 (GURI n.114 del 18 maggio 2011) 31

32 Regolamento (CE) n.1129/2011 Parte A: 1. Introduzione 2. Disposizioni generali Parte B: Lista di tutti gli additivi alimentari Parte C: Definizione dei gruppi di additivi alimentari Parte D: Lista delle categorie di alimenti Parte E: Alimenti con l elenco degli additivi alimentari consentiti e le relative condizioni d impiego 32

33 Parte A Introduzione La lista dell Unione comprende: - il nome dell AA ed il suo numero E; - gli alimenti ai quali può essere aggiunto; - le relative condizioni d impiego; - le restrizioni alla vendita diretta al consumatore* (*art. 6, comma 9: i coloranti E123, E127, E128, E154, E160b, E161g, E173 ed E180 non possono essere venduti direttamente al consumatore 33

34 Parte A, Tabella 1= articolo 15, comma 3 decreto n.209/ Alimenti non trasformati, quali definiti all articolo 3 2 Miele, quale definito dalla direttiva 2001/110/CE 3 Oli e grassi di origine animale o vegetale, non emulsionati 4 Burro 5 Latte pastorizzato e sterilizzato (compreso trattamento UHT) non aromatizzato e panna intera pastorizzato non aromatizzata (tranne panna a ridotto tenore di grassi) 6 Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, non trattati termicamente dopo la fermentazione 7 Latticello non aromatizzato (tranne il latticello sterilizzato) 8 Acqua minerale naturale, quale definita nella direttiva 2009/54/CE, acqua di sorgente e tutti i tipi di acqua in bottiglia o confezionata 9 Caffè (tranne il caffè istantaneo aromatizzato) ed estratti di caffè 10 Tè in foglie non aromatizzato 11 Tipi di zucchero definiti della direttiva 2001/111/CE 12 Pasta secca, esclusa la pasta esente da glutine e/o la pasta per diete ipoproteiche, a norma della direttiva 2009/39/CE 34

35 Parte A, Tabella 2 = allegato IV decreto n.209/ Alimenti non trasformati, quali definiti all articolo 3 2 Tutti i tipi di acqua in bottiglia o confezionata 3 Latte intero, scremato e parzialmente scremato, pastorizzato o sterilizzato (compreso il trattamento UHT (non aromatizzato) 4 Latte al cioccolato 5 Latte fermentato (non aromatizzato) 6 Latte conservato di cui alla direttiva 2001/114/CE (non aromatizzato) 7 Latticello (non aromatizzato) 8 Panna e panna in polvere (non aromatizzata) 9 Oli e grassi di origine animale o vegetale 10 Formaggio stagionato e non stagionato (non aromatizzato) 11 Burro di latte di pecora e capra 12 Uova e ovoprodotti, quali definiti dal reg.(ce) n.853/ Farina e altri prodotti della macinazione e amidi 14 Pane e prodotti simili 35

36 ..segue Parte A, Tabella 2 15 Pasta e gnocchi 16 Zuccheri inclusi tutti i monosaccaridi e disaccaridi 17 Concentrati di pomodoro e pomodori in scatola o in bottiglia 18 Salse a base di pomodoro 19 Succhi e nettare di frutta a norma della direttiva 2001/112/ CE e succhi e nettare di ortaggi 20 Frutta, ortaggi (comprese le patate) e funghi 21Confettura extra, gelatina extra, crema di marroni di cui alla direttiva 2001/113/CE crème de pruneaux 22 Pesce, crostacei e molluschi, carni, pollame e selvaggina nonchè le preparazioni, tranne I pasti preparati contenenti tali 23 Prodotti di cacao e pezzi di cioccolato nei prodotti di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE 24 Caffè torrefatto, tè, infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, frutta ed erbe e cereali per infusioni, comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti 36

37 ..segue Parte A, Tabella 2 25 Sale, succedanei del sale, spezie e miscugli di spezie 26 Vino e altri prodotti elencati nell allegato I, parte XII del reg. (CE) n.1234/ Bevande spiritose, quali definite nell allegato II, paragrafi 1-14 del reg. (CE) n.110/2008, acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione e London gin (allegato II, paragrafi 16 e 22 rispettivamente) Sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà, quali definiti nell allegato II, paragrafi 38, 39 e 43 rispettivamente del reg. (CE) n.110/ Sangria, clarea e zurra di cui al regolamento (CEE) n.1601/91 29 Aceti di vino di cui all allegato I, parte XII del reg. (CE) n.1234/ Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini di cui alla direttiva 2009/39/CE compresi alimenti destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia 31 Miele, quale definito dalla direttiva 2001/110/CE 32 Malto e prodotti del malto 37

38 Parte B: lista di tutti gli additivi 1. Coloranti * = allegato III DM 27/02/1996, n Edulcoranti** = allegato VIII 3. Additivi diversi dai coloranti ed edulcoranti *** = allegati IX, XI e XII * E128 Rosso 2G, E154 Bruno FK, E160f Estere etilico dell acido beta-apo-8 carotenico (C30) ed E161g cantaxantina ** testo cons. direttiva n. 94/35/CE + direttiva 2009/163/UE *** testo cons. direttiva n. 95/2/CE + Direttiva 2010/69/UE 38

39 Parte C: Definizione dei gruppi di additivi I: Additivi diversi dai coloranti ed edulcoranti quantum satis + E620 ed E626; II: Coloranti autorizzati quantum satis III: Coloranti con dosi massime stabilite IV: Polioli V:Additivi impiegati singolarmente o in combinazione a) E acido sorbico ed i suoi sali (SA); b) E acido benzoico ed i suoi sali (BA); c) E (SA + BA); d) E (SA+BA+PHB); e) E E (SA + PHB) f) E p-idrossibenzoati (PHB) 39

40 ..segue Parte C g) E anidride solforosa e solfiti; h) E nitriti; i) E nitrati; j) E acido propionico ed i suoi sali; k) E gallati, terz.butilidrochinone (TBHQ), butilidrossianisolo (BHA); l) E , 341, E343 e E acido fosforico, fosfati, di e trifosfati, nonché polifosfati; m) E acido adipico e suoi sali; 40

41 ..segue Parte C n) E polisorbati; o) E esteri di saccarosio degli acidi grassi, sucrogliceridi; p) E stearoil-2-lattilato lattilato di sodio e di calcio; q) E esteri di sorbitano; r) E solfati di alluminio; s) E biossido di silicio e silicati; t) E acido glutammico e suoi sali; u) E acido guanilico, acido inosinico e loro sali, ribonucleotidi 41

42 Parte D: Categorie di alimenti 0. Tutte le categorie di alimenti 1. Prodotti lattiero-caseari e prodotti analoghi 2. Oli e grassi e loro emulsioni 3. Gelati 4. Ortofrutticoli 5. Prodotti di confetteria 6. Cereali e prodotti a base di cereali 7. Prodotti di panetteria 8. Carne 9. Pesce e prodotti della pesca 42

43 segue Parte D 10. Uova e ovoprodotti 11. Zuccheri, sciroppi, miele ed edulcoranti da tavola 12. Sali, spezie, zuppe, minestre, salse, insalate, prodotti a base di proteine 13. Alimenti destinati ad una alimentazione particolare, come definiti dalla direttiva 2009/39/EC 14. Bevande 15. Salatini e snacks pronti al consumo 16. Dessert, tranne i prodotti compresi nelle cat.1, 3 e Integratori alimentari, come definiti dal D.L.vo 21 maggio 2004, n.169 tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia 18. Alimenti trasformati non coperti dalle cat

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53 PARTE 1 Regolamento (UE) n.1130/2011 Coadiuvanti negli additivi alimentari PARTE 2 Additivi alimentari diversi dai coadiuvanti negli AA PARTE 3 Additivi alimentari, compresi i coadiuvanti, negli enzimi PARTE 4 Additivi alimentari, compresi i coadiuvanti, negli aromi 53

54 segue Regolamento (UE) n.1130/2011 Parte 5: Additivi alimentari nei nutrienti Sezione A Additivi alimentari nei nutrienti esclusi i nutrienti destinati a essere utilizzati negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia elencati nella parte E, punto 13.1, dell allegato II Sezione B Additivi alimentari aggiunti ai nutrienti destinati a essere utilizzati negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia elencati nella parte E, punto 13.1, dell allegato II Parte 6 Denominazione dei gruppi di AA ai fini delle parti da 1 a 5 54

55 Regolamento (UE) n.1131/2011 E960 glicosidi steviolici ottenuti dall estrazione delle foglie di Stevia rebaudiana Bertoni Peso molecolare e numero CAS: Stevioside 804, Rebauside A 967, Criteri di purezza: residui di solventi: non più di 200 mg/kg metanolo 100 mg/kg etanolo Arsenico: non più 1 mg/kg Piombo: 1 mg/kg 55

56 Autorizzazione stabilimenti AA D.P.R. 19 novembre 1997, n Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi, a norma dell'articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. ACCORDO 29 aprile Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a Linee guida applicative del regolamento n. 852/ /CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (GURI n. 121 del ) 56

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58 GRAZIE PER L ATTENZIONE E LA PAZIENZA. 58

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