sospensione sentenza di appello (e di primo grado) Scritto da Raffaello Lupi Mercoledì 22 Giugno :18

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1 Non so ho capito bn la sntnza dlla cort costituzional sulla sospnsion cautlar oltr il primo grado: Mi par ch prò ssa confrmi la tndnza dlla cort costituzional di ssr "giudic dl rigtto" d ffttivamnt non ci sarbb nulla di mal a considrar la dichiarazion di incostituzionalità com una "xtrma ratio". Affrmando ch sul punto par insindacabil di volta in volta la discrzionalità lgislativa di cui i giudici "a quibus" non hanno indicato contraddizioni intrinsch o ingiustificat mortificazioni di valori costituzionali. Snza qusti vizi la lgg dovrbb rstar frma lo scontrodovrbb ssr proprio sulla prsnza o mno di qust patologi appunto con la discrzionalità lgislativa sullo sfondo. Prò bisognrbb motivar "snza rt" mttrsi in gioco quindi spsso pr trarsi di impaccio si ricorr a spdinti manifsti com in qusto caso. In cui il contribunt avva vinto in primo grado prso in rgional. Allora in qusto caso spcifico si è tntata una via divrsa anch a costo di sminar dubbi prplssità nll'univrso mondo. Cioè la strada dll'spdint dialttico sui richiami normativi dal contnzioso tributario al codic civil. Snza arrndrsi all'vidnt intrprtazion sistmatica scondo cui il contnzioso tributario non consnt sospnsioni dll'scuzion oltr il primo grado. E fors è ragionvol visto ch alla bas c'èun atto amministrativo. Invc la sntnza sposta qui di sguito si arrampica sugli spcchi pr cnsurar i giudici rimttnti ch avrbbro omsso di valutar s sist una intrprtazion. mntr smbra chiaro ch qullo dl procsso tributario è un sistma chiuso. Dov una prcdnt sntnza avva già rspinto ogni cnsura di costituzionalità. Il diritto vivnt sul punto manca smplicmnt prchè nssuno finora avva provato a sostnr d iur condito la sospndibilità oltr il primo grado. Mistri dlla cort. Snt. n. 217 dl 17 giugno 2010 (ud. dl 9 giugno 2010) dlla Cort Cost. Prs. Amirant Rl. Gallo Contnzioso tributario - Tutla cautlar - Sntnza dlla Commission tributaria rgional di accoglimnto dll'appllo proposto dall'amministrazion finanziaria soccombnt in prim cur - Escuzion in pndnza di ricorso pr cassazion - Istanza dl contribunt pr la sospnsion dll'scuzion dlla sntnza di consgunti atti dll'amministrazion finanziaria dll'agnt dlla riscossion (in spci iscrizion a ruolo dll'intro tributo iscrizion di ipotca prordinata all'spropriazion immobiliar) - Ritnuta sclusion dlla tutla cautlar anch nl caso in cui la rlativa signza si manifsti solo in sguito alla pronuncia di scondo grado - Omssa prvision ch la sntnza di appllo tributaria impugnata con ricorso pr cassazion possa ssr sospsa in unico grado cautlar allorquando ivi sopravvnga pr la prima volta il pricolo di un grav d irrparabil danno con carattr di irrvrsibilità non altrimnti vitabil - Art. 49 dl D.Lgs. n. 546/1992 Ritnuto in fatto - 1. Nl corso di un procdimnto instaurato a séguito dll istanza proposta da un contribunt pr ottnr 1 / 12

2 in via cautlar la sospnsion dll scuzion di una sntnza tributaria di scondo grado la Commission tributaria rgional dlla Campania con ordinanza pronunciata il 13 ottobr 2008 ha sollvato in rifrimnto agli artt dlla Costituzion nonché qual norma intrposta all art. 10 Cost. in rifrimnto all art. 6 comma 1 dlla Convnzion pr la salvaguardia di diritti dll uomo dll librtà fondamntali firmata a Roma il 4 novmbr 1950 ratificata d sguita con lgg 4 agosto 1955 n. 848 qustion di lgittimità dll comma 1 dl dcrto lgislativo 31 dicmbr 1992 n. 546 (Disposizioni sul procsso tributario in attuazion dlla dlga al Govrno contnuta nll articolo 30 dlla lgg 30 dicmbr1991 n. 413) il qual stabilisc ch «All impugnazioni dll sntnz dll commissioni tributari si applicano l disposizioni dl titolo III capo I dl libro II dl codic di procdura civil scluso l art. 337 fatto salvo quanto disposto nl prsnt dcrto». 2. La Commission tributaria rimttnt prmtt in punto di fatto ch: a) con propria sntnza n. 417/07/2004 mssa in grado di appllo dpositata il 27 april 2005 avva rigttato in riforma dlla sntnza di primo grado d in accoglimnto dl gravam proposto dall Agnzia dll ntrat il ricorso proposto da un contribunt avvrso l avviso di accrtamnto ai fini dll IRPEF di rdditi drivanti dalla sua partcipazion ad una socità di prson nll anno 1993; b) il contribunt avva succssivamnt prsntato ricorso pr cassazion («dpositato il 20 giugno 2007») avvrso la prdtta sntnza di appllo dducndo ch solo nl 2007 avva avuto notizia in occasion dlla riczion dlla notificazion di una cartlla di pagamnto dll sistnza dlla citata sntnza di appllo ( quindi dl corrlativo giudizio) riguardant il sopra mnzionato avviso di accrtamnto; c) il ricorso pr cassazion in particolar ra basato sull assunto ch nl scondo grado di giudizio ra stato violato il contraddittorio prché la notifica dll atto di appllo avvnuta a mzzo posta con la consgna dl plico al portir dll appllato non ra stata sguita dall invio di altra lttra raccomandata pr informar il dstinatario dll avvnuta notificazion l appllato contribunt prtanto non avva avuto notizia dl proposto gravam; d) nll mor dl giudizio di cassazion il mdsimo contribunt avva prsntato alla Commission tributaria rgional un istanza di sospnsion in via cautlar dll scuzion dll impugnata sntnza di scondo grado invocando l applicazion dll art. 373 cod. proc. civ. dgli artt / 12

3 61 dl d.lgs. n. 546 dl 1992 dducndo ch dall scuzion dlla sntnza potva drivargli grav d irrparabil danno a séguito sia dlla notificazion ni suoi confronti dlla mnzionata cartlla di pagamnto basata sull avviso di accrtamnto di cui alla sntnza di appllo sia dlla comunicazion (con nota dl 25 luglio 2008) dll sguita iscrizion ipotcaria immobiliar ffttuata ai snsi dll art. 77 dl d.p.r. 29 sttmbr 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossion dll impost sul rddito) a garanzia ad un tmpo dl crdito tributario risultant dalla suddtta sntnza di appllo (pari ad ) nonché di un ultrior crdito pr altro titolo (pari ad altri ). 3. Il giudic rimttnt prmtt altrsí in punto di diritto ch: a) il dnunciato comma 1 dll dl d.lgs. n. 546 dl 1992 sclud sprssamnt l applicabilità al procsso tributario dll art. 337 cod. proc. civ. quindi scondo «la giurisprudnza assolutamnt prvalnt» sclud l applicabilità anch dll disposizioni mnzionat da tal articolo tra l quali è comprso l art. 373 cod. proc. civ. il qual prvd al scondo priodo dl primo comma ch «il giudic ch ha pronunciato la sntnza impugnata può su istanza di part qualora dall scuzion possa drivar grav d irrparabil danno disporr con ordinanza non impugnabil ch l scuzion sia sospsa o ch sia prstata congrua cauzion»; b) l intrprtazion dlla disposizion cnsurata fornita da tal giurisprudnza scondo cui l art. 373 cod. proc. civ. non è applicabil al procsso tributario costituisc «fdl applicazion dll rgol rmnutich»; c) nlla spci «il rischio di danno irrparabil (in prsnza di una sntnza annullatoria dll accrtamnto in primo grado) nasc pr la prima volta dalla sntnza di appllo ch ha ribaltata la prima sntnza sicché sulla domanda di cautla (ch non potva ch ssr formulata dopo la sntnza di appllo) mai vi è stata la pronuncia di giudic (né mai in prcdnza avrbb potuto ssrvi)». 4. Tanto prmsso il giudic affrma ch la disposizion dnunciata víola: a) il principio di ragionvolzza di cui all art. 3 primo comma Cost. prché nl caso in cui com nlla spci la pronuncia di appllo abbia riformato la sntnza di primo grado favorvol al contribunt irragionvolmnt sclud la tutla cautlar «a front di atti impositivi scutivi pr la prima volta mssi in scuzion di una sntnza di scondo grado» prtanto consnt il «sacrificio invitabil d irrparabil» di diritti dl contribunt nonostant ch il sistma procssual sia stato «crato a garanzia di diritti soggttivi tributari (a vrsar il giusto tributo)» ch la giurisprudnza dlla Cort di giustizia CE tnda ad «ampliar la sfra dlla tutla cautlar ad affrmar l signza dlla ffttiva sostanzial tutla di diritti drivanti dalla normativa comunitaria» (sntnz: Factoram dl 19 giugno 1990 in causa C-231/89; Zuckrfabrik dl 21 fbbraio 1991 in caus C-143/88 C-92/88; Atlanta dl 9 novmbr 1989 in causa C-465/92; 3 / 12

4 Kofisa Italia dll 11 gnnaio 2001 in causa C-1/99); b) gli artt. 23 Cost. prché consnt «l assoggttamnto ad scuzion forzata [ ] snza ch in bas alla lgg il dbitor possa adir un giudic in sd cautlar» pur ssndo la disponibilità di misur cautlari componnt ssnzial dlla tutla giurisdizional garantita dall art. Cost. (com sottolinato da numros pronunc dlla Cort costituzional); c) l art. 113 Cost. prché scludndo «aprioristicamnt» un rimdio cautlar avvrso l scuzion di una sntnza di scondo grado ch abbia riformato la sntnza di primo grado favorvol al contribunt pr ciò stsso sclud anch ch la tutla giurisdizional di diritti d intrssi lgittimi sia «smpr» ammssa com invc richisto dall vocato paramtro costituzional; d) gli artt. 111 Cost. 6 comma 1 dlla Convnzion pr la salvaguardia di diritti dll uomo dll librtà fondamntali adottata a Roma il 4 novmbr 1950 «in rlazion all art. 10 Cost.» prché «il ritardo di giustizia non può tradursi nll mor dlla sntnza dlla Cort di cassazion» sulla sntnza di appllo impugnata «in prdita irrvrsibil dl patrimonio dl contribunt ch in ipotsi risultrà avr ragion». Il rimttnt ossrva infin ch alla prospttata dichiarazion di illgittimità costituzional dlla disposizion dnunciata non ostano i prcdnti giurisprudnziali dlla Cort costituzional concrnnti l dl d.lgs. n. 546 dl 1992 (sntnza n. 165 dl 2000; ordinanz n. 217 dl 2000 n. 325 dl 2001 n. 119 dl 2007). In particolar con la sntnza n. 165 dl 2000 la Cort costituzional ha affrmato ch la prvision di mzzi di tutla cautlar nll fasi di giudizio succssiv alla pronuncia di mrito sulla domanda in favor dlla part soccombnt nl mrito dv ritnrsi rimssa alla discrzionalità dl lgislator. Tuttavia ossrva il giudic tal pronuncia riguarda la «tutla ordinaria» dl contribunt in sd cautlar non qulla «cczional» la cui signza sorga cioè com nl caso di spci solo a séguito dlla sntnza di appllo ch riformando la sntnza di primo grado abbia rigttato il ricorso dl contribunt avvrso un atto impositivo. Con l ordinanz n. 217 dl 2000 n. 325 dl 2001 la mdsima Cort ha rilvato poi ch gli art. 3 4 / 12

5 Cost. non impongono né il doppio grado cautlar né l uniformità tra i vari tipi di procsso con la consgunza ch la prvision di cui all art. 373 cod. proc. civ. può bn rstar confinata nl procsso civil. Tuttavia ossrva ancora il rimttnt nlla prsnt qustion non si invocano né «un paralllismo [ ] di tutla cautlar tra procsso tributario procsso civil o anch procsso amministrativo» «né il doppio grado cautlar» ma si richiama solo la ncssità di garantir nl procsso tributario una tutla cautlar in unico grado quando pr la prima volta a séguito dlla pronuncia di appllo «n sorgano i prsupposti l signza». Con l ordinanza n. 119 dl 2007 infin la Cort costituzional ha dichiarato la manifsta infondatzza dlla qustion sottopostal in rifrimnto agli artt. 3 Cost. sia prché nl giudizio l istanza di sospnsion ra stata ritrata dopo il suo rigtto in limin dll appllo; sia prché «l oggtto dl provvdimnto di sospnsion non potrbb mai ssr la sntnza ch ha rspinto l impugnazion bnsí smmai il provvdimnto impositivo la cui impugnazion è stata rigttata in primo grado». Tuttavia argomnta il mdsimo rimttnt la sntnza di primo grado nl caso in sam non è stata sfavorvol al contribunt prtanto a diffrnza dll ipotsi saminata dalla citata ordinanza n. 119 dl 2007 l istanza di sospnsion non è stata né proposta né rigttata in sd di appllo ma è stata proposta solo dopo la sntnza di scondo grado con rifrimnto proprio al «provvdimnto impositivo ossia» alla «iscrizion a ruolo ffttuata dall Agnzia (da cui a sua volta driva la iscrizion ipotcaria ffttuata dall agnt dlla riscossion) in quanto è tal iscrizion ( la sua attuazion mdiant ipotca consqunzial spropriazion forzata) a costituir il sopravvnuto pricolo di danno grav d irrparabil». 5. In ordin alla rilvanza dlla sollvata qustion il rimttnt affrma ch «sussistrbbro nlla spci i prsupposti pr l accoglimnto dll istanza di sospnsion sia dll fficacia dll impugnata sntnza di scondo grado sia dll fficacia dlla iscrizion a ruolo dll iscrizion di ipotca mssi in via consqunzial drivata x art. 68 comma 1 ltt. c) d.lgs. nr. 546/1992». Ad avviso dl giudic sussistrbbro infatti i prsupposti dl fumus boni iuris dl priculum in mora : a) quanto al primo prché in bas ad una «dlibazion sommaria incidntr tantum limitatamnt ai [ ] fini cautlari» il ricorso pr cassazion proposto dal contribunt è fondato posto ch «il mancato invio dlla raccomandata di confrma» dlla notificazion ffttuata «tramit agnt postal con consgna [ ] al portir» appar «in contrasto con l disposizioni di cui agli artt. 139 comma 4 c.p.c. 16 comma 2 61 d.lgs. nr. 546/1992 [ ] 60 comma 1 D.P.R. nr. 5 / 12

6 600/1973» soprattutto in considrazion dl fatto ch «l art. 37 comma 27 ltt.a) d.l. nr. 223/2006 conv. con modifich in lgg nr. 8/2006 ha chiarito ch l notifich a mzzo di mssi di atti o avvisi di accrtamnto s ffttuata a mani di accipins divrso dal dstinatario dv ssr sguita dalla c.d. sconda raccomandata» ch «siffatta signza di una sconda raccomandata appar ancora piú prgnant in caso di notifica a mzzo posta quando si tratti di notifica di atti di appllo»; b) quanto all altro prsupposto prché è vidnt il pricolo dl grav d irrparabil danno «ch drivrbb al contribunt dalla vndita forzata di 18 immobili ipotcati [ ] dalla consqunzial irrcuprabilità di qui bni una volta coattivamnt alinati» a front dll adguata salvaguardia dll intrss dll amministrazion finanziaria tramit la «garanzia ral» oprant anch nl priodo di vntual sospnsion dll fficacia dlla sntnza di scondo grado dlla consqunzial iscrizion ipotcaria fino alla dcision dlla Cort di cassazion. In proposito il rimttnt aggiung ch l autonoma impugnabilità dl provvdimnto di iscrizion ipotcaria prvista dal comma 1 lttra -bis ) dll art. 19 dl d.lgs. n. 546 dl 1992 non fa vnir mno la rilvanza dlla qustion prché tal impugnazion può ssr proposta solo pr i vizi propri dll iscrizion snza ch il giudic possa sindacar «il prsupposto di ssa (nlla fattispci la sntnza di scondo grado [ ] impugnata con ricorso pr cassazion)». 6. Il Prsidnt dl Consiglio di ministri rapprsntato difso dall Avvocatura gnral dllo Stato è intrvnuto in giudizio chidndo ch la qustion sia dichiarata infondata. La difsa dllo Stato ossrva ch la Cort costituzional si è costantmnt pronunciata nl snso dlla lgittimità costituzional dl dnunciato dl d.lgs. n. 546 dl 1992 (ordinanz n. 119 n. 4 dl 2007; n. 325 dl 2001; n. 310 n. 217 n. 165 dl 2000) «ritin ch tal orintamnto dbba ssr confrmato anch nl prsnt caso» snza ch il giudic possa sindacar «il prsupposto di ssa (nlla fattispci la sntnza di scondo grado [ ] impugnata con ricorso pr cassazion)». Dduc al riguardo ch la suddtta disposizion non si pon in contrasto con alcuno di paramtri costituzionali vocati dal rimttnt: a) non con l art. 3 Cost. sotto l asptto dlla parità di trattamnto risptto ad altri sistmi procssuali dlla ragionvolzza prché non sussist alcun principio costituzionalmnt rilvant di ncssaria uniformità tra i vari tipi di procsso (vngono citat l sntnz n. 18 dl 2000 n. 82 dl 1996; nonché l ordinanza n. 325 dl 2001) prché la spiccata spcificità dl procsso tributario nl qual occorr ricrcar il contmpramnto tra la prminnt signza pubblica di assicurar il flusso dll ntrat tributari l prts dl contribunt rnd non irragionvol l attribuzion di una minor ampizza di potri cautlari all organo giudicant tributario risptto a qulla di giudici civili od amministrativi; b) non con l art. 23 Cost. prché la prtsa dll amministrazion tributaria trova il suo fondamnto proprio nlla lgg; c) non con l 6 / 12

7 art. Cost. prché com sottolinato dalla giurisprudnza costituzional «la garanzia costituzional dlla tutla cautlar» dv ritnrsi «imposta solo fino al momnto in cui non intrvnga nl procsso una pronuncia di mrito ch accolga con fficacia scutiva la domanda [ ] ovvro la rspinga» (sntnz n. 217 n. 165 dl 2000; ordinanza n. 325 dl 2001) prché a nulla rilva «ch nl caso di spci non sia stata possibil pr l andamnto dl procsso una doppia tutla cautlar avndo avuto il contribunt ragion nl primo grado torto nl scondo»; d) non «con l art. 111 Cost.» prché tal paramtro è stato rronamnt vocato in luogo dll art. 117 primo comma Cost. con rifrimnto all obbligo intrnazional drivant dall art. 6 dlla Convnzion di diritti dll uomo (sntnz n. 349 n. 348 dl 2007); ) non con l art. 113 Cost. «attso ch il diritto azionato dalla part pubblica ch si vuol paralizzar è attualmnt all sam dlla Cort di cassazion». L Avvocatura gnral dllo Stato sottolina infin sotto il profilo dlla rilvanza ch l iscrizion ipotcaria immobiliar ffttuata con rifrimnto alla sntnza di appllo impugnata pr cassazion costituisc un atto autonomamnt impugnabil prtanto può ssr sospsa in via cautlar ov da ssa possa drivar un danno grav d irrparabil. Considrato in diritto - 1. La Commission tributaria rgional dlla Campania dubita in rifrimnto agli artt dlla Costituzion nonché qual norma intrposta all art. 10 Cost. in rifrimnto all art. 6 comma 1 dlla Convnzion pr la salvaguardia di diritti dll uomo dll librtà fondamntali firmata a Roma il 4 novmbr 1950 ratificata d sguita con lgg 4 agosto 1955 n. 848 dlla lgittimità dll comma 1 dl dcrto lgislativo 31 dicmbr 1992 n. 546 (Disposizioni sul procsso tributario in attuazion dlla dlga al Govrno contnuta nll articolo 30 dlla lgg 30 dicmbr 1991 n. 413) il qual stabilisc ch «All impugnazioni dll sntnz dll commissioni tributari si applicano l disposizioni dl titolo III capo I dl libro II dl codic di procdura civil scluso l art. 337 fatto salvo quanto disposto nl prsnt dcrto». La suddtta Commission tributaria affrma ch la norma dnunciata víola gli vocati paramtri costituzionali «nlla part in cui non prvd in unico grado la possibilità di sospnsion dlla sntnza di appllo tributaria impugnata con ricorso pr 7 / 12

8 cassazion allorquando ivi sopravvnga pr la prima volta il pricolo di un grav d irrparabil danno con carattr di irrvrsibilità non altrimnti vitabil». In particolar scondo la mdsima Commission la disposizion cnsurata si pon in contrasto con: a) il principio di ragionvolzza di cui all art. 3 primo comma Cost. prché nl caso in cui la pronuncia di appllo abbia riformato la sntnza di primo grado favorvol al contribunt irragionvolmnt sclud la tutla cautlar «a front di atti impositivi scutivi pr la prima volta mssi in scuzion di una sntnza di scondo grado» sfavorvol all appllato prtanto consnt il «sacrificio invitabil d irrparabil» di diritti dl contribunt; b) gli artt. 23 Cost. prché prvd l assoggttamnto ad scuzion forzata [ ] snza ch in bas alla lgg il dbitor possa adir un giudic in sd cautlar» pur ssndo la disponibilità di misur cautlari componnt ssnzial dlla tutla giurisdizional garantita dall art. Cost.; c) gli artt. 111 Cost. 6 comma 1 dlla Convnzion pr la salvaguardia di diritti dll uomo dll librtà fondamntali firmata a Roma il 4 novmbr 1950 (ratificata d sguita con lgg 4 agosto 1955 n. 848) «in rlazion all art. 10 Cost.» prché «il ritardo di giustizia non può tradursi nll mor dlla sntnza dlla Cort di cassazion» avnt ad oggtto la sntnza di appllo impugnata «in prdita irrvrsibil dl patrimonio dl contribunt ch in ipotsi risultrà avr ragion»; d) l art. 113 Cost. prché «aprioristicamnt impdisc un rimdio cautlar avvrso l attuazion di una prtsa tributaria fondata su una sntnza di scondo grado ch abbia ribaltato in appllo una sntnza di primo grado pinamnt favorvol al contribunt» prtanto si pon in contrasto con il prctto costituzional scondo cui la tutla giurisdizional di propri diritti d intrssi lgittimi è «smpr» ammssa. 2. La qustion è inammissibil pr tr distinti motivi Il primo motivo di inammissibilità discnd dal fatto ch il rimttnt nonostant la mancanza di un diritto vivnt sul punto non ha sprito alcun tntativo di intrprtar la disposizion cnsurata nl snso ch ssa consnta l applicazion al procsso tributario dlla sospnsion cautlar prvista dall art. 373 cod. proc. civ. con consgunt insussistnza dl prospttato contrasto con gli vocati paramtri costituzionali. Il giudic muov da du prmss intrprtativ: una splicita pr la qual la dnunciata disposizion vita sprssamnt l applicazion nl procsso tributario dlla sospnsion cautlar di cui al citato art. 373 cod. proc. civ.; l altra implicita pr la qual ov si potss prscindr dal dnunciato comma 1 dll dl d.lgs. n. 546 dl 1992 la mnzionata sospnsion cautlar sarbb pinamnt compatibil con la complssiva disciplina dl procsso tributario. La prima di tal 8 / 12

9 prmss tuttavia non è argomntata in alcun modo dal giudic rimttnt il qual al riguardo si limita a richiamar gnricamnt la «giurisprudnza assolutamnt prvalnt» ad affrmar altrttanto gnricamnt ch tal intrprtazion dlla disposizion cnsurata drivrbb scondo una «fdl applicazion dll rgol rmnutich» dal divito di stndr al procsso tributario l art. 337 cod. proc. civ. il qual richiama appunto l art. 373 dllo stsso codic. Il rimttnt prtanto omtt di valutar s la disposizion dnunciata sia intrprtabil divrsamnt. Non tin conto infatti ch: a) non v è in proposito alcuna pronuncia dlla Cort di cassazion ma solo contrastanti orintamnti dlla giurisprudnza di mrito ch non assurgono a diritto vivnt; b) il contnuto normativo dll art. 337 cod. proc. civ. (inapplicabil al procsso tributario pr l sprsso disposto dlla norma cnsurata) è costituito da una rgola («L scuzion dlla sntnza non è sospsa pr fftto dll impugnazion di ssa») da una cczion alla stssa rgola («salv l disposizioni dgli artt. [ ] 373 [ ]»); c) l art. 373 consta anch sso al primo comma di una rgola (primo priodo: «Il ricorso pr cassazion non sospnd l scuzion dlla sntnza») di una cczion (scondo priodo: «Tuttavia il giudic ch ha pronunciato la sntnza impugnata può su istanza di part qualora dall scuzion possa drivar grav d irrparabil danno disporr con ordinanza non impugnabil ch l scuzion sia sospsa o ch sia prstata congrua cauzion»); d) l inapplicabilità al procsso tributario in forza dlla disposizion cnsurata dlla rgola sostanzialmnt idntica contnuta nll art. 337 cod. proc. civ. nl primo priodo dl primo comma dll art. 373 dllo stsso codic non comporta ncssariamnt l inapplicabilità al procsso tributario anch dll sopraindicat cczioni alla rgola quindi non sclud di pr sé la sospndibilità op iudicis dll scuzion dlla sntnza di appllo impugnata pr cassazion. Da tal possibil intrprtazion altrnativa a qulla immotivatamnt adottata dal rimttnt consguirbb ch il comma 1 dll dl d.lgs. n. 546 dl 1992 non costituisc ostacolo normativo ad applicar al procsso tributario l inibitoria cautlar di cui all art. 373 cod. proc. civ. ch prtanto nlla stssa prospttiva dl giudic il qual ritin l art. 373 cod. proc. civ. astrattamnt compatibil con il procsso tributario la sollvata qustion sarbb irrilvant. Il mancato tntativo di una intrprtazion costituzionalmnt orintata dlla disposizion dnunciata si risolv dunqu nlla carnza di motivazion sulla rilvanza dlla qustion nlla consgunt inammissibilità dlla qustion mdsima Il scondo motivo di inammissibilità discnd dal fatto ch contrariamnt a quanto sostnuto dal rimttnt nlla spci non sussist il rquisito dl fumus boni iuris dll istanza cautlar. In proposito il giudic ossrva ch il ricorso pr cassazion proposto dal contribunt avvrso la sntnza tributaria di scondo grado sarbb fondato (sia pur in bas ad una sommaria dlibazion) prché il contraddittorio nl giudizio di appllo sarbb stato violato pr fftto dll illgittimità dlla notificazion dll atto di appllo ffttuata «tramit agnt postal con consgna [ ] al portir» non sguita dall «invio dlla raccomandata di confrma» dlla notificazion stssa prvisto dalla lgg. Tuttavia il giudic rimttnt non considra 9 / 12

10 ch la notificazion di atti a mzzo dl srvizio postal ivi comprsi gli atti di appllo nl procsso tributario è rgolata dall art. 7 dlla lgg 20 novmbr 1982 n. 890 (Notificazioni di atti a mzzo posta di comunicazioni a mzzo posta connss con la notificazion di atti giudiziari). In rlazion all divrs formulazioni di tal articolo drivanti dall su modificazioni lgislativ occorr distingur pr il caso di consgna dl pigo postal al portir dllo stabil dl dstinatario tra l notificazioni ffttuat antriormnt al 1 marzo 2008 qull ffttuat a partir da tal data cioè dalla data di ntrata in vigor dl comma 2- quatr dll art. 36 dl dcrto-lgg 31 dicmbr 2007 n. 8 convrtito con modificazioni dalla lgg 28 fbbraio 2008 n. 31 (ch ha introdotto il comma 8 dl citato art. 7 dlla lgg n. 890 dl 1982). Nlla prima ipotsi (cioè pr il priodo antrior al 1 marzo 2008) la notificazion si prfziona con la consgna dl pigo al portir; nll altra ipotsi invc la lgg prvd dopo la consgna dl pigo al portir anch l invio al dstinatario da part dll agnt postal di una lttra raccomandata contnnt la «notizia [ ] dll avvnuta notificazion». In rlazion al caso in sam ch concrn com sopra visto la consgna al portir dl pigo contnnt l atto di appllo la suddtta modificazion dll art. 7 dlla lgg n. 890 dl 1982 non ha fftti rtroattivi com sprssamnt stabilito dal primo priodo dl comma 2- quinquis dll art. 36 dl citato dcrto-lgg n. 8 dl 2007 com riconosciuto anch dalla giurisprudnza di lgittimità (Cort di cassazion civil sntnza n dl 2008). Nlla spci l atto di appllo è stato notificato sicuramnt prima dl 1 marzo 2008 prché la corrlativa sntnza di appllo risulta pronunciata nl 2004 dpositata nl N driva ch alla notificazion a mzzo posta di tal atto di appllo ra applicabil ration tmporis la formulazion originaria dll art. 7 dlla lgg n. 890 dl 1982 scondo la qual l agnt postal dopo la consgna dl pigo al portir non dovva inviar al dstinatario alcuna lttra raccomandata. Di qui l infondatzza dll istanza cautlar pr l fftto l inammissibilità pr irrilvanza dlla sollvata qustion. 2.3 Il trzo motivo di inammissibilità discnd dal fatto ch divrsamnt da quanto ultriormnt affrmato dal rimttnt nlla spci non v è nppur la prova dl rquisito dl priculum in mora. Al riguardo il rimttnt affrma ch tal istanza soddisfa il suddtto rquisito prché: a) è stata notificata al contribunt una cartlla di pagamnto comprnsiva dl dbito tributario risultant dalla sntnza di appllo impugnata pr cassazion; b) è stata comunicata allo stsso contribunt l avvnuta iscrizion ipotcaria ffttuata a garanzia dl 10 / 12

11 soddisfacimnto ad un tmpo sia dl dbito tributario risultant dalla mdsima sntnza di appllo sia di un ultrior dbito pr altro titolo di importo di poco suprior; c) la cartlla l iscrizion ipotcaria possono ssr impugnat (d vntualmnt sosps in via cautlar) solo in rlazion a vizi propri di tali atti non in rlazion all invalidità dll avviso di accrtamnto da ssi prsupposto d oggtto dlla statuizion contnuta nlla sntnza di appllo impugnata pr cassazion. Va tuttavia rilvato ch tali affrmazioni dl rimttnt non invstono la carattristica propria d ssnzial dl priculum in mora di cui all art. 373 cod. proc. civ. cioè la sussistnza di un «danno grav d irrparabil» drivant dall scuzion dlla sntnza impugnata pr cassazion. Il rimttnt infatti non fornisc alcuna motivazion in ordin né alla situazion conomica dl dbitor né alla possibilità pr qust ultimo di vitar nll mor l scuzion forzata immobiliar né agli fftti lsivi irrvrsibili d inadguatamnt ristorabili di tal scuzion. Siffatta motivazion sarbb stata ncssaria anch in considrazion dl consolidato orintamnto giurisprudnzial (tal da costituir diritto vivnt ) scondo il qual l «irrparabilità dl danno» di cui all art. 373 cod. proc. civ. va intsa quantomno nl snso di un intollrabil scarto tra il prgiudizio drivant dall scuzion dlla sntnza nll mor dl giudizio di cassazion l concrt possibilità di risarcimnto in caso di accoglimnto dl ricorso pr cassazion. N consgu l omssa motivazion circa la sussistnza dl priculum in mora l ultrior profilo di inammissibilità dlla sollvata qustion pr diftto di motivazion sulla rilvanza. 3. La riscontrata inammissibilità dlla qustion impdisc ovviamnt l sam dl mrito in particolar non consnt di valutar la richista dl rimttnt di procdr ad un risam dlla giurisprudnza di qusta Cort rlativa all comma 1 dl d.lgs. n. 546 dl 1992 in tma di tutla cautlar nl procsso tributario. P.Q.M. - LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibil la qustion di lgittimità costituzional dll comma 1 dl dcrto lgislativo 31 dicmbr 1992 n. 546 (Disposizioni sul procsso tributario in attuazion dlla dlga al Govrno contnuta nll articolo 30 dlla lgg 30 dicmbr1991 n. 413) sollvata dalla Commission tributaria rgional dlla Campania con l ordinanza indicata in pigraf in rifrimnto agli artt dlla Costituzion nonché qual norma intrposta all art / 12

12 Cost. in rifrimnto all art. 6 comma 1 dlla Convnzion pr la salvaguardia di diritti dll uomo dll librtà fondamntali firmata a Roma il 4 novmbr 1950 ratificata d sguita con lgg 4 agosto 1955 n / 12

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