I chiarimenti di ASSONIME sull imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie
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- Graziana Salvatore
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1 I chiarimenti di ASSONIME sull imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie di Luca Gaiani Dottore commercialista in Modena in breve Argomento La legge 244/2007 ha modificato il regime dei conferimenti di azienda che, dal 2008, si effettuano esclusivamente in neutralità fiscale, e ha introdotto la possibilità di dare riconoscimento ai disallineamenti derivanti da operazioni straordinarie pagando un imposta sostitutiva del 12%-14%-16%. Novità Dopo l emanazione del decreto di attuazione (D.M. 25 luglio 2008), il nuovo regime delle operazioni straordinarie ha formato oggetto della circ. n. 51, 12 settembre 2008 dell ASSONIME, con la quale l Associazione evidenzia numerosi aspetti problematici della disposizione, fornendo importanti chiarimenti che attendono ora una conferma ufficiale. QUADRO NORMATIVO in neretto sono evidenziati i provvedimenti Legge 244/2007 D.M ASSONIME, circ. n. 51, La corposa circ. n. 51, 12 settembre 2008 dell ASSO- NIME prende in esame la nuova disciplina fiscale delle operazioni straordinarie (conferimenti di azienda, fusioni e scissioni) in vigore dall esercizio 2008 a seguito delle modifiche apportate al TUIR dalla legge 244/2007. La circolare illustra, in particolare, il regime dell affrancamento facoltativo delle differenze di valore mediante pagamento dell imposta sostitutiva disciplinato dal D.M. 25 luglio 2008 (Informatore Pirola 33/08, pag. 64). Numerosi sono i dubbi applicativi del riallineamento, su cui la circolare fornisce una autorevole ipotesi di soluzione, che dovrà ora essere confermata dall Agenzia delle entrate. I nuovi conferimenti La legge 244/2007 ha abrogato la possibilità di applicare alle operazioni di conferimento di azienda il regime di realizzo previsto dall art. 175, TUIR. Questa norma consentiva alle società, coinvolte nel conferimento, di determinare la plusvalenza imponibile in capo al conferente sulla base del maggior valore attribuito ai beni aziendali dal conferitario, valore che era riconosciuto fiscalmente per quest ultimo contribuente. Dall esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l ambito di applicazione dell art. 175 del TUIR è limitato ai conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento, mentre le regole per i conferimenti di azienda sono esclusivamente contenute (salvo alcu- ne limitatissime eccezioni riguardanti aziende situate all estero) nell art La disposizione, che si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti di conferitarie società di persone (in precedenza sottoposte esclusivamente alla disciplina dell art. 175), stabilisce regole di neutralità fiscale analoghe a quelle di fusioni e scissioni. Per la conferente la plusvalenza realizzata non concorre a formare il reddito e il valore fiscale delle partecipazioni ricevute resta quello che avevano i beni conferiti. La conferitaria subentra, invece, nel costo fiscale dei beni risultante in capo alla conferente, senza alcuna rilevanza per i maggiori valori eventualmente contabilizzati. Le nuove disposizioni, ricorda la circolare ASSONI- ME, si applicano ai conferimenti effettuati dall esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre A questi fini il momento di effettuazione del conferimento va individuato nella data di iscrizione della delibera di aumento del capitale della conferitaria nel registro delle imprese, ovvero in una data di decorrenza successiva eventualmente stabilita dalle Parti nell atto di conferimento (posticipazione che assume efficacia anche fiscale come riconosciuto dalle Entrate nella ris. n. 217/E/2008). Solo con l iscrizione, infatti, l aumento di capitale che costituisce l evento propedeutico al conferimento, assume efficacia giuridica in base al disposto dell art. 2436, cod. civ., nel testo risultante dopo le modifiche della riforma societaria. ASSONIME riassume come segue i possibili regimi fiscali delle operazioni di conferimento in vigore dall esercizio 2008 per i titolari di reddito di impresa. 1. il regime di realizzo in base al valore normale (art. 9, TUIR) previsto per i conferimenti di beni diversi 36
2 dalle aziende (per esempio singoli immobili o singole attività immateriali, come marchi o brevetti, oppure attività finanziarie diverse dalle partecipazioni di controllo o di collegamento) nonché per le aziende eventualmente non rientranti nell ambito applicativo dell art. 176 (il caso è in particolare quello di un imprenditore italiano che conferisce un azienda situata all estero a una società estera); 2. il regime di realizzo in base ai valori contabilizzati previsto per le partecipazioni di controllo o collegamento (art. 175 TUIR); 3. il regime di neutralità previsto per le aziende che soddisfano i requisiti dell art. 176 del TUIR. I tre diversi meccanismi si applicano, è bene precisarlo, senza possibilità di diversa opzione. Il conferimento di azienda neutrale Affinché scatti l applicazione dell art. 176, ricorda ASSONIME, occorre innanzitutto che l oggetto del conferimento sia costituito da una azienda. A tal fine ci si deve rifare alla accezione civilistica di complesso di beni organizzati dall imprenditore per l esercizio dell impresa (art. 2555, cod. civ.), comprendendo, dunque, nel novero dei conferimenti di azienda anche quelli concernenti singoli rami dell impresa. ASSONIME ricorda il consolidato orientamento della Cassazione che ha escluso che, per l esistenza di un azienda, sia necessario l esercizio attuale di una attività d impresa, essendo invece sufficiente una potenzialità produttiva del compendio organizzato. L azienda, inoltre, deve qualificarsi come tale presso il cedente, non rilevando il fatto che il cessionario integri il complesso ricevuto con altri cespiti mutando l attività produttiva, purché i nuovi beni non siano significativi e a condizione che quelli conferiti avessero comunque consentito lo svolgimento di una specifica attività di impresa. Infine, sottolinea ASSONIME, in presenza di una organizzazione adeguata, si può configurare un complesso aziendale anche laddove manchi un avviamento, tenuto conto che l attualità e la continuità dello svolgimento della attività non sono ritenuti elementi determinanti Gli ulteriori requisiti per l utilizzo dell art. 176 sono differenti a seconda che entrambi i soggetti coinvolti (conferente e conferitaria) siano residenti in Italia, ovvero che almeno uno di essi sia estero. Quando sia l impresa conferente (che può essere una ditta individuale oppure una società di persone o di capitali) che la società conferitaria (a sua volta di persone oppure di capitali) sono residenti in Italia, il conferimento di azienda è regolato, in ogni caso, dall art. 176, a prescindere dunque dalla ubicazione dell azienda, che può essere in Italia od oltre frontiera. Anche in quest ultimo caso, infatti, nessun salto di imposta può verificarsi, poiché la potestà impositiva sulla attività svolta dalla stabile organizzazione estera resta assegnata all Italia in forza del principio di tassazione su base mondiale (i residenti sono soggetti alle imposte dirette per i redditi ovunque prodotti). Se nell operazione sono coinvolti anche soggetti non residenti, l applicazione dell art. 176 del TUIR richiede invece che l azienda conferita sia localizzata in Italia. In particolare, va sottolineato che, nel caso di conferimenti in uscita (impresa italiana che conferisce azienda situata in Italia a una società estera), la regola di neutralità è limitata alle aziende italiane in quanto solo in questo modo il nostro Paese mantiene la possibilità di tassare le plusvalenze latenti attraverso la stabile organizzazione che la società conferitaria deve necessariamente istituire in Italia in relazione alla conduzione dell azienda acquisita. Se l azienda conferita è invece posta all estero (conferimento di stabile organizzazione estera da un impresa italiana a una società estera), si esce dal disposto dell art. 176 e la tassazione avviene in base al valore normale, con possibilità, in presenza di operazioni intracomunitarie (conferitaria UE e azienda pure situata nella UE), di scomputare dall imposta italiana quella che lo Stato estero avrebbe virtualmente applicato in caso di realizzo (art. 179, comma 5, TUIR). Come si applica il regime di neutralità La neutralità dei conferimenti di azienda consiste, non tanto in una successione completa della società conferitaria nella posizione soggettiva del conferente, ma solamente nel subentro di tale società nel regime fiscale delle attività e passività conferite, con metodo cosiddetto a saldi aperti. In pratica, la conferitaria assume i beni dell azienda ai valori fiscalmente riconosciuti del conferente, sia per il costo lordo, sia per il relativo fondo ammortamento. La regola di subentro fiscale nei valori a saldi aperti vale, precisa ASSONIME, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione seguite dalla conferitaria. La rappresentazione contabile del conferimento si effettua, generalmente, a saldi chiusi, cioè iscri- 37
3 vendo i cespiti al loro valore netto di conferimento, senza rilevare invece distintamente il costo e il fondo. Ciò vale, oltre che per le società che applicano i principi contabili nazionali, anche per quelle che utilizzano gli IAS/IFRS, quanto meno con riferimento alle operazioni di acquisizione di aziende nell ambito di una business combination, disciplinate dall IFRS3. Per le operazioni di conferimento infragruppo (cioè che non sono effettuate nell ambito di una acquisizione da parte di terzi), manca un principio internazionale di riferimento per cui si discute se (per le società che adottano gli IAS/IFRS) valga, o meno, la regola di continuità contabile rispetto ai valori storici della conferente (suggerita da un documento di studio dell Assirevi). Tornando alla correlazione tra contabilizzazione ( saldi chiusi ) e regime di neutralità ( saldi aperti ), il meccanismo può essere illustrato con l esempio 1. esempio 2 Se la società Alfa intende trasferire la propria azienda alla società Beta, si procede effettuando un conferimento di azienda a una società Gamma con successiva vendita a Beta del 100% delle azioni di Gamma, che Alfa aveva ricevuto a fronte del conferimento. L art. 176 del TUIR ribadisce, anche dopo le modifiche della legge 244/2007, la piena legittimità fiscale di tale operazione, stabilendo, al comma 3, che non rileva ai fini della norma antielusiva (art. 37-bis, D.P.R. 600/1973) il conferimento in neutralità (ovvero con applicazione dell imposta sostitutiva introdotta dalla legge 244/2007) seguito dalla vendita della partecipazione al fine di usufruire della PEX (esenzione delle plusvalenze prevista dall art. 87 del TUIR). L esistenza di una simile disposizione dovrebbe anche sgombrare il campo, precisa ASSONIME, da possibili contestazioni, alla descritta operazione concatenata conferimento-cessione, in materia di imposta di registro. Alcune decisioni giurisprudenziali di merito hanno infatti ritenuto corretta la riqualificazione di tale doppia operazione (costituita da atti entrambi soggetti a imposta di registro fissa), in una cessione di azienda con conseguente applicazione dell imposta in misura proporzionale. esempio 1 Si ipotizzi un conferimento di azienda avente un valore attivo storico pari a 1.000,00 e un fondo di ammortamento di 700,00 (società conferente). La conferitaria iscrive i beni al valore netto di 300,00 (si ipotizza, per semplicità, che non vi siano plusvalori). Gli ammortamenti contabili saranno calcolati su questo valore netto di 300,00, ma, fiscalmente, si avrà diritto a dedurre (nel limite del residuo di 300,00) quote annue rapportate a 1.000,00. Ipotizzando che l aliquota ministeriale sia il 20%, la quota fiscalmente deducibile sarà pari a 200,00 e non invece a 60,00 (20% di 300,00). Per effetto della eliminazione del quadro EC, ricorda ASSO- NIME, questa maggiore deduzione spetta comunque solo previa imputazione al conto economico, occorrendo dunque che la società stanzi ammortamenti civilistici applicando un coefficiente più elevato di quello fiscale. Conferimento e cessione di quote La circolare AS- SONIME si sofferma, quindi, sui riflessi fiscali di una diffusa operazione finalizzata al trasferimento di aziende, basata sul conferimento a una società (in genere neo costituita) con successiva cessione, da parte della conferente, delle partecipazioni ricevute (esempio 2). L affrancamento con imposta sostitutiva Come già ricordato, la legge 244/2007 ha previsto la possibilità di dare riconoscimento fiscale ai maggiori valori evidenziati nelle operazioni di conferimento di azienda (nonché nelle fusioni e nelle scissioni) mediante pagamento dell imposta sostitutiva con aliquote del 12% (valori fino a 5 milioni), del 14% (parte di valori tra 5 milioni e 10 milioni) e del 16% (parte di valori che eccede 10 milioni). L assoggettamento all imposta sostitutiva si può richiedere, a regime, nell esercizio successivo a quello in cui l operazione è effettuata e in quello ancora seguente. Per le operazioni effettuate fino alla chiusura dell esercizio 2007 (quindi anche in anni precedenti), l affrancamento (limitato ai disallineamenti ancora esistenti nel bilancio al 31 dicembre 2007) può effettuarsi in UNICO 2008 (versando la prima rata dell imposta entro il 30 settembre 2008) oppure in UNI- CO 2009 (in questo caso versando la prima rata dell imposta entro il 16 giugno 2009). Sono legittimate a optare per l affrancamento, precisa la circolare ASSONIME, le società aventi causa di operazioni straordinarie neutrali, e dunque la conferitaria, l incorporante (fusione) o la beneficiaria di una scissione. ASSONIME sottolinea che la scelta è consentita a questi soggetti (in via esclusiva) anche se si tratta di società di persone ovvero di società di capitali che adottano il regime di trasparenza o ancora di società che hanno optato per il consolidato fiscale, cioè di contribuenti che attribuiscono ad altri gli effetti sul reddito imponibile dell assoggettamento (soci o consolidante). L affrancamento, come indicato nel D.M. 25 luglio 2008, può effettuarsi distintamente per ciascun conferimento. Ciò significa, come opportunamente chiarisce ASSONIME, che la società conferitaria (la stessa conclusione riguarda l incorporante o la beneficia- 38
4 ria), qualora abbia ricevuto due o più conferimenti di azienda (ovvero sia stata interessata, come incorporante o beneficiaria, da diverse fusioni o scissioni), può optare per la sostitutiva per i disallineamenti derivanti da tutte le operazioni, oppure solo da alcune di esse. La scelta distinta sussiste anche qualora i conferimenti provengano dal medesimo soggetto conferente, sempreché si sia in presenza di rami di azienda separati e obiettivamente autonomi. La conferitaria può affrancare disallineamenti formatisi su beni ricevuti a seguito della operazione e non invece eventuali maggiori valori relativi a beni propri (unica eccezione riguarda la fusione inversa trattata nel seguito). È consentito l assoggettamento anche dei disallineamenti già presenti sui beni conferiti, in quanto sorti in capo alla conferente, a seguito, a esempio, di deduzione nel quadro EC, oppure di precedenti operazioni neutrali, oppure ancora di rivalutazioni economiche senza effetti fiscali (art. 110, TUIR). Per i disallineamenti da quadro EC formatisi presso la conferente, la conferitaria dovrà comunque applicare le specifiche regole di assoggettamento alla sostitutiva previste dal D.M. 3 marzo Ciò significa, in particolare, l obbligo di affrancare l intero gruppo omogeneo costituito dalla riga di quadro EC. L assoggettamento a imposta sostitutiva può essere parziale dovendo riguardare, come indicato dal D.M. 25 luglio 2008, i beni inclusi nelle classi omogenee individuate dal decreto steso. Il richiamo all obbligo di affrancamento per categorie omogenee lasciava aperto il dubbio se fosse o meno necessario assoggettare l intero disallineamento del gruppo. ASSONIME chiarisce che, analogamente a quanto era stabilito per la rivalutazione dei beni di impresa prevista dalla legge 342/2000, e contrariamente invece alle modalità di affrancamento del quadro EC, il riallineamento delle operazioni straordinarie può riguardare anche solo una parte della categoria omogenea, a condizione che venga adottato un criterio omogeneo per tutti i beni in esso inclusi (esempio 3). esempio 3 Se si affranca la categoria Impianti specifici anno 2002 (per i beni mobili la categoria omogenea è data dai cespiti aventi lo stesso coefficiente di ammortamento e lo stesso anno di acquisizione), si potrà assoggettare il 30% del disallineamento, con ripartizione del riallineamento su tutti i singoli beni con metodo proporzionale. Aspetti applicativi dell affrancamento La regola di autonomia dell affrancamento di ciascuna operazione straordinaria comporta anche che il calcolo delle aliquote di imposta per scaglioni di valore venga effettuato in modo distinto, cioè ripartendo sempre da zero (esempio 4). esempio 4 Se si affrancano disallineamenti per 4 milioni derivanti da un primo conferimento di azienda e per altri 5 milioni generati da una seconda operazione neutrale, sull intero ammontare ( 4 milioni + 5 milioni = 9 milioni) si applicherà il 12%. Il quadro RQ del mod. UNICO 2008, sottolinea ASSONI- ME, non pare consentire questo calcolo separato; nel caso, si procederà dunque a compilare più quadri. La classificazione dei beni nelle immobilizzazioni materiali o immateriali va verificata in capo alla società conferitaria (o a quella incorporante o alla beneficiaria) al momento del conferimento. Una società può dunque affrancare un maggior valore su fabbricati che essa considera immobilizzati, anche laddove costituissero beni merce per la conferente. Inoltre, sostiene AS- SONIME (anche se la questione merita una conferma ufficiale), non preclude l assoggettamento una eventuale modifica di classificazione operata nel bilancio d esercizio della conferitaria, cioè in epoca successiva al conferimento. Prudenzialmente, a nostro avviso, sarebbe necessario mantenere la classificazione contabilizzata alla data del conferimento, quanto meno anche nel primo bilancio chiuso dopo l operazione. A seguito dell affrancamento, la società conferitaria avrà diritto, a partire dall esercizio in cui l assoggettamento è eseguito, alla deduzione degli ammortamenti sull intero valore assoggettato, partendo sempre dal costo lordo della conferente, anche se, come detto, il conferimento è contabilizzato a saldi chiusi (esempio 5). Qualora i beni affiancati vengano ceduti prima dell inizio del quarto anno successivo all affrancamento, gli effetti del riallineamento cessano e la plusvalenza fiscale si calcola riducendo il costo contabile dei beni ceduti in misura pari ai maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e all eventuale maggior ammortamento dedotto. Costituiscono eventi che comportano la perdita di efficacia dell affrancamento, se si verificano nel descritto periodo di sorveglianza, oltre alla cessione vera e propria, anche le assegnazioni ai soci e le destinazioni a finalità extraimprenditoriali; non dovrebbero avere conseguenze, al contrario, ipotesi di perdita dei beni per fatti indipendenti dalla volontà dell impresa (incendio, furto ecc.) come pure il trasfe- 39
5 rimento del bene in ulteriori operazioni neutrali (conferimento di azienda, fusione o scissione). esempio 5 Supponendo che il valore storico dei beni dell azienda (società conferente) sia di ,00, con un fondo di 8.000,00 (residuo fiscale di 2.000,00) e che il valore di conferimento (al quale tali beni sono iscritti dalla conferitaria) sia pari a 5.000,00. Il disallineamento da conferimento sarà pari a [ 5.000,00 ( , ,00)] = 3.000,00. Applicando la sostitutiva a quest ultimo ammontare, la conferitaria potrà dedurre gli ammortamenti calcolati mediante applicazione del coefficiente tabellare a un importo di ,00 (pari a , ,00), ovviamente fino a riassorbire il residuo di 5.000,00, e non invece al valore netto affrancato di 5.000,00. Resta fermo l obbligo di iscrivere a conto economico tali maggiori ammortamenti al fine di operarne la deduzione. Ipotizzando dunque un coefficiente unico del 20%, le quote annue ammesse in deduzione saranno: 2.600,00 (primo anno) e 2.400,00 (secondo anno, pari al residuo da ammortizzare). In queste situazioni, al contribuente è riconosciuto un credito di imposta corrispondente all imposta sostitutiva nel frattempo versata. Per il calcolo di tale credito, precisa ASSONIME, parrebbe logico partire dall aliquota stabilita per l ultimo scaglione nel quale ricade la base imponibile, in modo da rendere l imposta relativa ai beni residui identica a quella che si sarebbe pagata se i beni venduti fossero stati esclusi sin dall inizio dall affrancamento. Un ulteriore aspetto trattato dalla circolare ASSONI- ME riguarda i riflessi delle operazioni straordinarie in materia di IRAP. È dubbio se, a seguito della modifiche apportate al tributo regionale dalla legge 244/2007 (eliminazione dell impatto delle variazioni fiscali), gli ammortamenti sui maggiori valori contabili iscritti in neutralità, siano deducibili dalla base imponibile. Secondo ASSONIME è da ritenere che il riconoscimento di tali valori ai fini IRAP richieda comunque l affrancamento anche se una simile soluzione (supportata dai richiami all IRAP contenuti nelle norme sulla sostitutiva) non pare del tutto coerente con le finalità di semplificazione proprie dell intervento attuato dalla Finanziaria Fusioni e scissioni ASSONIME conferma che l affrancamento in ipotesi di fusione o di scissione riguarda i maggiori valori iscritti dalla incorporante (o dalla beneficiaria) per l imputazione del disavanzo, sia da annullamento che da concambio. L applicazione dell imposta sostitutiva può riguardare, sempre a parere di ASSONIME, anche i maggiori valori iscritti sui beni dell incorporante nelle fusioni inverse. Il dubbio (come è stato osservato ne l Informatore Pirola 33/08, pag. 64, in cui si propendeva prudenzialmente per la tesi negativa) nasce dal fatto che il decreto ministeriale prevede l assoggettamento per i beni ricevuti dalla società avente causa, il che sembrerebbe escludere il riallineamento dei beni dell incorporante, anche se si tratta di fusione inversa. ASSONIME non ritiene decisivo questo riferimento, dovendo comunque prevalere l impostazione prevista dai princìpi contabili. Il documento OIC 4, lo ricordiamo, sancisce la possibilità, in queste operazioni, nelle quali la controllata incorpora la controllante, di utilizzare il disavanzo dell operazione, a talune condizioni, per rivalutare i beni della incorporante (ex controllata). Un ulteriore aspetto problematico riguarda le scissioni parziali aventi a oggetto singoli beni, anziché aziende. È dubbio, secondo ASSONIME, che possa usufruire dell assoggettamento a imposta sostitutiva il maggior valore scaturito dalla imputazione del disavanzo in una scissione (cosiddetto spin off ) avente a oggetto singoli beni (immobili, partecipazioni ecc.) e non un vero e proprio complesso aziendale. Da un lato, il richiamo all art. 176, comma 2-ter, TUIR, contenuto nell art. 173 in materia di scissioni, potrebbe far propendere per la soluzione negativa, poiché la norma citata si riferisce testualmente ai plusvalori iscritti sull azienda ricevuta. Il decreto ministeriale di attuazione, invece, prevedendo l applicazione della sostitutiva, genericamente, per i beni ricevuti in occasione di operazioni di fusione e di scissione (sempre se iscritti nelle immobilizzazioni materiali e immateriali), senza richiamare il concetto di azienda, pare consentire l affrancamento anche nel caso dell operazione in esame. La questione dovrà dunque essere risolta con un intervento ufficiale del Fisco. Affrancamento e imposte differite La circolare affronta, infine, il tema dell impatto dell affrancamento sul fondo imposte differite iscritto dalla società avente causa. Nelle operazioni di aggregazione aziendale fiscalmente neutrali (conferimento di azienda, fusione e scissione), sottolinea ASSONIME, i princìpi contabili impongono di rilevare, a fronte dei maggiori valori iscritti ai fini civilistici, le corrispondenti imposte differite passive (con una deroga specifica prevista dallo IAS12, par. 21, per l iscrizione di avviamento). L iscrizione del fondo si effettua avendo come contropartita, non già il conto economico, ma una voce di 40
6 patrimonio netto (diminuzione di una riserva), come stabilito, quanto meno in sede internazionale, dallo IAS12. L affrancamento con imposta sostitutiva dovrebbe comportare, in base a una prima tesi, lo storno di tale fondo, con rilevazione di un provento (sopravvenienza attiva o altro componente positivo di reddito) nel conto economico, ove pure transita l onere per l imposta sostitutiva. Questa impostazione genera però un dubbio in relazione al fatto, sopra ricordato, che il fondo che viene stornato non era stato alimentato da un componente di conto economico, ma da una mera imputazione nello stato patrimoniale. La perplessità si può superare, a parere di ASSONI- ME, considerando che, in mancanza di riallineamento, i successivi utilizzi del fondo (a fronte della indeducibilità degli ammortamenti contabilizzati), sarebbero comunque transitati dal conto economico, a riduzione delle imposte correnti dell esercizio. Quindi, conclude la circolare, è logico ritenere (anche se un interrogativo rimane in relazione alla diversa impostazione prevista dallo IAS12, par. 60, per i casi di modifiche delle aliquote a cui è calcolato il fondo imposte differite) che il criterio contabile corretto sia quello che prevede l imputazione a conto economico dello storno del fondo (in tal senso si è espresso anche il documento redatto da Banca d Italia, Consob e Isvap il 21 febbraio 2008), il che comporterà, per le società che si avvarranno dell affrancamento, un provento netto pari alla differenza tra le aliquote IRES e IRAP (nel complesso, 31,4%) e quella della sostitutiva applicata (tra il 12% e il 16%). 41
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