Decisione N del 07 aprile 2016
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- Erico Colella
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1 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI (NA) PARROTTA (NA) GIUSTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) SAMPAGNARO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore PARROTTA DOMENICO Nella seduta del 30/11/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Con precipuo ricorso preceduto da reclamo il cliente, cui si associava la cointestataria, rappresentava di aver stipulato, il 29 luglio 2009, con la banca intimata un contratto di risparmio edilizio in relazione al quale aveva corrisposto la somma di 1.120,00 a titolo di diritto di stipula. Precisava che tale somma era stata trattenuta dall importo complessivo di ,00 concesso a titolo di mutuo immediato, successivamente estinto in via anticipata nel mese di marzo 2015 tramite un operazione di surroga con altro intermediario, previo recesso dal contratto di risparmio edilizio. Insoddisfatto dell interlocuzione intercorsa con l intermediario in sede di reclamo e richiamando la giurisprudenza dell ABF in argomento, chiedeva la restituzione della somma di 1.112,00 corrisposta a titolo di diritto di stipula, oltre agli interessi corrisposti su tale somma (oggetto di finanziamento) a partire dalla data di stipula del mutuo immediato. Con tardive controdeduzioni, l intermediario, illustrate le peculiarità del contratto di risparmio edilizio e censurati i precedenti ABF, precisava, con specifico riferimento al caso Pag. 2/7
2 in esame, che: - nell ambito del contratto di risparmio edilizio era prevista la possibilità di ottenere - su richiesta del cliente, previo accertamento delle necessarie condizioni e al fine di rendere immediatamente disponibile al cliente la "somma sottoscritta" - un "mutuo fondiario immediato" in relazione al quale il cliente avrebbe pagato solo gli interessi al tasso convenuto, continuando a versare le rate di accumulo relative al contratto di risparmio edilizio; - i due contratti sebbene formalmente distinti, erano teleologicamente collegati: appena raggiunte le condizioni per l assegnazione del mutuo, la "somma di risparmio" accumulata sarebbe andata ad estinguere parzialmente il mutuo immediato che, per la restante quota sarebbe stato estinto mediante il mutuo di assegnazione. Sulla scorta delle argomentazioni del parere giuridico richiesto, formulava le seguenti ulteriori considerazioni: - il contratto di risparmio edilizio, regolato dalla legge tedesca, si componeva di due fasi: una prima fase di accumulo dei risparmi e una successiva di assegnazione del mutuo. Nella sua prima fase non poteva essere considerato un contratto di deposito a tempo indeterminato, poiché aveva un termine predeterminato e conoscibile dal cliente, coincidente con la data di assegnazione del mutuo; - il passaggio dall una all altra fase era regolato da una formula matematica che teneva conto del periodo e dell ammontare di risparmio accumulato; - per la sottoscrizione del contratto era previsto il versamento di un diritto di stipula regolato contrattualmente dall art. 1.2 delle condizioni generali per contratti di risparmio edilizio, ai sensi del quale «al momento della stipulazione del Contratto di Risparmio Edilizio matura il diritto di stipula a carico del risparmiatore che ammonta all 1% della somma sottoscritta. È in capo al risparmiatore il versamento di detto diritto di stipula contestualmente alla sottoscrizione della richiesta di stipulazione del contratto di Risparmio Edilizio. Qualora tale versamento non venisse effettuato, i primi versamenti effettuati dal risparmiatore saranno compensati con il diritto di stipula ancora dovuto»; - il diritto di stipula non era assimilabile a una penale, né a una caparra confirmatoria o penitenziale; - il diritto di stipula non sarebbe stato restituito in nessun caso restituito al cliente, neppure nell ipotesi in cui questi non avesse esercitato alcuna facoltà di recesso dal contratto; - lo stesso rappresentava una commissione di ingresso e, cioè, un costo iniziale da sostenere per concludere il contratto diretto, fra l altro, a remunerare la rete di agenti che aveva collocato il contratto, nonché le spese sostenute da parte dell intermediario per la prestazione di una serie di servizi resi (spese di apertura conto, calcolo del piano di risparmio, ecc.); - il diritto di stipula aveva pertanto una sua funzione economica meritevole di essere Pag. 3/7
3 tutelata non vessatoria e compatibile con gli artt. 120-bis e 120-ter del TUB; - era pubblicizzato ai risparmiatori in conformità con le disposizioni in materia di trasparenza bancaria; - la legge tedesca che disciplina il risparmio edilizio sarebbe applicabile nell ordinamento italiano in virtù della Convenzione di Roma del 1980 e della Comunicazione interpretativa della Commissione del 20 giugno 1997 sulla Libera prestazione dei servizi e interesse generale nella seconda Direttiva bancaria. Chiedeva, conclusivamente, in via principale, di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto; in via subordinata, di rimettere la questione al Collegio di Coordinamento in ragione della particolare importanza della medesima e/o della possibilità che essa abbia dato, o possa dar luogo, ad orientamenti contrastanti dei Collegi. DIRITTO 1. Deve, preliminarmente, rilevarsi che l oggetto della presente controversia è stato già portato all attenzione dei Collegi ABF che hanno assunto le proprie decisioni a fronte delle medesime eccezioni e difese formulate dalla banca convenuta. 2. Non è dato ravvisare nel caso sub iudicio elementi in diritto nuovi che inducano Il Collegio a discostarsi dai precedenti indirizzi. Come parimenti evidenziato in coeve decisioni, non risultano, a tali fini, decisivi gli argomenti (peraltro non dissimili rispetto a quelli spesi dall intermediario nell ambito dei procedimenti che lo hanno interessato) impiegati nel parere pro veritate allegato alle controdeduzioni. Al di là anche dell esistenza in dottrina di opinioni diverse in ordine alle caratteristiche (e alle finalità) degli istituti richiamati, appare al Collegio decisivo, in particolare il rilievo che l asserita natura di commissione up front (del diritto di stipula), tesa a remunerare l attività dell agente in attività finanziaria che avrebbe procacciato l affare, non è in alcun modo ricavabile dal documento contrattuale e rappresenta perciò una unilaterale e indimostrata affermazione priva di riscontro. La circostanza che la questione sottoposta non presenta tratti di particolare importanza rispetto a quelle analoghe già decise, essendo stata - senza alcun dissenziente orientamento dei tre Collegi - risolta nel senso del riconoscimento del diritto restitutorio a favore del cliente di quanto versato, rende priva di fondatezza la conclusione subordinata di parte resistente, non essendo nel caso di specie ravvisabili i presupposti per la rimessione della questione al Collegio di Coordinamento, in assenza di fatti nuovi giuridicamente rilevanti. Ed invero, proprio a fronte della menzionata opacità disciplinare dell atto d autonomia, il Collegio romano dell ABF, con la decisione n. 1673/2011 della quale già questo stesso Collegio ha più volte fatto applicazione (v., in particolare, tra le tante, le decisioni nn. 3041/2012 e 5347/2015), ha ricostruito la fattispecie precisando che il contratto di Pag. 4/7
4 risparmio edilizio (cd. Bausparvertrag) costituisce una particolare forma di mutuo immobiliare, sorta in Germania e disciplinata dalla legge tedesca. In particolare, il regolamento contrattuale si articola in due fasi, una cd. di accumulo e una successiva di mutuo, secondo uno schema che consente al cliente di accumulare, in un determinato periodo di tempo, risparmi finalizzati ad ottenere l erogazione di un mutuo per l acquisto o la ristrutturazione di un immobile. La disciplina tipica del contratto di Bausparvertrag, che la finanziaria invoca al fine di dimostrare la correttezza del proprio operato, prevede, inter alia, che il cliente-aspirante mutuatario (Bausparer), all atto della sottoscrizione del contratto, abbia l obbligo di versare una somma a titolo di diritto di stipula in favore del finanziatore. La medesima disciplina, nei casi di recesso e in ogni altro caso di scioglimento anticipato del vincolo contrattuale, esclude inoltre la possibilità, per il cliente, di vedersi restituito l importo così corrisposto. Lo stesso Collegio ha, poi, persuasivamente rilevato, in ragione dell incerta natura giuridica della voce di costo, nel senso che una simile previsione risulta, tuttavia in contrasto con la disciplina inderogabile di diritto interno, dettata in particolare a tutela del consumatore. Il versamento del diritto di stipula (definito espressamente immunizzato quanto alla garanzia della sua irripetibilità, da ogni successiva vicenda funzionale del contratto : cfr. Collegio Napoli 673/2011), appare sostanzialmente assimilabile ad una penale: da un lato, ne è escluso il rimborso nei casi di recesso da parte del cliente, e, dall altro, tale onere risulta privo di autonoma giustificazione causale, non trovando la propria contropartita in alcuna prestazione o servizio resi dall intermediario in favore del cliente. Al riguardo deve osservarsi come nel nostro ordinamento, e alla luce della recente evoluzione normativa, costituisca un principio inderogabile quello secondo cui il cliente può recedere dai contratti di durata senza penalità e spese (cfr. art. 10 comma 2 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, successivamente trasfuso nell art. 120-bis del t..u. bancario introdotto dal d.lgs. 141 del 13 agosto 2010). Tale principio, inoltre, è oggi espressamente sancito, anche con riferimento ai mutui, dall art. art. 120-ter del TUB, che riproduce l art. 7 della legge n. 40/2007, cd. Legge Bersani bis, in vigore all epoca dei fatti, che prevede la nullità di qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui «si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l'estinzione anticipata o parziale dei mutui [ ] per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche». Sotto altro profilo, anche il Codice del consumo qualifica come vessatorie, inter alia, le clausole che consentono al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore, se questi recede dal contratto, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta, se è quest ultimo a recedere (art. 33, lett. e, d.lgs. 205/2006). E, pertanto, evidente come le previsioni contrattuali in contestazione, che in caso di Pag. 5/7
5 recesso escludono la restituzione dell importo versato a titolo di diritto di stipula, risolvendosi in una sostanziale limitazione della libertà di recesso spettante al cliente, si pongano in contrasto con i principi sopra indicati, e non possano pertanto trovare applicazione. La Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, concernente la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (ratificata dall Italia con legge 975/2984), infatti, espressamente prevede che nei casi in cui il contratto sia assoggettato, per scelta delle parti, ad una legge straniera (come nel caso di specie, la legge tedesca), tale circostanza non possa recare pregiudizio alle norme interne non derogabili dall autonomia privata (le cd. disposizioni imperative: v. art. 3 della Convenzione) tra le quali si pongono, come detto, anche i principi posti dall art. 120-ter del Testo Unico Bancario, sopra citato. In tal senso, invero, questo Collegio ha già avuto modo di evidenziare, in altra precedente pronuncia, la necessità che le operazioni di finanziamento ora in esame, pur se complesse e strutturate secondo lo schema del contratto di risparmio edilizio, non si sottraggano alle norme inderogabili [interne] poste a tutela dell interesse dei consumatori, quali quelle di cui al citato decreto Bersani : diversamente ragionando, si è osservato, si verrebbe a privare il consumatore della possibilità di esercitare diritti che la legge gli riconosce, consentendo in sostanza alla banca di aggirare la disciplina che non realizzi appieno i suoi interessi (Collegio ABF Roma, decisione n. 262/10). Ulteriormente, a conferma dell illegittimità della previsione contrattuale in considerazione, che in caso di disdetta esclude il rimborso del diritto di stipula, milita la circostanza per cui, come accennato, tale importo non pare trovare giustificazione in alcun servizio reso dall intermediario, di cui in ipotesi si porrebbe come corrispettivo. Deve dunque escludersi la legittimità delle richiamate clausole, le quali, ponendo a carico del cliente un onere non giustificato e destinato ad essere definitivamente trattenuto dall intermediario nei casi di recesso del cliente stesso dal contratto, risultano in contrasto con la normativa inderogabile dell ordinamento nazionale. Alla luce delle allegazioni del ricorrente, emerge invero come la prestazione posta a suo carico sia non solo contraria alla normativa inderogabile di diritto interno, ma sia in ogni caso priva di causa debendi, e dunque ripetibile secondo i principi in materia di indebito oggettivo (ex art c.c.: chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda ) (v., anche Collegio ABF di Milano, decisione n. 20/16). 3. Al ricorrente e alla cointestataria è, pertanto, dovuta la somma di 1.120,00, oltre agli interessi dalla data del reclamo, quale atto di costituzione in mora. P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l intermediario tenuto alla restituzione dell importo di euro 1.120,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00 quale contributo alle spese Pag. 6/7
6 della procedura e al ricorrente la somma di 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7
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