COMMENTI ALLA BOZZA DI PRINCIPIO CONTABILE NAZIONALE RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E INFORMATIVA DI BILANCIO

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1 COMMENTI ALLA BOZZA DI PRINCIPIO CONTABILE NAZIONALE RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E INFORMATIVA DI BILANCIO Paragrafo 1 Scopo e contenuto preliminare: il capitolo 1 Scopo e contenuto non affronta il tema della contabilizzazione degli effetti degli accordi di ristrutturazione tra creditore/socio e debitore/società partecipata. Si ritiene di dover applicare le regole enunciate nel principio in maniera indiscriminata a tutti gli accordi? (si pensi al caso del socio che rinuncia al proprio credito). Si suggerisce di eliminare o riformulare la nota 1 a pag. 5 poiché il testo potrebbe risultare fuorviante ( le regole previste nel principio contabile non devono essere applicate necessariamente dal creditore. ). : Il creditore può individuare le regole negli altri principi contabili (ad esempio, I crediti Le partecipazioni Passività potenziali). L approccio utilizzato dall IFRIC 19 è stato quello di escludere il creditore in modo esplicito e categorico. Paragrafo 2 Definizione di ristrutturazione del debito Riferimento testo In altri termini, una modifica dei termini originari può comportare un cambiamento nell ammontate (punti nn. 1, 2 e 3) e/o nella tempistica dei pagamenti (punto n. 4) che il debitore dovrà effettuare in base ai nuovi termini del debito e ciò si traduce, di norma, in una variazione del valore economico del debito. Al fine di distinguere chiaramente le situazioni da cui emerge un beneficio economico rispetto a quelle da cui discende un beneficio solo finanziario si suggerisce di concludere con sempre che nel caso di variazione della tempistica dei pagamenti la posticipazione degli stessi non sia compensata dalla maturazione di maggiori interessi. In tal caso il beneficio per il debitore sarebbe unicamente finanziario, come descritte di seguito. Paragrafo 3 Debiti oggetto di ristrutturazione A) Si afferma a pag. 10 che il documento non disciplina specificamente gli aspetti relativi agli strumenti derivati.

2 : il principio dovrebbe sviluppare l argomento distinguendo le principali fattispecie: derivati di copertura che non sono più efficaci in quanto il debito oggetto di copertura è stato in tutto o in parte ristrutturato in questo caso bisognerebbe rilevare al conto economico la componente inefficace ; derivati speculativi che sono oggetto di unwinding a causa delle difficoltà del debitore o dell accertata insolvenza in questo caso andrebbe rilevata o rimisurata la passività certa a carico del debitore. In alternativa, si potrebbe rinviare ad altro principio specifico sui derivati. B) Riferimento testo Anche i debiti per contratti di leasing finanziario stipulati dal debitore/utilizzatore costituiscono molto spesso oggetto di ristrutturazione. Secondo quanto previsto dal codice civile e dai principi contabili nazionali, anche se tali debiti non risultano iscritti tra le passività dello stato patrimoniale, devono tuttavia essere esposti nella nota integrativa. Il leasing finanziario viene infatti contabilizzato con il metodo patrimoniale, in base al quale l utilizzatore non iscrive nel proprio stato patrimoniale né le immobilizzazioni oggetto dei contratti di leasing finanziario, né il debito nei confronti dell impresa concedente (locatore). Per maggiore chiarezza e coerenza espositiva con il principio contabile OIC 1, si propone di sostituire il termine debito con debito implicito. Paragrafo 4 Tipologie di ristrutturazione del debito generale Si propone di includere tra le tipologie di ristrutturazione del debito anche la transazione fiscale (artt.182 ter l.f.), come tipologia autonoma oppure includendola nel paragrafo 4.4 Altre operazioni di ristrutturazione del debito Paragrafo 5.1 La data della ristrutturazione A) Riferimento testo

3 Qualora non vi sia coincidenza tra il momento di perfezionamento giuridico dell operazione o il momento della sottoscrizione dell accordo e il momento in cui l accordo di ristrutturazione produce i suoi effetti economico finanziari tra le parti, tenuto conto del principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, la data della ristrutturazione è quella in cui l accordo di ristrutturazione produce i suoi effetti tra le parti. In questi casi, la data della ristrutturazione è la data in cui l accordo produce i suoi effetti tra le parti; ciò significa che contabilmente non si tiene conto dell accordo finché eventuali condizioni, sospensive o risolutive che lo stesso può prevedere, non siano state soddisfatte. Si propone di eliminare la ripetizione sopra sottolineata. B) Riferimento testo Anche se, in applicazione dei principi della prudenza e della realizzazione, il presente principio prevede di sospendere la rilevazione in bilancio degli effetti economico finanziari, soprattutto se positivi, di un operazione di ristrutturazione fino al momento del loro realizzo, nel caso in cui un operazione non abbia ancora prodotto effetti alla data di riferimento del bilancio, ma è destinata a produrli nell esercizio successivo entro la data di formazione del bilancio, laddove ricorrano le condizioni previste dal principio contabile OIC 29 (14), occorrerà rilevare gli effetti economico finanziari e fornire l informativa integrativa nel bilancio in corso di predisposizione nei limiti di quanto previsto dal principio richiamato. (14) Ad esempio con la realizzazione di clausole sospensive. Non risulta chiaro se gli effetti economico finanziari debbano essere rilevati nel bilancio solo nel caso che l avveramento della clausola sospensiva dipenda da terzi rispetto alle controparti dell operazione di ristrutturazione (ad es. rilascio di una autorizzazione Antitrust) o anche nel caso in cui l avveramento della stessa dipenda da una delle controparti (ad es. la vendita di un immobile e rimborso parziale del debito capitale da parte del debitore).

4 Paragrafo 5.2 Le modalità di ristrutturazione del debito: effetti contabili A) Nella nota 15 a pag. 17 si richiama il principio OIC 29 e si lascia intendere che l evento successivo è da considerarsi adjusting (rif. OIC 29 EIII.a). : il principio determina indirettamente la modifica del principio OIC 29 con un approccio che risulta significativamente diverso da quello previsto da IAS 1 e IAS 10 (problemi di riclassificazione da non corrente a corrente, mancato rispetto dei covenants, ecc). B) Nel secondo, terzo e quarto capoverso a pag. 18 si enunciano in buona sostanza i concetti di costo ammortizzato e IRR previsti da IAS 39. : i principi italiani non richiedono l applicazione delle suddette regole (si pensi ad esempio al diverso trattamento della capitalizzazione degli oneri per l accensione dei mutui ed al tema più generale dei costi di transazione). La regola enunciata nel quinto capoverso andrebbe meglio chiarita: deve essere individuata una variazione del costo ammortizzato? oppure è sufficiente una variazione del valore nominale del debito? In altri termini si vuole introdurre una regole simile a AG.8 di IAS 39? La regola è valida solo ai fini della nota integrativa? Peraltro, il concetto di valore economico del debito non è presente nello IAS 39, quindi non è agevolmente interpretabile. (L esempio è abbastanza chiaro ma il paragrafo 5.2 non enuncia chiaramente la regola illustrata dall esempio). Paragrafo Sospensione nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario Riferimento testo Le quote capitale previste dal piano di ammortamento finanziario originario interessate dalla sospensione costituiranno le quote capitale che l impresa dovrà rimborsare al termine del periodo di sospensione. L accordo prevede inoltre che i canoni di leasing da corrispondere al creditore nel periodo della sospensione, da iscrivere nel conto economico alla voce B.8 Costi per godimento di beni di terzi., siano pari esclusivamente alla quota interessi calcolata sul debito residuo in essere alla data di inizio della sospensione. E altresì coerentemente posticipato anche l esercizio dell opzione di riscatto. A fronte della sospensione in esame, si deve provvedere ad una nuova rimodulazione dell'imputazione a conto economico dei canoni di leasing residui posticipati al termine del periodo di sospensione e dell eventuale risconto iscritto a fronte del maxicanone pattuito. La rimodulazione dei canoni residui e del maxicanone è effettuata in base al principio di

5 competenza pro rata temporis considerando la maggior durata del contratto. Non è chiaro se il trattamento contabile proposto comporti: un imputazione a conto economico di un costo costante per il periodo che va dalla data di ristrutturazione del debito alla nuova data di scadenza dello stesso; o l imputazione della sola quota interessi nel periodo di sospensione, come riportato nel primo paragrafo, e quindi un maggior costo da imputare negli esercizi successivi. Paragrafo 5.3 Il trattamento contabile dei costi connessi all operazione di ristrutturazione A) generale I costi direttamente riconducibili all operazione di ristrutturazione hanno in alcuni casi un utilità che si estende oltre l esercizio in cui si è perfezionata la stessa operazione di ristrutturazione. Nel caso di rilevazione di un provento straordinario secondo i criteri esposti nel documento, per il principio generale di corretta correlazione dei costi con i ricavi, appare ragionevole che i costi direttamente correlati all operazione di ristrutturazione debbano essere addebitati al conto economico dello stesso esercizio. Diversamente, nelle circostanze in cui i benefici ricadano prevalentemente negli esercizi successivi sembrerebbe più adeguato un loro differimento. In quest ultimo caso, l addebito di tali costi al conto economico dell esercizio in cui l operazione di ristrutturazione si è perfezionata potrebbe risultare in contrasto con quanto previsto dal Principio Contabile n. 24, relativamente al trattamento contabile degli oneri accessori su finanziamento, per i quali si prevede un obbligo di capitalizzazione. B) : non è affrontata la problematica del trattamento contabile degli oneri già capitalizzati in bilancio a fronte di debiti oggetto di ristrutturazione. Paragrafo 6 L informativa integrativa generale

6 Si propone di inserire tra l informativa integrativa richiesta un analisi riepilogativa della posizione debitoria secondo scadenza (maturity analysis IFRS 7 par.39) L informativa aggiuntiva dovrebbe comprendere anche le informazioni relative ad eventuali strumenti derivati. Si propone di includere un riferimento a tali strumenti nelle tabelle proposte o attraverso un richiamo specifico nel testo del paragrafo. Nel caso in cui l operazione di ristrutturazione non si sia ancora perfezionata si propone di includere tra l informativa aggiuntiva richiesta gli eventuali effetti economico finanziari previsti nel caso la stessa si finalizzasse secondo le più ragionevoli attese degli amministratori al momento della redazione del bilancio Ad integrazione delle informazioni relative alla posizione finanziaria netta dovrebbero essere esposti anche gli eventuali debiti scaduti relativi alla gestione caratteristica (debiti verso fornitori, erario, enti previdenziali etc.) che costituiscono, di fatto, un indebitamento aggiuntivo rispetto alla posizione finanziaria netta determinata secondo la tabella inclusa nel documento. L Appendice 1 Sintesi delle informazioni da fornire nella nota integrativa Valutare se confermare l impostazione secondo cui nell esercizio in cui sono in corso trattative per la ristrutturazione del debito non vi è necessità di fornire informazioni sull indebitamento complessivo della società.

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