Decisione N. 488 del 17 febbraio 2012 IL COLLEGIO DI ROMA. composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale...



Documenti analoghi
IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

Decisione N. 91 del 10 gennaio 2014

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Raffaele Lener Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

[Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [estensore] Finanziario. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario. categoria

Decisione N. 255 del 17 gennaio 2014

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

Collegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

IL COLLEGIO DI NAPOLI. - Dott. Comm. Leopoldo Varriale Membro designato dalla Banca d'italia

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore]

Decisione N del 07 marzo 2014

Decisione N del 30 aprile 2014

BANG A D'ITALI A EUROS1STEMA RACCOMANDATA. del Egr. Avv. Marco Croce Via Nizza, ROMA RM

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

Decisione N. 567 del 30 gennaio 2014

Sezione Lavoro. Sentenza n del 12 ottobre (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

IL COLLEGIO DI MILANO. - Avv. Maria Elisabetta Contino Membro designato dalla Banca d'italia

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) CORAPI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO FATTO

[Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

COLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. (NA) RUSSO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) GRECO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

Decisione N del 18 maggio 2012 IL COLLEGIO DI ROMA. composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale...

Decisione N. 320 del 20 gennaio 2014

Decisione N del 20 dicembre 2013

IL COLLEGIO DI NAPOLI. - Dott. Comm. Leopoldo Varriale...Membro designato dalla Banca d'italia

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Avv. Diego Corapi Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

FOGLIO INFORMATIVO (Trasparenza delle operazioni di prestito e finanziamento D. Lgs. 1/9/1993 n.385-delibera CICR 4/3/2003) CREDITI DI FIRMA

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario

Decisione N del 03 agosto 2015

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI MILANO. - Prof. ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia

IL COLLEGIO DI NAPOLI. - Dott. Comm. Leopoldo Varriale... Membro designato dalla Banca d'italia

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Raffaele Lener Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario [Estensore]

Collegio di Milano. - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente (Estensore) - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Membro designato dalla Banca

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone. Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

Decisione N. 571 del 30 gennaio 2014

IL COLLEGIO DI MILANO. - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente (Estensore) - Prof.ssa Avv. Diana V. Cerini Membro designato dalla Banca d'italia

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) MACCARONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

FOGLIO INFORMATIVO n. 11 FINANZIAMENTI ESTERI IN DIVISA O EURO

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

Ai sensi e per gli effetti dell art. 8 del D. L.vo n. 28 del , visto il deposito dell istanza di INVITO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX

Decisione N. 535 del 26 gennaio 2015

Indagini bancarie aperte a tutti.

Decisione N. 505 del 17 febbraio 2012 IL COLLEGIO DI ROMA. composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale...

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON

IL COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Raffaele Lener Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario [Estensore]

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

FOGLIO INFORMATIVO INCASSI CARTACEI ED ELETTRONICI Servizi di incasso: RI.BA., RID, M.AV., Titoli cambiari, Fatture

FOGLIO INFORMATIVO N. 58/003 relativo al Deposito a Risparmio Vincolato a 2 Anni a 3 Anni a 5 Anni INFORMAZIONI SULLA BANCA

COLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. (NA) RISPOLI FARINA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

Tit del 14/04/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X / WIND TELECOMUNICAZIONI X. La Responsabile del Servizio Corecom

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

Transcript:

IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale... Presidente Avv. Bruno De Carolis.. Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio... Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Gustavo Olivieri.. Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/ imprenditore Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato [Estensore] nella seduta del 16/12/2011, dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto La società ricorrente è titolare di un conto corrente presso la banca resistente e sono state a essa concesse delle carte di credito aziendali, facenti parte di specifico circuito. In data 17.12.2010 la società ricorrente si rivolgeva a un altra banca, per attivare una carta di credito societaria, ma tale richiesta era rifiutata a causa di una segnalazione di revoca, effettuata dalla banca resistente in data 29-30.07.2010 (con scadenza 30/07/2012) nell archivio informatico della Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), Sez. CARTER, tenuto presso la Banca d Italia. Il 20.12.2010 la ricorrente invitava e diffidava la banca all immediata cancellazione della segnalazione di revoca, perché ingiustificata, non preventivamente comunicata e pregiudizievole dei suoi diritti. Pag. 2/8

La banca resistente con lettera del 7.01.2011, riconosciuta l erroneità dell iscrizione/segnalazione, invitava la società emittente la carta di credito ad effettuare la cancellazione. La società ricorrente, in tema di risarcimento danni, evidenzia come l illegittima segnalazione della revoca della carta di credito per mancato pagamento, conferendo pubblicità ipso facto all insolvenza del debitore, non è destinata ad assumere rilevanza soltanto in un ottica commerciale imprenditoriale, ma si risolve in una più complessa vicenda tanto personale quanto patrimoniale, cosicché, ove illegittimamente effettuata, e ove priva di una conseguente efficace rettifica, deve ritenersi del tutto idoneo a provocare un danno anche sotto il profilo della lesione dell onore e della reputazione al segnalato come persona, al di là ed a prescindere dai suoi interessi commerciali. La distinzione tra la reputazione «personale» e quella «commerciale» è, invece, assente nella giurisprudenza sull indebita iscrizione alla Centrale Rischi tenuta da Banca d Italia. Al riguardo, la ricorrente fa riferimento alla sentenza del Tribunale di Milano del 27.07.2004, secondo la quale va esteso il discorso con riguardo alla persona titolare di ditta individuale e imprenditore commerciale con plurime attività, per il quale il danno consiste nella lesione della reputazione commerciale, che ben può liquidarsi equitativamente ed indipendentemente dalla prova di un concreto nocumento agli interessi commerciali patrimoniali del soggetto leso. Con l illegittima iscrizione alla CAI, infatti, si menoma la reputazione, oltre ad ostacolare il diritto del debitore ad esprimersi pienamente come persona nell ambiente economico (v. artt. 35 e 41, 1 co., Cost.). Per tutti i motivi sopra esposti, la ricorrente chiede che l Arbitro Bancario Finanziario: - accerti l illegittimità della segnalazione in CAI della revoca della carta di credito per mancato pagamento; - condanni gli intermediari resistenti, in solido tra loro, alla cancellazione ed alla eliminazione di detta segnalazione pregiudizievole dei suoi diritti; - condanni i resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in euro 100.000,00, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa in solido fra loro; - condanni i resistenti al pagamento delle spese e delle competenze della presente procedura. Pag. 3/8

La banca resistente, nel merito rileva ed eccepisce che: - la Società ricorrente era titolare di una carta di credito emessa collegata a un conto corrente aperto presso di sé; - il 30.07.2010 il suddetto corto corrente, non affidato, presentava un saldo debitore di 5.690,53; - già in precedenza l utilizzo improprio della carta aveva comportato un addebito di euro 945,00 (contabilizzato in data 14.06.2010), con passaggio a debito del rapporto che, ancora alla data del 30.06.2010, presentava un saldo debitore di euro 284,28; - la Direzione dello sportello competente, per non rischiare di aggravare ulteriormente lo scoperto di euro 5.690,53, ha provveduto a recedere dal contratto del Servizio Carte. L intermediario richiama, allora, l art. 18 della lettera contratto che regola il Servizio Carte (debitamente firmato dalla ricorrente), il quale prevede che, per giustificato motivo, l emittente la carta e/o la Banca possano recedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, dal contratto dichiarando nulle una o più Carte (cfr. documentazione allegata alle controdeduzioni), ove lo scoperto di conto certamente configura un ipotesi di giustificato motivo. L avvenuto recesso è stato comunicato poi all emittente della carta e, come previsto dall art. 8 del Regolamento Banca d Italia del 29.01.2002, i dati relativi alla carta e alle generalità del titolare sono stati inseriti nel segmento Carter della Centrale di Allarme lnterbancaria. A fronte di ciò, l intermediario afferma che, non essendo in possesso della ricevuta di ritorno a comprova dell invio al titolare della comunicazione di revoca della carta e viste le lamentele della Società ricorrente, ha deciso di consentire alla cancellazione della segnalazione in CAI (Carter). L intermediario, a tale proposito, osserva che in ogni caso il mancato ricevimento della comunicazione di avvenuta revoca può eventualmente causare problemi alla resistente, ove questa cerchi di utilizzare una carta a sua insaputa non più valida, ma non ha alcuna influenza sulla legittimità della segnalazione in CAI dell avvenuta revoca. Pag. 4/8

Infatti, la decisione della revoca per giustificato motivo è assunta dalla Banca in piena autonomia ed è comunicata al sistema, come previsto dalle vigenti disposizioni, e al cliente, come disciplinato dal contratto. Il cliente, a prescindere dalla circostanza che riceva o no la suddetta comunicazione, non può in alcun modo influire sulla decisione di revoca già presa dalla Banca. Nella fattispecie dichiara la banca sono state corrette e legittime sia la decisione di revocare la carta sia la segnalazione in CAI. Pertanto, l intermediario non comprende per quale motivo dovrebbe rifondere il presunto danno che avrebbe subito la società ricorrente. Sulla base di quanto esposto e considerato il comportamento del tutto legittimo, l intermediario bancario chiede all Arbitro Bancario Finanziario di voler dichiarare il ricorso inaccoglibile. Regolarmente costituitasi, la società resistente emittente la carta di credito, con specifico riferimento alla vicenda oggetto l intermediario precisa quanto segue: - la banca collocatrice della carta, tramite richiesta formale del 23.07.2010, ha chiesto il blocco della carta medesima e la conseguente segnalazione in CAI del nominativo della Società ricorrente; - in ottemperanza a quanto contrattualmente convenuto, ha dato regolarmente esecuzione alla sopra citata richiesta; - successivamente la banca resistente, «avendo acquisito consapevolezza di essere incorsa in un errore», le ha inoltrato una richiesta di cancellazione del nominativo segnalato in CAI e anche questa richiesta è stata regolarmente evasa, come si evince dall archivio revoche; - il 31.01.2011 è stata inoltrata una comunicazione al legale della ricorrente, che nel frattempo aveva presentato reclamo, per confermare la cancellazione del nominativo del cliente segnalato in CAI. L intermediario emittente la carta di credito richiama, allora, la disciplina delle segnalazioni in Centrale d Allarme Interbancaria e, in particolare, la Circolare ABI n. 16 del 2002, inviata a tutte le banche convenzionate (tra cui la banca resistente), ove è previsto che, a fronte dell insolvenza di una carta emessa per il tramite del canale bancario, sia di competenza della banca segnalare la richiesta di blocco della carta alla struttura, la quale, dopo aver ricevuto la segnalazione Pag. 5/8

dalla banca, procede al blocco della carta nei propri sistemi, i quali, a loro volta, generano in automatico la segnalazione in CAI (segmento CARTER - Carte revocate). In conclusione, ritenendo che nessuna responsabilità possa essere a sé ascritta per il nocumento subito dal ricorrente, l intermediario emittente la carta chiede all Arbitro Bancario Finanziario di rigettare il ricorso. Diritto Il ricorso merita parziale accoglimento, per le seguenti ragioni. La ricorrente chiede l accertamento dell illegittimità della suindicata segnalazione in CAI e la conseguente condanna dei resistenti a cancellarla, in quanto pregiudizievole dei suoi diritti. Rileva, preliminarmente, il Collegio che la banca resistente ha riconosciuto un proprio errore nella segnalazione, della quale ha quindi disposto la cancellazione, come risulta dalla documentazione allegata alle controdeduzioni dell emittente la carta di credito, dalla quale si evince che detta cancellazione é avvenuta in data 13.01.2011; ne deriva che con riguardo alla richiesta di cancellazione della segnalazione in CAI (Carter) non può che rilevarsi l intervenuta cessata materia del contendere. Trattasi allora di valutare il danno subito dal ricorrente a seguito dell errata segnalazione. Sotto l indicato profilo, la società ricorrente ha motivato la richiesta risarcitoria per euro 100.000 richiamando la lesione della reputazione personale a causa della erronea segnalazione e alla esclusione dal credito bancario o comunque la difficoltà se non l impossibilità di accedervi. La fattispecie non è di immediata soluzione posto che se da un lato è documentalmente comprovato e in atti che l intermediario bancario ha dichiarato di aver erroneamente segnalato il cliente, per altro verso non è in contestazione tra le parti che il cliente aveva utilizzato la carta anche in assenza di fondi sul proprio conto corrente di corrispondenza, privo di affidamento. Rilevante, al riguardo, anche la circostanza che mentre dalla segnalazione alla CAI dei fatti di emissione di assegni in difetto di autorizzazioni o di provvista possono discendere effetti interdittivi, nel senso che al segnalato viene revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni (cd. revoca di sistema), per le carte di pagamento l iscrizione ha effetti meramente informativi e gli intermediari possono decidere, nell ambito della propria autonomia, se rilasciare o meno una carta di pagamento a un soggetto revocato (come specifica il foglio informativo della CAI). Pag. 6/8

Sotto altro profilo, poi, a fronte dell accertata illegittimità della condotta dell intermediario, risulta, invero, che il ricorrente non ha prodotto alcun elemento di prova documentale o anche semplicemente in via presuntiva circa l esistenza di un danno patrimoniale derivante dalla segnalazione nel periodo di tempo considerato. Pertanto, non essendo configurabile un pregiudizio in re ipsa, la domanda risarcitoria relativamente ai danni patrimoniali non può essere accolta, non avendo il ricorrente offerto elementi di prova dai quali sia possibile desumere in termini di certezza e non di mera potenzialità l esistenza di un danno (v. in proposito: Cass., n. 4052 del 19 settembre 2009; n. 20143 del 18. Settembre 2009; n.28226 del 26 novembre 2008). A diversa conclusione deve invece pervenirsi con riguardo al danno non patrimoniale lamentato dal ricorrente. In proposito, si richiama il recente indirizzo della Suprema Corte di Cassazione (S.U. n. 26972 dell 11/11/2008) per cui il danno non patrimoniale è risarcibile, oltre che in ipotesi di reato e nei casi in cui la legge espressamente lo consente (come ad es. nel caso di illecito trattamento di dati personali), anche quando l illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in quest ultima ipotesi, a differenza delle prime, gli interessi la cui lesione è risarcibile non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice. Uniformandosi a tali principi, il Collegio ritiene che l erronea segnalazione nella CAI abbia determinato un danno al ricorrente derivante da lesione del diritto alla reputazione di buon pagatore. Pertanto, ritiene il Collegio che debba essere riconosciuto il risarcimento a favore del ricorrente del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00). Per quanto concerne il patrimonio sul quale deve cadere l onere risarcitorio, ritiene il Collegio che, non essendo emersi elementi sufficienti a dimostrare l esistenza di una colpa concorrente della società emittente le carte di credito, la responsabilità dell errata segnalazione debba gravare esclusivamente sulla Banca resistente. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che la banca corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE Pag. 7/8

firma 1 Pag. 8/8